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Documenti per la ristrutturazione dei debiti del consumatore

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Elenco dei documenti da presentare contestualmente alla proposta di ristrutturazione dei debiti ai fini della sua validità, ammissibilità ed omologa

La ristrutturazione dei debiti del consumatore rientra nel novero delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, oggi disciplinate dal nuovo codice della crisi e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), entrato in vigore il 15 luglio 2022, che ne ha sostituito la precedente normativa (ex l. n. 3/2012, già modificata dalla l. n. 176/2020 che ha anticipato le novità introdotte dal nuovo codice).

La ristrutturazione dei debiti del consumatore consiste, nella sostanza, nel vecchio piano del consumatore ed è regolato dagli artt. 67 e ss CCII (acronimo del nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza)

In linea generale, per ristrutturazione dei debiti si intende quella proposta di risanamento dei debiti redatta dal consumatore indebitato (ossia colui che si trova in una difficoltà economica tale da non poter adempiere spontaneamente alle obbligazioni assunte) con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi (OCC). (Per approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti articoli “Piano del Consumatore e pignoramento: l 14/19 procedura, durata” e “Procedure di esdebitazione e pignoramento immobiliare”)

La proposta che deve essere presentata ai creditori ha di regola contenuto libero, e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma, indicando comunque tempi e modalità dell’esecuzione del piano. (art. 67 CCII)

La domanda deve essere presentata presso il Tribunale competente (ossia il Tribunale del circondario ove ha residenza il debitore richiedente), per tramite di un Organismo di composizione della crisi (OCC), ente ad esso preposto, che dovrà allegare alla domanda del debitore una propria relazione e che si occuperà (in caso di omologazione) di vigilare sull’esecuzione del piano.

In ogni caso, a mente dell’art. 68 CCII “Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all’albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202.”

La previsione per cui la domanda deve essere presentata per tramite dell’OCC non esclude l’ipotesi che il piano venga predisposto direttamente dal debitore/consumatore, o meglio da un suo commercialista o legale di fiducia, ed in questi casi, il compito dell’OCC sarà quello di verificarne e valutarne la completezza e la fattibilità, anche e soprattutto alla luce della documentazione presentata.

In ogni caso, il debitore/consumatore quando presenta la domanda al fine di proporre un piano che possa essere valutato positivamente, prima dall’OCC (per mezzo di apposita relazione che deve essere contestualmente depositata) poi dal giudice ai fini della sua omologazione, deve allegare adeguata documentazione.

La documentazione che deve essere fornita deve essere tale da consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore richiedente.

Nella pratica, è lo stesso OCC a predisporre moduli precompilati che il debitore sarà tenuto a completare per svolgere il primo passaggio della procedura, ossia quello di nomina di un gestore, in occasione della quale indica i documenti che obbligatoriamente il consumatore richiedente deve presentare.

Per tale ragione, a seconda dell’ente competente, talvolta la documentazione può variare.

A mente dell’art. 67, II co. CCII senz’altro la domanda deve essere correlata dalla seguente documentazione:

  1. Elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (allegando i relativi contratti, ad es. contratto di mutuo, contratto di locazione ect.);
  2. Elenco della consistenza e della composizione del patrimonio (Perizia estimativa degli immobili di proprietà del debitore);
  3. Elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
  4. Elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  5. Elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare (allegando le relative buste paga, o TFR, a seconda del caso), con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia (allegando una griglia delle spese per il sostentamento ed esborsi necessari)

Siccome questa è documentazione richiesta espressamente dal legislatore, senz’altro non può mancare ai fini della sua ammissibilità, ma, come detto, a seconda dell’OCC territorialmente competente con cui interagisce il consumatore richiedente o chi per esso (avvocato/commercialista), i documenti richiesti possono talvolta essere anche di più o richiesti in forma più dettagliata.

Nello svolgimento dell’attività di coordinamento ed assistenza dei propri clienti all’accesso alla procedura in commento, a parere di chi scrive, nella pratica, la documentazione più richiesta ai debitori interessati dai diversi OCC, oltre quella necessaria per espressa previsione codicistica, potrebbe essere la seguente:

  • Documento di identità e codice fiscale;
  • Certificato di residenza;
  • Certificato di stato di famiglia;
  • Certificato di matrimonio con annotazione per la verifica del regime patrimoniale;
  • Estratti conto dell’ultimo anno in corso oppure degli ultimi 5 anni (in caso di mancanza una autodichiarazione di non avere a proprio nome alcun conto corrente);
  • Estratti deposito titoli (se in essere);
  • Modello ISEE;
  • Autodichiarazione di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni (se del caso);
  • Certificazione dei carichi pendenti e casellario giudiziario;
  • Certificazione di pendenza di procedure esecutive (immobiliari o mobiliari), concorsuali o di sovraindebitamento;
  • Copia di atti di precetto, atti di pignoramento e decreti ingiuntivi eventualmente notificati;
  • Visura catastale attuale e storica ed ispezione ipocatastale;
  • Visura camerale storica;
  • Visura PRA, storica ed attuale;
  • Visura protesti;
  • Modulo CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria), modulo CAI (Centrale di allarme interbancaria) e modulo CR (Centrale dei rischi).

L’elenco fornito sicuramente non è esaustivo, siccome resta inteso che la documentazione da presentare contestualmente alla domanda di ammissione alla procedura può variare; è ovvio, ad ogni modo, che meno saranno i documenti pretesi, senz’altro più semplice sarà l’attività del richiedente.

Questo perché – bisogna precisarlo – spesso la documentazione che occorre non è di pronta soluzione e per la loro emissione talvolta è necessario attendere lunghi tempi burocratici.

Ragion per cui, è consigliabile che il debitore che voglia intraprendere la strada della procedura di composizione della crisi e richiederne l’accesso sia pronto e preparato – sempre nei limiti del possibile – a reperire le informazioni e documentazione richiesta in tempi non sospetti o comunque di approcciarsi alla procedura nell’ottica di ottimizzare i tempi in modo pratico ed organizzato, così da non essere rallentati dalle lungaggini (quasi sempre) burocratiche.

Generalmente da quando un soggetto decide di accedere alla procedura, intraprendendo, pertanto, le attività ad essa preparatorie, trascorre un lasso di tempo mediamente non inferiore ad uno/due mesi.

Del resto ci sono tempi “tecnici” (che variano a seconda della condizione e situazione, vuoi del debitore, vuoi dell’OCC competente, vuoi del sistema burocratico da valutarsi caso per caso) per lo svolgimento delle attività di predisposizione del piano e questo a prescindere dalla circostanza per cui il debitore richieda l’intervento del proprio legale (preferibile perché imposterà il piano più nell’indirizzo delle eseigenze del debitre di quanto potrebbe fare l’Occ se non deve interfacciarsi con un difensore, sufficientemente esperto, del debitore stesso)  per la redazione della proposta o meno, che in ogni caso necessita del giusto tempo, per la raccolta delle informazioni necessarie, per la raccolta della documentazione ed anche per l’attivazione in tal senso dell’OCC.

Il fattore tempo è spesso fondamentale e talvolta di intralcio, soprattutto quando il soggetto interessato è esecutato, perché in tal caso l’interesse dello stesso non è soltanto quello di risolvere la propria posizione debitoria nei confronti dei creditori, ma anche quello di evitare le conseguenze dannose del pignoramento eseguito sul proprio patrimonio, specie se si tratta di una esecuzione immobiliare che coinvolge la propria abitazione (Per approfondimenti sul tema della liberazione della propria abitazione dal pignoramento immobiliare si legga l’articolo “La cancellazione del pignoramento immobiliare”).

Ragion per cui è necessario che il debitore conosca e sia preparato ad affrontare le eventuali complicazioni o rallentamenti che possono sorgere nell’attività preparatoria all’accesso alla procedura.

Avv. Biancamaria Leone de Pertis

(collaboratrice dello Studio D’Ambrosio Borselli presso la Sede di Napoli)

Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 (anticipatoria del nuovo codice della crisi) alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento o anche

Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.

Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”  “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”

Per  il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”

Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”

Chi fosse interessato al nuovo  fondo Salvacasa   finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”

Per saperne di più sulle possibili sospensioni del pignoramento immobiliare si legga l’articolo “Fideiussioni nulle e sospensione pignoramento immobiliare”.

Per saperne di più sulla conversione del pignoramento si leggano gli articoli “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento immobiliare”, “Le modifiche del Pignoramento agli artt. 495, 560 e 569 c.p.c. ad opera della Legge 12/19”.

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo «Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa»

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare illegittimo si legga l’articolo “Pignoramento immobiliare illegittimo: cosa fare?”

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” ,    “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“, Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento immobiliare” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

 

 

 

 

 

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