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Piano del Consumatore e pignoramento: l 14/19 procedura, durata

Maggio 9, 2023by Redazione

Nuovo piano del consumatore e pignoramento della casa: presupposti e durata del piano dopo la riforma del codice della crisi

Il piano del consumatore, quale una delle procedure previste dallโ€™ordinamento per la composizione della crisi da sovraindebitamento, da sempre regolato dalla l. 3/2012, รจ stato di recente sostituito dal nuovo codice della crisi dโ€™impresa e dellโ€™insolvenza (d.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019) entrato in vigore il 15 luglio 2022.

Il vecchio piano del consumatore, oggi, prende il nome di โ€œRistrutturazione dei debiti del consumatoreโ€ e trova disciplina ai sensi degli artt. 67 e ss del nuovo codice della crisi.

Le anticipazioni del nuovo codice della crisi, a dire il vero, giร  erano state introdotte dalla l. n. 176/2020, che, attraverso le prime modifiche alla l. 3/2012, ha voluto semplificare lโ€™accesso alle procedure di superamento della crisi. (Per approfondimenti si legga โ€œApprovato il nuovo sovraindebitamentoโ€)

Il nuovo piano del consumatore, ad ogni modo, resta uno strumento โ€“ utilissimo โ€“ offerto dallโ€™ordinamento al debitore consumatore per rimediare alla crisi di sovraindebitamento, configurandosi in un programma di rientro e rinegoziazione, attraverso il quale il consumatore che versa in difficoltร  economiche puรฒ rinegoziare i propri debiti.

Per ยซsovraindebitamentoยป si intende, come definito dalla l. 3/2012, una โ€œsituazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltร  di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacitร  di adempierle regolarmenteโ€. (art. 6 l. 3/2012)

Nella sostanza, a dire il vero, nel nuovo codice della crisi la procedura non subisce eccessive variazioni, anzi viene addirittura semplificata, restando, quindi, uno strumento molto utile per il singolo consumatore siccome permette al debitore in difficoltร  di vedersi ridurre โ€“ su apposita richiesta โ€“ lโ€™ammontare dei debiti in proporzione a quanto effettivamente e congruamente sia in grado di pagare. Quanto non puรฒ essere soddisfatto verrร , quindi, esdebitato, ossia cancellato allโ€™esito della procedura, a seconda di quanto proposto e previsto nel piano.

Inoltre, resta la previsione per cui, quando e se il piano viene approvato (mediante omologazione) dal Giudice, il debitore sarร  tenuto al rispetto di quanto previsto dal programma di ristrutturazione e solo di questo, che corrispondendo, nella pratica, ad una determinata percentuale di tutti i debiti contratti, รจ di regola inferiore a quanto effettivamente dovuto o, per lo meno, dilazionato nel tempo.

Allโ€™esito del pagamento e nel rispetto di quanto previsto dal programma omologato, quindi, il consumatore sarร  libero da ogni debito in modo definitivo.

Piano del consumatore: presupposti della nuova procedura di ristrutturazione dei debitiย 

Al piano del consumatore (cosi come aggiornato dalla legge 176/2020), oggi procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore puรฒ accedere soltanto quel soggetto che sia consumatore privato, ossia quella persona fisica che ha contratto debiti per motivi estranei alla propria attivitร  imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta,ย  e seย  socioย  diย  una societร  (โ€œappartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV eย  VI del titolo V delย  libroย  quintoย  delย  codiceย  civileโ€) in nome collettivo, in accomandita semplice o in accomandita per azioni,ย  perย  iย  debiti estranei a quelli sociali (art. 67 CCI che richiama lโ€™art. 2 CCI, nonchรฉ ex art. 6 della l. 3/2012).

Inoltre, il consumatore, cosรฌ come individuato, per accedere validamente alla procedura, deve possedere anche i seguenti requisiti: a) non deve essere giร  stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda; b) non deve aver giร  beneficiato dell’esdebitazione per due volte; c) non deve aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. (art. 69 CCI)

Il consumatore, quindi, deve dimostrare che la situazione di sovraindebitamento nella quale si trova non sia addebitabile ad un proprio comportamento colposo, fraudolento o per malafede.

In passato, oltre i requisiti di cui sopra, era previsto che il giudice, nella valutazione dellโ€™ammissibilitร  della proposta del piano, dovesse operare anche un giudizio di โ€œmeritevolezzaโ€ del consumatore proponente.

Prima dellโ€™introduzione delle recenti modifiche, infatti, il giudice omologava il piano solo quando escludeva: a) che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; b) che il consumatore avesse colposamente determinato il sovraindebitamento.

Questo, chiaramente, spesso portava ad un giudizio sfavorevole per il debitore richiedente, che andava a subire cosรฌ conseguenze negative/dannose, per scelte incaute di anni addietro.

Giร  la legge 176/2020 trova un compromesso modificando lโ€™art. 12 bis della l. 3/2012 e quindi riparametrando il giudizio operato dal giudice, nel senso che sostituisce alla valutazione della presenza di meritevolezza del debitore la verifica del fatto che la situazione di sovraindebitamento del debitore non sia stato causato da colpa grave, malafede e frode dello stesso. (Per approfondimenti si legga โ€œIl piano del consumatore dopo la riforma: la meritevolezzaโ€)

Detta previsione รจ stata poi riproposta dal nuovo codice della crisi allโ€™art. 69, comma 1 CCI (Rubricato โ€œCondizioni soggettive ostativeโ€)

Piano del consumatore: contenuto della nuova procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

La ristrutturazione dei debiti del consumatore, nella pratica, come detto, resta una proposta di risanamento del debito redatta dal consumatore indebitato (ossia colui che si trova in una difficoltร  economica tale da non poter adempiere spontaneamente alle obbligazioni assunte) con lโ€™ausilio degli organismi di composizione della crisi (OCC).

Ai sensi della nuova normativa, la proposta che deve essere presentata ai creditori ha contenuto libero e, come in precedenza, puรฒ prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. (art. 67 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)

La domanda deve essere presentata presso il Tribunale competente (ossia il Tribunale del circondario ove ha residenza il debitore richiedente), e deve indicare in modo specifico tempi e modalitร  per superare la crisi da sovraindebitamento.

Generalmente si tratta di una proposta di pagamento rateizzato di una quota percentuale dei vari crediti esistenti con scadenze prestabilite e le modalitร  di pagamento, eventualmente sorrette da garanzie per lโ€™adempimento dei debiti, redatta in base alle effettive disponibilitร  del debitore e alle sue necessitร  di sostentamento e nel rispetto del nuovo art. 67 e ss CCI.

La domanda, ai fini della sua validitร , deve essere correlata da un elenco:

  1. di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
  2. della consistenza e della composizione del patrimonio;
  3. degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
  4. delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  5. degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La domanda quindi deve prevedere precisamente le modalitร  di pagamento (che puรฒ avvenire anche a mezzo di crediti futuri (es. del trattamento di fine rapporto, della pensione), operazioni di prestito su pegno o cessione del quinto dello stipendio), il numero complessivo delle proposte rate da pagare, lโ€™importo della singola rata e le scadenze di pagamento.

Le percentuali di credito soddisfatte e le tempistiche di pagamento possono variare a seconda che il singolo creditore vanti un privilegio o meno.

Resta, infatti, la distinzione tra i creditori privilegiati e i chirografari. In ordine ai crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, questi, infatti, possono essere soddisfatti non integralmente, โ€œallorchรฉ ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCCโ€.

Il debitore puรฒ chiedere di falcidiare e ristrutturare anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento.

Inoltre, puรฒ โ€œprevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale dataโ€.

Durata del piano del consumatore

La proposta di ristrutturazione dei debiti deve contenere tra gli specifici elementi, anche lโ€™indicazione del termine entro il quale il debitore eseguirร  quanto proposto, ossia effettuerร  i pagamenti โ€“ secondo le modalitร  e forme previste โ€“ dei propri debiti.

Invero, la normativa, giร  prima dellโ€™entrata in vigore del nuovo codice della crisi, non conteneva un espresso riferimento alla durata massima del piano, eccezion fatta per la moratoria dei crediti privilegiati di cui allโ€™art. 8, co. 4 della l. 3/2012, che non poteva superare lโ€™anno.

Ma, sul punto, recentemente si รจ espressa la Cassazione per cui โ€œnegli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore รจ possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, co. 4, della L. n. 3/2012, purchรฉ si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purchรฉ sia data ad essi la possibilitร  di esprimersi in merito alla proposta del debitore.โ€ (Cass. civ., ord., sez. VI, 15 ottobre 2020, n. 22291)

Al di fuori dellโ€™ipotesi di crediti privilegiati, il legislatore non ha previsto, neppure da ultimo con il nuovo codice della crisi, alcun limite temporale del piano.

Parte della giurisprudenza considera applicabile in ordine alla durata del piano il limite temporale quinquennale individuato con riferimento allโ€™esecuzione del concordato preventivo. (Per approfondimenti si legga โ€œCasa allโ€™asta: Omologato Piano del consumatore di 7 anniโ€), rispondendo allโ€™esigenza di garantire una ragionevole durata della procedura.

Tuttavia, a parere di chi scrive, prevedere un limite temporale generico e generalizzato sarebbe controproducente e pregiudicante il diritto dei consumatori di promuovere ed accedere alla procedura in esame.

Anzichรฉ garantire la ragionevole durata della procedura, ciรฒ che dovrebbe essere garantito รจ il principio di effettivitร  della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, che in alcuni casi โ€“ se non la maggioranza โ€“ necessitano di tempi lunghi, ma proficui.

La durata del piano andrebbe, infatti, concordata e proposta a seconda dei debiti maturati, delle possibilitร  economico -finanziarie del consumatore proponente, del numero dei creditori, delle quote di credito che si propone si soddisfareโ€ฆ insomma, si tratta di un elemento del piano, che come gli altri aspetti, andrebbe valutato caso per caso, a seconda delle circostanze di fatto โ€“ al momento della presentazione del piano โ€“ e di quelle successive allโ€™omologa.

La previsione di un limite temporale non farebbe altro che pregiudicare la validitร  di molteplici piani proposti e si atteggerebbe a limite oggettivi di ammissibilitร  del piano limitandone, di fatto, lโ€™accesso.

Del resto, come confermato dalla Suprema Corte โ€œ non puรฒ aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. E ciรฒ accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all’immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all’ammontare dei debiti.โ€ (Cass., ord. 27544 del 28 ottobre 2019)

รˆ pienamente condivisibile, quindi, quel orientamento giurisprudenziale che ha rilevato come lโ€™adozione di una interpretazione eccessivamente restrittiva dellโ€™ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare lโ€™omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare lโ€™effettivitร  dello strumento e mai si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. (cfr. Cass. ord. 27544 del 28 ottobre 2019)

Sul punto, sono interessanti le decisioni assunte dai Tribunali che hanno (correttamente) condiviso lโ€™orientamento che ammette una durata piรน lunga, quanto efficace, dei piani del consumatore, a titolo meramente esemplificativo: il Tribunale di Foggia ha ammesso un piano del consumatore a 26 anni (decreto di omologa del 12.03.2020- per visualizzare clicca qui);ย  il Tribunale di Como ha ammesso un piano del consumatore a 20 anni (decreto di omologa del 25.05.2018 – per visualizzare clicca qui); il Tribunale di Cuneo ha ammesso un piano del consumatore a 10 anni (decreto di omologa del 23.03.2022 – per visualizzare clicca qui); il Tribunale di Napoli ha ammesso un piano del consumatore a 9 anni e 9 mesi (decreto di omologa del 17.06.2022 – per visualizzare clicca qui); il Tribunale di Foggia ha ammesso un piano del consumatore a 8 anni (decreto di omologa del 31.12.2022 – per visualizzare clicca qui).

Naturalmente, il vaglio del giudice in questi casi sarร  decisivo.

Benefici per il consumatore esecutato: quando pende un pignoramento

La disciplina del piano del consumatore, prima e ristrutturazione dei debiti del consumatore poi, si mostra particolarmente utile per il consumatore soprattutto quando questi รจ un debitore esecutato. (Per approfondimenti si legga โ€œIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliareโ€)

La precedente previsione (ex art. 9 e 12 bis l. 3/2012), stabiliva che una volta omologato il piano e pubblicato il decreto di omologa del piano, questo era vincolante per i creditori.

La vincolativitร  prevista, tuttavia, resta anche oggi.

Invero, la procedura di ristrutturazione dei debiti si definisce con sentenza, che quindi, vincola i creditori coinvolti nel programma di ristrutturazione.

La legge n. 3/2012 sul punto era sicuramente piรน precisa, siccome specificava che il decreto di omologazione vincolava i creditori nel senso che:

  • i creditori con titolo anteriore alla data di pubblicazione del decreto di omologazione, non potevano piรน attivare o proseguire procedure di espropriazione o azioni cautelari ai danni del debitore;
  • i creditori posteriori non potevano procedere esecutivamente nei confronti dei beni oggetto del piano omologato.

Ad ogni modo, a parere di chi scrive, la situazione resta invariata, nel senso che la sentenza con la quale il giudice omologa la domanda di ristrutturazione dei crediti sarร  chiaramente vincolante: a) per le parti coinvolte (ossia oltre il debitore,ย  i creditori muniti di titolo anteriore alla data della sentenza che hanno preso parte e sono stati inseriti nella procedura e nel programma di ristrutturazione); b) allo stesso modo condiziona anche i creditori con titolo posteriore, quindi esclusi dalla procedura, siccome i beni mobili o immobili oggetto della procedura con sentenza sono stati vincolati, in qualche modo โ€œdestinatiโ€ al soddisfacimento degli specifici crediti per i quali la domanda di ristrutturazione รจ stata omologata.

Innanzitutto, oggi, il piano viene omologato con sentenza, vincolante per le parti.

Inoltre, in occasione della presentazione della proposta di piano, a determinare circostanze, il giudice, prima della omologazione, su istanza del debitore, nelle more della procedura, puรฒ sospendere le procedure esecutive in atto sul patrimonio immobiliare o mobiliare del debitore. (Per approfondimenti si legga โ€œIl Tribunale di Nola sospende lโ€™esecuzione immobiliare bloccando lโ€™asta giร  fissata a seguito dellโ€™introduzione del Piano del Consumatore!!!โ€, lโ€™articolo in questione riguarda il caso in cui il Tribunale di Nola sospendeva la procedura esecutiva, in particolare 20 giorni prima della data fissata per lโ€™asta, a seguito del decreto del Giudice designato per lโ€™omologazione della proposta del piano del consumatore. Il GE in detta occasione ribadiva il principio per cui in capo allo stesso non residuava alcun potere discrezionale a fronte della sospensione disposta dal GD; ed anche โ€œOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ€)

Inoltre, sempre su istanza del debitore, il giudice puรฒ โ€œaltresรฌ disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonchรฉ le altre misure idonee a conservare l’integritร  del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzatiโ€, quando queste potrebbero rivelarsi pregiudicanti la fattibilitร  del piano presentato. (art. 70 CCI)

La sospensione della procedura esecutiva in corso, oltre che auspicabile e di notevole vantaggio per il consumatore/debitore esecutato, a parere di chi scrive รจ essenziale per il proponente.

Non di rado, infatti, il debitore esecutato decide di perseguire la strada del piano del consumatore e quindi di attivarsi in tal senso in fase giร  avanzata dellโ€™esecuzione, che comporta la necessitร  di procedere velocemente e in maniera fattiva al fine di evitare il passaggio finale dellโ€™espropriazione, ossia la vendita allโ€™asta dellโ€™immobile pignorato.

La sospensione della procedura esecutiva, quindi, spesso รจ indispensabile in quanto nelle more del giudizio instaurato per la valutazione della proposta di piano (che potrebbe definirsi con lโ€™omologa) il bene immobile del debitore, quando รจ oggetto dellโ€™espropriazione forzata, potrebbe essere aggiudicato ad un terzo.

Potrebbe verificarsi il caso in cui il giudice designato omologa un piano del consumatore che risulterebbe perรฒ inidoneo a produrre gli effetti sperati dal richiedente, siccome nel tempo impiegato per la predisposizione del piano, la valutazione dello stesso, la decisione del giudice ed in generale la lungaggine processuale, il debitore potrebbe vedersi venduto allโ€™asta lโ€™immobile pignorato di sua proprietร .

In questo caso, infatti, lโ€™omologazione del piano resterebbe priva di utilitร , siccome dopo lโ€™aggiudicazione dellโ€™immobile viene meno lโ€™obiettivo principe del debitore.

Avv. Biancamaria Leone de Pertis

(collaboratrice dello Studio Dโ€™Ambrosio Borselli per la Sede di Napoli)

Per conoscere tutteย le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012ย si legga โ€œApprovato il nuovo sovraindebitamentoโ€ย o anche

โ€œGuida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizioโ€

Per approfondire lโ€™eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenutoย lโ€™omologa di un piano del consumatoreย proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con ilย pagamento del solo 37% del mutuoย originariamente dovutoย in 7 anniย da parte sua si legga โ€œOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ€

Per saperne di piรน sul piano e su come utilizzarlo per salvare lโ€™immobile pignorato si legga ancheย  โ€œIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโ€œ

Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dellโ€™introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche โ€œLa sospensione dellโ€™esecuzione con lโ€™introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ€œ.

Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si leggaโ€ย Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโ€™Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenzeโ€

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si leggaย โ€œSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโ€

Perย  il tema dellโ€™ammissibilitร  di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga โ€œIl sovraindebitamento puรฒ essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibileโ€

Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si leggaย โ€œReclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamoโ€

Chi fosse interessato al nuovoย  fondo Salvacasaย  ย finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e piรน attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari leggaย โ€œIl nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dallโ€™art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commentoโ€

Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร  per salvare il proprio immobile si legga anche lโ€™articoloย ยซPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casaยป

Chi volesseย approfondire lโ€™argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoliย ย โ€œGuida allโ€™Opposizione a precetto: termini, competenza e formaโ€ย , โ€œGuida allโ€™Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโ€ย ,ย ย ย  โ€œOpposizione allโ€™esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeโ€œ,ย eย โ€œOpposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenzeโ€

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