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Rinegoziazione mutui prima casa e obbligo al consolidamento

Rinegoziazione mutui prima casa pignorata, il diritto del debitore al rateizzo e il corrispondente obbligo della banca al consolidamento

La rinegoziazione dei mutui che abbiano ad oggetto la prima casa (pignorata), di cui allโ€™art. 41 bis L.n. 157/2019 come successivamente modificata, รจ una normativa che consente, ricorrendone i presupposti, al debitore esecutato di rinegoziare (o chiedere di rinegoziare) il debito azionato con il pignoramento immobiliare.

Per conoscere i nuovi orientamenti,ย  finalizzati allโ€™esito positivo della rinegoziazione, emersi nel seminario organizzato dallโ€™Universitร  Cattolica, grazie agli interventi dellโ€™Avv. dโ€™Ambrosio Borselli , del Prof Aldo Angelo Dolmetta eย  dell’ex Presidente di Cassazione Antonio Didone si legga “Istanza di rinegoziazione mutuo ex art 41 bis: salvare casa dal pignoramento”

(per una piรน completa disamina dellโ€™istituto si legga ย lโ€™articolo โ€œLa nuova rinegoziazione dei mutui prima casaโ€)

La norma รจ stata, negli ultimi tempi,ย  al centro di interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali sia avuto riguardo al diritto in essa contenuto sia con riferimento agli effetti giuridici della rinegoziazione eventualmente richiesta.

In tal modo, allโ€™obbligo a contrarre del creditore procedente che sarebbe tenuto, secondo alcuni (incluso chi scrive), ad accettare la rinegoziazione preposta che sia rispettosa di tutti i requisiti della norma, si contrappone un interpretazione piรน โ€œmorbidaโ€ dellโ€™art. 41 bis L.n. 157/2019 a dir della quale il creditore sarebbe tenuto โ€“ semplicemente- a fornire una risposta seria e motivata alla richiesta di rinegoziazione avanzata dal debitore.

(sullโ€™obbligo a contrarre si legga: โ€œRinegoziazione mutuo prima casa pignorata e obbligo a contrarre del creditoreโ€ o anche ย โ€œBnl riconosce lโ€™obbligo a contrarre per la rinegoziazione mutui prima casa!โ€œ)

Le diverse interpretazioni dellโ€™articolo 41 bis L.n. 157/2019 poggiano su considerazioni, di partenza, discordanti.

Da un lato chi propende per lโ€™obbligo a contrarre ritiene esplicito il significato della norma, privilegiando un interpretazione teleologica della medesima, e valorizzando il fine ultimo del Legislatore: fronteggiare la gravissima crisi economica del consumatore tramite uno strumento eccezionale e irripetibile che, mutuando i principi del diritto fallimentare e para- fallimentare, si impone sulla minore soddisfazione del creditore procedente al fine di consentire al debitore una second chanceย  di riscatto sociale.

Al contrario chi ritiene configurabile al massimo un obbligo a contrattare privilegia la mancanza di strumenti direttamente coercitivi, la (presunta) inapplicabilitร  del rimedio di cui allโ€™art. 2932 c.c., e la necessaria discrezionalitร  del creditore nella concessione del credito e il principio per cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.

Al di lร  della dicotomia obbligo a contrarre- obbligo a contrattare, รจ curioso notare come le indagini sin qui condotte non abbiano valutato pienamente la prestazione richiesta al creditore procedente cui sia indirizzata una richiesta di rinegoziazione.

Lโ€™indagine che, senza alcuna presunzione di veritร , verrร  condotta avrร , dunque, lo scopo di chiarire i contorni della prestazione richiesta in caso di istanza ex art. 41 bis L.n. 157/2019 e successive modifiche.

Si anticipa che non trattasi, a parere di chi scrive, di una richiesta di mutuo strettamente inteso nรฉ di concessione di nuovo credito. Non vi รจ del resto, nella rinegoziazione richiesta, nessun โ€œpassaggio di denaroโ€, nessun flusso economico che, partendo dalle casse della banca, pervenga nella disponibilitร  del debitore esecutato. [1]

Nel caso della rinegoziazione, richiesta dal debitore esecutato, al creditore pignorante si ritiene, dunque, che, in assenza di traditio delle somme, non possa parlarsi di richiesta di mutuo, classicamente intesa, stante la natura di contratto reale del contratto in oggetto.

La struttura contrattuale del mutuo, infatti, essendo il mutuo ex art. 1813 c.c. un contratto reale implica necessariamente la consegna delle somme di denaro che ne costituiscono lโ€™oggetto: consegna che, nella specie, non avverrebbe [2]

In parole povere, il debitore, quando fa istanza ai sensi dellโ€™art. 41 bis L.n. 157/2019 come successivamente modificato,ย  non chiede soldi al suo creditore e non chiede (nรฉ otterrebbe) un mutuo: chiede, invece, di poter restituire il denaro che giร  deve tramite un nuovo rateizzo, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa precitata.

Lโ€™operazione richiesta โ€“ cosรฌ ricostruita- darebbe vita ad un โ€œmero differimento del tempo di esecuzione della prestazione dovutaโ€ anche detto pactum de non petendo ad tempus[3].

La Banca, dunque, richiesta della rinegoziazione, non sarebbe tenuta a concedere credito al debitore richiedente quanto, piuttosto, ad accettare, e subire (per quanto si ritiene), il consolidamento di quel debito ed il suo pagamento tramite un rateizzo imposto dalla legge e sollecitato dalla garanzia del Fondo Prima Casa della Consap (agevolazione prevista dellโ€™art. 41 bis L.n. 157/2019 come modificato dallโ€™art. 40 quater della L.n. 69/2021).

Sgomberato, dunque, il campo dallโ€™ingombrante richiesta di un contratto di mutuo โ€œobbligatorioโ€, i cui contorni e le cui valutazioni hanno appesantito, fino ad oggi, lโ€™interpretazione della norma, sarร  ora piรน agevole ricostruire lโ€™obbligo previsto dalla medesima.

Non piรน obbligo ad accettare una richiesta di mutuo (in quanto di mutuo non trattasi) quanto piรน di accettare il rateizzo delle somme dovute, come similmente accade, ordinariamente, con norme strutturali giร  presenti nel nostro ordinamento (si pensi alla conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. o allโ€™omologa di un piano del consumatore ex L.n. 3/2012).

Un โ€œnuovoโ€ obbligo di consolidamento dei debiti assolutamente giร  operante nel nostro ordinamento nei casi anzi indicati, e, tra lโ€™altro, giร  noto alla nostra tradizione giuridica fin da tempi risalenti.

Come precisato, infatti, nellโ€™articolo “Rinegoziazione mutui oggetto di procedura esecutiva, obblighi della banca e diritti del debitoreโ€ la legislazione economica in generale si era confrontata, tempo addietro, con una simile normativa (si legga al riguardo ALESSANDRO NIGRO “attivitร  bancaria e vincoli a contrattare delle banche”ย in Il Foro Italiano Vol. 108, No. 10 OTTOBRE 1985)

Lโ€™art. 5 della Legge n. 787/1978 prevedeva, infatti, il consolidamento dei crediti a breve termine vantati da aziende di credito ed il rinvio dei pagamenti delle rate in scadenza dei prestiti a medio e lungo termine limitatamente alle imprese industriali, norma interpretata da una parte della giurisprudenza nel senso di un vero e proprio obbligo di consolidamento a carico dell’istituto di credito a fronte del relativo diritto da parte delle aziende debitrici (sempre in ALESSANDRO NIGROย “attivitร  bancaria e vincoli a contrattare delle banche” Il Foro Italiano Vol. 108, No. 10).

Dal fermento giurisprudenziale che nacque in occasione delle prime applicazioni dellโ€™art. 5 L.n. 787 del 1978 troviamo alcune pronunce interessanti che paiono senzโ€™altro poter contribuire al dibattito odierno.

Cosรฌ ad esempio un decreto, datato 15 ottobre 1979, con cui il Tribunale di Milano dichiarava โ€œVa sospesa in via dโ€™urgenza la scadenza dei termini contrattuali di rimborso dei ratei di mutuo bancario e va inibito il compimento di ogni atto di esecuzione a carico dellโ€™impresa debitrice che invochi il diritto al beneficio di cui allโ€™art. 5 della L.n. 787 del 5 dicembre 1978 di risanamento finanziario delle impreseโ€.

In particolare, la societร  debitrice riteneva che nei suoi confronti sussistessero le condizioni per farsi luogo al consolidamento previsto dal citato art. 5, e che l’atteggiamento โ€” omissivo di qualsiasi istruttoria e finanche di risposta da parte della banca- contrastasse con la norma di legge e con gli interessi collettivi da questa tutelati, risolvendosi in un arbitrium merum ed in un comportamento emulativo, contrario anche ai suoi fini.

Osservava inoltre che il rifiuto della Banca a concedere la moratoria costituiva comportamento ยซ contrario alla legge e come tale non meritorio di tutela giudiziariaยป. Chiedeva, pertanto, al tribunale adito di dichiarare che i creditori non avessero maturato, nei suoi confronti, ยซ alcun titolo di credito … cosi come fatto valere con l’atto di precettoยป, e quindi non avevano alcun valido titolo per procedere contro essa opponente.

Il decreto, reso in via dโ€™urgenza dal tribunale meneghino ex art. 700 c.p.c., il quale disponeva non potersi procedere in executivis, veniva impugnato dallโ€™istituto di credito e la questione portata allโ€™attenzione della Suprema Corte a Sezioni Unite che, con la sentenza n. n. 1002 del 1981 osservava:

โ€œConsiderati l’oggetto e le motivazioni delle domande proposte avanti al tribunale dalla Montedison e dalla S.i.f.i., รจ agevole rilevare che queste non chiedono al giudice di far luogo al consolidamento del credito sovrapponendo la sua volontร  a quella espressa dalle parti nei vari contratti di mutuo, nรฉ di procedere a quella valutazione discrezionale che la legge affida alla Banca d’Italia. Non sembra quindi pertinente il rilievo del ricorrente secondo cui esula normalmente dalle attribuzioni del giudice il potere di modificare i rapporti giuridici. Con quelle domande, invece, le dette societร  assumono sostanzialmente che la sussistenza obiettiva degli elementi previsti dalla legge come condizioni del consolidamento e le finalitร  di ordine economico generale che a questo ha assegnato il legislatore (ad esse sacrificando anche gli interessi particolari degli istituti finanziatori) privilegiano le imprese finanziate, che siano in possesso dei requisiti previsti, al punto da renderle titolari di un diritto al consolidamento e, soprattutto e comunque, al punto da ricollegare alla presentazione della relativa istanza la cessazione della incondizionata esigibilitร  dei crediti dei detti istituti. E quest’ultimo effetto congelerebbe, nella specie, la pretesa esecutiva espressa dai vari atti di precetto e giustificherebbe una opposizione all’esecuzione per temporanea carenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.

Orbene, anche se ยซ la semplice lettura della norma, ossia la piรน elementare … interpretazione letterale ยป (per dirla con le parole del ricorrente) possa condurre ad escludere la sussistenza di un diritto soggettivo al consolidamento ed a smentire immediatamente la premessa da cui muove la domanda anzidetta, la pretesa che รจ piรน direttamente a base di essa (cioรจ la cessazione, in presenza di determinati fattori, dell’esigibilitร  incondizionata del credito da consolidare) non รจ liquidabile come certamente estranea all’ordine giuridico e tale da non giustificare neanche in astratto l’attivitร  interpretativa di un giudice nell’ambito di un giudizio di merito. E quindi solo il giudice del merito โ€” non le sezioni unite in sede di regolamento preventivo della giurisdizione โ€” puรฒ stabilire se e quale incidenza sulla esigibilitร  del credito abbia, nel caso concreto, l’asserita istanza di consolidamento, in relazione alle finalitร  di questo ed allo stato generale della legislazione (quale evolutasi anche con la legge 3 aprile i979 n. 95).

Il presidente del tribunale, disponendo ยซ la sospensione dei termini contrattuali di rimborso del mutuo ยป ed inibendo ai creditori di compiere atti di esecuzione sulla base dei precetti notificati, non ha inteso attuare il consolidamento, nรฉ sostituirsi al l’apprezzamento che in materia รจ demandato alla Banca d’Italia, nรฉ modificare l’assetto negoziale realizzato dalle parti con i con tratti di mutuo, ma soltanto accordare una tutela provvisoria ed urgente in una situazione caratterizzata, a suo giudizio, dalla presumibile spettanza del diritto al consolidamento del credito, dalla presumibile illegittimitร  della minacciata esecuzione e dalla sicura irreversibile dannositร  della stessa. Egualmente chiaro รจ โ€” data anche la provvisorietร  e la revocabilitร  dei provvedi menti โ€” che il diritto di azione esecutiva del creditore non รจ stato disconosciuto, ma solo temporaneamente paralizzato a causa del dubbio โ€” ritenuto plausibile e non privo di un fumusโ€

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, in quella occasione, dunque confermarono che se anche lโ€™interpretazione letterale della norma sembrasse orientata ad escludere la sussistenza di un diritto della societร  debitrice in senso proprio, nulla vieta al giudice di merito di valutare lโ€™incidenza di tale diritto sullโ€™esigibilitร  del credito.

Cosรฌ ricostruita la materia parrebbe, altresรฌ, giusto ridimensionare la discrezionalitร  del creditore, richiesto di rinegoziare il credito ex art. 41 bis L.n. 157/2019.

Premesso che il creditore non concederร  un mutuo โ€“ per quanto abbondantemente affermato in precedenza-ย  appare assolutamente superfluaย  lโ€™attivitร  istruttoria solitamente finalizzata alla concessione di credito.

Parrebbe piรน in sintonia con quanto osservato che il creditore richiesto della rinegoziazione valuti la sola sostenibilitร  dellโ€™accordo restitutorio โ€“ parametrando ad esempio la rata richiesta al reddito del richiedente โ€“ per verificare se questi possa essere ragionevolmente adempiuto.

Non troverebbero spazio, invece, tutte le altre valutazioni che sono richieste, solitamente, alle Banche per quanto concerne la concessione di credito e che attengono alla vigilanza prudenziale ad esse applicabile.

Semplicisticamente parlando la rinegoziazione richiesta รจ piรน simile, in effetti, ad un piano di rientro predeterminato dalla legge, un consolidamento con nuovo rateizzo che non richiede quella profonda analisi che viene invece richiesta per la concessione di nuovo credito.

Infine, non pare potersi dubitare del fatto che, in assenza di ogni risposta da parte del Creditore, il giudice eventualmente adito dal debitore, sia esso il giudice dellโ€™esecuzione immobiliare, sia esso il giudice della tutela sommaria dโ€™urgenza, possa โ€œbloccareโ€ la promozione o il proseguo dellโ€™azione esecutiva ritenendo che la mancata risposta, o la risposta insoddisfacente, incidano sullโ€™esigibilitร  e sullโ€™azionabilitร  del diritto di credito.

Le societร  di recupero crediti, le societร  di cartolarizzazione e gli intermediari finanziari

La nuova veste giuridica della prestazione richiesta al creditore ci conduce ad una nuova necessaria valutazione.

Nella prima prassi dellโ€™art. 41 bis L.n. 157/2019 piรน di una societร  veicolo ha risposto alle richieste di rinegoziazione presentategli ย asserendo di non sentirsi obbligate nemmeno a fornire una risposta a tali richieste ciรฒ in quanto tali societร  non sarebbero abilitate alla concessione di nuovo credito, non essendo dotate degli strumenti giuridici e tecnici per farvi fronte.

Vi รจ da dire che lโ€™obiezione presentata dalle societร  veicolo, dalle societร  costituite secondo la legge sulle cartolarizzazioni, e dagli intermediari finanziari non regge. Tali societร  vengono espressamente previste dallโ€™art. 41 bis L.n. 157/2019 , come ulteriormente modificato dallโ€™art. 40 quater della L.n. 69/2021, tra le possibili creditrici di un credito oggetto di rinegoziazione. ย Infatti, il comma primo dellโ€™art 41 bis L.n. 157/2019 dispone

Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea eย  non ripetibile, i casi piu’ gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1ยฐ settembre 1993, n.ย  385, o una societa’ di cui all’articolo 3 della legge 30 aprileย  1999,ย  n. 130, che sia creditore ipotecario di primo grado,ย  abbiaย  iniziatoย  o sia intervenuto in unaย  proceduraย  esecutivaย  immobiliareย  aventeย  adรฌ oggetto l’abitazione principale del debitore, ilย  debitore,ย  cheย  sia qualificato come consumatoreย  aiย  sensiย  dell’articoloย  3,ย  commaย  1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decretoย  legislativoย  6 settembre 2005, n. 206, puo’, quando ricorrono le condizioniย  diย  cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di unย  finanziamento,ย  conย  surrogaย  nellaย  garanzia ipotecaria esistente, aย  unย  terzoย  finanziatoreย  cheย  rientriย  nelle citate categorie soggettive, il cui ricavato deveย  essereย  utilizzato per estinguere ilย  mutuoย  inย  essere.ย  Ilย  debitoย  rinegoziatoย  oย  il finanziamento del terzo possono essere assistitiย  dallaย  garanziaย  di cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell’esdebitazioneย  per il debito residuo.

Il comma quinto, inoltre, senza operare alcuna differenza tra Banche, Societร  veicolo e intermediari finanziari chiaramente dispone che “il creditore” svolge una valutazione del merito creditizio, riferendosi, in generale, alla preannunciata classe di creditori di cui, expressis verbis, fanno parte anche le societร  veicolo.

Il creditore o, nei casi di cuiย  alย  commaย  3,ย  ilย  finanziatore svolge una valutazione del merito di credito nel rispettoย  diย  quanto previstoย  nellaย  disciplinaย  diย ย  vigilanzaย ย  prudenzialeย ย  adย ย  esso applicabile, all’esito della quale puo’ย  accettareย  laย  richiestaย  di rinegoziazione o di finanziamento, a condizione che il suoย  contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2 e previa verificaย  con esito positivo del merito creditizio del debitoreย  ovvero,ย  neiย  casi regolati dal comma 3, del destinatario delย  finanziamento.ย 

Tanto altresรฌ osservato รจ evidente che le societร  suddette siano tenute, al pari degli Istituti di Credito, ad una corretta valutazione della richiesta di rinegoziazione.

Del resto, queste societร  costantemente e quotidianamente propongono, accettano e lavorano migliaia di richieste di saldo e stralcio e piani di rientro onde cui sarebbe paradossale escluderle dal dettato della norma considerato che ad essere richiesta รจ un attivitร  caratterizzante il loro operato.

Anzi, a ben guardare, se il Legislatore ha inserito, come ha inserito, tra i papabili Creditori anche queste societร , pur conscio che tali societร  non concedono credito, forse aveva fin dallโ€™inizio individuato la diversa prestazione cui tali creditori sono tenuti: concedere tempo a fronte di un nuovo rateizzo predeterminato dalla legge.

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello Studio dโ€™Ambrosio Borselli per la sede di Napoli)

Per approfondire lโ€™argomento della rinegoziazione di mutui ipotecari per lโ€™acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i piรน gravi casi di crisi economica dei consumatori si leggaย  lโ€™articolo โ€œLa nuova rinegoziazione dei mutui prima casaโ€

(Per approfondire il caso della sospensione di una procedura esecutiva, a ridosso dellโ€™asta, a seguito dellโ€™accoglimento di opposizione ex art 617 cpc, conseguente al rigetto di una istanza di rinegoziazione, da parte del presidente della sezione esecuzioni del Tribunale di Milano si legga โ€œRinegoziazione: accolto ricorso ex art 617 cpc, revocata lโ€™astaโ€)

Chi fosse interessato al nuovoย  fondo Salva casa ( approvato, negli stessi giorni dellโ€™art. 41 bis, dalย  comma 445 dellโ€™art. 1 della legge di stabilitร  2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999])ย  finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e piรน attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari leggaย โ€œIl nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dallโ€™art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commentoโ€

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga โ€œOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ€

Per conoscere tutteย le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012ย si legga โ€œApprovato il nuovo sovraindebitamentoโ€

In generale sul Sovraindebitamento si leggano pureย ย โ€œSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโ€ย o ancheย โ€œGuida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโ€™Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedureโ€,ย mentreย sulle possibilitร  offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga ย  โ€œIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโ€ย ed ancheย โ€œLa sospensione dellโ€™esecuzione con lโ€™introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ€œ

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร  in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โ€œGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโ€™importo, con modelli di proposta e accettazioneโ€

Chi abbia una prima casa pignorata o potenzialmente pignorabile e voglia approfondire caratteristiche e particolari tutele di cui gode la prima casa rispetto agli altri immobili legga ย โ€œGuida alle caratteristiche e tutele del Pignoramento immobiliare della prima casaโ€

Se si ha giร  in corso un pignoramento immobiliare ma lโ€™immobile non รจ ancora stato messo allโ€™asta e, per difendersi o giungere ad una buona proposta a saldo e stralcio, si voglia approfondire tutto quanto cโ€™รจ da sapere sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc nonchรจ sui tempi per arrivare allโ€™ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni per impedire lโ€™emissione dellโ€™ordinanza stessa, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolaritร  di tutta la procedura fino allโ€™udienza di comparizione delle parti, si leggaย โ€œDecreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita allโ€™astaโ€

Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร  per salvare il proprio immobile si legga anche lโ€™articoloย ย โ€œPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casaโ€

Chi volesse approfondire il tema dellโ€™aggiudicazione dellโ€™immobile pignorato da parte del parente, di quali rischi si corrono in tal caso e delle alternative possibili leggaย โ€œGuida allโ€™acquisto allโ€™asta del parente: rischi e alternativeโ€

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui lโ€™avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerร  finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in piรน ad abitare la vostra casa perchรจ non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerร  i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

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Avv. Edgardo Diomede dโ€™Ambrosio Borselli

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[1] Si badi bene diversa รจ lโ€™opzione, pure prevista dallโ€™art. 41 bis, del rifinanziamento ove, effettivamente, vi รจ concessione di nuovo credito da parte di una Banca terza e vi dovrebbe essere, pertanto, una traditio, seppur tra sole banche.

[2] La struttura contrattuale del mutuo implica la consegna delle somme di denaro che ne costituiscono oggetto. E, per quanto possa essere realizzata anche a mezzo di forme assai rarefatte, comunque la traditio deve – per essere tale – realizzare il passaggio delle somme dal mutuante al mutuatario: farle muovere, farle transitare dal patrimonio dell’uno al patrimonio dell’altro, cioรจ. Cosรฌ comportando, in particolare, un conseguente trasferimento della proprietร  delle somme (art. 1814 cod. civ.), con la connessa, acquisita loro disponibilitร  ex art. 832 cod. civ. da parte del mutuatarioโ€. Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 1517 del 25/1/2021

[3] โ€œLโ€™operazione di “ripianamento” di debito a mezzo di nuovo “credito”, che la banca giร  creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, non integra gli estremi del contratto di mutuo, bensรฌ quelli di una semplice modifica accessoria dellโ€™obbligazione, come conseguente alla conclusione di un pactum de non petendo ad tempusโ€

Studio Legale d'Ambrosio Borselli

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