INDICE
Lโobbligo a contrarre in generale
Lโobbligo a contrarre del creditore pignorante
Lโobbligo a contrarre osservando la paritร di trattamento
La ratio comune con la legge sul sovraindebitamento
Premessa
Abbiamo giร analizzato il nuovo articolo 40-ter, della legge 69-2021 (di conversione del dl 41/2021 c.d. decreto Sostegni), che introduce nuove norme sulla rinegoziazione di mutui ipotecari per lโacquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esaminandone i presupposti, le condizioni per accedervi, la richiesta di finanziamento da parte di un terzo, le possibilitร di sospensione della procedura e gli strumenti per opporsi ad un immotivato rifiuto a rinegoziare (si legga al riguardo lโarticolo โLa nuova rinegoziazione dei mutui prima casaโ), procediamo in questo articolo allโapprofondimento degli aspetti relativi alla discrezionalitร del creditore nel concedere la rinegoziazione ed al relativo diritto del debitore ad ottenerla.
Sappiamo che nella sua prima formulazione la norma aveva lasciato ampissima libertร al creditore o al finanziatore di rigettare la richiesta di rinegoziazione o finanziamento, il comma 5 dellโart. 41 bis L.n. 157/2019 (totalmente riscritto dal nuovo art 40 ter) infatti disponeva testualmente โIl creditore รจ sempre libero di rifiutare la propria adesione allโistanza o di rigettare, anche successivamente alla presentazione dellโistanza congiunta, la richiesta di rinegoziazione avanzata dal debitore. In ogni caso in cui sia richiesto un nuovo finanziamento a una banca diversa dal creditore ipotecario, a questa รจ comunque riservata totale discrezionalitร nella concessione dello stesso.โ
Ebbene tale disposizione รจ stata cancellata nel nuovo testo della citata legge!!!
Nuovo testo che, al contrario, parla espressamente di diritto ad ottenere la rinegoziazione (si veda il comma 2 dellโart. 40 ter laddove recita โIl dirittoย di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni…โ).
Il diritto, dunque, attribuito dalla nuova disposizione, unito allโeccezionalitร della norma, chiarita nel comma 1 laddove si dispone โย al fine di fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i piรน gravi casi di crisi economica dei consumatoriโpuรฒ far ritenere che si tratti di una deroga al generale principio dellโautonomia contrattuale privata, deroga che si sostanzia nellโobbligo a contrarre del creditore (ovviamente in presenza di tutte le condizioni, i requisiti ed i presupposti previsti dalla norma).
Lโobbligo a contrarre in generale
Lโobbligo a contrarre costituisce eccezione alla regola della autonomia negoziale privata in quanto il contrarre (a determinate condizioni) finisce per il costituire un atto dovuto.
Caso tipico di obbligo a contrarre previsto dalla legge รจ quello previsto dallโart. 2597 cc (ma ne esistono diversi altri quali ad esempi quello di cui allโart. 1679 cc, lโassicurazione obbligatoria peri natanti e i veicoli a motore di cui alla L 990/1969 ed altre ancora) che dispone che โchi esercita unโimpresa in condizioni di monopolio legale ha lโobbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dellโattivitร dโimpresa, osservando la paritร di trattamentoโ.
Esaminiamo, ora, ย le due fattispecie (quella dellโart. 2597 cc e quella dellโart 40 ter) per valutare se il legislatore abbia voluto- effettivamente- prevedere un nuovo eccezionale caso in deroga allโautonomia negoziale dei privati obbligando di fatto, a certe condizioni, le banche a rinegoziare indipendentemente dalla propria volontร !!!
Lโobbligo a contrarre del creditore pignorante
Lโobbligo a contrarre, in quanto eccezione alla regola dellโautonomia privata, deve essere volto a tutelare interessi sentiti, dallโordinamento, di particolare rilevanza.
A tal proposito, notiamo dunque che รจ lo stesso comma 1 dellโart 40-ter a chiarire che si tratta di situazioni eccezionali e non ripetibili per fronteggiare una particolare crisi economica di soggetti meritevoli di particolari tutele nel nostro ordinamento quali i consumatori.
Possiamo dunque giungere alla (prima) conclusione che il legislatore ben poteva, visti gli interessi in gioco, derogare al principio dellโautonomia contrattuale con un nuovo obbligo a contrarre, che favorisse determinate categorie di soggetti (quelli in possesso delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 dellโart 40 ter), come, a parere di chi scrive, ha fatto.
Analizziamo, adesso, un altro aspetto essenziale dellโobbligo a contrarre, quello di farlo โosservando la paritร di trattamentoโ.
Lโobbligo a contrarre osservando la paritร di trattamento
La paritร di trattamento ha una funzione tipicamente rafforzativa dellโobbligo legale a contrarre, tende infatti ad evitare che il soggetto passivo (colui che รจ obbligato a contrarre) possa aggirare lโobbligo applicando condizioni negoziali differenziate, segnatamente piรน gravose, nei confronti di determinati utenti, al fine di dissuaderli dal richiedere la prestazione, eludendo in tal modo lโobbligo stesso, ed attuando quindi una discriminazione.
Lโobbligo di osservare la paritร di trattamento puรฒ dirsi esplicitato nel comma 5 dellโart. 40 ter laddove al creditore viene confermato quel potere-dovere, insito in ogni attivitร di finanziamento (la valutazione del merito creditizio del soggetto cui si va a concedere il finanziamento), ma con lโobbligo implicito di riservare al richiedente la paritร di trattamento con un qualsiasi soggetto terzo che richiedesse un mutuo di pari importo (senza esser coinvolto da una precedente esecuzione), sempre che vi siano tutte le condizioni perchรฉ ad un terzo nelle medesime condizioni economico-patrimoniali-reddituali potrebbe essere concesso un finanziamento.
Il principio della paritร di trattamento imporrร al creditore di contrarre anche col soggetto che chiede la rinegoziazione impedendogli qualunque tipo di discriminazione che il principio di paritร di trattamento ha la chiara finalitร di impedire, in ogni modo.
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La ratio comune con la legge sul sovraindebitamento
La rinegoziazione, cosรฌ strutturata, eโ dunque una norma di carattere eccezionale, e che prevede una importante (anche se temporanea) deroga al principio dellโautonomia negoziale obbligando il creditore (o il terzo finanziatore) a contrarre in presenza di determinati presupposti, ma non solo, la norma al comma 1 prevede espressamente che โil debito rinegoziato o il finanziamento del terzo โฆ possono ( in presenza di determinate condizioni, il termine โpossonoโ va interpretato come un vero e proprio diritto aโฆ.)ย ย godere del beneficio dellโesdebitazione per il debito residuo.โ
Lโintero art 40 ter รจ strettamente connesso alla normativa sul sovraindebitamento, sia perchรฉ conduce al medesimo risultato dellโesdebitazione del debitore in presenza di determinati presupposti, sia perchรฉ รจ indicativo del fatto che il principio cardine che guida lโintera normativa introdotta dalla legge 3/2012 e successive modifiche, ossia quello di dare una seconda chanche al debitore sovraindebitato abbia assunto una tale rilevanza nel nostro ordinamento da potersi porre come giustificativo di un nuovo ed eccezionale caso di obbligo a contrarre.
In veritร si puรฒ ritenere che lโart. 40 ter in termini di esdebitazione vada oltre la stessa normativa sul sovraindebitamento, in quanto mentre la legge 3/2012 (che ha carattere strutturale e non eccezionale come la norma sulla rinegoziazione) lascia comunque ad un giudice il potere di concedere lโesdebitazione, lโart. 40 ter arriva a parlare di diritto alla rinegoziazione ed alla esdebitazione, diritto che come tale preesiste al suo eventuale accertamento da parte di un giudice (accertamento che potrebbe essere necessario laddove il creditore ne negasse lโesistenza).
Insomma, si ritiene di poter affermare che mentre lโesdebitazione originata dalla l 3/2012 trova la sua natura nel provvedimento (costitutivo) del giudice che la concede, lโesdebitazione prevista dallโart. 40 ter รจ un vero e proprio diritto che trova la sua fonte costituiva nella norma stessa (in presenza dei relativi presupposti) e non in un provvedimento (in qualche modo discrezionale)ย di un giudice!!!
Per conoscere i nuovi orientamenti,ย finalizzati allโesito positivo della rinegoziazione, emersi nel seminario organizzato dallโUniversitร Cattolica, grazie agli interventi dellโAvv. dโAmbrosio Borselli , del Prof Aldo Angelo Dolmetta eย dell’ex Presidente di Cassazione Antonio Didone si legga “Istanza di rinegoziazione mutuo ex art 41 bis: salvare casa dal pignoramento”
Conclusione
In conclusione, si ritiene che lโarticolo 40-ter, della legge 69-2021, non abbia introdotto- solo- il diritto alla rinegoziazione per il debitore esecutato ma, anche, il corrispondente obbligo a contrarre per il creditore pignorante. In tal senso, la deroga al principio dellโautonomia contrattuale delle parti sarebbe giustificata dallโeccezionalitร e irrepetibilitร dello strumento, nato per far fronte, in via eccezionale, ad una crisi economica senza precedenti. Si รจ poi notato che lโobbligo a contrarre, in quanto eccezione alla regola dellโautonomia privata, deve essere volto a tutelare interessi sentiti, dallโordinamento, di particolare rilevanza e si รจ detto che tra questi rientrano, sicuramente, gli interessi dei consumatori, particolarmente pregiudicati dalla recente situazione economica.
Per approfondire il caso della sospensione di una procedura esecutiva, a ridosso dell’asta, a seguito dell’accoglimento di opposizione ex art 617 cpc, conseguente al rigetto di una istanza di rinegoziazione, da parte del presidente della sezione esecuzioni del Tribunale di Milano si legga “Rinegoziazione: accolto ricorso ex art 617 cpc, revocata lโasta”
Chi fosse interessato al nuovoย fondo Salvacasa ( introdotto dalย comma 445 dellโart. 1 della legge di stabilitร 2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999])ย finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e piรน attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga โIl nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dallโart. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commentoโ
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga โOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ
Per conoscere tutteย le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012ย si legga โApprovato il nuovo sovraindebitamentoโ
In generale sul Sovraindebitamento si leggano pureย ย โSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโย o ancheย โGuida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโAccordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedureโ,ย mentreย sulle possibilitร offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga ย โIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโย ed ancheย โLa sospensione dellโesecuzione con lโintroduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโimporto, con modelli di proposta e accettazioneโ
Chi abbia una prima casa pignorata o potenzialmente pignorabile e voglia approfondire caratteristiche e particolari tutele di cui gode la prima casa rispetto agli altri immobili legga ย โGuida alle caratteristiche e tutele del Pignoramento immobiliare della prima casaโ
Se si ha giร in corso un pignoramento immobiliare ma lโimmobile non รจ ancora stato messo allโasta e, per difendersi o giungere ad una buona proposta a saldo e stralcio, si voglia approfondire tutto quanto cโรจ da sapere sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc nonchรจ sui tempi per arrivare allโordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni per impedire lโemissione dellโordinanza stessa, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolaritร di tutta la procedura fino allโudienza di comparizione delle parti, si leggaย โDecreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita allโastaโ
Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร per salvare il proprio immobile si legga anche lโarticoloย ย โPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casaโ
Chi volesse approfondire il tema dellโaggiudicazione dellโimmobile pignorato da parte del parente, di quali rischi si corrono in tal caso e delle alternative possibili leggaย โGuida allโacquisto allโasta del parente: rischi e alternativeโ
Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui lโavrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerร finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in piรน ad abitare la vostra casa perchรจ non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerร i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
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