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Sfratti bloccati fino a settembre? La legge non è uguale per tutti

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I Tribunali di Cagliari, Parma e Reggio Calabria reinterpretano art. 103 della L. 27/2020 e, ignorando la tutela della salute pubblica, sfrattano gli esecutati!

Dal 17 marzo scorso è entrata in vigore una norma che sospende l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio. Stiamo parlando dell’art. 103 co. 6 del decreto-legge 18/2020 a mente del quale “ l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020”. Il termine del 30 giugno 2020 è stato di poi prorogato al 1° settembre 2020, in occasione della conversione del d.l. 18/2020 nella L.n. 27/2020, tale termine è stato poi ulteriormente  prorogato al 31 dicembre, si legga al proposito Prorogato al 31 dicembre il blocco degli sfratti”.

Dovrebbe dunque essere entrata in vigore una norma che sospende l’esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio, ma per alcuni non è così.

Avevamo già parlato della tendenza di alcuni custodi a tentare l’accesso in un periodo in cui, a norma di legge, lo stesso dovrebbe dirsi vietato. Avevamo citato, in quella sede, la situazione che si era venuta a creare in conseguenza dell’accesso, in una procedura esecutiva immobiliare, dell’ I.V.G di Cagliari. ( per leggere l’articolo clicca “Stop agli sfratti fino al 1 settembre: attenzione agli abusi)

Or bene, ad una più approfondita analisi, è emerso che alcuni Giudici interpretano l’art. 103 della L.n. 27/2020 come non applicabile agli ordini di liberazione.

Secondo questa corrente, rinvenibile in alcune pronunce, l’art. 103 sospende la sola esecuzione dei provvedimenti di rilascio e non la loro attuazione con la conseguenza che, in piena emergenza pandemica, esisteranno, nei fatti, sfrattati di serie A e sfrattati di Serie B.

In particolare, secondo queste isolate decisioni ( Cagliari, Parma, Reggio Calabria), l’art. 103 disponendo la sospensione dell’esecuzione, non disporrebbe la sospensione anche dell’attuazione.

Pertanto, gli ordini di liberazione, attuati dal Custode, potranno essere serenamente eseguiti non ricadendo nell’ombrello dell’art. 103 L.n. 27/2020 a differenza di tutti gli altri provvedimenti di rilascio per cui è pacifica la sospensione fino a settembre.

Il risultato di questa anomala interpretazione della legge è che la sospensione non sarà uguale per tutti. Mentre gli intimati e i terzi occupanti, coinvolti in procedimenti di convalida di sfratto e/o di accertamento dell’occupazione sine titulo, potranno dormire sogni sereni (fino a settembre) cosi come gli esecutati o terzi occupanti, sottoposti ad esecuzione immobiliare ai quali non si applichi la riforma del 560 cpc che prevede l’attuazione, rimanendo soggetti all’esecuzione dell’ordine di liberazione (ricordiamo che il nuovo art. 560 cpc prevede che il custode attui l’ordine di liberazione su richiesta dell’aggiudicatario, il quale anche nella vecchia disciplina poteva sempre esonerare il custode per eseguire la liberazione a mezzo Ufficiale giudiziario), al contrario gli esecutati o terzi occupanti, sottoposti ad esecuzione immobiliare,   il cui ordine di liberazione vada attuato dal custode, potrebbero essere sloggiati sin da subito.

Per comprendere la ragione di questa, si ritiene, illegittima discriminazione occorre prendere le mosse dalla definizione di attuazione.

L’attuazione dell’ordine di liberazione

L’attuazione è il modo attraverso il quale il custode esegue l’ordine di liberazione.

L’art. 560 c.p.c. dispone “ …A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui all’art. 605 e seguenti…”.

Quello che, in buona sostanza, esprime questo estratto dell’art. 560  è un’eccezione alla regola, rappresentata dalla possibilità di servirsi del Custode piuttosto che dell’Ufficiale Giudiziario per ottenere la liberazione dell’immobile.

Per intenderci, generalmente, chiunque sia in possesso di un titolo esecutivo idoneo all’esecuzione di un obbligo di consegna o rilascio (474 c.p.c.) deve affidare l’incarico all’Ufficiale Giudiziario affinché questo lo esegua.

Nelle procedure esecutive immobiliari, invece, l’aggiudicatario, che abbia acquistato all’asta un’immobile occupato, può decidere di servirsi del custode per ottenere, teoricamente, una liberazione più rapida.

La maggiore rapidità del Custode è data dal fatto che egli agisce senza l’osservanza delle formalità di cui all’art. 605 e seguenti, formalità al cui compimento è invece tenuto l’Ufficiale Giudiziario. (Per approfondimenti leggi  “Ordine di liberazione: tempi e modi di rilascio dell’immobile pignorato” e “Bloccati gli ordini di liberazione di tutte le procedure esecutive in corso!!! il nuovo art. 560 cpc come modificato dall’art. 18 quater della L. 8/2020 di conversione del Dl 162/2019 Testo e commento”)

In tal senso, l’esecuzione forzata degli obblighi di rilascio inizia con il precetto per il rilascio ex art. 605 c.p.c. che Tizio (p.es: proprietario), dovrà notificare a Caio (p.es: conduttore/terzo occupante etc..), avvertendolo che entro un breve termine dovrà abbandonare l’immobile.

Trascorso il termine, Tizio affiderà l’esecuzione all’Ufficiale Giudiziario, il cui primo compito sarà avvisare Caio dell’imminente accesso con un atto definito preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c.

L’art. 560 c.p.c, disponendo che l’ordine di liberazione può essere attuato dal Custode a richiesta dell’aggiudicatario, introduce un’esecuzione alternativa, non più condotta dall’ufficiale giudiziario, e semplificata, ossia che può essere eseguita senza l’osservanza di tutti i passaggi predetti (cfr. 560 c.p.c. “senza l’osservanza degli artt. 605 e ss.”).

Purtuttavia, sebbene alternativa e semplificata, l’attuazione dell’ordine di liberazione ad opera del custode risulta essere, nei fatti, un modo dell’esecuzione.

Niente di più, niente di meno di una modalità facilitata tramite la quale viene “eseguito” il provvedimento di rilascio, del quale l’ordine di liberazione rappresenta solo uno delle possibili forme.

Anche dal punto di vista terminologico, risulta difficile trovare un verbo che più di eseguire assomigli all’attuare, creando una commistione tra i due verbi che non ci rende capaci di scorgere le grandi differenze intercettate dalla giurisprudenza minoritaria di cui si dirà.

 

Perché l’art. 103 non si applicherebbe all’attuazione degli ordini di liberazione?

Tanto spiegato circa la differenza tra esecuzione, condotta dall’ufficiale giudiziario, e attuazione, condotta dal custode nei casi dell’art. 560 c.p.c., possiamo adesso più agevolmente comprendere la linea teorica avanzata dalle pronunce in oggetto.

Secondo questi Giudici, dalla lettura sistematica della normativa in materia di procedura esecutiva immobiliare si evince che l’attuazione, ad opera del custode, è un istituto giuridico (addirittura) diverso da quello della esecuzione di un provvedimento di rilascio.

Colta l’asimmetria, l’interprete, secondo queste pronunce, non può tantomeno applicare analogicamente l’art.103 all’attuazione dell’ordine di liberazione.

In buona sostanza, il discorso se vale per gli uni varrà anche per gli altri, nella fattispecie, sarebbe impedito dall’art. 14 delle preleggi secondo il quale le disposizioni eccezionali ( come ad esempio l’art. 103) sono insuscettibili di interpretazione analogica.

Il risultato di un simile ragionamento è unico ed allarmante: fino al 1° settembre 2020 sarà sospesa l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, ma non l’attuazione dei provvedimenti di rilascio di immobili con la sorprendente conseguenza che una legge, emanata per far fronte al collasso sanitario, non sarà uguale per tutti, dal che ne emerge che LA SALUTE PUBBLICA NON E’ UGUALE PER TUTTI!!!

Il confronto tra tribunali

Va da subito precisato che le pronunce cui si è fatto riferimento sono in assoluta controtendenza con le numerose linee Guida dei maggiori Tribunali Italiani le quali, tutte, confermano l’applicabilità della sospensione anche all’esecuzione immobiliare ed anche all’attuazione dell’ordine di liberazione!

  In tema, si citano, tra i tanti, il Tribunale di Messina, il quale con provvedimento Presidenziale del 19 marzo prendeva atto della sospensione ex art. 103, il Tribunale di Monza che con nota presidenziale del 18 marzo chiariva “ sono sospese tutte le attività di liberazione – anche in corso – sino alla data del 30 giugno 2020, in considerazione dell’art.103 co.6, d.l. n.18/2020”.  Lo stesso dicasi per il Tribunale di Torre Annunziata, che con provvedimento del 25 Marzo prendeva atto della sospensione dell’esecuzione di ogni ordine di liberazione emesso, e per il Tribunale di Cassino, il quale con provvedimento del 14 Aprile “anche in considerazione dell’art. 103 co.6, d.l. n. 18/2020” sospendeva l’esecuzione di ogni ordine di liberazione.

Limpida, in tal senso, appare la circolare dei Giudici dell’esecuzione del Tribunale di Siracusa  del 11 maggio, in guisa della quale “…Rimangono sospese le operazioni di liberazione dell’immobile, le quali potranno riprendere successivamente all’1 settembre 2020 (art. 103, comma 6, d.l. n. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020: “l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, e sospesa fino al 1° settembre 2020”)…”. 

Dirimenti, altresì, appaiono le linee guida del Tribunale di Bergamo:L’attuazione degli ordini di liberazione per cui non opera la sospensione della procedura ai sensi dell’art.54 ter (perché disposti in seno a procedure in cui gli immobili non sono occupati dal debitore che vi risiede o dimora con la famiglia) è comunque sospesa sino al 1 settembre 2020 potendo assimilarsi l’attuazione degli ordini di liberazione alle procedure di rilascio previste dall’art.103 comma VI della l. 24 aprile 2020, n. 27 di conversione con modifiche del d.l. n. 18/2020.”

 Dello stesso tenore la circolare dell’11 maggio dei Giudici dell’esecuzione del Tribunale di Cosenza, secondo i quali “…Devono intendersi, tuttavia, ancora sospesi i termini assegnati a debitori e terzi occupanti per l’esecuzione spontanea di ordinanza di liberazione. Deve osservarsi infatti che l’art. 103 6co. d.l. 18/2020 (conv. in l. 27/2020 e ulteriormente modificato con 28/2020) ha disposto che l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo è sospesa fino al 1° settembre 2020…”.

Non in ultimo, le linee Guida del Tribunale di Milano del 11 maggio, le quali osservano alla rubrica “Liberazione degli immobili – art. 54-ter, e 103, sesto comma, d.l. n. 18/2020 conv. con mod. nella l. n. 27/2020 I provvedimenti di sgombero dovranno essere eseguiti:

– solo dopo il 31 ottobre 2020 se l’immobile è abitazione principale del debitore

– solo dopo il 1° settembre 2020 negli altri casi”.

Insomma, la prassi ha già abbondantemente confermato che l’art. 103 risulta applicabile a tutte le ipotesi di rilascio coattivo, inclusi gli ordini di liberazione emessi nella procedura esecutive immobiliare.

La ratio dell’art. 103

La tesi minoritaria suesposta appare assolutamente non condivisibile, anche tenuto conto della ratio dell’art. 103 L.n. 27/2020 e dell’analisi del periodo storico che vi ha dato luce.

Al 17 marzo (data di pubblicazione del d.l. 18/2020), solo in Italia, si contavano decine di migliaia di contagi ed altrettante sciagurate morti da coronavirus. Il problema del legislatore, significato tramite i molteplici provvedimenti diretti a limitare e contenere lo spostamento dei cittadini, era rappresentato dall’eccessiva diffusione dell’agente patogeno e alla sua incessante proliferazione. Il lockdown, la serrata di tutti i negozi, la chiusura dei parchi pubblici e il divieto di spostarsi, salvo autocertificazione, erano in assoluta controtendenza con l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio, generalmente intesi. Nondimeno l’art. 103 va letto, altresì, alla stregua di tutte quelle disposizioni che hanno cercato di “alleggerire” il fardello dell’inadempimento. In tal senso, la sospensione dei provvedimenti di rilascio ha sicuramente assunto anche un valore sociale, indice di una volontà legislativa che già prevedeva gli effetti drammatici che la crisi avrebbe prodotto nei confronti della fascia più debole della popolazione. Del resto, tutte le operazioni tese a trovare un nuovo immobile, nel perdurare delle misure di contenimento, risultavano, e in parte risultano ancora, impraticabili (visitare l’immobile, stipula del contratto, trasloco, etc…).

Or bene, considerato che il leitmotiv del legislatore sia stato evitare il contagio, evitando il contatto tra le persone e, parimenti, dare una “boccata d’ossigeno” a soggetti costretti a rilasciare immobili, appare veramente arduo, nonché ingiustificato, pensare che si sia voluto sospendere la sola esecuzione dei provvedimenti di rilascio e non anche l’esecuzione/attuazione degli ordini di liberazioneAppare tanto più arduo, nonché ingiustificato, considerando il vulnus che deriverebbe all’art. 3 della Costituzione dall’indebita discriminazione. Sia pure perché l’esecuzione del provvedimento di rilascio, così come l’attuazione dell’ordine di liberazione ad opera del custode, conduce ugualmente alla consegna dell’immobile all’avente diritto, motivo per il quale non si vede la ragione di separare le sorti dell’uno da quelle dell’altro. Inoltre, entrambe le attività comportano un ravvicinamento fisico “pericoloso” tra l’agente e l’esecutato/sfrattato, ed entrambe implicano, per i destinatari, la necessità di trovare un nuovo alloggio. La stessa dicotomia attuazione/esecuzione, ai fini di cui si discute, traduce un significato identico a tutti gli effetti, pur essendo riconducibili a provvedimenti e modalità di liberazione differenti. Ebbene, considerato il contesto storico che ha dato alla luce l’art. 103, la sua ratio, la coincidenza tra le situazioni che si è teso arginare, possiamo dedurne che il legislatore minus dixit quam voluit e che, lo stesso, ignorava la possibile ricaduta della differenza terminologica proprio per la chiarezza espositiva della norma.

La raffigurazione dell’attuazione come istituto “diverso” dall’esecuzione, a cui ne consegua l’esclusione dall’ambito dell’art. 103 L.n. 27/2020, appare più come un deragliamento del diritto emergenziale emesso, un sabotaggio del diritto a tutela dei più deboli.

Del resto, come si è abbondantemente spiegato, l’attuazione altro non è che un modo dell’esecuzione. Pertanto, non si vede perché una mera differenza terminologica ( a tanto si riduce) debba diventare il grimaldello per privare l’esecutato di ogni suo diritto.

Né tantomeno persuade la chimera dell’interpretazione letterale, se a tale interpretazione si accostino considerazioni indebite, idonee a stravolgere il senso della norma.

Ciò che più intanto ci sconforta è che, in talune ipotesi,  anche il rimedio dell’istanza al GE, avverso l’accesso del custode, o dell’opposizione agli atti esecutivi, avverso la decisione del giudice stesso, potrebbe tradursi in un nulla di fatto.

In pendenza del ricorso o dell’opposizione, la liberazione potrebbe egualmente avvenire con conseguente cessata materia del contendere senza che mai, potenzialmente, si esprima un secondo giudice sul punto.

Cosa fare?

 

Oltre all’istanza al GE avverso l’accesso, e l’opposizione agli atti proponibile avverso la decisione del G.E., che sicuramente potrebbero essere esperite, alla luce di quanto si è detto, nel minor tempo possibile potrebbe essere d’aiuto la competente Prefettura.

Il Prefetto, quale garante della Sicurezza e della Salute Pubblica, potrebbe intervenire negando e non concedendo al Custode procedente l’assistenza della forza pubblica in virtù dei poteri a lui conferiti. In tal senso, una comunicazione al prefetto potrebbe essere un valido appello per ottenere quanto meno che l’accesso del Custode avvenga senza la forza pubblica e che, per tale via, abbia meno chance di avere successo.

Avv. Daniele Giordano

Sull’argomento delle opposizioni all’ordine di liberazione e del diritto di abitazione si leggano anche  gli articoli Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione e Custodia e diritto all’abitazione dell’immobile pignorato

Per approfondire la nuova ed eccezionale forma di esdebitazione prevista dall’art. 41 bis l 157/2019 per i pignoramenti iniziati dal 2010 al 30 giugno 2019 si legga Art. 41 bis L 157/2019 di conversione del Dl 124/2019: La rinegoziazione dei mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva”Mentre  chi fosse interessato al nuovo  fondo Salvacasa ( approvato, negli stessi giorni dell’art. 41 bis, dal  comma 445 dell’art. 1 della legge di stabilità 2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999])  finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  l’articolo ,  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa”

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” e   “Rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di merito”

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, o “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo” mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

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