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Guida completa alla sospensione ex art. 624 bis c.p.c.

Giugno 27, 2023by Redazione

Commento all’articolo 624 bis c.p.c. e alla sospensione concordata del pignoramento immobiliare: come si chiede, durata, riassunzione, effetti della sospensione

Lโ€™art. 624 bis cpc, rubricato โ€œSospensione su istanza delle partiโ€, disciplina lโ€™istituto della sospensione volontaria della procedura esecutiva.

Prima della riforma del 2005, non era disciplinata alcuna ipotesi di sospensione concordata tra le parti; al contrario era loro prassi presentare istanze e richieste di differimento dโ€™udienza e corrispondenti rinvii per bonario componimento, al fine di raggiungere, in pendenza di trattative private, un accordo tra i creditori coinvolti nella procedura ed il debitore esecutato. (Per approfondimenti si legga โ€œGuida alla sospensione del pignoramento immobiliare: la sospensione volontaria, quelle interna ed esterna, tutto sugli artt. da 623 a 628 cpcโ€)

Il legislatore del 2005, a mente dellโ€™art. 623 cpc per cui โ€œl’esecuzione forzata non puรฒ essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzioneโ€, ha finalmente disciplinato questa prassi che, seppur consentiva alle parti di coltivare trattative, spesso, appariva frustrante per la procedura in corso, siccome comportava inevitabilmente un atipico stallo del sistema.

La nuova disposizione, del resto, mira proprio ad agevolare una soluzione compositiva tra le parti, in altre parole il raggiungimento di un accordo tra i creditori coinvolti nella procedura e il debitore esecutato, vuoi nellโ€™interesse del primo, vuoi nellโ€™interesse del secondo.

Da un lato, infatti, il creditore potrebbe essere interessato ad attendere un certo lasso di tempo per una eventuale ripresa e/o miglioramento delle condizioni di mercato, al fine di evitare che il prezzo dellโ€™immobile si riduca eccessivamente o semplicemente preferire un piรน rapido soddisfacimento del proprio credito, anche se a diverse condizioni.

Dallโ€™altro, il debitore esecutato potrebbe avere interesse nellโ€™acquisire un congro lasso di tempo al fine di reperire la liquiditร  necessaria a sanare i suoi debiti verso i creditori.

Si parla pertanto di c.d. โ€œsospensione concordataโ€ per distinguerla dalle ipotesi, giร  previste in precedenza, di sospensione che opera ope legis (Per approfondimenti si leggano gli articoli โ€œGuida allโ€™opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramentoโ€, โ€œRinegoziazione mutui oggetto di procedura esecutiva, nuovi interessanti provvedimenti di sospensione del pignoramentoโ€, โ€œGuida alla sospensione del pignoramento ex art 54 ter L. 27/2020โ€, โ€œFideiussioni nulle e sospensione pignoramento immobiliareโ€).

Lโ€™art. 624 bis cpc recita โ€œIl giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, puรฒ, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L’istanza puรฒ essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto. Sull’istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l’accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell’articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale รจ pubblicata la relazione di stima. La sospensione รจ disposta per una sola volta. L’ordinanza รจ revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire. [โ€ฆ]โ€.

Con la norma in commento, il legislatore ha previsto quindi che lโ€™istanza di sospensione:

  • deve essere fatta su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo (in altre parole tutti i creditori devono dare il loro consenso);
  • sulla stessa deve essere sentito il debitore;
  • puรฒ essere concessa fino a ventiquattro mesi;
  • puรฒ essere richiesta solo in una determinata fase del giudizio;
  • puรฒ essere disposta una sola volta;
  • il GE provvede con ordinanza;
  • lโ€™ordinanza che dispone sulla sospensione รจ revocabile.

Procedendo ad analizzare ciascun punto, la norma in commento permette a determinate condizioni di chiedere la sospensione della procedura esecutiva in corso.

Presupposti dellโ€™istanza di sospensione

Lโ€™istanza di sospensione presuppone il consenso/accordo di ciascun creditore munito di titolo, ciรฒ significa che:

  1. non soltanto il creditore procedente ma tutti gli eventuali creditori intervenuti โ€“ a prescindere dalla tempestivitร  del loro intervento โ€“ purchรฉ muniti di titolo esecutivo, sono legittimati a richiedere la sospensione della procedura;
  2. non soltanto il creditore procedente ma tutti gli eventuali creditori intervenuti โ€“ a prescindere dalla tempestivitร  del loro intervento โ€“ purchรฉ muniti di titolo, sono determinanti ai fini della validitร  e ammissibilitร  dellโ€™istanza di sospensione. (Per approfondimenti sullโ€™intervento dei creditori nelle procedure esecutive si legga lโ€™articolo โ€œLโ€™intervento nel pignoramento immobiliare, soggetti titolati ad intervenire, modalitร  e convenienza dellโ€™interventoโ€)

Al contrario, i creditori intervenuti sprovvisti di titolo potranno solamente presentare osservazioni, che in ogni caso non saranno vincolanti ai fini del procedimento di sospensione e della valutazione in merito del GE.

Allo stesso modo non รจ necessario il consenso del debitore esecutato, che perรฒ per espressa previsione codicistica dovrร  essere (passivamente) sempre sentito.

Ciรฒ significa che, una volta presentata lโ€™istanza, il GE deve fissare udienza di comparizione delle parti e sentire ciascuna parte coinvolta nel procedimento al fine di verificare la sussistenza del consenso di tutti i creditori muniti di titolo e sentire il debitore ed eventualmente i creditori sprovvisti di titolo che ne facciano richiesta.

Ad ogni modo, lโ€™istanza (da depositarsi nel fascicolo telematico della procedura esecutiva) puรฒ essere presentata singolarmente o congiuntamente.

Se presentata congiuntamente da tutti i creditori e sottoscritta per lโ€™accettazione anche dal debitore, chiaramente non sarร  necessario sentire le parti in udienza ed il giudice potrร  provvedere direttamente sullโ€™istanza, al contrario, se presentata solo da uno di loro allora sarร  necessario ottenere il consenso degli altri creditori intervenuti che non hanno avanzato alcuna istanza.

La sottoscrizione dellโ€™istanza da parte anche del debitore esecutato, a dire il vero, รจ una circostanza che accade di frequente, anche perchรฉ in assenza di intenzione o almeno manifestazione di volontร  da parte di questi, i creditori difficilmente per bontร  dโ€™animo promuoverebbero un procedimento di sospensione che di fatto ritarderebbe il soddisfacimento dei propri interessi.

Termini e modalitร  di presentazione dellโ€™istanza e durata

Lโ€™istanza di sospensione puรฒ essere proposta sia fuori udienza in forma scritta, con ricorso, sia verbalmente in udienza.

Lโ€™importante รจ che, come recita la norma, questa sia presentata entro il termine di legge.

Sul punto la disposizione distingue le ipotesi in cui la vendita sia disposta con o senza incanto.

Nel caso di vendita senza incanto (ipotesi di vendita piรน frequente โ€“ per approfondimenti si legga lโ€™articolo โ€œProvvedimento per lโ€™autorizzazione della vendita: art 569 cpcโ€), il ricorso deve essere depositato entro il termine di almeno 20 giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte di acquisto; nel caso di vendita con incanto (ipotesi ormai rara e obsoleta), invece, il ricorso puรฒ essere depositato fino a 15 giorni prima della data fissata per l’incanto.

La sospensione puรฒ essere disposta una sola volta, rimanendo pertanto insuscettibile di proroga, e puรฒ essere revocata in qualsiasi momento anche su richiesta di un solo creditore e sentito il debitore.

Ciรฒ sta a significare che, nel caso in cui lโ€™istanza di sospensione, per discrezionalitร  del GE venga rigettata, questa potrร  sempre essere riproposta (purchรฉ venga rispettato il termine di legge entro il quale puรฒ essere presentata dai soggetti legittimati); mentre in caso di accoglimento, questa non potrร  essere nรฉ ripresentata una seconda volta nรฉ potrร  essere prorogata.

In merito alla proroga, il legislatore non ha disciplinato lโ€™ipotesi in cui il GE accoglie lโ€™istanza di sospensione, ma ne riduce la durata: in questi casi le parti allo spirare del termine ridotto dal GE potranno richiedere una โ€œintegrazioneโ€? Nel silenzio della legge, parte della dottrina risponde in modo affermativo ed a parere di chi scrive, non si vedono ragioni che possano sostenerne il contrario, purchรฉ nel rispetto dei complessivi 24 mesi e fermo in ogni caso il potere discrezionale del GE, in base alla valutazione dei presupposti e delle ragioni a fondamento dellโ€™istanza (ad esempio la conclusione imminente di un accordo transattivo a mezzo di sottoscrizione di una scrittura privata giร  predisposta ed in attesa di firma da parte di tutte le parti).

La decisione del GE

Nella prassi, il Giudice dell’Esecuzione, ricevuta un’istanza di sospensione concordata ex art. 624 bis c.p.c., con ordinanza la concede salvo che vi siano motivi ostativi alla stessa (ad esempio la sospensione era stata giร  concessa una volta, la sospensione non proviene da tutti i creditori, la sospensione tende ad ottenere la revoca di una vendita ma รจ stata presentata nei 20 giorni antecedenti la stessa etc).

Al di fuori di questi casi, non riteniamo che il G.E. possa discrezionalmente negare la sospensione concordata magari fondando tale rigetto su valutazioni prognostiche circa l’esito dell’accordo raggiunto.

Sullโ€™istanza di sospensione decide il GE nell’esercizio del suo potere discrezionale; la decisione attiene sia l’anย  (secondo quanto premesso) che la durata della procedura, che potrร  corrispondere o meno a quanto richiesto nellโ€™istanza, ma in ogni caso, non potrร  mai essere superiore a 24 mesi.

Il GE, infatti, รจ vincolato al rispetto dei 24 mesi indicati dal legislatore, ma non anche alla durata della sospensione richiesta dallโ€™istante.

Il GE decide con ordinanza. A mente del primo comma dellโ€™art. 625 cpc โ€œSull’istanza per la sospensione del processo di cui all’articolo precedente, il giudice della esecuzione provvede con ordinanza, sentite le partiโ€, che conferma quanto giร  emerge dalla lettura dellโ€™art. 624 bis cpc.

La norma prosegue, poi, disponendo che โ€œNei casi urgenti, il giudice puรฒ disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l’udienza di comparizione delle parti. Alla udienza provvede con ordinanzaโ€.

Lโ€™ordinanza รจ revocabile in qualsiasi momento su istanza di anche di un solo creditore (purchรฉ munito di titolo esecutivo).

Anche la revoca dellโ€™ordinanza di sospensione รจ comunque soggetta allโ€™insindacabile discrezionalitร  del GE che, se ritiene, puรฒ disattendere la richiesta del creditore.

Il GE potrebbe valutare anche in negativo lโ€™istanza e quindi rigettarla, ma dovrร  in ogni caso darne motivazione nel provvedimento di rigetto.

Il provvedimento del giudice vuoi di accoglimento vuoi di rigetto รจ opponibile ex art. 617 cpc, come si dirร  di seguito.

Il GE provvede entro dieci giorni (termine chiaramente ordinatorio) dal deposito del ricorso, e, in caso di accoglimento, ne dispone la comunicazione al custode e la pubblicazione sul sito internet ove รจ pubblicata la relazione di stima.

La comunicazione di cui sopra e la pubblicazione dellโ€™ordinanza dovrebbero essere eseguite entro i successivi 5 giorni dal deposito dello stesso, nei casi di cui al secondo comma dellโ€™art. 490 cpc (per cui โ€œIn caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, รจ altresรฌ inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incantoโ€) (Il legislatore ha previsto, quindi, una forma di pubblicitร  analoga a quella prevista per lโ€™ordinanza di vendita)

I mezzi di impugnazione avverso lโ€™ordinanza del GE

Avverso lโ€™ordinanza del GE che dispone sulla sospensione, lโ€™art. 624 bis cpc nulla prevede in ordine agli strumenti di impugnazione, vuoi in caso di rigetto immotivato vuoi in caso di accoglimento nonostante il mancato accordo di tutti i creditori.

In questi casi, siccome si tratta di un provvedimento del GE, questo รจ senzโ€™altro opponibile ex art. 617 cpc (opposizione agli atti esecutivi) (Per approfondimenti sulle opposizioni esecutive si leggano gli articoli โ€œOpposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenzeโ€ e โ€œOpposizione 615 e 617 cpc: differenza tra fase cautelare e fase di meritoโ€).

Non pare, invece, estensibile la previsione ex art. 624, II comma cpc in ordine alla sospensione per opposizione allโ€™esecuzione, che sul punto prevede espressamente che avverso il provvedimento del GE che decide sullโ€™istanza di sospensione della procedura รจ ammissibile lo strumento del reclamo ex art. 669 terdecies cpc (strumento espressamente esteso anche al provvedimento di sospensione emesso in caso di controversie sulla distribuzione del ricavato ex art. 512, II comma cpc, ma non anche alle ipotesi di sospensione concordata).

La prosecuzione della procedura sospesa

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di sospensione (da calcolarsi dalla data di pubblicazione dellโ€™ordinanza, quindi dal deposito del provvedimento da parte del cancelliere nel fascicolo telematico della procedura, e non giร  dalla data di redazione del provvedimento da parte del Giudice), le parti interessate devono riassumere il processo.

Nella pratica, la parte interessata alla prosecuzione del giudizio di esecuzione dovrร  depositare unโ€™istanza, in forma di ricorso, di fissazione di udienza.

Nel caso in cui entro il termine di legge nessun creditore faccia istanza di fissazione udienza allora il processo esecutivo si estingue per inattivitร  delle parti ex art. 630 cpc, per cui โ€œOltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudiceโ€, non differendo lโ€™istanza di prosecuzione in discorso dalla riassunzione prevista dallโ€™art. 627 c.p.c., in relazione alla quale la legge parla espressamente di โ€œtermine perentorioโ€ (In questo caso รจ chiaro che interesse alla riassunzione e prosecuzione dellโ€™esecuzione รจ il creditore, procedente o intervenuto, certamente non il debitore! Ma in ogni caso, il debitore non sarebbe neppure legittimato a presentare istanza di prosecuzione del giudizio, oltre che lโ€™interesse a conseguire unโ€™utilitร  nella prosecuzione del giudizio, lโ€™iniziativa deve provenire anche da un soggetto legittimato, che in questo caso, resterebbe ciascun dei creditori muniti di titolo e questi soltanto!).

Circa i 10 giorni dalla scadenza del termine di sospensione va osservato che, malgrado qualche tentennamento, la Giurisprudenza รจ ormai concorde nel ritenere che i medesimi decorrano dalla cessazione del periodo di sospensione. Pertanto, il creditore dovrebbe riassumere l’esecuzione al massimo entro il decimo giorno successivo al termine della sospensione.

Sulla riassunzione, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 7877 del 10 marzo 2022 ha perรฒ osservato che la riassunzione del creditore puรฒ pervenire anche durante la sospensione considerato che la norma “fissa esclusivamente un termine ad quemย per la proposizione dell’istanza volta [al]la fissazione dell’udienza per la prosecuzione, ma non un termineย a quo” rendendo pertanto ย manifesto che il creditore ben puรฒ proporre istanza per la prosecuzione anche prima della scadenza, risolvendosi essa in un minus rispetto all’istanza di revoca, diretta pertanto [al]la riattivazione una volta che il termine della sospensione sia spirato”.

Effetti della sospensione della procedura esecutiva

In caso di sospensione, lโ€™esecuzione entra in una fase di stasi, durante la quale possono essere compiuti atti soltanto nei limiti previsti ai sensi dellโ€™art. 626 c.p.c.

Lโ€™art. 626 cpc (rubricato โ€œEffetti della sospensioneโ€) recita โ€œQuando il processo รจ sospeso, nessun atto esecutivo puรฒ essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzioneโ€.

Gli atti eventualmente posti in essere saranno nulli.

Il procedimento resta, quindi, in vita ma in uno stato di provvisoria quiescenza, cui puรฒ seguire lโ€™estinzione o la prosecuzione dello stesso a seconda delle attivitร  dei soggetti legittimati.

Per tutta la durata della sospensione del processo esecutivo, restano salvi tutti gli effetti degli atti esecutivi giร  posti in essere prima dellโ€™ordinanza del GE che dispone della sospensione e resta sospeso il decorso dei termini perentori di eventuali atti da compiersi.

La struttura dellโ€™istituto della sospensione del processo esecutivo non differisce dalla sospensione volontaria giร  prevista e disciplinata dal legislatore nellโ€™ambito del processo ordinario di cognizione, ai sensi degli artt. 296 e 298 cpc

Nel corso della sospensione, fermo il divieto di compiere atti esecutivi, potranno essere disposti dal GE atti conservativi, ordinatori o di carattere amministrativo.

In questi casi, tuttavia, il potere del GE di decidere quali atti possono essere compiuti e quali meno non รจ discrezionale ma vincolato dalle finalitร  dei singoli atti.

La regola generale รจ sicuramente quella che si sospende tutta lโ€™attivitร  volta a consentire il progresso del processo esecutivo.

Atti del creditore

Quanto agli atti del creditore restano sospesi tutti quegli atti di impulso necessari allโ€™avanzamento della procedura e, di conseguenza, in caso di esecuzione degli stessi questi saranno dichiarati nulli (esempio tipico รจ il deposito dellโ€™istanza di vendita)

Quindi in caso di deposito dellโ€™istanza di vendita da parte del creditore, questo non avrร  efficacia. In questo caso, alla scadenza del termine di sospensione e prosecuzione del giudizio il creditore dovrร  nuovamente depositarlo.

Al contrario, non segue la medesima sorte il deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c., che seppur รจ assoggettato ad un termine perentorio che teoricamente resta sospeso su disposizione del GE รจ anche vero che non comporta alcun avanzamento della procedura se posto in essere.

Ragion per cui, non si vede ragione di ostacolare la produzione della documentazione nel periodo di sospensione disposto.

Atti di intervento

Circa gli atti di intervento dei creditori, vi sono opinioni contrastanti.

Senzโ€™altro lโ€™atto di intervento anche nelle ipotesi di sospensione concordata รจ sempre ammissibile.

Tuttavia, secondo alcuni (dottrina maggioritaria) lโ€™intervento di un creditore (purchรฉ minuto di titolo) potrebbe minare la sospensione concordata, secondo altri invece non comporterebbe alcunchรฉ.

Secondo i primi infatti, perchรฉ sulla sospensione vi deve essere accordo tra tutti i creditori, anche intervenuti, una volta depositato lโ€™intervento il GE sarebbe tenuto a sentire il creditore intervenuto e verificarne il consenso.

A questo punto il creditore intervenuto potrebbe manifestare e prestare il proprio consenso, o in caso contrario chiedere la prosecuzione del processo (essendone legittimato).

I secondi, invece, ritengono che lโ€™intervento verrebbe in rilievo solo successivamente, in caso di effettiva ripresa del processo.

Atti degli ausiliari del giudice

Circa, invece, gli atti degli ausiliari del giudice vanno senzโ€™altro impediti tutti gli atti che sono strumentali al progresso del processo. (Per approfondimenti si leggano gli articoli โ€œGuida alle attivitร  del custode nel pignoramento immobiliareโ€ e โ€œPignoramento immobiliare: guida alle attivitร  del delegatoโ€)

Sicchรฉ la semplice predisposizione dellโ€™attivitร  volta a giungere al deposito della perizia, gli accessi ed i sopralluoghi necessari, il deposito della perizia, lโ€™attivitร  prodromica alla liberazione, lโ€™accompagnamento degli interessati a visitare lโ€™immobile, attivitร  strumentali alla vendita, andranno omessi.

Eventuali attivitร  eseguite nel corso della sospensione, non soltanto saranno nulle ma non saranno neanche remunerabili.

In ogni caso il delegato avrร  il compito di verificare, ed eventualmente di segnalare il venir meno della causa di sospensione, opportunamente segnalatagli dal custode.

Sono sottratti al divieto gli atti di carattere conservativo, che mirano a preservare il bene.

Il custode quindi dovrร  anche porre in essere quei controlli ed attivitร  ed assumere quelle iniziative che sono collegate allo stato di occupazione in generale dellโ€™immobile oggetto di esecuzione: messa in sicurezza, verifiche varie volte alla generale attivitร  di manutenzione e conservazione dellโ€™immobile (ad esempio messa in sicurezza, vigilanza, riscossione dei canoni locazione in caso di immobile locato).

Quanto agli accessi, potrร  essere accompagnato dallโ€™esperto (che quindi รจ opportuno che del pari venga nominato) al fine di compiere le verifiche di carattere tecnico e di sicurezza sullo stato medesimo.

Ovviamente anche allโ€™esperto รจ vietata ogni attivitร  di stima.

Conclusione

L’articolo 624 bis c.p.c. รจ senz’ altro un’eccezionale strumento in grado di poter essere estremamente utile per la difesa immobiliare.

In tante situazione, infatti, la sospensione concordata puรฒ consentire al debitore di pagare in maniera dilazionata il debito cosรฌ risolvendo una parte delle procedure esecutive immobiliari.

Ciรฒ malgrado, spesso (se non spessissimo) gli accordi conclusi dai debitori, nell’ambito di una sospensione concordata, non vengono onorati e si trasformano in un vero e proprio incubo considerato che le somme giร  corrisposte vengono, in buona sostanza (tra maggior interessi dovuti e spese varie) inesorabilmente perdute.

In conclusione, malgrado le potenzialitร  dello strumento, รจ sempre altamente consigliata la difesa di un avvocato esperto in pignoramenti immobiliari che saprร  individuare la migliore strategia difensiva anche alla luce delle altre – parimenti valide – alternative (si pensi al piano del consumatore o anche alla conversione del pignoramento).

Avv. Biancamaria Leone de Pertis

(collaboratrice dello Studio Dโ€™Ambrosio Borselli per la Sede di Napoli)

Chi volesseย approfondire lโ€™argomento del custode giudiziario quale ausiliare del giudice dellโ€™esecuzione si legga โ€œGuida alle attivitร  del custode nel pignoramento immobiliareโ€.

Per maggiori dettagli sullโ€™iscrizione a ruolo del pignoramento e tutti i costi del pignoramento si leggano i seguenti articoli โ€œGuida allโ€™Iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliareโ€ โ€œQuanto costa un pignoramento immobiliareโ€.

In merito al pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร  per salvare il proprio immobile si leggano ancheย  gli articoli โ€œOpposizione allโ€™esecuzione e tutela del diritto allโ€™abitazioneโ€ ,ย ย โ€œPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casaโ€,ย โ€œOpposizione a precetto art 615 cpc o art 617 cpcโ€

Sullโ€™argomento delle opposizioni allโ€™ordine di liberazione e del diritto di abitazione si leggano anche ย gli articoliย โ€œOpposizione allโ€™esecuzione e tutela del diritto allโ€™abitazioneโ€œย eย โ€œCustodia e diritto allโ€™abitazione dellโ€™immobile pignoratoโ€

Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi โ€“ strumenti utili al debitore esecutato โ€“ e le differenze tra le stesse si leggano gli articoli โ€œSovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโ€™Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenzeโ€,ย ย โ€œGuida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโ€™Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedureโ€, โ€œPiano del Consumatore e pignoramento: l 14/19 procedura, durataโ€

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si leggaย โ€œSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโ€

Per approfondire i documenti necessari per la presentazione del nuovo piano del consumatore si leggaย โ€œDocumenti per la ristrutturazione dei debiti del consumatoreโ€.

Per una panoramica sugli strumenti esistenti per salvare la casa dal pignoramento immobiliare si legga l’articolo “Come salvare casa dal pignoramento: soluzioni e cosa fare”

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui lโ€™avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerร  finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in piรน ad abitare la vostra casa perchรจ non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerร  i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure

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Avv. Edgardo Diomede dโ€™Ambrosio Borselli

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