Cessione del credito: come funziona. Notificazione della cessione: effetti e conseguenze. Deroga alla disciplina generale: cessione dei crediti in “blocco”.
Conoscere nel dettaglio come funziona la cessione del credito e quali sono le regole da seguire in caso di credito ceduto è di fondamentale importanza per tutti coloro che si approcciano (in qualità di sfortunato debitore esecutato o di legale del debitore) ad una procedura esecutiva.
Molto spesso infatti capita che una procedura esecutiva (specialmente immobiliare) sia introdotta da un soggetto, generalmente una banca o una finanziaria, che però nelle more della procedura introdotta cedono il credito per il quale hanno promosso l’azione esecutiva. O ancora può succedere che il creditore ceda il credito vantato nei confronti del debitore ad altro soggetto giuridico che agisce, poi, per il recupero forzoso del credito stesso.
In tutti questi casi, siamo di fronte ad una successione nel credito ove, spesso, la figura del “nuovo” creditore è sconosciuta o dubbia.
Circostanza che, però, pur se molto frequente, non dovrebbe verificarsi.
Proprio per questo il legislatore ha fissato delle regole che nell’operazione di cessione del credito devono essere seguite affinché la cessione stessa sia correttamente eseguita e produca i suoi effetti nei confronti del debitore ceduto.
Cosa si intende per cessione del credito?
La cessione del credito è il contratto con il quale il creditore (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario) la titolarità del credito vantato nei confronti del debitore (ceduto), dietro versamento di un corrispettivo dal cessionario al cedente o a titolo gratuito. Non è necessario il consenso del debitore, tuttavia affinchè la cessione abbia effetto nei confronti del debitore ceduto, è necessario che questi deve averla accettata o gli deve essere stata notificata (ex art. 1264 cc).
La notifica della cessione è la comunicazione con cui il cedente o il cessionario avvisano il debitore che il credito è stato ceduto e può essere effettuata senza l’osservanza di particolari formalità.
Quel che conta è che vengano comunicati gli elementi essenziali della cessione: come l’ammontare del credito ceduto, la data della cessione, i dati del cessionario nei confronti del quale andrà fatto il pagamento al fine di liberarsi dall’obbligazione, l’indicazione del titolo da cui detto credito deriva ecc.
Nel nostro ordinamento, il contratto di cessione del credito è disciplinato dagli artt. 1260 e ss cc.
La cessione dei crediti in blocco
Ora, quanto detto finora si applica ai rapporti tra privati.
Nell’ambito delle procedure esecutive, le operazioni che più frequentemente si verificano non sono le ipotesi di cessione di credito tra privati, quanto piuttosto una particolare forma di cessione del credito che avviene “in blocco”.
Quando la cessione avviene a titolo oneroso ed ha ad oggetto crediti pecuniari individuabili in blocco allora le regole da seguire non sono quelle dettate dal codice civile, ma le disposizioni dettate dal TUB (Testo unico Bancario).
La disciplina generale del codice civile, infatti, è volta a regolamentare le vicende tra privati, concernenti quindi singoli rapporti creditizi.
In questi casi, la posizione del debitore viene enfatizzata al massimo, nel senso che seppur il suo consenso non sia necessario, deve però essere coinvolto nell’operazione e quindi deve essere nella condizione di conoscere le proprie sorti determinate da un contratto stipulato da altri.
Chiaramente questa disciplina e queste regole non sono praticabili quando i crediti vengono ceduti in blocco – tipico delle operazioni di banche.
Le operazioni di cessione dei crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB sono gli strumenti più utilizzati per lo smaltimento dei crediti deteriorati (Non Performing Loans, NPL), assieme alle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/1999.
In queste ipotesi, la legge prescrive una modalità semplificata di cessione del credito.
L’art. 58 comma 1 TUB nell’ottica della semplificazione introduce una deroga alla disciplina generale, che consiste nella esenzione dall’obbligo di notifica/comunicazione individuale ai singoli debitori ceduti dei crediti oggetto di cessione.
In particolare, il cessionario (o il cedente) non dovrà provvedere alla notifica della cessione ai singoli debitori ceduti (rientranti nei crediti individuati in blocco oggetto della stessa cessione), ma dovrà limitarsi a rendere nota l’operazione mediante:
- iscrizione nel registro delle imprese;
- e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli elementi distintivi che consentano l’individuazione dell’oggetto della cessione (ex comma 2 art. 58 TUB).
Questi adempimenti produrranno gli stessi effetti di cui all’art. 1264 c.c. ai fini della opponibilità della cessione ai singoli debitori (ex comma 4 art. 58 TUB).
Le medesime regole “semplificate” si applicano anche nel contesto delle operazioni di cartolarizzazione – la legge 130/1999, infatti, all’art. 4 richiama – in quanto applicabili – le disposizioni in materia di pubblicità ed efficacia della cessione, contenute nell’art. 58 TUB.
N.B. La cartolarizzazione dei crediti consiste nella cessione a titolo oneroso di uno o più crediti pecuniari dal creditore (originator) ad una società veicolo (special purpose vehicle, SPV) la quale, per ottenere la provvista necessaria all’acquisto dei crediti, emette titoli destinati ad essere collocati presso investitori istituzionali, professionali e non, per poi provvedere alla riscossione dei crediti ceduti ed alle attività ad essa finalizzate e pertanto non può essere qualificata come vera e propria cessionaria dei crediti, ma rappresenta più che altro il veicolo grazie al quale i crediti transitano dai cedenti ai sottoscrittori dei titoli.
(Per maggiori approfondimenti in materia di cartolarizzazione e risvolti in ambito esecutivo delle operazioni descritte si consiglia la lettura dell’articolo Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento)
Riflessi sull’azione esecutiva nei confronti del debitore
Come anticipato, a seconda dei casi può succedere che il debitore veda promossa un’azione esecutiva nei suoi confronti da parte del suo creditore originario (es Banca mutuante) – ossia il creditore con cui ha contratto l’obbligazione di pagamento – che nelle more della procedura cambia, oppure da un altro soggetto giuridico di cui non conosce alcunché perché cessionario della posizione di credito nei suoi confronti.
È chiaro che, tanto se si tratti di creditore procedente quanto creditore intervenuto per successione, il cessionario dovrà dimostrare non solo il proprio credito (esistenza della cessione e inclusione del credito per il quale procede nella cessione), ma anche che la cessione in parola abbia avuto effetti nei confronti del proprio “nuovo” debitore-esecutato.
Il tutto per legittimare la sua azione nei confronti del debitore stesso.
Ebbene, queste attività spesso sono sottovalutate dai creditori o compiute con superficialità. Ma sono tutte attività necessarie al fine di garantire la correttezza della procedura stessa o del suo corretto proseguimento. Quindi, in caso di errori e/o imprecisioni queste devono necessariamente essere corrette nell’interesse vuoi della procedura, vuoi del debitore stesso. (per approfondimenti si legga l’articolo Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione)
Conclusioni
Come abbiamo avuto modo di vedere anche le operazioni di cessione del credito seguono regole ben precise. Spesso, però, le regole sono poco attenzionate dagli stessi operatori, siano essi banche, finanziarie o società di recupero crediti e coloro che ne possono subire le ingiuste conseguenze sono i debitori, ossia la parte contrattuale più debole.
Ed è per questo che proprio i debitori devono farvi sempre molta attenzione.
L’assistenza da parte di un professionista esperto e preparato è sempre consigliata per tutelare al meglio i loro diritti ed interessi.
avv. Biancamaria Leone de Pertis
(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per verificare la concreta possibilità con una adeguata difesa specialistica di ottenere la revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica, persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”
Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”
Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”
Per maggiori approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per gli spunti e le novità interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso l’ennesimo pignoramento immobiliare a seguito di un piano del consumatore (ora “accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dallo Studio legale d’Ambrosio Borselli si legga “Tribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012″
Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dall’asta si legga “Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa all’asta“
Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante l’avvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si legga “Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione”
Per approfondire come gli errori contenuti nell’avviso di vendita (determinante è una approfondita analisi dell’avviso, in comparazione con l’ordinanza, e la perfetta conoscenza delle norme e delle prassi dei vari tribunali in tal senso) ci abbiano consentito di ottenere l’ennesima revoca del decreto di trasferimento si legga “Revocato decreto di trasferimento per vizi della vendita”
Per l’ennesima sospensione di una procedura esecutiva immobiliare ottenuta, peraltro, a pochissime ore dalla celebrazione dell’asta stessa, grazie all’ammissione dell’ennesima proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore portata con soddisfazione a compimento dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Bloccato pignoramento con ammissione piano del consumatore”
Ritornando alle irregolarità degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si legga “Revocata vendita all’asta per assenza di foto degli interni” che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara ha revocato l’esperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nell’apposita ordinanza.
Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”