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Quanto dura una procedura da sovraindebitamento?

Ottobre 1, 2025by Redazione
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Quanto incide la durata della procedura da sovraindebitamento su una esecuzione in corso: come rallentare la progressione del pignoramento. I possibili rimedi

Spesso capita che un esecutato nell’ambito di una procedura esecutiva sia anche sovraindebitato, quindi si trovi (almeno) nelle condizioni oggettive per accedere ad una delle procedure da sovraindebitamento disciplinate, oggi, dal Codice delle Crisi.

Questa volta non parleremo nello specifico delle procedure da sovraindebitamento, su ci siamo più volte soffermati (per maggiori approfondimenti si leggano, tra gli altri: Piano del Consumatore e pignoramento: l 14/19 procedura, durata, Guida completa alla liquidazione controllata, Guida al concordato minore, Sì al piano del consumatore per debiti misti: Correttivo Ter).

Oggi, partendo dalla pendenza di una procedura esecutiva, andiamo a vedere cosa succede nel caso in cui l’esecutato non voglia solo “risolvere” la sua posizione nei confronti del creditore procedente, ma voglia liberarsi di tutti i suoi debiti, complessivamente considerati e ripartire da zero, quindi in altre parole voglia introdurre una procedura da sovraindebitamento.

Analizzeremo questa ipotesi partendo dalla ristrutturazione dei debiti del consumatore, sia perché sicuramente è la procedura di sovraindebitamento più frequente, sia perché sappiamo che permette a determinate condizioni, tra le altre, di salvare la casa del ricorrente dall’aggressione dei creditori, ma in generale analogo discorso va fatto a determinate condizioni anche per le altre procedure (concordato minore e liquidazione controllata).

Spesso proprio la (giustificatissima) speranza di salvare la propria casa dall’aggressione dei creditori spinge un debitore a percorrere questa strada.

Ma, altrettanto spesso la casa in questione è già pignorata. Anzi proprio questa circostanza velocizza nella mente del sovraindebitato la maturazione della scelta di attivare la procedura.

Strada ed obiettivo che però mal si conciliano con la finalità dell’esecuzione immobiliare che è proprio quella di vendere coattivamente l’immobile dell’esecutato e soddisfarsi sul ricavato della vendita forzata.

Proprio per questo, soprattutto nel caso in cui l’esecuzione sia in uno stato avanzato è necessario procedere velocemente, il tutto però tenendo conto dei tempi tecnici necessari per proporre una procedura di ristrutturazione ed ottenere almeno un primo successo, cioè un decreto di ammissibilità che contestualmente sospenda la procedura esecutiva in corso.

Ed è qui che si presenta il problema. Per ottenere un decreto di ammissibilità in questo senso c’è bisogno di tempo. Tempo per svolgere i vari passaggi di cui si compone la procedura da sovraindebitamento, che sinteticamente sono:

  1. presentare la domanda di nomina del gestore;
  2. attendere la nomina dello stesso da parte dell’Organismo competente;
  3. svolgere il primo incontro con il gestore;
  4. preparare la proposta e la relativa documentazione;
  5. attendere la relazione particolareggiata del gestore;

Il tutto per

  1. iscrivere a ruolo la proposta;
  2. attendere (l’auspicato) provvedimento di ammissibilità del giudice, che si pronuncerà anche sulla richiesta di sospensione della procedura esecutiva in corso;
  3. ottenere l’omologa della proposta.

Da quanto detto è facile capire che per quanto possa essere utile e vantaggiosa la procedura in parola è allo stesso tempo anche lunga ed ha bisogno di tempo. In linea generale i tempi stimati per ottenere il primo risultato utile (cioè il provvedimento di ammissione della proposta) vanno da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 6/7. (Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura del seguente articolo Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure)

E, al contrario, la procedura esecutiva è mossa da principi di speditezza e celerità.

Quindi quando è già il corso una procedura esecutiva cosa facciamo?

Dobbiamo “prendere” tempo. Prendere tempo significa evitare che nelle more della progressione della procedura da sovraindebitamento non si creino “danni” nell’ambito dell’esecuzione: ossia che nel frattempo non venga venduto coattivamente l’immobile. Se ciò dovesse succedere, infatti, si perderebbe il bene più prezioso per cui il debitore ha deciso di intraprendere questa strada.

Tuttavia, non sempre in un’esecuzione troviamo terreno fertile per “prendere” tutto il tempo di cui abbiamo bisogno.

Può capitare infatti che su richiesta del debitore, il creditore si opponga, oppure che, nonostante il “consenso” del creditore, il GE non concedi un rinvio.

N.B. Il codice di procedura civile non disciplina le interazioni tra le due procedure, quindi il GE non è costretto su richiesta dell’esecutato ad “accontentarlo”. Del resto il codice non disciplina neppure mere richieste di rinvio, ma tutt’al più richieste formali di sospensione della procedura su istanza delle parti (ex art. 624 bis cpc) per cui però è necessario il consenso del creditore (o dei creditori in caso di intervenuti) ed apposita istanza da presentarsi in tempi prestabiliti. Quindi l’unica opzione veramente concessa dal codice è questa che, però, poiché deve incontrare il consenso di tutti non sempre è concretamente realizzabile.

A questo punto, quando non ci viene concesso tempo, allora bisogna rallentarne il normale corso.

E quale rimedio più utile se non quello dell’opposizione?

Spieghiamoci meglio. Non stiamo consigliando di portare avanti opposizioni infondate o meramente dilatatorie, questo sarebbe deontologicamente e professionalmente scorretto oltre che svantaggioso per l’esecutato nella misura in cui porterebbe ad una ovvia condanna a spese legali e/o di procedura che andrebbero solo ad aumentarne l’esposizione debitoria.

Stiamo consigliando, invece, a tutti coloro che si trovino in una situazione analoga di affidarsi alle persone giuste. A professionisti preparati, esperti e competenti che sappiano sfruttare i validi rimedi offerti dal legislatore nel migliore dei modi, anche e soprattutto a vantaggio del proprio cliente, per ottenere la duplice finalità di correggere i vizi della procedura e conseguentemente di guadagnare tempo prezioso per il proprio assistito.

L’opposizione è uno strumento validissimo per evidenziare, contestare e far rilevare qualsiasi vizio della procedura esecutiva, il più piccolo cavillo e il più piccolo difetto ed è proprio questo che si dovrà andare a fare. Studiare ogni cavillo, ogni movimento e ogni attività della procedura e dei personaggi della procedura (siano essi creditori, ausiliari del giudice, lo stesso GE) per evidenziarne le anomalie ed insistere affinché vengano corrette.

In linea generale ogni procedura dovrebbe svolgersi nel rispetto delle regole e norme di legge previste dall’ordinamento sia per la regolarità della stessa procedura, sia per il debitore che ha diritto ad una esecuzione corretta e nel pieno rispetto dei propri diritti.

A maggior ragione, quando l’avanzamento di una procedura esecutiva stia compromettendo il futuro dell’esecutato (per quanto ciò sia giustificato e autorizzato dall’ordinamento) è indispensabile che questa si svolga nella maniera più corretta e conforme alle disposizioni di legge dettate sul punto.

Pretendere il rispetto della legge e delle norme del codice è diritto di tutti, ma in questi casi è anche fondamentale così da poter (sempre legittimamente) segnalare le irregolarità e imperfezioni della procedura e garantirsi maggior tempo nelle more delle loro correzione.

Il tutto per ottenere, per mezzo di una strada alternativa ma sempre deontologicamente corretta, il tempo per presentare uno strumento alternativo alla procedura esecutiva già in corso ed ottenere da questo un risultato (personale) migliore e più vantaggioso.

avv. Biancamaria Leone de Pertis

(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione”   Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli  “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeo ancora Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” 

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

Per maggiori  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed  i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per gli spunti e le novità interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso l’ennesimo pignoramento immobiliare a seguito di un piano del consumatore (ora “accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dallo Studio legale d’Ambrosio Borselli si legga Tribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012″

Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dall’asta si legga Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa all’asta

Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante l’avvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si legga Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione”

Per approfondire come gli errori contenuti nell’avviso di vendita (determinante è una approfondita analisi dell’avviso, in comparazione con l’ordinanza, e la perfetta conoscenza delle norme e delle prassi dei vari tribunali in tal senso) ci abbiano consentito di ottenere l’ennesima revoca del decreto di trasferimento si legga Revocato decreto di trasferimento per vizi della vendita”

Per l’ennesima sospensione di una procedura esecutiva immobiliare ottenuta, peraltro, a pochissime ore dalla celebrazione dell’asta stessa, grazie all’ammissione dell’ennesima proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore portata  con soddisfazione a compimento dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga Bloccato pignoramento con ammissione piano del consumatore”

Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un  modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il  controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per  approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“ tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne  al riguardo di più si legga Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando Lo Studio – Avvocati dal 1880, per informazioni sulla Partnership dello Studio  con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”,  per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

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