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Conversione del pignoramento immobiliare: cos’è, quando conviene e come si chiede

Luglio 10, 2026by Redazione

Conversione del pignoramento immobiliare: cos’è, quando conviene e come si chiede. Scopri come salvare la casa evitando la vendita all’asta

 

Affrontare una procedura di pignoramento immobiliare rappresenta, per il debitore, uno dei momenti più delicati e complessi dal punto di vista economico ed emotivo

Tuttavia, il nostro ordinamento giuridico non lascia il debitore privo di strumenti di difesa efficaci. Tra le tutele più importanti e risolutive previste dal Codice di procedura civile vi è la conversione del pignoramento, disciplinata dall’art. 495 c.p.c.

Si tratta di un istituto che consente, a determinate condizioni, di evitare la vendita forzata dell’immobile e di sostituire il bene pignorato con una somma di denaro.

Questo strumento è tanto potente quanto complesso. Richiede infatti una grande precisione, il rispetto di scadenze temporali rigide e una valutazione estremamente accurata della situazione debitoria complessiva. Muoversi senza una guida esperta in questa fase può compromettere definitivamente la possibilità di salvare la propria casa.

In qualità di avvocati specializzati esclusivamente in diritto delle esecuzioni immobiliari e nella difesa del debitore, in questo articolo parleremo in modo semplice e chiaro di cos’è la conversione del pignoramento, quando può essere richiesta, quali sono i presupposti normativi, i costi, i tempi e le conseguenze dell’inadempimento, offrendo una panoramica strategica indispensabile per tutelare il proprio patrimonio.

L’art. 495 c.p.c. alla luce della riforma Cartabia e della disciplina vigente

La conversione del pignoramento immobiliare trova la sua colonna portante nell’art. 495 del Codice di procedura civile. Negli ultimi anni, questo istituto è stato oggetto di importanti interventi legislativi che ne hanno modificato profondamente la struttura e i vantaggi pratici per il debitore.

Il cambiamento più radicale è stato introdotto con la Legge n. 12/2019, la quale ha esteso in modo significativo i termini per il pagamento dilazionato, rendendo la misura molto più sostenibile per le famiglie e le imprese in difficoltà.

Un chiarimento fondamentale riguarda la successiva Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022). Contrariamente a quanto spesso si pensa, la riforma Cartabia non ha modificato la disciplina della conversione del pignoramento immobiliare, che resta quindi interamente regolata dai criteri fissati nel 2019.

Questo dato è di vitale importanza per i tecnici del diritto. Significa che l’istituto poggia oggi su un quadro normativo e giurisprudenziale ormai consolidato e prevedibile, all’interno del quale un avvocato specializzato può muoversi con assoluta precisione strategica.

Nozione e disciplina della conversione del pignoramento immobiliare

In termini semplici, la conversione del pignoramento è la facoltà concessa al debitore di sostituire il bene pignorato con una somma di denaro equivalente al totale dei crediti iscritti nella procedura.

Dal punto di vista prettamente giuridico, l’istanza di conversione non determina l’estinzione immediata né la sospensione della procedura esecutiva. L’esecuzione, infatti, prosegue regolarmente, ma cambia il suo oggetto: l’azione esecutiva si trasferisce dall’immobile alla somma di denaro depositata.

Per comprendere appieno la natura dell’istituto, è bene evidenziare alcuni limiti applicativi:

  • La conversione non è ammessa se il pignoramento ha già per oggetto una somma di denaro, come nel caso di alcuni pignoramenti presso terzi relativi a liquidità immediate.
  • Al contrario, essa trova la sua massima utilità nei pignoramenti immobiliari e può essere applicata anche nel pignoramento di crediti o beni mobili.

Questo strumento rappresenta la più reale forma di protezione del patrimonio immobiliare. Consente di sottrarre il bene alle dinamiche speculative delle aste giudiziarie, dove gli immobili vengono quasi sempre svenduti a prezzi irrisori a causa dei continui ribassi.

Un esempio pratico di tutela del patrimonio

Per comprendere l’enorme vantaggio della conversione, consideriamo il caso di un’abitazione del valore di mercato pari a 250.000 euro, pignorata a causa di un debito complessivo di 80.000 euro.

Se l’immobile viene lasciato andare all’asta, tra spese di procedura, custodi e ribassi d’asta (che possono decurtare il prezzo del 25% a ogni tentativo deserto), la casa rischia di essere aggiudicata per soli 90.000 euro. Il debitore perderebbe la proprietà e vedrebbe azzerato il proprio patrimonio. Attraverso la conversione, invece, il debitore versa l’equivalente del debito in denaro, estingue la procedura e mantiene la piena proprietà di un immobile che vale tre volte tanto.

Non è un caso che il legislatore abbia voluto potenziare questo strumento attribuendogli una chiara funzione deflattiva. La conversione tutela il debitore, ma soddisfa prontamente anche i creditori, i quali preferiscono incassare denaro liquido in tempi certi piuttosto che attendere l’esito incerto e i lunghi tempi di una vendita giudiziaria.

Quando conviene attivare la procedura

La conversione del pignoramento immobiliare non è una scelta automatica, ma l’esito di una pianificazione finanziaria e legale. Conviene attivarla principalmente in tre scenari:

  1. Quando il valore dell’immobile è nettamente superiore al debito complessivo.
  2. Quando il debitore ha la possibilità di attingere a nuova liquidità, ad esempio tramite l’aiuto di familiari o l’ottenimento di un finanziamento specifico (come i prestiti finalizzati alla chiusura di posizioni debitorie).
  3. Quando si può sfruttare il beneficio della rateizzazione a lungo termine per rientrare dal debito senza subire lo sfratto e la perdita della casa.

Al contrario, la conversione potrebbe non essere la strada corretta se il debito accumulato supera abbondantemente il reale valore commerciale del bene.

In quel caso specifico, un legale specializzato potrebbe orientare il debitore verso strumenti alternativi, come le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Quando e come si chiede: i termini di decadenza

Il fattore temporale nella conversione del pignoramento immobiliare è spietato. L’istanza può essere presentata dal debitore una sola volta nella stessa procedura esecutiva e, a pena di inammissibilità, deve essere depositata prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dell’immobile ai sensi dell’art. 569 c.p.c.

Questo significa che il limite ultimo coincide con l’udienza in cui il Giudice dell’Esecuzione esamina la relazione del perito stimatore e pronuncia l’ordinanza con cui fissa le date delle aste. Se l’ordinanza di vendita viene firmata dal giudice, il treno della conversione è perso per sempre.

Esistono inoltre delle precise finestre temporali da rispettare:

  • L’istanza non può essere presentata immediatamente dopo aver ricevuto la notifica dell’atto di pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario. In quel momento, infatti, il creditore non ha ancora iscritto la causa a ruolo e la procedura non ha ancora un numero di Ruolo Generale (R.G.E.) né un giudice designato.
  • Il momento ideale per agire si colloca tra l’iscrizione a ruolo della procedura da parte del creditore e la data dell’udienza di autorizzazione alla vendita.

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è rigorosa sul principio di unicità: se il debitore presenta un’istanza di conversione che viene dichiarata inammissibile o da cui decade per colpa propria, non potrà riproporla.

Una seconda istanza è considerata ammissibile soltanto in casi eccezionali, ovvero se la precedente procedura non si è perfezionata per cause di forza maggiore del tutto indipendenti dalla volontà o dal comportamento del debitore.

Come si presenta l’istanza: modalità e requisiti formali

L’istanza di conversione del pignoramento immobiliare deve essere redatta in forma scritta e rivolta direttamente al Giudice dell’Esecuzione investito della procedura.

L’atto può essere depositato telematicamente dal difensore del debitore nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari oppure, sebbene meno frequente nella prassi immobiliare, formulato oralmente durante un’udienza, richiedendone l’esatta annotazione nel verbale di causa.

Per essere considerata valida, l’istanza deve contenere elementi formali imprescindibili:

  • L’esplicita e incondizionata richiesta di sostituire il bene immobile pignorato con una somma di denaro.
  • La dichiarazione di volersi avvalere della rateizzazione mensile, qualora il debitore non disponga dell’intera somma in un’unica soluzione.
  • L’attestazione del contestuale versamento della cauzione obbligatoria, elemento senza il quale l’istanza viene rigettata immediatamente senza alcuna possibilità di sanatoria.

La determinazione della cauzione: il calcolo di un sesto del debito

Il vero sbarramento all’accesso della conversione è rappresentato dal versamento della cauzione. Il debitore deve depositare, insieme all’istanza, una somma di denaro pari ad almeno un sesto (1/6) dell’importo totale dei crediti per cui è stato eseguito il pignoramento e di quelli dei creditori successivamente intervenuti nella procedura.

La base di calcolo su cui applicare la frazione di un sesto deve comprendere:

  • Il credito del creditore procedente (capitale, interessi contrattuali o moratori e spese legali di pignoramento).
  • I crediti dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo (es. banche, finanziarie, condominio o l’Agenzia delle Entrate).
  • Le spese vive della procedura maturate fino a quel momento (comprese le competenze del custode giudiziario e del professionista delegato alla vendita).

Esempio pratico di calcolo della cauzione

Ipotizziamo uno scenario reale di una procedura esecutiva in corso:

  • Credito della banca procedente: 70.000 euro
  • Credito di un creditore intervenuto: 14.000 euro
  • Spese di procedura e legali liquidate: 6.000 euro
  • Massa critica totale: 90.000 euro

In questo caso, la cauzione minima che il debitore deve obbligatoriamente versare al momento del deposito dell’istanza è pari esattamente a 15.000 euro (ovvero 90.000 diviso 6).

Il versamento non può essere promesso o dilazionato: deve essere effettivo. Le modalità pratiche prevedono solitamente il deposito di un assegno circolare intestato alla procedura esecutiva o l’effettuazione di un bonifico bancario sui conti correnti dedicati intestati al Tribunale, secondo le specifiche direttive della cancelleria.

Qualsiasi errore, anche di pochi euro, nel calcolo del sesto o un ritardo nell’esecuzione del pagamento determina la sanzione dell’inammissibilità insanabile dell’istanza, decretando il via libera definitivo alla vendita all’asta del bene.

La corretta individuazione dei crediti

Determinare con precisione la “massa complessiva” dei debiti è la fase più complessa e strategica dell’intera operazione. Molto spesso, i creditori che intervengono in una procedura esecutiva tendono a gonfiare le proprie pretese, inserendo nel conteggio:

  • Interessi di mora calcolati su tassi usurari o anatocistici.
  • Spese legali non ancora liquidate o non dovute.
  • Somme relative a quote di debito già parzialmente estinte dal debitore prima del pignoramento, ma non scalate dai conteggi ufficiali.

Un avvocato specializzato nella difesa del debitore effettua un’analisi contabile approfondita di ogni singolo atto di intervento. Contestare un credito illegittimo o ricalcolare correttamente gli interessi non serve solo a difendersi nel merito, ma ha un effetto pratico immediato: riduce la base di calcolo della cauzione di 1/6 e diminuisce drasticamente la somma totale che il debitore dovrà versare per salvare l’immobile.

L’ordinamento viene in aiuto del debitore attraverso un meccanismo introdotto dalla riforma del 2019: l’obbligo di precisazione del credito.

I creditori hanno il dovere di depositare in cancelleria un atto dettagliato di precisazione del credito almeno 30 giorni prima dell’udienza fissata per l’autorizzazione della vendita, notificandolo anche al debitore. In questo atto devono essere chiaramente separati il capitale, gli interessi e le spese.

Se il creditore omette di depositare questo documento nei termini, l’ammontare del suo credito rimane cristallizzato a quello indicato nell’atto di pignoramento o di intervento originario, e gli interessi successivi verranno calcolati esclusivamente al tasso legale, escludendo i più gravosi interessi convenzionali o di mora.

Si tratta di un vantaggio economico enorme per il debitore che sa come sfruttarlo.

La decisione del Giudice dell’Esecuzione e l’udienza di quantificazione

Una volta depositata l’istanza con la prova del versamento del sesto, il Giudice dell’Esecuzione fissa un’udienza, che deve tenersi entro 30 giorni, per l’audizione delle parti e la verifica dei presupposti.

In questa sede, dopo aver sentito i creditori e il debitore, il giudice procede alla quantificazione definitiva della somma necessaria per l’estinzione del pignoramento.

Il Giudice emette un’ordinanza con la quale stabilisce la cifra esatta che il debitore deve versare a saldo, detratta la cauzione iniziale, e determina il calendario dei pagamenti.

Se vi sono contestazioni accese sull’ammontare dei crediti, il giudice può decidere di accantonare temporaneamente la quota controversa, permettendo alla conversione di proseguire sulla quota di debito certa.

La rateizzazione: fino a 48 mesi per salvare la casa

Il vero punto di forza della conversione del pignoramento immobiliare risiede nella possibilità di ottenere una dilazione del pagamento.

Se il debitore non possiede l’intera somma richiesta per saldare i creditori in un’unica soluzione, può chiedere al Giudice dell’Esecuzione di essere ammesso al beneficio della rateizzazione.

A seguito delle riforme, il giudice, in presenza di giustificati motivi, può concedere un piano di ammortamento fino a un massimo di 48 rate mensili.

I “giustificati motivi” vengono valutati caso per caso e riguardano:

  • La situazione reddituale attuale del debitore (es. busta paga, redditi da lavoro autonomo stabili).
  • La congruità delle rate rispetto al debito residuo.
  • L’assenza di elementi che facciano presumere la volontà di procrastinare la procedura in mala fede.

I pagamenti devono avvenire a scadenze fisse mensili. Ogni singola rata viene progressivamente maggiorata degli interessi legali o convenzionali maturati nel corso del tempo, calcolati sul capitale residuo.

I rischi dell’inadempimento: la decadenza automatica

Ottenere il piano di rateizzazione dal Giudice dell’Esecuzione non significa aver risolto definitivamente il problema: apre una fase di estrema responsabilità per il debitore. La legge stabilisce infatti una disciplina rigidissima per l’ipotesi di mancato rispetto del piano.

La decadenza dal beneficio della conversione si verifica automaticamente se il debitore:

  • Omette il pagamento anche di una sola rata mensile del piano stabilito.
  • Effettua un pagamento parziale o insufficiente rispetto alla quota fissata nell’ordinanza.
  • Accumula un ritardo superiore a 30 giorni rispetto alla scadenza di una singola rata.

Le conseguenze della decadenza sono immediate e devastanti per la strategia di difesa. Il Giudice dell’Esecuzione, senza necessità di ulteriori diffide o udienze, ordina l’immediata ripresa della procedura esecutiva immobiliare dal punto in cui era stata sospesa. Le aste immobiliari vengono fissate senza indugio.

Cosa succede alle somme che il debitore ha già versato fino a quel momento (la cauzione iniziale di 1/6 e le eventuali rate mensili pagate prima di decadere)? Il denaro non viene restituito al debitore.

Quelle somme rimangono definitivamente incamerate all’interno della procedura esecutiva e vanno a costituire la massa liquida che verrà distribuita ai creditori, insieme al ricavato che si otterrà dalla successiva vendita forzata dell’immobile. Il debitore, di fatto, perde sia i soldi versati sia la proprietà della casa.

È evidente, quindi, come la pianificazione finanziaria debba essere impeccabile prima di depositare l’istanza.

L’estinzione del pignoramento e la liberazione del bene

Nel momento in cui il debitore porta a termine con successo il piano di ammortamento, versando l’ultima rata comprensiva di tutti gli interessi maturati, si compie l’obiettivo finale dell’istituto.

Il Giudice dell’Esecuzione, accertato il regolare e integrale versamento di quanto quantificato, emette un’ordinanza con la quale:

  • Dichiara l’estinzione della procedura esecutiva immobiliare per totale soddisfacimento dei creditori.
  • Dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari.
  • Ordina la contestuale liberazione dell’immobile da ogni vincolo di custodia giudiziaria, restituendo il bene nella piena, legittima e totale disponibilità del proprietario.

Da quel momento, l’immobile torna a essere libero da gravami giudiziali e il debitore ha definitivamente salvato il proprio patrimonio.

Esperienza pratica: rimedi legali in caso di rigetto o inammissibilità dell’istanza

Se l’istanza di conversione viene rigettata dal Giudice dell’Esecuzione (ad esempio per una contestazione formale sulla cauzione o sui tempi di deposito), il debitore non è del tutto privo di tutele.

Il provvedimento del giudice, sia esso di accoglimento parziale o di rigetto, ha la forma di un’ordinanza ed è impugnabile attraverso lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

L’opposizione ex art. 617 c.p.c. deve essere proposta entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pronuncia dell’ordinanza in udienza o dalla sua successiva comunicazione da parte della cancelleria. Si tratta di un giudizio tecnico volto a far valere i vizi di legittimità del provvedimento del giudice.

Data la brevità dei termini e l’altissimo livello di specializzazione richiesto per eccepire i vizi procedurali del tribunale, l’assistenza di un legale specializzato esclusivamente in questa materia diventa l’unico spartiacque tra la perdita definitiva del bene e la riapertura della facoltà di conversione.

Conclusioni

La conversione del pignoramento immobiliare, come abbiamo visto, è una procedura caratterizzata da un formalismo estremo, scadenze perentorie e calcoli matematici complessi.

Un solo giorno di ritardo nel deposito dell’atto, un errore di pochi euro nel calcolo del sesto della cauzione o la mancata contestazione di un credito bancario illegittimo possono trasformare uno strumento di salvezza in un disastro economico, con la perdita simultanea del denaro versato e della propria casa.

Il diritto delle esecuzioni immobiliari è una materia iper-tecnica, regolata da prassi dei singoli tribunali e da dinamiche bancarie che un avvocato generalista non può governare con la dovuta profondità.

Lo studio legale d’Ambrosio Borselli vanta una specializzazione esclusiva in diritto delle esecuzioni immobiliari e difesa del debitore. Questo ci permette di analizzare la tua situazione debitoria con estrema precisione, verificando la regolarità dei crediti e assistendoti passo dopo passo nella redazione e nel deposito di un’istanza di conversione inattaccabile.

Valuteremo insieme la sostenibilità economica del piano di rateizzazione a 48 mesi e ti proteggeremo da ogni possibile insidia procedurale.

Se la tua casa è stata pignorata o hai ricevuto un atto che fa temere l’inizio di un’esecuzione forzata, non aspettare che il giudice firmi l’ordinanza di vendita: il tempo è il tuo peggior nemico.

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Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti articoli: “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento immobiliare”; “L’istanza di conversione del pignoramento fac simile”; “Conversione del pignoramento immobiliare”; “Art. 495 c.p.c. Quante rate di conversione per il pignoramento immobiliare?”; “Intervento dopo ordinanza di conversione del pignoramento”.

FAQ sulla conversione del pignoramento immobiliare

Quanto tempo ho per chiedere la conversione del pignoramento immobiliare?

La conversione del pignoramento immobiliare può essere richiesta una sola volta e deve essere presentata prima che il Giudice dell’Esecuzione disponga la vendita o l’assegnazione dell’immobile. Superato questo termine, l’istanza è inammissibile e non può essere riproposta, salvo casi eccezionali previsti dalla legge.

È possibile evitare la vendita all’asta con la conversione del pignoramento?

Sì. Se il Giudice accoglie l’istanza e il debitore versa l’importo stabilito, il bene pignorato viene sostituito da una somma di denaro e l’immobile non viene venduto all’asta. Al termine del pagamento integrale, la procedura esecutiva viene estinta e il pignoramento viene cancellato.

Quanto bisogna versare per presentare la domanda di conversione?

Per presentare l’istanza è necessario depositare una cauzione pari ad almeno un sesto dell’importo complessivo dei crediti per cui si procede, comprensivi delle spese di procedura e dei creditori eventualmente intervenuti. Il mancato o insufficiente versamento della cauzione comporta l’inammissibilità della domanda.

È possibile pagare il debito a rate?

Sì. Se ricorrono giustificati motivi, il Giudice dell’Esecuzione può autorizzare il pagamento rateale della somma dovuta, concedendo un piano fino a un massimo di 48 rate mensili. Il beneficio della rateizzazione è subordinato al regolare pagamento di tutte le rate previste.

Cosa succede se non pago una rata della conversione del pignoramento?

Il mancato pagamento anche di una sola rata, il pagamento parziale o un ritardo superiore ai termini previsti dall’ordinanza del giudice possono determinare la decadenza dal beneficio della conversione. In tal caso la procedura esecutiva riprende e l’immobile può essere nuovamente posto in vendita all’asta, mentre le somme già versate restano acquisite alla procedura.

La conversione del pignoramento conviene sempre?

No. La convenienza dipende dalla situazione patrimoniale e debitoria del debitore. In genere è particolarmente vantaggiosa quando il valore dell’immobile è sensibilmente superiore al debito complessivo e il debitore dispone delle risorse economiche necessarie, anche mediante rateizzazione, per rispettare il piano di pagamento stabilito dal giudice.

È necessario l’assistenza di un avvocato per chiedere la conversione del pignoramento?

La legge prevede il deposito dell’istanza nell’ambito della procedura esecutiva e, nella pratica, l’assistenza di un avvocato esperto in esecuzioni immobiliari è fortemente consigliata. Un professionista può verificare la correttezza dei conteggi dei creditori, calcolare correttamente la cauzione, rispettare i termini processuali ed evitare errori che potrebbero compromettere definitivamente la possibilità di ottenere la conversione.

Avv. p. Silvia Bizzi

(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

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Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione”   “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli  “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” 

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un  modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il  controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per  approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“,  tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne  al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

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Per verificare la concreta possibilità  con una adeguata difesa specialistica di ottenere la  revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la  difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”

Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,   persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”

Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta  dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”

Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”

Per maggiori  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed  i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per gli spunti e le novità interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso l’ennesimo pignoramento immobiliare a seguito di un piano del consumatore (ora “accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dallo Studio legale d’Ambrosio Borselli si legga “Tribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012″

Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dall’asta si legga “Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa all’asta“

Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante l’avvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si legga “Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione”

Per approfondire come gli errori contenuti nell’avviso di vendita (determinante è una approfondita analisi dell’avviso, in comparazione con l’ordinanza, e la perfetta conoscenza delle norme e delle prassi dei vari tribunali in tal senso) ci abbiano consentito di ottenere l’ennesima revoca del decreto di trasferimento si legga “Revocato decreto di trasferimento per vizi della vendita”

Per l’ennesima sospensione di una procedura esecutiva immobiliare ottenuta, peraltro, a pochissime ore dalla celebrazione dell’asta stessa, grazie all’ammissione dell’ennesima proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore portata  con soddisfazione a compimento dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Bloccato pignoramento con ammissione piano del consumatore”

Ritornando alle irregolarità degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si legga “Revocata vendita all’asta per assenza di foto degli interni” che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara ha  revocato l’esperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nell’apposita ordinanza.

Lo Studio Legale Associato d’Ambrosio Borselli assiste da oltre un secolo i clienti nelle controversie immobiliari e nelle procedure esecutive, con sedi a Napoli, Milano, Roma e Brescia e operatività su tutto il territorio nazionale.

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

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Studio Legale d'Ambrosio Borselli

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