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È indispensabile il giudizio di merito dopo l’opposizione ex art. 617 c.p.c.?

Settembre 17, 2026by Redazione

Dopo l’opposizione ex art. 617 c.p.c. il giudizio di merito è sempre necessario? Scopri quando serve e cosa accade se non viene introdotto

 

 

Di regola il giudizio di merito viene introdotto dopo l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., quando il giudice dell’esecuzione assegna alla parte un termine per introdurlo ai sensi dell’art. 618 c.p.c.

L’opposizione ex art. 617 c.p.c. consente di contestare i vizi formali degli atti del processo esecutivo, ma la fase iniziale davanti al giudice dell’esecuzione ha natura sommaria e non esaurisce necessariamente la controversia.

Il giudice dispone la prosecuzione della tutela mediante un giudizio a cognizione piena e assegna il relativo termine, se la parte opponente vuole introdurre il merito deve rispettare il termine perentorio. La mancata introduzione del giudizio nei termini può comportare le conseguenze previste dalla legge, tra cui l’inefficacia dei provvedimenti eventualmente concessi nella fase sommaria.

La risposta alla domanda iniziale, tuttavia, richiede alcune precisazioni: non ogni questione proposta durante un’esecuzione immobiliare deve necessariamente essere trasformata in un giudizio di merito.

Quindi no, dopo un’opposizione ex art. 617 c.p.c., il giudizio di merito non è sempre indispensabile. Il giudice dell’esecuzione assegnerà in ogni caso il termine perentorio previsto dall’art. 618 c.p.c.; in tale situazione occorrerà valutare chi abbia interesse a introdurlo e quali siano le conseguenze della mancata instaurazione.

Per fare un esempio banale, è chiaro che se il G.E. ha accolto le eccezioni sollevate dal debitore sarà la parte creditrice ad avere interesse ad introdurre la fase di merito, viceversa, se il G.E. ha rigettato i motivi di opposizione proprosti dal debitore, naturalente sarà interesse di quest’ultimo introdurre il merito.

In qualità di avvocati specializzati esclusivamente in diritto delle esecuzioni immobiliari e difesa del debitore, in questo articolo parleremo dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., del rapporto tra fase sommaria e giudizio di merito, delle conseguenze della mancata prosecuzione e degli aspetti che il debitore deve verificare per non compromettere la propria difesa.

Che cos’è l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.?

L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è lo strumento attraverso il quale vengono contestati i vizi relativi alla regolarità formale degli atti del processo esecutivo.

La norma deve essere distinta dall’opposizione all’esecuzione prevista dall’art. 615 c.p.c.

Con l’art. 615 c.p.c. viene contestato, in termini generali, il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata.

Con l’art. 617 c.p.c., invece, la contestazione riguarda principalmente la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto o degli atti compiuti nell’ambito dell’esecuzione.

La differenza è fondamentale perché determina anche la scelta dello strumento processuale e le relative modalità e tempistiche.

Nell’esecuzione immobiliare possono assumere rilievo, a seconda del caso concreto, contestazioni riguardanti la notificazione di un atto, il contenuto o la formazione dello stesso, la regolarità di determinate attività della procedura o altri vizi processuali.

Non è quindi sufficiente affermare genericamente che “la procedura è irregolare”.

È necessario individuare quale atto viene contestato, quale vizio viene denunciato, quale norma sarebbe stata violata e quali conseguenze processuali ne deriverebbero.

Art. 617 c.p.c.: quali atti possono essere contestati?

L’art. 617 c.p.c. disciplina due diverse situazioni.

Il primo comma riguarda, in particolare, le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, prima che sia iniziata l’esecuzione.

Il secondo comma riguarda invece le opposizioni relative agli atti del processo esecutivo successivi all’inizio dell’esecuzione.

Nel caso di un’esecuzione immobiliare, quindi, la disposizione può assumere rilievo rispetto a numerosi momenti della procedura, sempre che sussistano concretamente i presupposti dell’opposizione.

È importante, però, non confondere qualsiasi contestazione riguardante una procedura esecutiva con un’opposizione ex art. 617 c.p.c.

La corretta qualificazione della doglianza è infatti essenziale.

Un errore nell’individuazione del rimedio può avere conseguenze particolarmente serie perché le opposizioni esecutive sono caratterizzate da termini stringenti e da precise regole processuali.

Qual è il termine per proporre l’opposizione ex art. 617 c.p.c.?

Uno degli aspetti più delicati è rappresentato dalla tempestività dell’opposizione.

L’art. 617 c.p.c. prevede un termine di venti giorni per proporre l’opposizione agli atti esecutivi, decorrente secondo le modalità stabilite dalla norma in relazione al tipo di atto contestato e al momento in cui il soggetto interessato ne ha avuto conoscenza legale o di fatto, nei casi previsti.

Per questo motivo, quando il debitore viene a conoscenza di una possibile irregolarità, non dovrebbe attendere la fase finale della procedura prima di farla verificare.

Nelle esecuzioni immobiliari il trascorrere del tempo può infatti essere decisivo.

La fissazione della vendita, la pubblicazione dell’avviso, lo svolgimento dell’asta o il compimento di ulteriori atti possono rendere necessario un intervento immediato.

Il primo controllo da effettuare è quindi sempre quello relativo al termine entro il quale l’opposizione può essere proposta.

Cosa succede dopo il deposito dell’opposizione?

Quando l’opposizione riguarda atti compiuti nel corso dell’esecuzione, il procedimento presenta una fase iniziale davanti al giudice dell’esecuzione.

Questa fase ha una funzione particolarmente importante perché consente al giudice di valutare le contestazioni proposte e, quando ne ricorrono i presupposti, di adottare i provvedimenti ritenuti necessari, compresa la sospensione della procedura nei casi previsti dalla legge.

Il debitore potrebbe quindi ottenere, in determinate situazioni, un provvedimento che impedisca temporaneamente la prosecuzione della vendita o dell’attività esecutiva contestata.

Ma attenzione: la sospensione o un altro provvedimento favorevole nella fase iniziale non significa necessariamente che la controversia sia stata definitivamente risolta.

È proprio questo il punto che spesso viene sottovalutato.

Dopo l’opposizione ex art. 617 c.p.c. è sempre necessario il merito?

Veniamo ora alla domanda principale: la risposta deve essere formulata con precisione.

Il giudizio di merito successivo all’opposizione ex art. 617 c.p.c. non è automaticamente necessario in ogni caso. Prima di tutto,  occorre verificare, in base al provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione, quale delle parti abbia interesse ad introdurre il merito e le conseguenze della mancata instaurazione devono essere attentamente valutate alla luce della disciplina applicabile al caso concreto.

L’art. 618 c.p.c. disciplina la prosecuzione della controversia relativa all’opposizione agli atti esecutivi e al secondo comma prevede che il giudice dell’esecuzione: “In ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà“.

Pertanto, se la parte interessata intende introdurre il giudizio di merito, dovrà farlo rispettando il termine perentorio assegnato dal giudice, ma se non vuole, non è obbligata ad introdurre il merito che è, quindi, solo eventuale.

Il giudizio successivo serve a consentire una cognizione più approfondita della controversia, nella quale le parti possono sviluppare le rispettive difese secondo le regole del rito applicabile.

La fase sommaria e il successivo giudizio di merito, benchè debbano essere considerati come due procedimenti completamente separati, infatti si svolgono davanti a giudici diversi ed hanno numeri di iscrizione al registro generale differenti, sono allo stesso tempo anche due momenti che possono comporre il sistema di tutela previsto per l’opposizione.

Perché in alcuni casi è meglio fermarsi alla fase sommaria?

Immaginiamo che un debitore contesti, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., la regolarità di un atto della procedura immobiliare e ottenga dal giudice un provvedimento favorevole nella fase iniziale, ad esempio la sospensione temporanea della procedura.

In questi casi è la controparte ad avere interesse ad introdurre la fase di merito.

Se il giudice assegna un termine per l’introduzione del giudizio di merito, le parti devono attivarsi entro quel termine.

Se nessuna delle parti introduce il giudizio di merito entro il termine perentorio fissato dal giudice, l’effetto principale è la c.d. “cristallizzazione” della sospensione, che, nei casi più gravi, può portare anche alla chiusura dell’intera procedura esecutiva.

L’art. 624, comma 4, c.p.c. stabilisce infatti che la disciplina dell’estinzione prevista dal comma 3 si applica, in quanto compatibile, anche alla sospensione disposta ex art. 618 c.p.c.

Cosa succede dal punto di vista pratico?

Vediamo ora nel dettaglio cosa succede concretamente.

In sostanza, se:

  1. è stata proposta opposizione ex art. 617 c.p.c.;
  2. il G.E. ha disposto la sospensione dell’esecuzione;
  3. fissa un termine perentorio per introdurre il merito;
  4. il termine è scaduto;
  5. nessuna delle parti ha introdotto tempestivamente il giudizio di merito,

si determina il presupposto per l’estinzione del processo esecutivo. Ma attenzione: l’estinzione non è necessariamente “automatica” sul piano formale: il G.E., infatti, deve adottare un’ordinanza che dichiara l’estinzione della procedura, anche d’ufficio, con i conseguenti provvedimenti sulle spese e, ove pertinente, sulla cancellazione della trascrizione del pignoramento. L’ordinanza di estinzione è poi reclamabile ai sensi dell’art. 630, comma 3, c.p.c.

Quindi, tecnicamente, è più corretto dire che, una volta spirato inutilmente il termine perentorio per il merito, si apre la strada alla declaratoria di estinzione dell’esecuzione. C’è però una distinzione molto importante da fare.

Bisogna verificare che cosa esattamente abbia sospeso il G.E. con il suo provvedimento.

La giurisprudenza è solita distingue tra:

  • sospensione del processo esecutivo, e
  • mera sospensione dell’efficacia di uno specifico provvedimento/atto esecutivo.

La conseguenza può essere molto diversa. Ad esempio, se viene sospesa soltanto l’efficacia di un provvedimento del G.E. (es. il decreto di trasferimento) e non l’intero processo esecutivo, la mancata introduzione del merito non può determinare l’estinzione dell’intera esecuzione.

Pertanto, venuto meno l’effetto sospensivo, l’esecuzione può proseguire dal punto in cui si trovava, compiendo gli atti successivi che erano stati temporaneamente impediti.

Che cosa si decide nel giudizio di merito?

Il giudizio di merito consente un esame più approfondito delle questioni sollevate con l’opposizione.

In questa sede vengono sviluppate le argomentazioni giuridiche relative al vizio denunciato e possono essere approfonditi gli elementi documentali e probatori rilevanti secondo le regole del rito applicabile.

L’obiettivo è ottenere una decisione sulla fondatezza dell’opposizione e sulle conseguenze che devono derivare dall’eventuale accertamento dell’illegittimità dell’atto contestato.

È quindi importante che il giudizio di merito non venga affrontato come un adempimento meramente burocratico.

La fase successiva deve essere coerente con la contestazione iniziale e deve essere costruita tenendo conto dell’intera evoluzione della procedura esecutiva.

Il merito può essere coordinato con altri strumenti di difesa?

Sì, e questo è uno degli aspetti più importanti nella difesa del debitore.

Una procedura esecutiva immobiliare può presentare contemporaneamente diverse problematiche.

In presenza di determinati presupposti, oltre all’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., può essere necessario valutare l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., oppure altri strumenti previsti dall’ordinamento.

In determinate situazioni possono inoltre assumere rilievo gli strumenti disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, qualora ne ricorrano i presupposti.

Non esiste quindi una soluzione identica per tutti i debitori.

La strategia deve essere costruita sulla base della natura del debito, dello stato della procedura, degli atti già compiuti, della posizione degli altri creditori e delle possibili alternative alla vendita forzata.

Per questo motivo è importante rivolgersi sempre a professionisti esperti e specializzati nel diritto delle esecuzioni immobiliari ed evitare di presentare un’opposizione senza avere prima verificato quale sia l’obiettivo concreto della difesa.

Esperienza pratica dello studio

Nella nostra attività professionale, dedicata esclusivamente alle esecuzioni immobiliari e alla difesa del debitore, incontriamo frequentemente situazioni nelle quali la tempestività e la corretta gestione degli strumenti processuali possono incidere in maniera significativa sull’evoluzione della procedura.

Uno degli errori più pericolosi consiste nel concentrarsi esclusivamente sul primo risultato ottenuto. Bisogna sempre essere prudenti ed affrontare la procedura con una strategia legale ben precisa e ad hoc per il caso concreto, affiancati dal giusto supporto legale.

Un debitore può, ad esempio, ottenere una sospensione o un provvedimento favorevole e ritenere che il problema sia definitivamente risolto. In realtà, è proprio in quel momento che occorre verificare con attenzione il contenuto dell’ordinanza, gli eventuali termini assegnati dal giudice e gli adempimenti necessari per proseguire correttamente la difesa.

Nelle procedure immobiliari seguiamo quindi l’intero percorso: dall’analisi degli atti esecutivi alla verifica dei possibili vizi, dalla scelta del rimedio processuale alla gestione delle scadenze, fino al coordinamento della difesa con le eventuali soluzioni negoziali o alternative alla vendita.

L’esperienza maturata in questo settore ci ha insegnato che la difesa del debitore non può essere affidata ad iniziative isolate.

Ogni atto deve essere valutato all’interno dell’intera procedura e in relazione all’obiettivo finale: tutelare il patrimonio del debitore e individuare, quando giuridicamente possibile, una soluzione che eviti o limiti la vendita forzata dell’immobile.

Conclusioni

L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. rappresenta uno degli strumenti fondamentali attraverso i quali il debitore può contestare eventuali irregolarità del procedimento esecutivo.

Ma proporre l’opposizione è soltanto una parte della strategia difensiva.

Nelle esecuzioni immobiliari, ogni fase deve essere seguita con attenzione: dalla verifica della tempestività dell’opposizione alla corretta individuazione del vizio, dalla fase davanti al giudice dell’esecuzione alla eventuale introduzione del giudizio di merito, fino al coordinamento con gli altri strumenti che l’ordinamento mette a disposizione del debitore.

Il rispetto dei termini processuali e la corretta gestione del giudizio di merito possono essere determinanti per non vanificare il lavoro svolto nella fase iniziale.

Lo Studio Legale d’Ambrosio Borselli si occupa esclusivamente di diritto delle esecuzioni immobiliari e difesa del debitore, mettendo a disposizione una competenza specialistica maturata nella gestione di procedure esecutive e nella ricerca di soluzioni finalizzate alla tutela del patrimonio immobiliare.

Se hai ricevuto un atto nell’ambito di un pignoramento immobiliare, hai rilevato possibili irregolarità nella procedura oppure hai già presentato un’opposizione ex art. 617 c.p.c. e devi comprendere come procedere dopo il provvedimento del giudice, è importante non attendere la scadenza dei termini.

Contatta il nostro Studio per una consulenza personalizzata.

Analizzeremo gli atti della procedura, verificheremo i possibili vizi, i termini ancora disponibili e gli strumenti di tutela concretamente utilizzabili, costruendo una strategia difensiva calibrata sulla tua situazione.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti articoli: Opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. Guida Completa”; “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”; “Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”; “Giudizio di merito ex art. 617 c.p.c.: fac-simile e guida pratica”; “Opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di vendita con modello”; “Opposizione agli atti esecutivi immobiliari”.

FAQ – Opposizione ex art. 617 c.p.c.

Il giudizio di merito ex art. 617 c.p.c. è sempre necessario?

No, è eventuale e va valutato in base al provvedimento del giudice dell’esecuzione.

Cosa succede se non si introduce il merito?

La mancata introduzione entro il termine assegnato può comportare l’estinzione della procedura esecutiva.

Chi deve introdurre il giudizio di merito?

Deve essere valutato chi abbia interesse alla prosecuzione della controversia.

Qual è la differenza tra art. 615 e 617 c.p.c.?

L’art. 615 contesta il diritto di procedere all’esecuzione, mentre l’art. 617 riguarda i vizi formali degli atti esecutivi.

Qual è il termine per l’opposizione ex art. 617 c.p.c.?

Il termine ordinario è di 20 giorni, con decorrenza da verificare in base al caso concreto.

Avv. p. Silvia Bizzi

(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

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Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione”   Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli  “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeo ancora Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” 

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un  modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il  controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per  approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“ tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne  al riguardo di più si legga Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )

Quando si sceglie l’avvocato per la propria esecuzione immobiliare, non  si sta scegliendo solo un giurista: si sta scegliendo qualcuno che ha vissuto sul campo centinaia di procedure in tutta Italia. Perché la vera differenza non sta solo nelle norme — quelle sono solo il 30-40% del lavoro — ma nell’esperienza pratica: conoscere la psicologia dei giudici, dei custodi, delle controparti, e sapere esattamente quando muoversi. La stessa istanza, presentata al momento giusto o a quello sbagliato, può cambiare completamente l’esito di una procedura. È un’arte fatta di tempismo, intuizione e stratagemmi maturati anno dopo anno, procedura dopo procedura — qualcosa che nessun manuale, e nemmeno la più avanzata intelligenza artificiale, potrà mai sostituire. Con oltre mille procedure seguite in tutta Italia, il nostro studio mette questa esperienza al servizio di debitori e investitori, per trasformare ogni criticità in un’opportunità concreta. Affidati a chi la procedura la conosce davvero, non solo sulla carta.

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

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