Cedente-cessionario del credito: cosa significa, come funziona la cessione del credito, chi sono cedente e cessionario e applicazioni nelle procedure esecutive
La cessione del credito è un accordo attraverso il quale un soggetto, chiamato cedente, trasferisce il proprio diritto di credito ad un altro soggetto, detto cessionario. In altre parole, il cedente cede a un terzo il diritto di riscuotere un debito che gli è dovuto da un altro soggetto, il c.d. debitore ceduto. Questo strumento è utilizzato in diversi ambiti, da quelli aziendali a quelli legati alle procedure di esecuzione immobiliare e pignoramenti.
In quanto avvocati esperti in diritto delle esecuzioni immobiliari cercheremo di spiegarvi in questa breve guida, in modo semplice e chiaro, che cos’è la cessione del credito, come funziona, in quali ambiti si applica e chi sono il cedente e il cessionario.
Cosa Significa la Cessione del Credito?
La cessione del credito è regolata dal Codice Civile, che disciplina le modalità e le condizioni per il suo svolgimento. Secondo l’articolo 1260 e seguenti, il cedente può trasferire il credito a un cessionario, che diventa il nuovo titolare del diritto di riscuotere il pagamento dal ceduto (il debitore originario). La cessione può avvenire a titolo gratuito o a titolo oneroso, cioè con o senza un corrispettivo economico.
In pratica, la cessione permette al cedente di ottenere liquidità immediata o di trasferire il rischio di insolvenza a un altro soggetto. Ad esempio, una piccola impresa che ha emesso una fattura ma non è ancora stata pagata, può cedere questo credito a una banca per ricevere subito una somma pari all’importo del credito (con un piccolo sconto o commissione).
Tipologie di Cessione del Credito
Esistono due principali modalità di cessione del credito, che si differenziano in base alla responsabilità del cedente nel caso di insolvenza del debitore:
- Cessione Pro Soluto: In questo caso, il cedente trasferisce il credito al cessionario senza garantire che il debitore paghi. Se il debitore non salda il suo debito, il rischio è tutto a carico del cessionario. Questa è la tipica modalità di cessione usata nel factoring, dove l’impresa cede i propri crediti a un istituto finanziario in cambio di liquidità immediata.
Esempio: Una piccola impresa ha un credito di 10.000 euro nei confronti di un cliente. Decide di cedere questo credito a una banca, che le fornisce 9.500 euro subito. Se il cliente non paga, la banca si assume il rischio di perdita, non l’impresa.
- Cessione Pro Solvendo: Qui, il cedente garantisce non solo l’esistenza del credito, ma anche la solvibilità del debitore. Se il debitore non paga, il cessionario ha il diritto di rivalersi sul cedente per recuperare l’importo. Questo tipo di cessione viene utilizzato in situazioni dove il cedente ha maggiore fiducia nella solvibilità del debitore.
Esempio: Un’impresa cede un credito di 10.000 euro ad una banca, ma in questo caso l’impresa garantisce che il cliente pagherà. Se il cliente non paga, la banca potrà rivalersi sull’impresa cedente per ottenere il pagamento.
Chi Sono i Soggetti Coinvolti nella Cessione del Credito?
I soggetti principali coinvolti in una cessione del credito sono:
- Il Cedente: È il creditore originario che decide di trasferire il proprio credito a un altro soggetto. Può essere un’impresa, una banca o qualsiasi altro titolare di un credito.
- Il Cessionario: È il soggetto che acquisisce il credito dal cedente. Può essere una banca, una società finanziaria o un altro soggetto interessato a riscuotere il credito.
- Il Ceduto: È il debitore originario, il soggetto che deve il denaro e che dovrà effettuare il pagamento al nuovo creditore. Il ceduto viene informato della cessione, e da quel momento dovrà saldare il debito al cessionario.
Quando la Cessione del Credito Non È Possibile?
Non tutti i crediti possono essere ceduti. Secondo l’articolo 1260 del Codice Civile, non possono essere oggetto di cessione:
- Crediti di carattere personale (c.d. intuitu personae): Ad esempio, un credito che dipende dalla persona del debitore, come un credito derivante da un contratto di lavoro tra datore di lavoro e dipendente.
- Crediti la cui cessione è vietata dalla legge: Alcuni crediti, come quelli relativi agli alimenti o quelli derivanti da situazioni di tutela di minori o interdetti, non possono essere ceduti.
- Crediti con patto di non cessione: Se tra il cedente e il ceduto esiste un accordo che prevede l’incedibilità del credito, tale cessione non potrà avvenire, a meno che il cessionario non sia a conoscenza di tale patto.
Differenza tra cessione del credito e cartolarizzazione
La cessione del credito e la cartolarizzazione sono due strumenti utilizzati dalle imprese per ottenere liquidità, ma funzionano in modo molto diverso tra loro.
La cessione del credito è un’operazione relativamente semplice: come abbiamo visto, il creditore decide di trasferire un singolo credito a un altro soggetto, chiamato cessionario. Quest’ultimo “subentra” nella posizione del creditore originario e diventa il nuovo titolare del credito, assumendo gli stessi diritti nei confronti del debitore.
La cartolarizzazione, invece, è un processo più complesso che riguarda normalmente un insieme di crediti e coinvolge più soggetti. I crediti vengono ceduti a una società apposita, chiamata SPV (Special Purpose Vehicle). Questa società non si limita a incassare i crediti, ma li “trasforma” in titoli finanziari che possono essere acquistati da investitori istituzionali. Con il ricavato della vendita dei titoli, la SPV paga subito il creditore originario, che ottiene liquidità immediata.
Esempio: una banca che possiede un ampio portafoglio di mutui può trasferirli a una SPV. La SPV li raggruppa e emette titoli che verranno acquistati da fondi o investitori professionali. I pagamenti mensili dei mutuatari serviranno poi a rimborsare gli investitori.
La cartolarizzazione segue di solito tre fasi fondamentali:
- Cessione dei crediti: il titolare trasferisce un insieme di crediti alla SPV;
- Emissione dei titoli: la SPV emette titoli per finanziare l’acquisto dei crediti;
- Gestione finanziaria: i flussi generati dai crediti ceduti vengono utilizzati per pagare capitale e interessi agli investitori.
A differenza della cessione del singolo credito, nella cartolarizzazione la SPV agisce come intermediaria: non diventa un creditore “come gli altri”, ma gestisce i crediti al solo scopo di ripagare chi ha acquistato i titoli. I crediti rimangono quindi separati dal patrimonio del creditore originario, offrendo maggiore tutela a chi investe.
In sintesi:
- La cessione del credito è un trasferimento diretto e individuale di un credito da un soggetto a un altro.
- La cartolarizzazione trasforma un insieme di crediti — spesso difficili da liquidare — in strumenti finanziari negoziabili, permettendo al creditore originario di ottenere liquidità immediata e trasferendo il rischio sugli investitori.
Questo meccanismo consente alle imprese di liberare risorse finanziarie altrimenti “bloccate” e offre agli investitori uno strumento di investimento strutturato e, grazie alla separazione dei beni nella SPV, più sicuro.
Regolarità della cartolarizzazione nel pignoramento immobiliare
Nel contesto del pignoramento immobiliare, verificare con precisione la titolarità del credito è un passaggio cruciale non solo per garantire la regolarità della procedura, ma anche — dal punto di vista della difesa del debitore — per far emergere eventuali irregolarità, contestare la legittimazione del creditore procedente e, quando necessario, guadagnare tempo prezioso per impostare una strategia difensiva efficace.
Quando un mutuo viene ceduto più volte nel corso degli anni, spesso tramite trasferimenti “in blocco” a banche, società veicolo (SPV) e servicer, può diventare complicato capire se il credito specifico del debitore sia davvero incluso nel portafoglio ceduto. Gli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 T.U.B., così come le comunicazioni della Banca d’Italia, hanno funzione pubblicitaria, ma non dimostrano da soli la concreta titolarità del credito. Per il debitore ciò significa che potrebbe vedersi chiedere il pagamento da soggetti mai conosciuti prima, senza certezza che questi siano effettivamente legittimati.
Esempio pratico: Mario stipula un mutuo con Banca Alfa, la quale cede un intero blocco di crediti a Banca Beta. Questa, a sua volta, cede di nuovo il blocco alla società veicolo Gamma SPV, che infine trasferisce i crediti a Banca Delta. Se Mario smette di pagare, potrebbe ricevere una richiesta di saldo da Delta senza aver mai avuto alcun rapporto con essa. Ma chi garantisce che il suo credito fosse incluso nel blocco ceduto? Senza documentazione chiara, la legittimazione del soggetto che agisce può essere contestata.
Per accertare la titolarità del credito, infatti, non basta che il creditore menzioni gli atti di cessione: è necessario produrre integralmente tali atti, anche in copia autentica ex art. 2719 c.c., con certificazione notarile che confermi che il credito del debitore è effettivamente compreso tra quelli ceduti. Inoltre, la giurisprudenza richiede di verificare che, al momento della cessione, i soggetti coinvolti fossero iscritti negli elenchi previsti dal T.U.B. (art. 107 per gli intermediari speciali, art. 106 per chi effettua la riscossione). L’assenza di tale requisito comporta la nullità degli atti, compresa la procura conferita a servicer non autorizzati, che risulterebbero privi del potere di rappresentanza.
Per il debitore, tutto ciò rappresenta un terreno fertile su cui costruire una difesa: ogni lacuna documentale, ogni cessione non dimostrata, ogni mancata iscrizione agli elenchi TUB può essere valorizzata per contestare la legittimazione del creditore e chiedere la sospensione della procedura. È bene osservare che, nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il credito risulti non ceduto/cartolarizzato correttamente o, nei casi più gravi, non ceduto affatto il rimedio applicabile sarà l’opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c. contestandosi il diritto di procedere della parte procedente.
In questi casi è opportuno presentare al Giudice dell’esecuzione un’istanza che evidenzi le criticità — ad esempio la mancata prova che il credito sia incluso nel blocco ceduto, o l’assenza dell’iscrizione all’albo ex art. 106 T.U.B. — chiedendo che il creditore venga onerato di integrare la documentazione. Tale richiesta, può spesso portare a ordinanze che rallentano significativamente l’esecuzione, consentendo al debitore di recuperare margini di manovra.
Esempio pratico: se un servicer che promuove l’esecuzione non risulta iscritto all’albo ex art. 106 TUB, la sua attività di riscossione è vietata. Il giudice può sospendere l’esecuzione, perché il soggetto procedente non ha alcun potere di rappresentanza né sostanziale né processuale. Tale vizio, secondo diversi tribunali (Viterbo, Monza, Cagliari, Forlì), determina addirittura la nullità della procura e dell’intera attività posta in essere.
La giurisprudenza di merito si mostra infatti costante nell’accogliere opposizioni o istanze fondate su irregolarità della cessione o della cartolarizzazione, sospendendo l’esecuzione quando non sia provata in modo chiaro la catena delle cessioni e la capacità giuridica del soggetto che agisce. Da ciò emerge che un controllo accurato della documentazione, delle certificazioni notarili e delle iscrizioni TUB non è soltanto un atto dovuto, ma una strategia difensiva fondamentale per il debitore, capace di incidere concretamente sulla regolarità, sulla tempistica e talvolta sulla stessa proseguibilità dell’esecuzione immobiliare.
Conclusione
Nell’ambito delle esecuzioni immobiliari, la verifica rigorosa della titolarità del credito e della regolarità delle cessioni costituisce oggi uno degli strumenti più efficaci per tutelare il debitore e ritardare la procedura guadagnando tempo prezioso.
L’esperienza maturata dallo Studio Legale d’Ambrosio Borselli dimostra come anche un singolo elemento documentale — una cessione non provata, una certificazione mancante, un servicer privo dei requisiti TUB — possa incidere in modo determinante sull’esito dell’esecuzione, aprendo spazi reali di contestazione e di sospensione.
Per questo, ogni intervento difensivo deve fondarsi su un’analisi puntuale della catena delle cessioni, sull’esame delle certificazioni notarili e sulla verifica dell’effettiva legittimazione del soggetto procedente. Solo così è possibile costruire una strategia solida, capace non solo di far emergere eventuali vizi della procedura, ma anche di restituire al debitore un margine di tempo e di negoziazione che, nei momenti più delicati, può rivelarsi decisivo.
Lo Studio Legale d’Ambrosio Borselli continua a porre questa attenzione tecnica al centro della propria attività, con l’obiettivo di garantire al debitore una difesa consapevole, strutturata e realmente incisiva, orientata alla tutela dei suoi diritti e alla corretta applicazione delle norme in materia di esecuzioni immobiliari.
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Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti articoli: “Notificazione della cessione del credito”; “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”; “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”.
P. Avv. Silvia Bizzi
(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”



