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Guida al concordato minore

Luglio 4, 2025by Redazione
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Concordato minore: cos’è? Chi può accedervi? Come si svolge? Finalità, proposta, procedimento ed esecuzione. Concordato minore in continuità e liquidatorio

Il concordato minore è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinata dal codice della crisi e dell’insolvenza agli artt. 74 a 83.

Abbiamo più volte approfondito la tematica del sovraindebitamento e degli strumenti offerti dal legislatore per il sovraindebitato. (Si consiglia la lettura dei seguenti articoli: Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure, Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa all’asta, Guida al nuovo sovraindebitamento: le procedure familiari, Merito creditizio e colpa grave nel sovraindebitamento, Guida alla riforma del sovraindebitamento: l’esdebitazione senza utilità)

Oggi, nello specifico, ci occuperemo del concordato minore. Come sappiamo, il nuovo codice della crisi ha inglobato la disciplina del sovraindebitamento, introdotta dalla legge 3 del 2012.

Il vecchio accordo di ristrutturazione oggi si chiama concordato minore.

Cos’è?

Il concordato minore è una procedura concorsuale giudiziale a carattere volontario.

Può essere attivata su iniziativa esclusiva del debitore, che propone ai propri creditori dinanzi il Tribunale una regolamentazione coattiva della sua esposizione debitoria.

In sostanza si tratta di una proposta, avente contenuto libero, che il debitore pone, previa verifica di ammissibilità da parte del Giudice Delegato, all’attenzione dei propri creditori, i quali, a seguito di manifestazione di voto, decideranno se approvarla o meno.

Finalità

La finalità del concordato minore è quella di consentire al soggetto interessato (con i giusti requisiti imposti dalla legge) di superare la situazione di sovraindebitamento e continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale o professionale, salvaguardando così il patrimonio produttivo e la possibilità di generare reddito.

Come? Prevenendo l’apertura di una procedura liquidatoria e rappresentando per i creditori una valida e più conveniente alternativa rispetto alla liquidazione controllata.

Chi può accedervi?

Possono accedere alla procedura del concordato minore tutti i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) CCII che si trovano in una situazione di sovraindebitamento, con precisa esclusione dei consumatori (a cui è riservata altra procedura).

Quindi:

  • i professionisti;
  • gli imprenditori minori;
  • gli imprenditori agricoli;
  • le start-up innovative;
  • e ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza.

Come si svolge?

La procedura del concordato minore si compone di più fasi.

Una fase introduttiva con la quale viene presentata una domanda di accesso alla procedura in Tribunale, cui segue una fase istruttoria e di valutazione di ammissibilità della proposta e della fattibilità del piano da parte del Giudice ed una necessaria approvazione della proposta da parte dei creditori.

Solo svolte tutte le fasi, il Tribunale si pronuncerà con sentenza con la quale omologa o meno la proposta presentata dal debitore sovraindebitato.

Tutte le fasi hanno delle proprie caratteristiche.

Presentazione della proposta

Prima fase è quella di presentazione di una proposta da parte del debitore che verrà vagliata prima dal Tribunale e poi dai creditori.

Protagonista indiscusso della prima fase è chiaramente il debitore.

La proposta di concordato minore deve indicare tempi e modalità per superare la crisi e prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi (che invece è obbligatoria in caso di creditori titolari di garanzie prestate da terzi).

Anche i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

La domanda, corredata da una serie di documenti di cui all’art. 75 CCII a pena di inammissibilità, è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente.

Procedimento

Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto, nel quale assegna ai creditori un termine entro il quale far pervenire all’OCC la famosa dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Il calcolo della maggioranza e delle percentuali necessarie segue le regole di cui all’art. 79 CCII che disciplina proprio la fase successiva alla ammissione che, per quanto rilevante e fondamentale, prescinde dal comportamento del debitore.

In questa fase, infatti, i giochi sono fatti, la proposta e la sua eventuale integrazione è stata già presentata e tutto resta nelle mani dei creditori.

Omologazione del concordato

Verificati la ammissibilità e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di approvazione dei creditori ed in mancanza di contestazioni, il Giudice omologa il concordato minore con sentenza e dichiara chiusa la procedura.

Anche in caso di contestazioni, il Giudice omologa il concordato quando ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.

N.B. Questo si verifica anche quando i creditori dissenzienti siano il fisco o l’INPS, compiendo quello che viene definito cram down.

Viceversa in caso di contestazioni, quando il Giudice ritiene che in caso di liquidazione il soddisfacimento potrà comunque essere più vantaggioso per i creditori rigetta l’omologa.

Esecuzione del concordato e revoca

Il debitore è tenuto a dare corretta esecuzione al concordato omologato seguendo le regole e i tempi e le modalità di pagamento approvate dai creditori e omologate dal Giudice.

L’organo preposto a vigilare sull’esatto adempimento del concordato è l’OCC.

In caso di inesatta esecuzione del piano o addirittura mancata esecuzione integrale il giudice revoca l’omologazione del concordato.

La revoca dell’omologazione su istanza di ciascun interessato, viene pronunciata anche nel caso in cui è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, o quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo o ancora quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti e quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

In caso di revoca del concordato minore, su istanza del debitore o di un creditore (quindi non automaticamente) e verificata la sussistenza dei presupposti, il giudice può disporre l’apertura della liquidazione controllata.

Tipologie di Concordato minore

Il codice, all’art. 74 CCII, disciplina due tipologie di concordato minore:

  • al comma I: il concordato minore in continuità;
  • al comma II: il concordato liquidatorio (extrema ratio)

Il concordato minore in continuità d’impresa o professionale è la forma di concordato prevalente e la più incentivata dal legislatore.

Come è facile capire, prevede la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale per i soggetti che accedono alla procedura.  La continuità potrà essere diretta, in capo allo stesso debitore, oppure indiretta, attraverso la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di un soggetto diverso dal debitore (per cessione, affitto o conferimento in azienda).

Quando la continuazione dell’attività può produrre una qualche utilità per i creditori con la generazione di flussi di cassa liberi da destinare ai creditori anteriori, allora la continuità sarà diretta ed il soggetto che accede alla procedura formulerà un piano di continuità. Al contrario, si potrà prevedere una continuità indiretta.

In ogni caso, la continuità non deve generare perdite, assorbendo liquidità, perché in tal caso inevitabilmente si formerebbero ulteriori debiti e passività prededucibili con conseguenti pregiudizi ai creditori concorsuali.

Il concordato minore liquidatorio, invece, non prevede alcuna attività da continuare e prevede come requisito di ammissibilità l’apporto di risorse esterne (N.B. le risorse esterne possono essere sia quelle volte ad aumentare l’attivo del debitore, che quelle volte a diminuire il passivo o comunque il fabbisogno e non sono preventivamente quantificate dal Codice, ma devono aumentare in misura apprezzabile il soddisfacimento dei creditori rispetto all’utilizzo del solo patrimonio disponibile).

Cosa comporta l’omologa del concordato minore?

Il fine ultimo del concordato minore, così come quello degli altri due strumenti previsti dal codice della Crisi (proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore e liquidazione controllata), è l’esdebitazione del sovraindebitato.

Nonché a seconda dei casi e della tipologia di concordato, il proseguimento dell’attività economica del debitore.

Conclusioni

Il concordato minore è senz’altro una procedura utile e vantaggiosa, che mira al raggiungimento di importanti e determinati traguardi per il sovraindebitato.

Ma, come abbiamo detto, non è l’unico strumento che il legislatore offre per affrontare e superare la condizione di sovraindebitamento di un soggetto per ottenerne l’esdebitazione.

Proprio per questo, è importante conoscere i vari aspetti della procedura e anche le differenze che presentano i vari strumenti di gestione del sovraindebitamento, le condizioni di ammissibilità, le modifiche continue al codice della crisi che spesso portano a dei veri e propri stravolgimenti della procedura anche negli aspetti iniziali e spesso controversi.

È importante conoscere il filone giurisprudenziale seguito dal Tribunale davanti al quale la domanda di ammissione viene presentata, la migliore strategia da adottare a seconda del caso.

Sono tanti gli aspetti che vanno considerati ancor prima di iniziare.

E proprio per queste ragioni e tante altre è sempre importante affidarsi ad un professionista esperto, che conosca approfonditamente la materia per mirare al raggiungimento del miglior risultato.

Miglior risultato che – ci preme sempre precisare – varia a seconda del caso, delle condizioni di partenza, delle aspettative e richieste del cliente e che l’avvocato deve tener presente e saper “correggere” nel caso in cui non fossero propriamente corrette e/o in linea con la situazione prospettata.

Una consulenza iniziale e un’assistenza continua, specialistica e mirata può evitare tanti errori e permettere all’interessato di raggiungere i migliori risultati possibili.

avv. Biancamaria Leone de Pertis

Per gli spunti e le novità interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso l’ennesimo pignoramento immobiliare a seguito di un piano del consumatore (ora “accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dallo Studio legale d’Ambrosio Borselli si legga Tribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012″

Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dall’asta si legga Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa all’asta

Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante l’avvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si legga Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione”

Per l’ennesima sospensione di una procedura esecutiva immobiliare ottenuta, peraltro, a pochissime ore dalla celebrazione dell’asta stessa, grazie all’ammissione dell’ennesima proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore portata  con soddisfazione a compimento dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga Bloccato pignoramento con ammissione piano del consumatore”

Per approfondire come gli errori contenuti nell’avviso di vendita (determinante è una approfondita analisi dell’avviso, in comparazione con l’ordinanza, e la perfetta conoscenza delle norme e delle prassi dei vari tribunali in tal senso) ci abbiano consentito di ottenere l’ennesima revoca del decreto di trasferimento si legga Revocato decreto di trasferimento per vizi della vendita”

Per verificare la concreta possibilità  con una adeguata difesa specialistica di ottenere la  revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la  difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”

Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,  persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”

Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta  dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”

Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”

Per maggiori  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed  i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Ritornando alle irregolarità degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si legga “Revocata vendita all’asta per assenza di foto degli interni” che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara ha  revocato l’esperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nell’apposita ordinanza.

Per maggiori  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed  i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

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