La riduzione del pignoramento: i presupposti per ottenerla, i soggetti legittimati a chiederla, termine costi e procedimento per l’istanza di riduzione
โSu istanza del debitore o anche di ufficio, quando il valore dei beni pignorati รจ superiore all’importo delle spese e dei crediti di cui all’articolo precedente, il giudice, sentiti ilย creditore pignoranteย e iย creditori intervenuti, puรฒ disporre la riduzione delย pignoramentoโ (art.496 c.p.c.)
Lโart. ย 496 c.p.c. introduce un istituto di grande rilievo. Stiamo parlando della riduzione del pignoramento che consente al debitore di chiedere la riduzione di quanto gli sia stato pignorato, quando esso risulti sproporzionato rispetto al credito preteso dal creditore procedente.
La norma รจ tesa ad evitare lโeccessivitร del pignoramento subito nella consapevolezza che lโesistenza del vincolo pignoratizio, rendendo il bene indisponibile, risulta pregiudizievole per il debitore. Per fare un esempio, poniamo che Tizio vanti un credito di 50.000 euro verso Caio.
A tal fine, egli pignora due appartamenti di questโultimo uno dal valore di 250.000 euro e lโaltro dal valore di 700.000. Or bene, considerata la sperequazione e lโeccessiva differenza tra quanto dovuto (50.000 euro) e quanto pignorato ( 950.000 euro), Caio potrebbe chiedere al Giudice di ridurre il pignoramento subito.
Cosรฌ, ad esempio, potrebbe chiedere lโesclusione del bene di 700.000 euro, avanzando che la vendita dellโaltro (quello di 250.000) รจ giร di per sรฉ idonea a soddisfare la pretesa di Tizio.
Una volta ottenuta la riduzione, Caio potrebbe vendere autonomamente lโimmobile svincolato riuscendo magari a conseguire un profitto maggiore dalla libera vendita piuttosto che dalla vendita allโasta.
Va, purtuttavia, precisato che, con lโistanza di riduzione, il debitore non contesta il diritto del suo creditore a procedere ad esecuzione forzata quanto piuttosto lโeccessivo uso del procedimento stesso (Cass.Civ. s.n.2604/1995). ร per tale ragione che la riduzione del pignoramento viene considerata, per il debitore, una โmisura speciale di salvaguardiaโย al pari della conversione del pignoramento descritta dallโart. 495 c.p.c. (Cass.Civ. 12618/1999).
Sostanzialmente, sebbene il debitore risponda del suo inadempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri (art.2740 c.c.) tale responsabilitร dovrร essere proporzionata alla pretesa corrente e, in tal guisa, la riduzione ex art. 496 c.p.c. rappresenta lo strumento processuale per realizzare la predetta proporzionalitร .
Quando รจ eccessivo il pignoramento?
La riduzione del pignoramento presuppone, come anticipato, la sua eccessivitร . Ciรฒ significa che โil valore dei beni pignoratiโ deve essere โ superiore allโimporto delle spese e dei creditiโ per cui si procede (art. 496 c.p.c.). Purtuttavia, il pignoramento che abbia ad oggetto beni dal valore superiore a detta soglia non sempre risulta essere eccessivo. La stessa Giurisprudenza ha avuto modo di confermare, a piรน riprese, che ย โil creditore pignorante รจ legittimato ad espropriare piรน di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo creditoโ ย in quanto โil rapporto tra lโammontare deiย beni pignoratiย rispetto alle necessitร del processo esecutivo non puรฒ essere aprioristicamente determinato, dal momento che, nel corso del medesimo processo, sono consentiti gli interventi dei creditori i quali, se privilegiati, concorrono sul ricavato conservando la loroย prelazioneย e, se chirografari, concorrono a paritร degli altri ove spieghino rituale e tempestivo interventoโ (Cass.Civ. 3952/2006). In buona sostanza, la difficoltร di individuare lโeccessivitร del pignoramento risiede nel fatto che non si puรฒ determinare in maniera preventiva quanto sarร , nel concreto, dovuto.
Un pignoramento, del resto, potrebbe sembrare inizialmente eccessivo qualora fossero pignorati beni per un valore di 850 mila euro a fronte di una pretesa iniziale di 200 mila.
Eppure, nel corso della procedura esecutiva immobiliare, potrebbero intervenire โnuoviโ creditori aumentando fino a 700 mila il dovuto, cifra che non risulterebbe piรน eccessiva rispetto a quanto pignorato.
Tale giudizio di eccessivitร รจ rimesso, pertanto, alla discrezionalitร del Giudice dellโesecuzione con il risultato che lo stesso concetto di eccessivitร risulta drasticamente ampliato, dovendo tenere conto dei potenziali interventi e dellโimpossibilitร , in tal senso, di prevederli.
Altro elemento di cui deve tener conto il G.E. รจ quello dei ribassi che lโimmobile subirร alle aste, e quindi dellโeffettivo importo che la procedura produrrร per i creditori.
Per tornare allโesempio di prima se il credito fosse stato di 150.000 anzichรฉ di 50.000 il giudice non avrebbe mai ridotto il pignoramento liberando lโimmobile di valore maggiore, in quanto รจ molto probabile che un immobile stimato 250.000 euro possa vendersi ancheย alla metร del suo valore (se non meno), e pertanto al creditore resterebbero 125.000 euro sulle quali soddisfarsi da cui vanno anche detratte le spese della procedura (che possono superare i 20.000 euro).
Pertanto, una riduzione del pignoramento che liberi il secondo immobile si rivelerebbe dannosa per il creditore, il quale non potrebbe piรน recuperare interamente il suo credito anche senza lโintervento di altri creditori.
Per prassi molti giudici di fronte a situazioni dubbie (sia per il valore dei beni rispetto a quanto effettivamente frutteranno alle aste, sia per il possibile intervento di altri creditori) piuttosto che ridurre il pignoramento (con la conseguenza che il bene viene liberato dal pignoramento per cui il debitore, potrebbe, se volesse, venderlo liberamente, senza alcuna autorizzazione dei creditori o del giudice), scelgono di bloccare la vendita dellโimmobile di cui si sia chiesta la riduzione, in attesa della vendita degli altri immobili (lotti).
Tale prassi avvantaggia certamente il creditore che non rischia (in caso in cui il ricavato della vendita effettuata non sia sufficiente a coprire il suo credito) di rimanere anche parzialmente insoddisfatto, ma svantaggia altrettanto certamente il debitore, il quale, in caso di accoglimento della domanda di riduzione potrebbe liberamente vendere il suo bene sul mercato, ad un prezzo superiore e con minori difficoltร (non avendo necessitร dellโautorizzazione dei creditori, del G.E. , e non dovendo pagare lo scotto che una cd. Vendita contestuale paga nella diffidenza dei potenziali compratori, per maggiori informazioni sulla vendita contestuale si leggaย ย “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva”) rispetto ad un tentativo di vendere lโimmobile al di fuori dellโasta in corso di pignoramento, il che potrebbe fornirgli il denaro necessario a chiudere anche un accordo con i creditori prima della svendita allโasta del bene non oggetto di riduzione del pignoramento
Ad ogni modo va sottolineato che lโeccessivitร non comporta lโillegittimitร o lโinvaliditร del pignoramento. Del resto, pignorare โpiรน del dovutoโ configura unโattivitร non vietata per il creditore procedente il quale potrebbe farlo per evitare di dover dividere il ricavato in conseguenza di altri interventi (Cass.Civ. 8464/1994).
Legittimati
Legittimato a chiedere la riduzione del pignoramento รจ sicuramente il debitore in quanto soggetto passivo della procedura esecutiva. ย Purtuttavia, il Giudice, anche di sua iniziativa ( โanche di ufficioโ), puรฒ disporre lโesclusione di uno o piรน beni pignorati. Lโiniziativa del giudice va letta alla luce del fatto che un evidente eccessivitร del pignoramento puรฒ essere anche immediatamente ravvisabile e non necessitare, pertanto, di unโistanza di parte.
Costi
Lโistanza di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. non prevede il pagamento del contributo unificato nรฉ di altri costi aggiuntivi.
Termine
Lโistanza di riduzione potrร essere richiesta in ogni momento. Lโunica preclusione, per ovvie ragioni, รจ rappresentata dalla vendita del bene di cui si richiede lโesclusione. Difatti, per risalente ma consolidata giurisprudenza, a differenza del limite temporale previsto per la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., per la riduzione si deve rifiutare lโipotesi โdellโesistenza di un qualsivoglia limite temporale alla possibilitร di richiedere e di disporre la riduzione del pignoramentoโ (Cass.Civ. 12618/1999).
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Procedimento
Per chiedere la riduzione del pignoramento occorre depositare unโistanza al G.E ai sensi dellโart. ย 496 c.p.c. Tale conterrร la richiesta di escludere uno o piรน degli immobili staggiti tra quelli oggetto di pignoramento. In particolare, il debitore dovrร dimostrare la sussistenza dellโeccessivitร del pignoramento subito e fornire prova del fatto che โil valore dei beni pignorati รจ superiore all’importo delle spese e dei creditiโ per cui si procede. ย
Depositata lโistanza, il G.E. fisserร unโudienza alla presenza del debitore, del creditore procedente e degli eventuali creditori intervenuti.
La necessaria audizione dei creditori รจ funzionale affinchรฉ, questi ultimi, possano replicare alla richiesta di riduzione. Del resto, sottrarre un bene destinato alla successiva vendita comporterร un minor ricavato per la procedura e per i creditori stessi.
Al termine del procedimento, il Giudice decide con ordinanza con la quale dispone la riduzione o rigetta lโistanza. Lโordinanza in oggetto sarร sempre modificabile o revocabile dal G.E. prima che abbia esecuzione e, avverso la stessa, sarร proponibile lโopposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine di 20 giorni dalla sua pronuncia o comunicazione (Cass.Civ. 21235/2010).
Opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso lโordinanza che nega o dispone la riduzione
Avverso lโordinanza che nega o dispone la riduzione del pignoramento รจ esperibile, come si diceva, lโopposizione agli atti esecutivi nel termine di 20 giorni dalla sua pronuncia o comunicazione. Con lโopposizione agli atti esecutivi la parte interessata (il creditore nel caso dellโaccoglimento dellโistanza di riduzione, il debitore nel caso di suo diniego) potrร dolersi della decisione del giudice chiedendo una sua piรน favorevole riforma. Per lโopposizione รจ competente il Giudice dellโesecuzione che ha emesso il provvedimento impugnato e, ย inoltre, la stessa non prevederร alcun costo attestandosi come opposizione cautelare endo-processuale.
Il procedimento replica quanto previsto dallโart. 618 c.p.c. Pertanto, il G.E. fisserร unโudienza di comparizione delle parti onerando lโopponente della notifica del decreto e dellโopposizione alle altre parti. Allโudienza ivi fissata, il Giudice potrร tanto rigettare lโopposizione che accoglierla, potendo sempre disporre i piรน opportuni provvedimenti.
Per concludere, si ritiene, che lโistanza per poter essere accolta dovrร essere adeguatamente documentata.
In particolare, andrร dimostrato al G.E. sia la probabile assenza di altri creditori, sia lโevenienza che il probabile valore di realizzo possa garantire con sufficiente certezza la soddisfazione con la sola liquidazione dei beni non oggetto di riduzione.
Inoltre, lโistanza andrร altresรฌ motivata con la dimostrazione che la riduzione, non solo non costituisca un danno per i creditori, ma addirittura potrebbe avvantaggiarli da una migliore (e piรน rapida) vendita fuori asta dei beni oggetto di riduzione, mentre al contrario tenere tutti gli immobili del debitore bloccati potrebbe rivelarsi un enorme danno per lui che non avrebbe piรน margini per liquidare liberamente i suoi beni e risolvere con i minori danni la sua posizione debitoria.
Avv. Daniele Giordano
(collaboratore dello Studio dโAmbrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร per salvare il proprio immobile si legga ancheย gli articoli โOpposizione allโesecuzione e tutela del diritto allโabitazioneโ ,ย ย โPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casaโ
Chi volesseย approfondire lโargomento delle opposizioni esecutive legga gli articoliย ย โGuida allโOpposizione a precetto: termini, competenza e formaโย , โGuida allโOpposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโย eย ย ย โOpposizione allโesecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeโ
Per verificare la concreta possibilitร ย con una adeguata difesa specialistica di ottenere laย revoca dellโaggiudicazione giร compiuta per laย difformitร tra lโordinanza e lโavviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio dโAmbrosio Borselli si legga โRevocata aggiudicazione per difformitร tra ordinanza e avviso di venditaโ
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,ย ย persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimentoย che hanno portato a un tale eccezionale risultato si leggaย โ617 cpc: Ottenuto lโannullamento del decreto di trasferimentoโ
Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita giร pronunciata, ottenutaย dallo Studio dโAmbrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”
Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolaritร nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”
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Per approfondire la nuova ed eccezionale possibilitร di vedersi omologato un piano del consumatore anche in presenza di debiti imprenditoriali si legga โSรฌ al piano del consumatore per debiti imprenditoriali!โ
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Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโimporto, con modelli di proposta e accettazioneโ
Per approfondire il tema della trascrizione del pignoramento, dei suoi costi, della durata, del suo termine e della relativa cancellazione si leggaย โGuida alla trascrizione del pignoramento immobiliare: costi, durata e termineโ
Per approfondire le tecnicalitร procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalitร di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzareย ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene allโasta, si consiglia anche la lettura dellโultima versione delย โManuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticitร della procedura e possibili soluzioniโ.ย ย pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla paginaย del sitoย โIl Manualeโย ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, ย manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrร mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
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Avv. Edgardo Diomede dโAmbrosio Borselli
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