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Guida alla riduzione del pignoramento immobiliare ex art. 496 c.p.c.

La riduzione del pignoramento: i presupposti per ottenerla, i soggetti legittimati a chiederla, termine costi e procedimento per l’istanza di riduzione

โ€œSu istanza del debitore o anche di ufficio, quando il valore dei beni pignorati รจ superiore all’importo delle spese e dei crediti di cui all’articolo precedente, il giudice, sentiti ilย creditore pignoranteย e iย creditori intervenuti, puรฒ disporre la riduzione delย pignoramentoโ€ (art.496 c.p.c.)

Lโ€™art. ย 496 c.p.c. introduce un istituto di grande rilievo. Stiamo parlando della riduzione del pignoramento che consente al debitore di chiedere la riduzione di quanto gli sia stato pignorato, quando esso risulti sproporzionato rispetto al credito preteso dal creditore procedente.

La norma รจ tesa ad evitare lโ€™eccessivitร  del pignoramento subito nella consapevolezza che lโ€™esistenza del vincolo pignoratizio, rendendo il bene indisponibile, risulta pregiudizievole per il debitore. Per fare un esempio, poniamo che Tizio vanti un credito di 50.000 euro verso Caio.

A tal fine, egli pignora due appartamenti di questโ€™ultimo uno dal valore di 250.000 euro e lโ€™altro dal valore di 700.000. Or bene, considerata la sperequazione e lโ€™eccessiva differenza tra quanto dovuto (50.000 euro) e quanto pignorato ( 950.000 euro), Caio potrebbe chiedere al Giudice di ridurre il pignoramento subito.

Cosรฌ, ad esempio, potrebbe chiedere lโ€™esclusione del bene di 700.000 euro, avanzando che la vendita dellโ€™altro (quello di 250.000) รจ giร  di per sรฉ idonea a soddisfare la pretesa di Tizio.

Una volta ottenuta la riduzione, Caio potrebbe vendere autonomamente lโ€™immobile svincolato riuscendo magari a conseguire un profitto maggiore dalla libera vendita piuttosto che dalla vendita allโ€™asta.

Va, purtuttavia, precisato che, con lโ€™istanza di riduzione, il debitore non contesta il diritto del suo creditore a procedere ad esecuzione forzata quanto piuttosto lโ€™eccessivo uso del procedimento stesso (Cass.Civ. s.n.2604/1995). รˆ per tale ragione che la riduzione del pignoramento viene considerata, per il debitore, una โ€œmisura speciale di salvaguardiaโ€ย  al pari della conversione del pignoramento descritta dallโ€™art. 495 c.p.c. (Cass.Civ. 12618/1999).

Sostanzialmente, sebbene il debitore risponda del suo inadempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri (art.2740 c.c.) tale responsabilitร  dovrร  essere proporzionata alla pretesa corrente e, in tal guisa, la riduzione ex art. 496 c.p.c. rappresenta lo strumento processuale per realizzare la predetta proporzionalitร .

Quando รจ eccessivo il pignoramento?

La riduzione del pignoramento presuppone, come anticipato, la sua eccessivitร . Ciรฒ significa che โ€œil valore dei beni pignoratiโ€ deve essere โ€œ superiore allโ€™importo delle spese e dei creditiโ€ per cui si procede (art. 496 c.p.c.). Purtuttavia, il pignoramento che abbia ad oggetto beni dal valore superiore a detta soglia non sempre risulta essere eccessivo. La stessa Giurisprudenza ha avuto modo di confermare, a piรน riprese, che ย โ€œil creditore pignorante รจ legittimato ad espropriare piรน di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo creditoโ€ ย in quanto โ€œil rapporto tra lโ€™ammontare deiย beni pignoratiย rispetto alle necessitร  del processo esecutivo non puรฒ essere aprioristicamente determinato, dal momento che, nel corso del medesimo processo, sono consentiti gli interventi dei creditori i quali, se privilegiati, concorrono sul ricavato conservando la loroย prelazioneย e, se chirografari, concorrono a paritร  degli altri ove spieghino rituale e tempestivo interventoโ€ (Cass.Civ. 3952/2006). In buona sostanza, la difficoltร  di individuare lโ€™eccessivitร  del pignoramento risiede nel fatto che non si puรฒ determinare in maniera preventiva quanto sarร , nel concreto, dovuto.

Un pignoramento, del resto, potrebbe sembrare inizialmente eccessivo qualora fossero pignorati beni per un valore di 850 mila euro a fronte di una pretesa iniziale di 200 mila.

Eppure, nel corso della procedura esecutiva immobiliare, potrebbero intervenire โ€œnuoviโ€ creditori aumentando fino a 700 mila il dovuto, cifra che non risulterebbe piรน eccessiva rispetto a quanto pignorato.

Tale giudizio di eccessivitร  รจ rimesso, pertanto, alla discrezionalitร  del Giudice dellโ€™esecuzione con il risultato che lo stesso concetto di eccessivitร  risulta drasticamente ampliato, dovendo tenere conto dei potenziali interventi e dellโ€™impossibilitร , in tal senso, di prevederli.

Altro elemento di cui deve tener conto il G.E. รจ quello dei ribassi che lโ€™immobile subirร  alle aste, e quindi dellโ€™effettivo importo che la procedura produrrร  per i creditori.

Per tornare allโ€™esempio di prima se il credito fosse stato di 150.000 anzichรฉ di 50.000 il giudice non avrebbe mai ridotto il pignoramento liberando lโ€™immobile di valore maggiore, in quanto รจ molto probabile che un immobile stimato 250.000 euro possa vendersi ancheย  alla metร  del suo valore (se non meno), e pertanto al creditore resterebbero 125.000 euro sulle quali soddisfarsi da cui vanno anche detratte le spese della procedura (che possono superare i 20.000 euro).

Pertanto, una riduzione del pignoramento che liberi il secondo immobile si rivelerebbe dannosa per il creditore, il quale non potrebbe piรน recuperare interamente il suo credito anche senza lโ€™intervento di altri creditori.

Per prassi molti giudici di fronte a situazioni dubbie (sia per il valore dei beni rispetto a quanto effettivamente frutteranno alle aste, sia per il possibile intervento di altri creditori) piuttosto che ridurre il pignoramento (con la conseguenza che il bene viene liberato dal pignoramento per cui il debitore, potrebbe, se volesse, venderlo liberamente, senza alcuna autorizzazione dei creditori o del giudice), scelgono di bloccare la vendita dellโ€™immobile di cui si sia chiesta la riduzione, in attesa della vendita degli altri immobili (lotti).

Tale prassi avvantaggia certamente il creditore che non rischia (in caso in cui il ricavato della vendita effettuata non sia sufficiente a coprire il suo credito) di rimanere anche parzialmente insoddisfatto, ma svantaggia altrettanto certamente il debitore, il quale, in caso di accoglimento della domanda di riduzione potrebbe liberamente vendere il suo bene sul mercato, ad un prezzo superiore e con minori difficoltร  (non avendo necessitร  dellโ€™autorizzazione dei creditori, del G.E. , e non dovendo pagare lo scotto che una cd. Vendita contestuale paga nella diffidenza dei potenziali compratori, per maggiori informazioni sulla vendita contestuale si leggaย  ย “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva”) rispetto ad un tentativo di vendere lโ€™immobile al di fuori dellโ€™asta in corso di pignoramento, il che potrebbe fornirgli il denaro necessario a chiudere anche un accordo con i creditori prima della svendita allโ€™asta del bene non oggetto di riduzione del pignoramento

Ad ogni modo va sottolineato che lโ€™eccessivitร  non comporta lโ€™illegittimitร  o lโ€™invaliditร  del pignoramento. Del resto, pignorare โ€œpiรน del dovutoโ€ configura unโ€™attivitร  non vietata per il creditore procedente il quale potrebbe farlo per evitare di dover dividere il ricavato in conseguenza di altri interventi (Cass.Civ. 8464/1994).

Legittimati

Legittimato a chiedere la riduzione del pignoramento รจ sicuramente il debitore in quanto soggetto passivo della procedura esecutiva. ย Purtuttavia, il Giudice, anche di sua iniziativa ( โ€œanche di ufficioโ€), puรฒ disporre lโ€™esclusione di uno o piรน beni pignorati. Lโ€™iniziativa del giudice va letta alla luce del fatto che un evidente eccessivitร  del pignoramento puรฒ essere anche immediatamente ravvisabile e non necessitare, pertanto, di unโ€™istanza di parte.

Costi

Lโ€™istanza di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. non prevede il pagamento del contributo unificato nรฉ di altri costi aggiuntivi.

Termine

Lโ€™istanza di riduzione potrร  essere richiesta in ogni momento. Lโ€™unica preclusione, per ovvie ragioni, รจ rappresentata dalla vendita del bene di cui si richiede lโ€™esclusione. Difatti, per risalente ma consolidata giurisprudenza, a differenza del limite temporale previsto per la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., per la riduzione si deve rifiutare lโ€™ipotesi โ€œdellโ€™esistenza di un qualsivoglia limite temporale alla possibilitร  di richiedere e di disporre la riduzione del pignoramentoโ€ (Cass.Civ. 12618/1999).

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Procedimento

Per chiedere la riduzione del pignoramento occorre depositare unโ€™istanza al G.E ai sensi dellโ€™art. ย 496 c.p.c. Tale conterrร  la richiesta di escludere uno o piรน degli immobili staggiti tra quelli oggetto di pignoramento. In particolare, il debitore dovrร  dimostrare la sussistenza dellโ€™eccessivitร  del pignoramento subito e fornire prova del fatto che โ€œil valore dei beni pignorati รจ superiore all’importo delle spese e dei creditiโ€ per cui si procede. ย 

Depositata lโ€™istanza, il G.E. fisserร  unโ€™udienza alla presenza del debitore, del creditore procedente e degli eventuali creditori intervenuti.

La necessaria audizione dei creditori รจ funzionale affinchรฉ, questi ultimi, possano replicare alla richiesta di riduzione. Del resto, sottrarre un bene destinato alla successiva vendita comporterร  un minor ricavato per la procedura e per i creditori stessi.

Al termine del procedimento, il Giudice decide con ordinanza con la quale dispone la riduzione o rigetta lโ€™istanza. Lโ€™ordinanza in oggetto sarร  sempre modificabile o revocabile dal G.E. prima che abbia esecuzione e, avverso la stessa, sarร  proponibile lโ€™opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine di 20 giorni dalla sua pronuncia o comunicazione (Cass.Civ. 21235/2010).

Opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso lโ€™ordinanza che nega o dispone la riduzione

Avverso lโ€™ordinanza che nega o dispone la riduzione del pignoramento รจ esperibile, come si diceva, lโ€™opposizione agli atti esecutivi nel termine di 20 giorni dalla sua pronuncia o comunicazione. Con lโ€™opposizione agli atti esecutivi la parte interessata (il creditore nel caso dellโ€™accoglimento dellโ€™istanza di riduzione, il debitore nel caso di suo diniego) potrร  dolersi della decisione del giudice chiedendo una sua piรน favorevole riforma. Per lโ€™opposizione รจ competente il Giudice dellโ€™esecuzione che ha emesso il provvedimento impugnato e, ย inoltre, la stessa non prevederร  alcun costo attestandosi come opposizione cautelare endo-processuale.

Il procedimento replica quanto previsto dallโ€™art. 618 c.p.c. Pertanto, il G.E. fisserร  unโ€™udienza di comparizione delle parti onerando lโ€™opponente della notifica del decreto e dellโ€™opposizione alle altre parti. Allโ€™udienza ivi fissata, il Giudice potrร  tanto rigettare lโ€™opposizione che accoglierla, potendo sempre disporre i piรน opportuni provvedimenti.

Per concludere, si ritiene, che lโ€™istanza per poter essere accolta dovrร  essere adeguatamente documentata.

In particolare, andrร  dimostrato al G.E. sia la probabile assenza di altri creditori, sia lโ€™evenienza che il probabile valore di realizzo possa garantire con sufficiente certezza la soddisfazione con la sola liquidazione dei beni non oggetto di riduzione.

Inoltre, lโ€™istanza andrร  altresรฌ motivata con la dimostrazione che la riduzione, non solo non costituisca un danno per i creditori, ma addirittura potrebbe avvantaggiarli da una migliore (e piรน rapida) vendita fuori asta dei beni oggetto di riduzione, mentre al contrario tenere tutti gli immobili del debitore bloccati potrebbe rivelarsi un enorme danno per lui che non avrebbe piรน margini per liquidare liberamente i suoi beni e risolvere con i minori danni la sua posizione debitoria.

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello Studio dโ€™Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร  per salvare il proprio immobile si legga ancheย  gli articoli โ€œOpposizione allโ€™esecuzione e tutela del diritto allโ€™abitazioneโ€ ,ย ย โ€œPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casaโ€

Chi volesseย approfondire lโ€™argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoliย ย โ€œGuida allโ€™Opposizione a precetto: termini, competenza e formaโ€ย , โ€œGuida allโ€™Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโ€ย eย ย ย  โ€œOpposizione allโ€™esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeโ€œ

Per verificare la concreta possibilitร ย  con una adeguata difesa specialistica di ottenere laย  revoca dellโ€™aggiudicazione giร  compiuta per laย  difformitร  tra lโ€™ordinanza e lโ€™avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio dโ€™Ambrosio Borselli si legga โ€œRevocata aggiudicazione per difformitร  tra ordinanza e avviso di venditaโ€

Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,ย  ย persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimentoย che hanno portato a un tale eccezionale risultato si leggaย โ€œ617 cpc: Ottenuto lโ€™annullamento del decreto di trasferimentoโ€

Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita giร  pronunciata, ottenutaย  dallo Studio dโ€™Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”

Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolaritร  nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”

Per maggioriย  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga lโ€™articoloย Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casaย ed ย i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato dโ€™Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per approfondire le questioni relative alla continuitร  delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessitร  nella procedura si leggaย โ€œContinuitร  delle trascrizioni e pignoramento immobiliareโ€.

Per approfondire lโ€™eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha ottenutoย lโ€™omologa di un piano del consumatoreย proposto inย corso di pignoramento, salvandoย in tal modoย la casaย del debitore, con ilย pagamento del solo 37% del mutuoย originariamente dovutoย in 7 anniย da parte sua si legga โ€œOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ€

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si leggaย โ€œSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโ€ย o ancheย โ€œGuida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโ€™Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedureโ€,ย mentre sulle possibilitร  offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliar15i in corso si legga ย  โ€œIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโ€ย ed ancheย โ€œLa sospensione dellโ€™esecuzione con lโ€™introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ€œ

Per conoscere tutteย le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012ย si legga โ€œApprovato il nuovo sovraindebitamentoโ€ o ancheย โ€œGuida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizioโ€

Per approfondire la nuova ed eccezionale possibilitร  di vedersi omologato un piano del consumatore anche in presenza di debiti imprenditoriali si legga โ€œSรฌ al piano del consumatore per debiti imprenditoriali!โ€

Per approfondimenti in tema di tutela del consumatore dal pignoramento immobiliare in caso di fideiussione, si leggano gli articoli “Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo del consumatore”,ย  “La Cassazione blocca il pignoramento immobiliare!?”, “La nullitร  totale della fideiussione omnibus”, “Fideiussioni nulle e sospensione pignoramento immobiliare “e “Decreto ingiuntivo contro il fideiussore: tempi e procedura”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร  in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โ€œGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโ€™importo, con modelli di proposta e accettazioneโ€

Per approfondire il tema della trascrizione del pignoramento, dei suoi costi, della durata, del suo termine e della relativa cancellazione si leggaย โ€œGuida alla trascrizione del pignoramento immobiliare: costi, durata e termineโ€

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui lโ€™avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerร  finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in piรน ad abitare la vostra casa perchรจ non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerร  i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
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Avv. Edgardo Diomede dโ€™Ambrosio Borselli

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