Intervento dopo ordinanza di conversione del pignoramento: guida su intervento creditori, conversione e tutele del debitore nelle esecuzioni immobiliari
Nellโambito delle procedure esecutive immobiliari, uno degli aspetti piรน delicati per chi si trova a subire l’esecuzione รจ lโintervento di ulteriori creditori nel processo giร avviato.
Quando viene notificato un pignoramento, il debitore tende a concentrare la propria attenzione esclusivamente sul creditore procedente; tuttavia, la procedura esecutiva รจ per sua natura โapertaโ alla partecipazione di altri soggetti che vantino diritti nei confronti dellโesecutato.
Questo fenomeno, disciplinato dallโart. 499 c.p.c., puรฒ incidere in modo significativo sullโammontare complessivo del debito, sulla durata dellโesecuzione e perfino sulla possibilitร di accedere con successo alla conversione del pignoramento prevista dallโart. 495 c.p.c.
Comprendere come e quando possano intervenire altri creditori, quali effetti produca il loro intervento e quali siano le conseguenze in caso di istanza di conversione รจ fondamentale per impostare una strategia difensiva efficace e consapevole.
Quindi, in quanto avvocati esperti in diritto delle esecuzioni immobili, cercheremo di spiegarvelo in questa breve guida, in modo semplice e chiaro.
Lโintervento dei creditori nel processo esecutivo (art. 499 c.p.c.)
Lโart. 499 c.p.c. disciplina lโintervento nella procedura esecutiva, consentendo a ulteriori creditori del debitore di inserirsi in unโesecuzione giร iniziata.
Una volta che il pignoramento รจ stato promosso e iscritto a ruolo, la procedura diventa conoscibile attraverso i registri telematici della giustizia: qualsiasi creditore puรฒ verificare la pendenza di unโesecuzione nei confronti di un determinato soggetto e, se ne ricorrono i presupposti, presentare ricorso per intervento indicando il numero di ruolo della procedura.
ร bene chiarire che non si tratta di una facoltร indiscriminata. Lโintervento presuppone lโesistenza di un credito nei confronti del debitore esecutato e la legittimazione a partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita o dellโassegnazione. In altri termini, puรฒ intervenire chi vanti un diritto patrimoniale che possa essere soddisfatto nellโambito di quella specifica esecuzione.
Lโart. 499 c.p.c. individua le categorie di creditori legittimati a intervenire:
- Creditori muniti di titolo esecutivo, ad esempio una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo esecutivo;
- Creditori che, al momento del pignoramento, avevano giร eseguito un sequestro sui beni pignorati oppure vantavano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri (come nel caso di ipoteca iscritta nei registri immobiliari);
- Creditori titolari di un credito risultante dalle scritture contabili ex art. 2214 c.c., purchรฉ producano lโestratto autentico notarile;
- Creditori privi di titolo esecutivo, che intervengono sulla base di un credito non ancora consacrato in un titolo, a patto che tale credito venga riconosciuto o che i medesimi introducano idonea azione per il riconoscimento delle loro pretese.
Lโintervento si realizza mediante ricorso depositato telematicamente nel fascicolo della procedura esecutiva.
Il ricorso deve indicare il credito, il titolo da cui esso deriva, la domanda di partecipazione alla distribuzione, nonchรฉ la dichiarazione di residenza o lโelezione di domicilio nel circondario del giudice competente. Quando il credito si fonda sulle scritture contabili, รจ necessario allegare lโestratto autentico notarile, a pena di inammissibilitร .
Di regola, lโatto di intervento non deve essere preventivamente notificato al debitore. Lโeccezione riguarda il creditore privo di titolo esecutivo: in questo caso, entro dieci giorni dal deposito, deve notificare al debitore copia del ricorso e della documentazione giustificativa.
ร inoltre opportuno ricordare che il creditore intervenuto che abbia notificato un precetto prima dellโintervento non potrร ottenere il rimborso delle relative spese, trattandosi di attivitร non necessaria nellโambito di unโesecuzione giร pendente.
Tempestivitร e tardivitร dellโintervento, creditori privi di titolo e riconoscimento del credito
La legge stabilisce che lโintervento deve essere effettuato prima dellโudienza in cui รจ disposta la vendita o lโassegnazione.
Tuttavia, lโeventuale intervento successivo non รจ inammissibile, bensรฌ qualificato come tardivo. Questa distinzione assume rilievo al momento della distribuzione del ricavato.
Il creditore intervenuto tempestivamente partecipa alla distribuzione in concorso con il creditore procedente. Il creditore intervenuto tardivamente, invece, potrร soddisfarsi solo sullโeventuale residuo che rimanga dopo lโintegrale pagamento del creditore procedente e dei creditori intervenuti tempestivamente.
Tale limitazione riguarda i creditori chirografari e non incide sulla posizione dei creditori privilegiati, i quali conservano la loro prelazione indipendentemente dal momento dellโintervento.
Lโart. 499 c.p.c. disciplina anche lโipotesi in cui, a seguito degli interventi, il valore del bene pignorato risulti insufficiente rispetto allโammontare complessivo dei crediti. In tal caso, il creditore procedente puรฒ indicare ulteriori beni utilmente pignorabili e invitare i creditori intervenuti ad estendere il pignoramento, se muniti di titolo esecutivo, oppure ad anticipare le spese necessarie.
Qualora gli intervenuti non provvedano senza giustificato motivo entro trenta giorni, il creditore procedente potrร essere preferito in sede di distribuzione.
Particolare attenzione merita la posizione dei creditori privi di titolo esecutivo. In tale ipotesi, il giudice dellโesecuzione, con lโordinanza che dispone la vendita o lโassegnazione, fissa unโudienza per consentire al debitore di riconoscere o contestare i crediti fatti valere.
Il debitore puรฒ riconoscere integralmente il credito, riconoscerlo solo in parte oppure disconoscerlo. Se non compare allโudienza, i crediti si intendono riconosciuti. In caso di disconoscimento, il creditore puรฒ ottenere lโaccantonamento delle somme che gli spetterebbero solo se ne fa richiesta e dimostra di aver promosso, entro trenta giorni, lโazione necessaria per munirsi di titolo esecutivo. Il riconoscimento, in ogni caso, produce effetti limitatamente alla procedura in corso.
La conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) e lโintervento successivo
Lโistituto della conversione del pignoramento, disciplinato dallโart. 495 c.p.c., rappresenta uno degli strumenti piรน importanti di tutela per il debitore. Attraverso lโistanza di conversione, il debitore chiede di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro corrispondente allโintero credito per cui si procede, comprensivo di capitale, interessi e spese, sia del creditore procedente sia degli eventuali creditori intervenuti.
Lโistanza deve essere accompagnata dal versamento di una somma pari a un sesto dei crediti risultanti dallโatto di precetto e dagli interventi giร depositati. Il giudice dellโesecuzione fissa unโudienza, invita i creditori a precisare e aggiornare i rispettivi crediti e, con ordinanza, determina lโimporto complessivo dovuto, potendo concedere una rateizzazione fino a quarantotto mesi. Una volta completati i pagamenti, i beni vengono liberati dal vincolo del pignoramento.
La questione piรน delicata riguarda i creditori che intervengono dopo il deposito dellโistanza di conversione del pignoramento. Su questo punto รจ intervenuta in modo chiarificatore la Corte di Cassazione, Sezione VI civile, con lโordinanza n. 411 del 13 gennaio 2020.
In linea generale, รจ opinione piuttosto condivisa che, ai fini della determinazione della somma necessaria per la conversione del pignoramento, si debba tenere conto sia del credito del creditore procedente, cioรจ di colui che ha avviato lโesecuzione, sia dei crediti dei creditori intervenuti fino allโudienza in cui il giudice dellโesecuzione si pronuncia sullโistanza di conversione, oppure si riserva di decidere. Entro questo momento processuale, dunque, i crediti fatti valere concorrono a determinare lโimporto complessivo da versare.
Le maggiori incertezze sorgono invece con riferimento ai creditori che intervengono dopo lโemissione dellโordinanza di conversione. Secondo lโorientamento piรน recente della dottrina, tali interventi sono certamente ammissibili, ma non incidono sulla somma giร fissata dal giudice con lโordinanza di conversione. In altri termini, i crediti fatti valere successivamente non possono essere presi in considerazione ai fini della distribuzione della somma versata dal debitore in esecuzione dellโordinanza.
Ne consegue che gli interventi successivi allโordinanza devono essere qualificati come tardivi: i creditori che intervengono in questo momento potranno essere soddisfatti soltanto sullโeventuale residuo che rimanga dopo lโintegrale pagamento dei creditori intervenuti tempestivamente. Ciรฒ vale anche nel caso in cui essi siano titolari di una causa di prelazione, come un privilegio o unโipoteca.
La Suprema Corte ha affermato, inoltre, che, nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, il giudice deve tener conto anche dei creditori intervenuti successivamente allโistanza, purchรฉ lโintervento sia avvenuto prima dellโudienza in cui egli provvede (o si riserva di provvedere) sullโistanza stessa.
La Cassazione ha tuttavia precisato che tali interventi non incidono retroattivamente sullโammissibilitร della domanda di conversione. Lโimporto da versare a titolo di cauzione, pari a un sesto, deve essere calcolato con riferimento ai crediti esistenti alla data di presentazione dellโistanza. I crediti sopravvenuti rileveranno invece ai fini della determinazione finale della somma complessiva da sostituire ai beni pignorati.
La ratio di tale orientamento risiede nel principio della par condicio creditorum: la conversione รจ uno strumento che consente al debitore di liberare i beni solo attraverso lโintegrale soddisfacimento delle ragioni creditorie emerse nella procedura fino al momento della decisione del giudice. Non sarebbe coerente con il sistema consentire la liberazione del bene pagando solo parte dei creditori intervenuti.
Gli interventi successivi allโordinanza che determina le somme da versare restano esclusi dalla conversione, ma potranno assumere rilievo qualora il debitore decada dal beneficio per mancato pagamento delle rate.
Le ricadute pratiche per il debitore
Una parte della giurisprudenza di merito (ad esempio il Tribunale di Padova, ordinanza 12/3/2004) ha ritenuto che il creditore munito di titolo, intervenuto dopo lโordinanza, possa comunque dare impulso allโesecuzione, se i beni non sono ancora stati liberati. Si tratta tuttavia di un orientamento minoritario e oggi superato dallโindirizzo della Cassazione.
Dal punto di vista concreto, lโintervento di ulteriori creditori puรฒ determinare un significativo aggravamento della posizione del debitore, soprattutto se interviene tra il deposito dell’istanza e l’ordinanza di apertura della conversione in quanto potrebbe (pur non rendendo inammissibile la richiesta) allungarne i tempi e renderne piu corpose le rate.
Nellโesecuzione immobiliare, il ricavato della vendita sarร distribuito tra tutti i creditori intervenuti secondo le regole del concorso; ciรฒ puรฒ comportare la riduzione o lโazzeramento di eventuali somme che, in assenza di interventi, sarebbero potute tornare al debitore.
Nel pignoramento presso terzi, come quello su stipendio o pensione, la presenza di piรน creditori puรฒ prolungare nel tempo il vincolo del quinto, incidendo sulla capacitร reddituale del debitore per un periodo piรน esteso. Anche la conversione del pignoramento diventa piรน onerosa, poichรฉ la somma da versare dovrร tenere conto dei crediti complessivamente fatti valere nella procedura.
Per queste ragioni, ogni intervento deve essere attentamente esaminato sotto il profilo della legittimitร , della tempestivitร e dellโesatta quantificazione del credito.
Conclusioni
Lโintervento dei creditori nella procedura esecutiva e la sua incidenza sulla conversione del pignoramento costituiscono aspetti centrali nel diritto delle esecuzioni immobiliari.
Una gestione superficiale di tali passaggi puรฒ tradursi in un aumento considerevole del debito, nella perdita di opportunitร difensive e in conseguenze patrimoniali rilevanti.
Lo Studio Legale dโAmbrosio Borselli, altamente specializzato in diritto delle esecuzioni immobiliari e nella difesa del debitore, affianca i propri assistiti in ogni fase della procedura: dalla verifica della legittimitร degli interventi alla corretta impostazione dellโistanza di conversione, dalla tutela contro pretese creditorie non fondate fino alla definizione strategica dellโintera esposizione debitoria.
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Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti articoli: โArt. 499 cpc: guida allโintervento nelle procedure esecutiveโ; โArt 495 cpc: la conversione del pignoramento immobiliareโ; โConversione del pignoramento immobiliareโ; โArt. 495 c.p.c. Quante rate di conversione per il pignoramento immobiliare?โ.
Avv. p. Silvia Bizzi
(collaboratrice dello studio dโAmbrosio Borselli presso la sede di Napoli)
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Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,ย ย persino lโannullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio dโAmbrosio Borselli) e deiย motivi di opposizione al decreto di trasferimentoย che hanno portato a un tale eccezionale risultato si leggaย โ617 cpc: Ottenuto lโannullamento del decreto di trasferimentoโ
Per prendere visione dellโennesima revoca di una ordinanza di vendita giร pronunciata, ottenutaย dallo Studio dโAmbrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga โRevocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizioneโ
Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dellโasta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolaritร nellโavviso di vendita si legga โModello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocataโ
Per maggioriย approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga lโarticoloย Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casaย ed ย i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato dโAmbrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per gli spunti e le novitร interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso lโennesimo pignoramento immobiliare a seguito di unย piano del consumatoreย (ora โaccordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dalloย Studio legale dโAmbrosio Borselliย si leggaย โTribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012โณ
Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dallโasta si leggaย โSovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa allโastaโ
Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante lโavvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si leggaย โBloccato pignoramento per carenza di legittimazioneโ
Per approfondire come gli errori contenuti nellโavviso di vendita (determinante รจ una approfondita analisi dellโavviso, in comparazione con lโordinanza, e la perfetta conoscenza delle norme e delle prassi dei vari tribunali in tal senso) ci abbiano consentito di ottenere lโennesima revoca del decreto di trasferimento si leggaย โRevocato decreto di trasferimento per vizi della venditaโ
Per lโennesima sospensione di una procedura esecutiva immobiliare ottenuta, peraltro, a pochissime ore dalla celebrazione dellโasta stessa, grazie allโammissione dellโennesima proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore portataย con soddisfazione a compimento dallo Studio dโAmbrosio Borselli si leggaย โBloccato pignoramento con ammissione piano del consumatoreโ
Ritornando alle irregolaritร degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si leggaย โRevocata vendita allโasta per assenza di foto degli interniโย che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara haย revocato lโesperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nellโapposita ordinanza.
Avv. Edgardo Diomede dโAmbrosio Borselli
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