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Istanza di vendita ex art 567 c.p.c. fac simile

Ottobre 20, 2025by Redazione
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Vediamo insieme che cos’è l’istanza di vendita, come funziona, quali sono i termini, istanza di vendita ex art 567 c.p.c. fac simile e novità introdotte dalla Riforma Cartabia

 

In questo articolo vi mostreremo un fac simile di istanza di vendita ex art 567 c.p.c. 

Dovete infatti sapere che l’atto processuale immediatamente successivo al pignoramento è un’istanza che il creditore pignorante deve volgere al giudice designato per l’esecuzione, con la quale viene richiesta la vendita forzata dei beni pignorati o la loro assegnazione. A seguito dell’istanza, il giudice dell’esecuzione dispone la vendita dell’immobile pignorato.

Più semplicemente l’istanza di vendita è la richiesta formale che il creditore presenta al tribunale per chiedere che l’immobile pignorato venga messo all’asta.

Questo è un passaggio fondamentale in quanto, senza questa istanza, la procedura non può proseguire: il pignoramento resterebbe “fermo”, e se il creditore non agisce nei tempi previsti, l’intera procedura potrebbe estinguersi  (art. 497 c.p.c.).

Per arrivare all’istanza di vendita, il creditore dovrà rispettare tutta una serie di passaggi puntualmente descritti dall’art. 567 c.p.c..

Istanza di vendita ex art 567 c.p.c.  fac simile

Per scaricare una copia del fac-simile di istanza di vendita ex art. 567 c.p.c. si clicchi qui.

Art. 567 cpc nuovo testo

Ora che avete visto il fac simile dell’istanza di vendita dobbiamo parlare delle modifiche all’articolo 567 c.p.c. da parte della Cartabia.

L’articolo 567 c.p.c., come modificato dalla Riforma Cartabia, prevede che il creditore pignorante o gli intervenuti per proporre l’istanza di vendita, debbano rispettare il termine stabilito dal richiamato art. 501 c.p.c., ovvero di 10 giorni dal pignoramento. Si tratta di un termine “dilatorio” ciò significa che l’atto non può essere proposto prima.

Inoltre, ai sensi dell’art. 497 c.p.c., l’istanza di vendita deve essere proposta entro 45 giorni dalla notifica del pignoramento immobiliare, pena l’inefficacia del pignoramento stesso.

Quindi per essere più chiari proviamo a fare un esempio:

Se Marco notifica un pignoramento il 10 gennaio, potrà proporre istanza di vendita al giudice dell’esecuzione dal 20 gennaio in poi e non oltre il 24 febbraio, altrimenti il pignoramento perderà la sua efficacia.

Istanza di vendita ex art 567 c.p.c. fac simile e termine perentorio

La Suprema Corte ha chiarito che nell’espropriazione forzata l’omesso o tardivo deposito dell’istanza di vendita ex art. 497 c.p.c. determina la perdita di efficacia del pignoramento e, quindi, l’estinzione della procedura esecutiva, che la parte interessata (debitore), in caso di rigetto dell’eccezione, deve far valere il vizio a norma dell’art. 630 c.p.c. e, non con l’opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c..

A seguito della riforma Cartabia, che ha innovato l’art. 567 c.p.c., con il perfezionamento del pignoramento, comincia a decorrere non solo il termine di 45 giorni per il deposito dell’istanza di vendita, ma anche il medesimo termine di 45 giorni (sempre decorrente dalla notifica del pignoramento) per la produzione della documentazione ipocatastale.

Infatti l’istanza di vendita deve essere corredata da numerosi documenti, i quali devono essere allegati entro il termine perentorio di 45 giorni dalla notifica del pignoramento (per le procedure iniziate anteriormente all’entrata in vigore della Riforma Cartabia e quindi prima del 28 febbraio 2023 tale termine resta di 60 giorni dall’istanza di vendita), pena la perdita di efficacia dello stesso (art. 497 c.p.c.).

Sono richiesti:

  1. estratto del catasto e delle mappe censuarie al fine di identificare il bene da vendere;
  2. il certificato delle iscrizioni al fine di individuare i creditori che hanno un diritto di prelazione, risultante dai pubblici registri ed ai quali bisogna notificare l’avviso dell’espropriazione (art. 498 cpc);
  3. il certificato delle trascrizioni relative all’immobile pignorato, effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, per individuare il proprietario del bene da espropriare.

Se i documenti sopra elencati non vengono depositati unitamente al ricorso, la conseguenza è l’improseguibilità della procedura espropriativa che potrà riprendere solo quando avverrà il deposito degli atti richiesti.

È bene precisare che lo stesso articolo, prevede la possibilità di sostituire tale documentazione con un unico certificato in cui il notaio attesta le risultanze delle visure catastali.

Su richiesta delle parti, tale termine può essere prorogato dal giudice una sola volta per un massimo di 60 giorni (120 giorni per le procedure iniziate anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015).

Conclusioni

Affrontare una procedura esecutiva immobiliare può essere un momento di grande difficoltà, soprattutto per chi rischia di perdere la propria casa o un bene di famiglia.

Tuttavia, conoscere come funziona l’istanza di vendita ex art. 567 c.p.c. e l’intero processo di vendita all’asta può aiutare a muoversi con maggiore serenità e consapevolezza.

In molti casi è possibile intervenire prima che la vendita diventi inevitabile, valutando soluzioni alternative, come piani di rientro, conversione del pignoramento o accordi con i creditori.

Lo studio legale d’Ambrosio Borselli, offre esperienza pluriennale nel settore del diritto delle esecuzioni immobiliari.

Un team di avvocati esperti esaminerà la tua situazione, offrendo consulenza personalizzata e strategie concrete per tutelare al meglio i tuoi diritti. In queste situazioni è importante non affrontare tutto da solo e agire tempestivamente, noi ti accompagneremo passo dopo passo nel percorso più adatto alle tue esigenze.

Per ulteriori approfondimenti sul tema si leggano i seguenti articoli: “Guida all’istanza di vendita e al deposito della relazione notarile”; “Estinzione del pignoramento per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 567 terzo comma cpc-Istanza ex art. 630 cpc- Accoglimento”; “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”; “Guida all’esecuzione immobiliare: tutta la procedura termini ed opposizioni”; “Pignoramento immobiliare : dall’udienza 569 c.p.c. al progetto di distribuzione del ricavato”.

p.avv. Silvia Bizzi

(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per ulteriori approfondimenti sull’opposizione al precetto si leggano i seguenti articoli: “Opposizione a precetto art 615 cpc o art 617 cpc”, “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma”, “Modello di opposizione all’esecuzione ex art 615 c.p.c.”.

 Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione”   Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli  “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” 

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un  modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il  controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per  approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“ tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne  al riguardo di più si legga Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

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