Motivi di rinvio dell’udienza 569 c.p.c.: guida pratica per capire un passaggio decisivo nelle esecuzioni immobiliari e guadagnare tempo prezioso
Quando una persona subisce un’esecuzione immobiliare, uno dei momenti più importanti e delicati dell’intera procedura è l’udienza ex art. 569 c.p.c., chiamata anche udienza per l’autorizzazione della vendita. Di fondamentale importanza per guadagnare tempo prezioso è anche capire quali sono i motivi di rinvio dell’udienza 569 c.p.c..
Si tratta di un vero e proprio “snodo centrale” del processo: è qui che il Giudice dell’Esecuzione (GE) decide se l’immobile può essere messo in vendita oppure se è necessario approfondire ulteriori aspetti prima di procedere. Da questa udienza, infatti, dipendono spesso le sorti dell’intera procedura.
Molti debitori arrivano a questo “appuntamento” senza conoscere i propri diritti, i termini entro i quali possono intervenire e – cosa ancora più importante – senza sapere che nell’udienza 569 si possono ancora evitare errori, errori che potrebbero costare la perdita della casa o del bene pignorato.
In questo articolo, in quanto avvocati esperti in diritto delle esecuzioni immobiliari, cercheremo di spiegarvi in modo semplice e chiaro, e attraverso esempi concreti, alcuni punti fondamentali:
- cosa succede durante l’udienza 569 c.p.c.;
- quali sono i motivi di rinvio dell’udienza 569 c.p.c.;
- quali strumenti ha il debitore per difendersi prima e durante l’udienza;
- quali rischi corre chi non interviene in tempo;
- perché è fondamentale rivolgersi a un avvocato esperto in esecuzioni immobiliari.
Cosa accade nell’udienza 569 c.p.c.?
L’udienza 569 è quella in cui il giudice valuta se è tutto pronto per procedere alla vendita dell’immobile pignorato.
Durante questa udienza il giudice verifica:
- La documentazione depositata dal creditore, cioè:
- la relazione notarile o la documentazione ipocatastale ventennale;
- la regolarità degli avvisi ai creditori iscritti non intervenuti (art. 498 c.p.c.).
- La perizia dell’esperto nominato dal giudice, con possibilità per le parti di formulare contestazioni (art. 173 disp. att. c.p.c.).
- Eventuali opposizioni, contestazioni o richieste di chiarimenti.
All’esito di queste verifiche, il giudice può:
- disporre subito la vendita dell’immobile;
- rinviare l’udienza, ad esempio per mancanza di documenti, chiarimenti dell’esperto, opposizioni delle parti, domande di conversione, istanze di vendita diretta, ecc.
Quali sono i motivi di rinvio dell’udienza 569 c.p.c.
La realtà degli uffici giudiziari e delle esecuzioni immobiliari è molto concreta: nella prassi infatti accade che l’udienza 569 viene rinviata spesso, anche più volte.
Di seguito elenchiamo quali sono i motivi di rinvio dell’udienza 569 c.p.c. più comuni, con esempi pratici per capire meglio.
A) Mancano documenti importanti o sono incompleti
Può capitare che il creditore non abbia depositato tutti i documenti richiesti, oppure che l’esperto non abbia reperito certificati urbanistici o catastali indispensabili.
Esempio pratico
Il perito indica nella propria perizia che non è riuscito a recuperare il certificato di destinazione urbanistica o la concessione edilizia originaria. Senza questi documenti, il giudice non può autorizzare la vendita perché il bene potrebbe avere abusi o irregolarità non valutate.
Risultato? Udienza rinviata con ordine all’esperto di integrare la documentazione.
B) Vi sono contestazioni sulla perizia (note ex art. 173 bis disp. att. c.p.c.)
La perizia è cruciale: determina il prezzo di vendita e riassume tutte le caratteristiche del bene.
Se una parte contesta errori, omissioni o valutazioni non corrette, può presentare le cosiddette note alla perizia.
Esempio pratico
Il debitore nota che l’esperto ha stimato l’immobile 200.000 € ma:
- non ha considerato la presenza di un abuso edilizio sanabile;
- non ha tenuto conto di una servitù di passaggio gravante sul bene;
- ha valutato la zona come “di pregio” quando in realtà non lo è.
Se queste contestazioni sono fondate, il giudice può chiedere chiarimenti al perito o ordinare integrazioni. E se il perito non è presente? Nuovo rinvio dell’udienza.
C) L’esperto non ha inviato la perizia nei termini
La legge prevede che la perizia sia comunicata a debitore e creditori almeno 30 giorni prima dell’udienza.
Se questo termine non viene rispettato, le parti possono chiedere un rinvio per poter studiare con calma la perizia.
Esempio pratico
Il debitore riceve la perizia solo 7 giorni prima dell’udienza. È evidente che non può analizzarla adeguatamente né farla visionare a un tecnico.
Il suo avvocato presenta quindi un’istanza di rinvio, quasi sempre accolta.
D) Domanda di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.
La conversione consiste nel sostituire il bene pignorato con una somma di denaro.
Il debitore può presentarla fino all’udienza 569.
Se la domanda viene presentata in udienza e occorre verificare i conteggi del credito o le modalità di pagamento, il giudice spesso rinvia.
Esempio pratico
Il debitore porta in udienza la ricevuta del pagamento del “sesto” richiesto dalla legge (1/6 del credito per le procedure più recenti).
Il giudice deve fissare un’apposita udienza per valutare l’istanza: l’udienza 569 viene quindi rinviata.
E) Opposizioni ex art. 615 o 617 c.p.c.
L’udienza 569 rappresenta anche il termine oltre il quale alcune opposizioni non possono più essere proposte.
Se una parte presenta un’opposizione tempestiva, il giudice spesso decide di rinviare.
Esempio pratico
Il debitore sostiene che una parte del credito è prescritta oppure che l’immobile è impignorabile. Si tratta di questioni serie che richiedono approfondimenti: l’udienza non può concludersi con un’autorizzazione alla vendita.
F) Problemi sulla provenienza del bene o su diritti di terzi
Se emergono dubbi sulla proprietà, donazioni, successioni non dichiarate, servitù non riportate o diritti di usufrutto non considerati, il giudice può ordinare verifiche.
Esempio pratico
L’immobile risulta venduto dal debitore a un familiare anni prima, ma l’acquirente non ha trascritto correttamente l’atto. La situazione va chiarita: nuovo rinvio.
G) Istanza di vendita diretta ex art. 568 bis c.p.c.
Introdotta dalla Riforma Cartabia, la vendita diretta permette al debitore di trovare personalmente un acquirente che paghi almeno il valore di perizia, evitando ribassi d’asta e perdite di valore.
Presentata l’istanza, il giudice può rinviare per:
- valutare l’offerta;
- consentire ai creditori di proporre eventuali opposizioni;
- verificare documenti o cauzioni.
La conversione del pignoramento: un’arma importante per evitare la vendita
La conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) è tra i possibili motivi di rinvio dell’udienza 569 c.p.c., ed è anche uno degli strumenti più utili per chi rischia di perdere l’immobile.
Come funziona?
Il debitore può chiedere di sostituire l’immobile pignorato con una somma di denaro pari a:
- capitale;
- interessi;
- spese;
- costi della procedura.
La domanda è ammissibile solo fino all’udienza 569.
Esempio pratico
Debito complessivo: 80.000 €
Procedura iniziata dopo il 13 febbraio 2019 → si deve pagare almeno 1/6 = 13.333 €.
Il debitore versa il sesto e chiede:
- rateizzazione (fino a 48 mesi);
- sospensione della vendita.
Se il giudice accoglie, l’immobile non va all’asta.
Le note alla perizia: perché è fondamentale contestare in tempo
Tra i possibili motivi di rinvio dell’udienza 569 c.p.c. ci sono anche eventuali errori o mancanze della perizia di stima redatta dall’esperto. Contestare una perizia è possibile, ma solo entro termini precisi:
- la perizia deve arrivare almeno 30 giorni prima;
- le note devono essere formulate entro 15 giorni dall’udienza;
- è necessario depositarle in udienza per discuterle davanti al giudice.
Un errore nella perizia può portare:
- a fissare un prezzo troppo basso,
- a ignorare difetti o vincoli dell’immobile,
- a pregiudicare il debitore e anche il futuro acquirente.
Esempio pratico
Il perito scrive che l’immobile non ha garage, ma in realtà il garage esiste e vale 15.000 €.
La stima è sbagliata → prezzo all’asta più basso → grave danno per il debitore.
Con una nota tempestiva, il giudice può ordinare integrazioni e rinviare.
Opposizioni: fino a quando possono essere presentate?
Anche le opposizioni costituiscono potenziali motivi di rinvio dell’udienza 569 c.p.c..
L’udienza 569 segna in tal caso dei limiti temporali molto rigidi.
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
Si può proporre fino all’ordinanza di vendita, salvo fatti sopravvenuti o impossibilità non imputabili.
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Possono essere proposte entro 20 giorni dall’atto e comunque non oltre l’udienza 569 per contestare gli atti fino a quel momento.
Vicende estintive da far valere entro l’udienza 569
Il debitore può anche chiedere l’estinzione della procedura quando emergono situazioni come:
- mancata iscrizione a ruolo del pignoramento entro 15 giorni;
- mancata richiesta di vendita entro 45 giorni;
- mancato deposito della documentazione ipocatastale nei 45 giorni successivi;
- inattività delle parti o mancata comparizione a due udienze consecutive.
Anche queste eccezioni devono essere sollevate entro l’udienza 569.
Vendita diretta: una novità favorevole al debitore
Anche l’istanza di vendita diretta ex art. 568 bis c.p.c. rientra tra gli eventuali motivi di rinvio dell’udienza 569 c.p.c..
La vendita diretta consente al debitore di proporre un acquirente che offra almeno il valore di perizia.
Vantaggi:
- evitare i ribassi tipici dell’esecuzione;
- ridurre i tempi;
- ottenere una soddisfazione maggiore per i creditori.
L’istanza va proposta almeno 10 giorni prima dell’udienza 569. Il giudice la esamina proprio in quell’udienza e, se necessario, la rinvia per chiarimenti o per permettere ai creditori di opporsi.
Conclusione
Come abbiamo visto, l’udienza ex art. 569 c.p.c. è il punto nevralgico dell’intera procedura esecutiva:
- è l’ultimo momento utile per opporsi;
- è l’ultima chance per chiedere la conversione;
- è il termine finale per far valere errori, omissioni e irregolarità;
- è il passaggio decisivo che determina la vendita o il salvataggio del bene.
Arrivare impreparati a questo momento può significare perdere diritti importanti e, spesso, la possibilità di salvare la propria casa.
Il nostro studio legale d’Ambrosio Borselli, da anni specializzato in diritto delle esecuzioni immobiliari e difesa del debitore esecutato, assiste quotidianamente persone che si trovano in situazioni difficili e che rischiano di vedere venduto un immobile spesso frutto di sacrifici di una vita.
Interveniamo già prima dell’udienza 569, valutando perizie, conteggi, atti irregolari e predisponendo tutte le strategie più efficaci per tutelare i diritti del cliente.
Se hai ricevuto una notifica di pignoramento o un avviso di udienza 569, non aspettare: spesso i margini per intervenire sono brevi.
Contattaci per una consulenza dedicata: saremo al tuo fianco per proteggere al meglio i tuoi interessi e affrontare con competenza e serenità ogni fase della procedura esecutiva.
Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti articoli: “Art 569 c.p.c. tutte le preclusioni dell’ordinanza di vendita”; “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”; “Provvedimento di fissazione udienza 569 cpc”; “Guida all’istanza di vendita e al deposito della relazione notarile”.
Avv. p. Silvia Bizzi
(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”



