Guida ai motivi, forma, termini, competenza, procedura e costi dell’opposizione a precetto, la scelta fra l’art 615 cpc e l’art 617 cpc
Lโopposizione a precetto รจ lo strumento di tutela offerto al debitore per denunciare vizi sostanziali o formali del precetto o del titolo esecutivo notificatogli precedentemente allโatto di pignoramento.
Quando si parla di opposizione a precetto, infatti, si intende lโazione del debitore concentrata sugli atti prodromici al pignoramento.
Il precetto, si ricorda, รจ quellโatto di intimazione ad adempiere lโobbligazione derivante dal titolo esecutivo (precedentemente notificatogli oppure notificato contestualmente allโatto di precetto), prodromico allโesecuzione.
Una volta che un soggetto โ persona fisica o giuridica โ riceve la notificazione di un atto di precetto, in uno al titolo esecutivo in copia conforme allโoriginale (nuovo art. 475 cpc), oppure successivamente alla notifica del primo, รจ consapevole del fatto che trascorsi almeno 10 giorni dalla notifica ed entro i successivi 90 giorni sarร – molto probabilmente – destinatario della notificazione di un pignoramento, salvo i casi in cui non decida di adempiere spontaneamente al pagamento precettato.
Ecco quindi che nelle ipotesi in cui lโatto di precetto o il titolo esecutivo siano viziati vuoi sotto il profilo sostanziale, vuoi sotto il profilo formale, il legislatore fornisce al destinatario della notificazione, ossia al debitore uno strumento di tutela dei propri interessi.
Le opposizioni al precetto, quando proposte prima che lโesecuzione sia iniziataย e, dunque,ย prima della notifica dellโatto di pignoramento, sono dette opposizioni preventive.
Questo per distinguerle da quelle opposizioni che, a mente del secondo comma degli artt. 615 e 617 cpc, si propongono dopo che lโesecuzione sia iniziata e quindi dinanzi il G.E. giร investito della procedura, nelle forme del ricorso, come si dirร di seguito, dette โsuccessiveโ. (Per approfondimenti si legga il seguente articolo โGuida allโOpposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโ)
Lโopposizione a precetto, a seconda del vizio da denunciare, puรฒ configurarsi come opposizione allโesecuzione ex art. 615 cpc oppure come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc.
In particolare, quando il debitore voglia contestare il diritto del creditore a procedere allโesecuzione forzata, lโopposizione si qualifica come opposizione allโesecuzione ex art. 615, I co cpc.
Quando, invece, il debitore voglia contestare la regolaritร formale del titolo esecutivo e/o del precetto o ancora la loro notificazione allora lโopposizione si qualifica come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, I co cpc.
La dottrina รจ solita parlare di opposizione allโesecuzioneย exย art. 615 c.p.c. quando il debitore contesta lโan debeaturย ossia lโeffettiva debenza delle somme ed opposizione agli atti quando, invece, contesta ilย quomodoย dellโesecuzione e, dunque, la sua regolaritร formale. (Per approfondimenti si legga anche lโarticolo โGuida allโOpposizione a precetto: termini, competenza e formaโ)
Le due opposizioni si distinguono sotto vari profili, ma รจ importante precisare che la qualificazione giuridica delle stesse spesso non รจ di facile o immediata soluzione.
Inoltre, il giudice adito ha il potere/dovere di riqualificare lโopposizione promossa nella corretta categoria, e questo puรฒ portare a diverse conseguenze, soprattutto in ordine alla loro ammissibilitร .
Motivi
Opposizione a precetto ex art. 615 cpc
Prima distinzione tra le due opposizioni attiene, come detto, i motivi sottesi allโazione del debitore.
Lโart. 615, I co cpc โOpposizione allโesecuzioneโ recita โQuando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non รจ ancora iniziata, si puรฒ proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27 โฆ.โ.
Lโopposizione a precetto ex art. 615, I co cpc รจ lo strumento che il debitore ha a disposizione quando denuncia il diritto del creditore di procedere allโesecuzione forzata.
In particolare, questo รจ il caso in cui il debitore contesti lโimporto precettato, anche solo parzialmente (ad esempio quando dichiara di aver giร adempiuto al pagamento al quale รจ stato condannato dalla sentenza che costituisce titolo esecutivo oppure quando denuncia la prescrizione dei crediti per i quali procede il creditore o ancora quando lamenta lโerrata quantificazione degli interessi calcolati) o addirittura quando contesta lโesistenza stessa del titolo esecutivo o la sua inidoneitร a costituire titolo esecutivo ex art. 474 cpc (ad esempio quando il titolo esecutivo รจ composto da un assegno, ma questo ha perso valenza di titolo siccome decorsi 6 mesi dalla sua emissione).
Ai motivi sopra elencati a titolo meramente esemplificativo va aggiunto โ per completezza โ che lโopposizione allโesecuzione รจ lo strumento adoperato dal debitore anche per denunciare lโimpignorabilitร dei beni, ai sensi dellโart. 615, II co cpc, vizio che va denunciato in questo caso necessariamente una volta iniziato il pignoramento, a seguito quindi del vincolo di pignoramento al quale il creditore assoggetta beni โimpignorabiliโ (questo rientra nellโipotesi di cui al secondo comma del 615 cpc, quindi opposizione successiva).
Opposizione a precetto ex art. 617 cpc
Lโart. 617, I co cpc โOpposizione agli atti esecutiviโ recita โLe opposizioni relative alla regolaritร formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precettoโ.
Con lโopposizione agli atti esecutivi, invece, lโopponente/debitore contesta la regolaritร formale del titolo esecutivo, del precetto oppure denuncia lโirregolaritร della notificazione del titolo e/o del precetto, o ancora dellโatto di pignoramento. (Per approfondimenti circa le differenze tra le forme di opposizione si consiglia la lettura dei seguenti articoli โOpposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenzeโ, โNotifica del titolo esecutivo e del precetto: vizi e irregolaritร โ)
In generale, lโopposizione agli atti esecutivi รจ proponibile avverso qualunque atto esecutivo posto in essere nel corso della procedura (cd opposizioni successive, ad esempio avverso lโordinanza di vendita); infatti, di regola, รจ senzโaltro la forma di opposizione piรน frequentemente adoperata dal debitore esecutato, soprattutto nella veste di opposizione agli atti esecutivi cd. successiva.
Forma, termini e competenza
Forma dellโopposizione
Lโopposizione a precetto, qualificabile vuoi in opposizione allโesecuzione, vuoi in opposizione agli atti esecutivi assume forma diversa a seconda che lโesecuzione non sia ancora iniziata o sia giร iniziata.
In questi casi, il legislatore disciplina le opposizioni ex art. 615 e 617 primo comma cpc allo stesso modo, prevedendo che quando lโesecuzione non รจ ancora iniziata, lโopposizione a precetto si propone con atto di citazione (salvo i casi in cui il titolo esecutivo verta su materie di lavoro o previdenza), mentre quando lโesecuzione รจ giร iniziata deve essere presentata con ricorso al giudice dellโesecuzione. (art. 615, II co cpc โQuando รจ iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilitร dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sรฉ e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione รจ inammissibile se รจ proposta dopo che รจ stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabileโ; art. 617, II co cpc โLe opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiutiโ Per approfondimenti si legga lโarticolo โOpposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenzeโ).
Termini dell’opposizione
Altra distinzione tra le opposizioni, invece, si rinviene in ordine al termine entro il quale queste possono e devono essere proposte a pena di decadenza.
Quando si contesta il diritto del creditore a procedere allโesecuzione forzata per una delle ragioni sopra elencate (seppur a titolo meramente esemplificativo), quindi quando il debitore propone opposizione allโesecuzione ex art. 615, I co cpc, il legislatore in ordine al termine entro il quale lโopposizione deve essere presentata si limita a statuire, ai sensi della norma citata, che โlโopposizione รจ inammissibile se รจ proposta dopo che รจ stata disposta la vendita o lโassegnazione a norma degli articoliย 530,ย 552,ย 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero lโopponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabileโ.
Questo ci porta a dire, quindi, che lโopposizione allโesecuzione puรฒ essere promossa liberamenteย prima che sia โstata disposta la venditaย o lโassegnazioneโ
Il termine ultimo per proporre lโopposizione allโesecuzione, quindi, codicisticamente รจ di regola lโudienza 569 cpc (allโesito della quale il G.E. dovrebbe disporre la vendita su istanza del creditore ex art. 567 cpc) o, in caso di eventuali rinvii in prosieguo (ad esempio in caso di contestazioni sollevate in udienza 569 cpc sul quale il giudice deve prendere posizione o si riserva), alla prima occasione utile e comunque entro lโemissione dellโordinanza di autorizzazione alla vendita (in questo caso, ovviamente, lโopposizione sarร cd. โsuccessivaโ e verrร proposta con ricorso).
Ai sensi dellโart. 617, I co cpc, invece, quando il debitore contesta la regolaritร formale degli atti notificati (titolo esecutivo o precetto) o la loro notificazione, lโopposizione dovrร essere proposta entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della notificazione.
Inoltre, ai sensi del secondo comma della norma citata, quando sia stato impossibile proporre lโopposizione prima โle opposizioni [โฆ] relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione (atto di pignoramento in primis) si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto (questo รจ il caso, ad esempio in cui la notifica del precetto sia stata eseguita in modo irregolare, ragion per cui il debitore non รจ venuto a conoscenza nellโimmediato della notifica stessa, ma solo successivamente, ad esempio in occasione della notifica dellโatto di pignoramento), oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiutiโ (anche in questo caso ovviamente, lโopposizione sarร cd โsuccessivaโ e verrร proposta con ricorso).
Ora, come anticipato, siccome il giudice adito ha il potere/dovere di riqualificare nella corretta categoria le opposizioni promosse, e considerato che queste, a pena di decadenza, sotto assoggettate a regole diverse, si consiglia sempre โ nei limiti del possibile โ di garantire sempre il rispetto di entrambe le norme regolatrici a prescindere dallโopposizione promossa.
Questo perchรฉ, ad esempio, nel caso in cui il debitore proponga opposizione allโesecuzione, che perรฒ il giudice investito della causa riqualifica in opposizione agli atti esecutivi, questa potrebbe essere dichiarata inammissibile se il debitore si fosse attivato trascorsi i 20 giorni dalla notifica dellโatto (titolo/precetto) opposto (termine da rispettare a pena di decadenza per lโopposizione agli atti esecutivi, ma non per lโopposizione allโesecuzione, quindi termine che incolpevolmente il debitore potrebbe far decorrere, ma che porterebbe allโinammissibilitร della sua azione).
Competenza a decidere sulle opposizioni
La competenza per materia dei pignoramenti immobiliari รจ esclusiva del Tribunale.
In ordine alla competenza territoriale del giudice da adire, invece, lโart. 615 cpc richiama lโart. 27 cpc a mente del quale โโฆรจ competente il giudice del luogo dell’esecuzione, salva la disposizione dell’art. 480 terzo commaโ.
Il giudice del luogo dellโesecuzione, a mente dellโart. 26 cpc, quando lโesecuzione รจ immobiliare รจ il giudice del luogo ove si trova lโimmobile assoggettato al pignoramento.
Lโart. 480, III co cpc, tuttavia, precisa che il creditore procedente in occasione della notifica del precetto deve rendere la dichiarazione di residenza o lโelezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per lโesecuzione (art. 26 cpc). In mancanza le opposizioni a precetto si proporranno davanti al giudice del luogo ove la notifica รจ stata eseguita.
Quindi del caso in cui nellโatto di precetto il creditore non abbia dichiarato residenza o eletto domicilio nel comune del giudice del luogo ove lโimmobile si trova, allora competente a decidere sullโopposizione a precetto sarร il giudice del luogo in cui la notificazione รจ stata eseguita.
Questโultima regola si applica anche nelle ipotesi di opposizione ex art. 617 cpc, che richiama direttamente il 480 cpc.
Seppur formulate in modo diverso, infatti, valgono per entrambe le opposizioni le medesime regole.
Procedura
Quando lโopposizione promossa dal debitore รจ preventiva, ai sensi degli artt. 615, I co e 617, I co cpc, allora il procedimento de seguire รจ senzโaltro piรน semplice rispetto a quello previsto nellโipotesi in cui lโesecuzione รจ giร iniziata e quindi lโopposizione promossa โ dinanzi al G.E. giร investito della procedura โ รจ cd successiva.
Mentre, infatti, questโultima ha una necessaria struttura bifasica (composta cioรจ da una fase cautelare ed una di merito), a mente dei rispettivi art 616 cpc (per le opposizioni ex art. 615, II co cpc) e 618 (per le opposizioni ex art. 617, II co cpc), lโopposizione preventiva si esaurisce dinanzi ad un unico giudice (come sopra individuato), che concentrando le due fasi innanzi a sรฉ decide con sentenza. (Per approfondimenti sulla struttura bifasica delle opposizioni successive si legga lโarticolo โOpposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenzeโ)
Dal momento in cui viene promossa lโopposizione e per tutta la durata del giudizio, il termine di efficacia del precetto opposto (termine di 90 giorni dalla notificazione del precetto entro il quale il creditore deve notificare il pignoramento a pena di inefficacia dellโatto di precetto stesso) ai sensi dellโart. 481 cpc (rubricato โCessazione dell’efficacia del precettoโ) rimane sospeso. ย Detto termine, infatti, riprenderร a decorrere dalla data di definizione del giudizio di opposizione, salvo chiaramente il caso di accoglimento dellโopposizione.
In ordine allo svolgimento del giudizio instaurato dal debitore, due sono le sostanziali differenze che si individuano tra le due opposizioni in esame.
Infatti, quando il debitore propone opposizione a precetto ex art. 615, I co cpc e quindi contesta il diritto del creditore a procedere allโesecuzione, a mente della norma regolatrice, il giudice adito, su istanza di parte opponente e quando ricorrono โgravi motiviโ puรฒ sospendere โ in tutto o in parte, a seconda che la contestazione del diritto creditorio sia totale o parziale โ lโefficacia esecutiva del titolo.
Il potere di sospensione dellโefficacia esecutiva del titolo, invece, non รจ espressamente richiamato dallโart. 617 cpc nรฉ dal 618 cpc.
In particolare, mentre, come detto, lโart. 615 cpc espressamente attribuisce tale potere al giudice investito della causa, lโart. 618 cpc recita โIl giudice dellโesecuzione [โฆ] dร , nei casi urgenti, i provvedimenti opportuniโ ed ancora โAll’udienza dร con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabiliโ.
Sul punto va detto che, seppur non esplicitamente attribuito, si ritiene che, trattandosi di un inciso alquanto generico, effettivamente, anche in questo caso il giudice potrebbe decidere in ordine alla sospensione dellโefficacia del titolo, siccome si tratterebbe in ogni caso di โprovvedimenti opportuniโ da pronunciare.
Altra differenza โ rilevante โ attiene il regime dellโimpugnabilitร della sentenza che definisce il giudizio.
Mentre la sentenza emessa dal giudice che decide sullโopposizione allโesecuzione รจ appellabile, la sentenza con la quale il giudice decide sullโopposizione agli atti esecutivi, ai sensi dellโultimo comma dellโart. 618 cpc – che espressamente richiama il primo comma dellโart. 617 cpc – non รจ impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (appello), ma solo con ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost.
Tali differenze, soprattutto sotto il profilo dellโimpugnabilitร delle sentenze che definiscono le due opposizioni, trovano giustificazione nel fatto che i giudizi di opposizione agli atti esecutivi, siccome non contestano il diritto di procedere ad esecuzione, non sono di fatto condizionanti la validitร propria della procedura esecutiva, ma, afferendo alla regolaritร formale del titolo esecutivo e/o del precetto, potrebbero comportare solo il ritardo della soddisfazione della pretesa creditoria.
Costi
Anche sotto il profilo โpraticoโ dellโiscrizione a ruolo le opposizioni si distinguono.
Per lโopposizione a precetto ex art. 615, I co cpc al momento dellโiscrizione a ruolo sarร necessario il pagamento del contributo unificato da calcolarsi in base al valore della domanda e quindi allโimporto precettato, oltre che la marca da bollo pari ad euro 27,00.
Per lโopposizione agli atti esecutivi, invece, il contributo unificato รจ calcolato in misura fissa pari ad euro 168,00, oltre chiaramente la marca da bollo da 27,00 euro.
Avv. Biancamaria Leone de Pertis
(collaboratrice dello Studio DโAmbrosio Borselli presso la Sede di Napoli)
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