Divisioni in lotti dei beni pignorati e articolo 504 c.p.c., come opporsi. Il procedimento e riduzione del pignoramento
Spesso puรฒ succedere che nellโambito di una procedura esecutiva immobiliare, un immobile pignorato sia posto in vendita come lotto unico o in piรน lotti.
Oppure, puรฒ succedere che, ab origine, il creditore abbia pignorato piรน lotti di proprietร dello stesso debitore, ad esempio nel caso di piรน appartamenti di un unico stabile, che potranno essere posti in vendita come lotto unico o piรน lotti separati.
Ma cosa significa? Qual รจ la differenza? Cosa cambia? Come si svolge in questi casi la vendita forzata?
Queste sono le domande a cui risponderemo oggi.
Innanzitutto, partiamo col spiegare cosa si intende per โlottoโ.
Il โlottoโ consiste nella singola unitร immobiliare, che puรฒ corrispondere quindi in una unitร abitativa o in un garage o in un locale separato.
A seconda di cosa viene pignorato allora la successiva vendita potrร avere ad oggetto uno o piรน lotti e a seconda della natura degli stessi, ma soprattutto sulla scorta di una valutazione di opportunitร e convenienza, questi possono essere venduti come lotti separati o come unico lotto.
Ecco quindi che sorge una nuova domanda, chi decide?
La decisione spetta al Giudice, come sempre, ma si tratta di una decisione presa sulla scorta di quanto relazionato sul punto dallโEsperto Estimatore (CTU).
Il CTU, nella propria perizia sarร tenuto a rendere le opportune delucidazioni in merito alla convenienza o meno e la opportunitร della vendita delle unitร immobiliari separatamente o insieme.
Questo rientra (generalmente) tra i quesiti che richiede il GE al momento della nomina del CTU.
E che significa?
Significa che, nella perizia, al momento della descrizione e quantificazione del valore del bene e/o dei beni sarร tenuto a valutare anche quale soluzione sia la piรน fruttuosa ed invitante per la platea dei possibili interessati offerenti ed a presentarne apposita relazione/giustificazione.
Si tratta di una valutazione da operarsi, quindi, caso per caso, a seconda delle circostanze di fatto.
Per chiarire meglio, facciamo lโesempio di un pignoramento di una unitร abitativa con garage. In questo caso, lโabitazione potrร essere posta in vendita con il garage, quindi come unico lotto, oppure potranno essere posti in vendita separatamente come due distinti lotti: abitazione (lotto 1) e garage (lotto 2).
Ora, in un quartiere ad alta densitร demografica nel cuore della cittร , ove non รจ comune trovare appartamenti che dispongano anche di un posto auto assegnato, la vendita (forzata) solo del garage โ separato quindi dallโappartamento โ potrebbe essere piรน appetibile per un maggior numero di interessati, ad esempio di concittadini che vivono in zona e non sono provvisti di un box auto.
In questo caso, il CTU sarร indotto nel suggerire la vendita in piรน lotti dellโunitร abitativa (lotto 1) e garage (lotto 2).
Viceversa in caso di vendita alle medesime condizioni in zone di periferia con ampia disponibilitร di parcheggi gratuiti allโaperto, la vendita del solo garage potrebbe essere poco invitante. In questo caso sarร consigliata una vendita del compendio immobiliare come unico lotto, cosicchรฉ lโaggiudicatario possa diventare proprietario di una abitazione con annesso garage privato.
Cโรจ da dire, perรฒ, che non sempre le valutazioni del CTU si mostrano convenienti o abbastanza accurate nella verifica, ed in questo caso รจ interesse e compito del debitore โ per mezzo del proprio legale โ rilevarne lโerrore (di valutazione) tramite un apposito strumento che viene offerto dalla legge: le note ex art. 173 disp. att. cpc, con le quali, entro termini imposti dalla citata norma, tutte le parti della procedura possono presentare osservazioni di qualunque genere alla perizia, inclusi quelli relativi alla convenienza delle modalitร con le quali lโesperto consiglia la vendita.
Lโultima parola, poi, spetta al Giudice dellโEsecuzione (ex art. 567 cpc ove รจ previsto che il Giudice stabilisce โโฆ.se la vendita si deve fare in uno o piรน lottiโ).
Convenienza della vendita in piรน lotti: art. 504 cpc ย
Ora, ferme tutte le valutazioni in termini di convenienza economica, fruttuositร ed appetibilitร dei beni cโรจ da fare una ulteriore osservazione.
Ai sensi dellโart. 504 cpc โSe la vendita รจ fatta in piรน volte o in piรน lotti, deve cessare quando il prezzo giร ottenuto raggiunge l’importo delle spese e dei crediti menzionati nell’articolo 495, primo comma.โ
Alcune volte puรฒ accadere che quando un compendio pignorato viene suddiviso in piรน lotti, dalla vendita di uno o alcuni di essi si ricavi un importo tale da soddisfare interamente i creditori e coprire le spese della procedura.
In questi casi, proseguire con la vendita degli altri lotti non ha senso oltre che irregolare ai fini della procedura, dal momento in cui il credito per il quale si procede (ed eventualmente i crediti dei creditori intervenuti) รจ stato interamente soddisfatto.
ร qui, quindi, che opera lโart. 504 cpc per cui raggiunto lโimporto per cui si รจ proceduto in via esecutiva (incluse le spese di procedura e di eventuali creditori intervenuti nelle more) lโesecuzione deve cessare.
La cessazione deve essere disposta dโufficio dal giudice con ordinanza. In mancanza, si ritiene โ anche se non espressamente previsto dalla norma โ che il debitore abbia la facoltร di avanzare unโistanza in tal senso al giudice dell’esecuzione ed il provvedimento cosรฌ adottato, sia di accoglimento che di rigetto, sarร impugnabile ex art. 617 cpc (opposizione agli atti esecutivi).
Dalla cessazione della vendita, in questi casi:
- viene meno il vincolo del pignoramento;
- la vendita degli altri lotti viene bloccata;
- i beni non ancora venduti vengono restituiti al debitore.
Ciรฒ detto, quindi, ci permette di dire che, a determinate condizioni, la suddivisione in lotti del compendio pignorato potrebbe essere โutileโ anche sotto questo aspetto, permettendo al debitore di perdere solo una unitร immobiliare, salvandone altre eventualmente pignorate.
Ratio della norma
Lโart. 504 cpc si pone come rimedio all’eventuale eccesso dell’espropriazione, allo stesso modo delle norme in materia ad esempio di cumulo dei mezzi di espropriazione o di riduzione del pignoramento (per approfondimenti si “legga Guida alla riduzione del pignoramento immobiliare ex art. 496 c.p.c.“)
Con la differenza che, mentre queste ultime sono strumenti offerti al debitore nelle prime fasi dell’espropriazione e danno la possibilitร al debitore โ su apposita e necessaria istanza โ di reagire ad un’azione esecutiva potenzialmente eccessiva, che possa ledere in modo spropositato i suoi diritti, lโart. 504 cpc disciplina tutti quei casi in cui l’eccesso si manifesta concretamente solo in una fase successiva ed avanzata della procedura, per circostanze sopravvenute, sui quali il giudice provvede dโufficio.
Ma cosa succede in caso di aggiudicazione, nelle more, degli altri lotti?
Sul punto diverse sono le opinioni espresse. Per alcuni lโaggiudicazione, seppur provvisoria, tutelerebbe il terzo, secondo altri lโaggiudicazione, proprio attesa la sua non definitivitร non ostacolerebbe la tutela del debitore ed รจ qui che bisogna puntare, in casi analoghi.
Si tratta anche in questo caso di una valutazione degli interessi, contrapposti, ma analogamente tutelabili, per cui il tempismo del giudice che provvede dโufficio o, in mancanza, dellโattivitร di sollecito del debitore รจ fondamentale per non incorrere in dubbie pronunce.
Il problema nasce dal fatto che, molto spesso, i lotti vengono posti in vendita contestualmente; cioรจ da un unico avviso emerge la vendita nella stessa data e alle medesime condizioni di piรน lotti.
Anche sotto questo aspetto giocano un ruolo fondamentale le famose note 173 disp. att. cpc con le quali le parti potrebbero insistere per la vendita in momenti separati dei diversi lotti e sempre sulla scorta di un giudizio prognostico e di convenienza, proprio al fine di evitare situazioni di stallo o di incertezza, che inevitabilmente ledono gli interessi di tutte le parti vuoi della procedura, vuoi dei possibili interessati.
Conclusioni
La modalitร di vendita in termini di divisione in uno o piรน lotti del compendio pignorato, quindi, รจ dettata in primis dalla valutazione dellโesperto estimatore (CTU) eventualmente integrata a seguito delle osservazioni delle parti, e poi dal giudice.
Il debitore, come si avrร modo di comprendere, avrร sempre interesse affinchรฉ la vendita sia piรน conveniente possibile, in modo tale cioรจ da evitare di non incorrere nella perdita della propria abitazione pur non soddisfacendo integralmente il creditore.
ร per questo che รจ sempre utile che si affidi ad un professionista, esperto e preparato che sappia come e in quali tempistiche contestare le deduzioni del CTU (laddove non siano in linea con gli interessi del debitore ed in generale della esecuzione forzata) ed agire in tempo utile nel caso prospettato di cui allโart. 504 cpc.
Seppur possano sembrare a tratti banali, valutazioni di questo genere, alla fine e molto spesso, si dimostrano essenziali ed utilissime al fine di garantire anche una maggior partecipazione di possibili interessati e comunque una miglior riuscita della vendita.
Va da se che lโobiettivo primario del debitore รจ quello di salvare la propria casa dal pignoramento, ma nei casi in cui ciรฒ non sia possibile, per le piรน disparate ragioni, per lo meno con i giusti mezzi potrร mirare ad ottenere quanto piรน possibile dalla vendita (in termini economico-monetari) cosรฌ da evitare che un domani il creditore bussi nuovamente alla sua porta.
avv. Biancamaria Leone de Pertis
(collaboratrice dello Studio dโAmbrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร per salvare il proprio immobile si legga ancheย gli articoli โOpposizione allโesecuzione e tutela del diritto allโabitazioneโย ย โPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casaโ
Per approfondire lโargomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoliย โGuida allโopposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramentoโ,ย โOpposizione allโesecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeโย o ancoraย ย โGuida allโOpposizione a precetto: termini, competenza e formaโย , โGuida allโOpposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโย
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare allโordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire lโemissione dellโordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolaritร di tutta la procedura fino allโudienza di comparizione delle parti, si leggaย โDecreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita allโastaโ
Per saperne di piรน sul piano e su come utilizzarlo per salvare lโimmobile pignorato si legga ancheย โIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโ
Per approfondire le questioni relative alla continuitร delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessitร nella procedura si leggaย โContinuitร delle trascrizioni e pignoramento immobiliareโ.
Per approfondimenti sulle modalitร di verifica della regolaritร della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito รจ stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per unย modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato ilย controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si leggaย โCessione del credito: quando รจ regolare nel pignoramentoโ.ย , sul medesimo argomento perย approfondire la spesso confusa materia riguardante leย operazioni di cartolarizzazione del creditoย e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto allโalbo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga ancheย โSospensione dellโesecuzione: inosservanza dellโart. 106 TUBโ
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโimporto, con modelli di proposta e accettazioneโ
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere lโimmobile pignorato ad un privato ย al di fuori dellโasta (in unโudienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si leggaย โVendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutivaโ,ย ย tra le possibili soluzioni da non sottovalutare perย salvare lโimmobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne ย al riguardo di piรน si leggaย โArt 495 cpc: la conversione del pignoramento nellโesecuzione immobiliareโ )
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nellโambito degli stessi si cerchi su google la parola โpignoramento immobiliareโ associata a โstudioassociatoborselli.itโ o a โwww.dirittoimmobiliare.orgโ per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
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