(il presente articolo dellโavv. Edgardo Diomede dโAmbrosio Borselli รจ stato pubblicato nella sua prima versione originale nella sezione Norme e Tributi Plus del Sole 24 ore consultabile, per gli abbonati, al seguente link “NTplusdiritto il sole24ore Rinegoziazione mutui oggetto di procedura esecutiva, nuovi interessanti provvedimenti di sospensione del pignoramento”)
In materia di sospensione dei pignoramenti immobiliari ai sensi dellโarticolo 41 bis del Dl 124 del 2019, convertito in legge 157 del 2019, come poi modificato dallโarticolo 40 ter del Dl 41 del 2021, convertito in legge 69 del 2021, cominciano ad emergere numerosi provvedimenti di giudici dellโesecuzione che, di fronte a richieste di sospensione formulate alla presenza di tutti i presupposti previsti dalla norma, stanno formulando ordinanze di sospensione che, nelle rispettive motivazioni, forniscono interessanti spunti allโinterpretazione della norma stessa.
Di sicuro interesse รจ il provvedimento del Tribunale di Bergamo del 13 luglio 2021 per il quale โa norma dellโart 41bis Legge 69 2021 il creditore รจ tenuto a dare riscontro al debitore che abbia formulato istanza di rinegoziazione, quandโanche si trattasse di risposta negativaโ (di grandissimo interesse per chi fosse interessato ad ottenere la rinegoziazione รจ l’apertura di Bnl in una opposizione all’esecuzione presentata dallo Studio d’Ambrosio Borselli dopo la scadenza del termine concesso dal Ge per la rinegoziazione in un pignoramento immobiliare in corso presso il Tribunale di Milano, per approfondire la vicenda si legga l’articolo “Bnl riconosce lโobbligo a contrarre per la rinegoziazione mutui prima casa!“)
Ancora piรน interessante ed approfondito รจ il provvedimento di sospensione del pignoramento immobiliare emesso, a seguito di istanza di sospensione (presentata dallo studio dโAmbrosio Borselli) finalizzata alla rinegoziazione o al rifinanziamento, in data 16.11.21, dal Tribunale di Napoli in persona del giudice Dott. Colandrea (per il testo integrale del provvedimento si clicchi “Provvedimento sospensione Trib Napoli 16.11.21″)il quale svolge diverse interessanti considerazioni in merito alla complessiva portata della disposizione di legge in oggetto, vediamo quali:
in primo luogo il Ge chiarisce che, sebbene la sospensione possa apparire meramente facoltativa leggendo il comma 7 del citato art 40 ter laddove dice โpuรฒ sospendereโ, lโapparente โfacoltativitร โ deve essere letta tenendo conto del fatto che il giudice dellโesecuzione non รจ mai titolare di poteri meramente discrezionali (esercitabili ad libitum), bensรฌ รจ chiamato a riscontrare i presupposti normativamente fissati per lโesercizio del potere attribuitogli da una disposizione di legge, ragion per cui โ laddove quei presupposti vengano accertati in concreto โ lโesercizio del potere processuale finisce per diventare, per cosรฌ dire, โdoverosoโ, chiarita dunque la doverositร della sospensione (trattasi dunque di un vero e proprio diritto concesso al debitore in presenza di tutti i presupposti previsti dalla norma) il Ge si sofferma sulle verifiche spettanti al Ge ai fini della valutazione circa lโaccoglibilitร dellโistanza di sospensione, si tratta di una duplice verifica
- da un lato, il giudice deve riscontrare che il debitore (o uno degli altri soggetti legittimati ai sensi del comma 3) abbia formulato al creditore unโistanza di โrinegoziazioneโ (o di nuovo finanziamento) e che tale istanza contenga unโofferta che appaia โ ovviamente, prima facie e nel quadro di una valutazione documentale โ rispettosa delle condizioni di โaccessoโ alla procedura di rinegoziazione contemplate dal comma 2 dellโart. 41-bis;
- dallโaltro lato, il giudice deve verificare che la sospensione dellโesecuzione sollecitata dallโesecutato sia oggettivamente coerente con lo scopo perseguito attraverso la previsione del meccanismo di rinegoziazione (ovverosia, la chiusura dellโespropriazione sulla scorta dellโaccordo conseguito allโesito della rinegoziazione) e non produca risultati โdistoniciโ rispetto al complessivo sistema delle norme in tema di processo di espropriazione forzata.
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La prima verifica del Ge รจ dunque che lโistanza di sospensione dellโesecuzione venga formulata da chi abbia giร avanzato richiesta di rinegoziazione (o di rifinanziamento): la norma prevede infatti che il giudice decida โsu istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione del mutuoโ, in tal modo contemplando la richiesta di rinegoziazione come presupposto logico e cronologico per lโistanza di sospensione dellโesecuzione.
Eโ altresรฌ necessario che il Ge verifichi che lโistanza presentata appaia giร prima facie in linea con le condizioni prescritte dal legislatore ai fini della procedura di rinegoziazione. Tutto ciรฒ per evitare istanze che, o per assenza dei requisiti richiesti dalla norma per procedere alla rinegoziazione, o per una proposta di rinegoziazione presentata del tutto inaccoglibile dal creditore o da terzi finanziatori, finiscano con lโottenere lโunico risultato di โuna temporanea paralisi dellโazione esecutiva pendenteโ
La seconda verifica che il Ge deve necessariamente fare per procedere ad accogliere la richiesta sospensione del debitore a parere del Tribunale di Napoli รจ verificare che non ci siano altri creditori muniti di titolo esecutivo intervenuti nella procedura esecutiva, essendo infatti tali soggetti titolari di un autonomo potere di dare impulso allโesecuzione โIn tal caso un provvedimento di sospensione non sarebbe idoneo a far conseguire lโobiettivo prefissato dal legislatore stesso, atteso che un eventuale risultato positivo della procedura di rinegoziazione (ammesso che si possa ipotizzare lโesito favorevole della valutazione del merito creditizio nonostante lโacclarata presenza di ulteriori inadempimenti delle obbligazioni a carico del debitore) non precluderebbe il diritto degli altri creditori di porre in essere gli atti esecutivi e, per tale via, di dar legittimante luogo alla vendita del bene in titolaritร del debitore.โ Infatti in caso di sospensione della procedura in presenza di altri creditori intervenuti, ย gli stessi, sebbene non direttamente interessati dalla procedura di rinegoziazione, si vedrebberoย privati del diritto di portare avanti lโesecuzioneย riconosciutogli dal titolo in dipendenza di una situazione (la procedura di rinegoziazione) ad essiย non applicabile, in altri termini, osserva correttamente il Ge, โin una tale eventualitร si realizzerebbe una vera e propria โdistorsioneโ dello strumento introdotto dal legislatore (e, in ultima istanza, un โabusoโ della facoltร processuale accordata al debitore, nel senso cioรจ che la sospensione si sostanzierebbe in unโautomatica โmoratoriaโ dellโazione esecutiva del tutto svincolata โ ovviamente, dal punto di vista dellโulteriore creditore munito di titolo โ dai presupposti e dalle modalitร della procedura di rinegoziazione.โ
Particolarmente interessante, si ritiene, anche lโultima affermazione fatta dal Ge nella propria motivazione, di fronte alla contestazione del creditore che affermava non essere accoglibile/praticabile la richiestagli rinegoziazione, il Ge rileva cheโ il profilo del merito dei presupposti della rinegoziazioneโฆesula dalla sfera dellโaccertamento demandato al giudice nella presente sedeโ, il Ge esclude dunque che sia proprio compito valutare se, nel merito, la richiesta rinegoziazione dovesse essere accolta, ma lo esclude espressamente in sede di richiesta di sospensione, ammettendo, chi scrive ritiene, implicitamente, di poter comunque ย egli stesso accertare lโesistenza dei presupposti per accogliere la richiesta rinegoziazione in altra sede, ossia in sede di opposizione allโesecuzione, poichรฉ, laddove il creditore omettesse di rispondere (ed abbiamo visto sul punto il Tribunale di Bergamo essersi giร espresso per lโobbligo di rispondere) o fornisse un rigetto non giustificato, finirebbe con lโimpedire una rinegoziazione il cui esito sarebbe statoย quello di far venir meno il titolo esecutivo, ed il rimedio per contestare il venir meno del titolo esecutivo รจ appunto lโopposizione allโesecuzione, che diventerร lo strumento per chiedere al Ge (in sede cautelare, e successivamente ad altro giudice nel merito) di accertare lโesistenza effettiva del diritto alla rinegoziazione cosรฌ come concretamente formulato ed inopinatamente rifiutato dal creditore.
Interessanti spunti sullโinterpretazione della norma sono contenuti anche nel provvedimento di sospensione (ottenuto sempre su istanza dello Studio dโAmbrosio Borselli) del Ge dott. Alessandro Auletta del Tribunale di Napoli Nord datato 26.11.21,(per il testo integrale del provvedimento si clicchi “Provvedimento sospensione GE Auletta 26.11.21“) il Ge in tal caso chiarisce che, stante il richiamo allโart. 624 Bis cpc, lโistanza, per essere tempestiva, deve essere proposta entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto, il provvedimento citato richiama anche altro interessante provvedimento di sospensione del Tribunale di Milano del 13 ottobre 2021 (ottenuto anche questo dallo Studio dโAmbrosio Borselli per il cui testo integrale si clicchi “provvedimento di accoglimento Tribunale di Milano del 13 ottobre 2021“)ย che ha chiarito che la sussistenza dei requisiti fissati nei commi 1 e 2 dell’art. 41 bis e il riscontro – che nel concreto โla richiesta di rinegoziazione non รจ avventata o puramente dilatoriaโ si pongono come condizioni non solo necessarie, ma anche in sรฉ sufficienti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione a conferma di un vero e proprio diritto del debitore alla sospensione in presenza dei presupposti previsti dalla norma, da un lato,ย e di una istanza di rinegoziazione giร proposta e che appaia seria e quindi potenzialmente accoglibile, dallโaltro. (Per approfondire il caso, appena citato,ย ย della sospensione di una procedura esecutiva, a ridosso dellโasta, a seguito dellโaccoglimento di opposizione ex art 617 cpc, conseguente al rigetto di una istanza di rinegoziazione, da parte del presidente della sezione esecuzioni del Tribunale di Milano si legga โRinegoziazione: accolto ricorso ex art 617 cpc, revocata lโastaโ)
Per conoscere i nuovi orientamenti,ย finalizzati allโesito positivo della rinegoziazione, emersi nel seminario organizzato dallโUniversitร Cattolica, grazie agli interventi dellโAvv. dโAmbrosio Borselli , del Prof Aldo Angelo Dolmetta eย dell’ex Presidente di Cassazione Antonio Didone si legga “Istanza di rinegoziazione mutuo ex art 41 bis: salvare casa dal pignoramento”
Per approfondire lโargomento della rinegoziazione di mutui ipotecari per lโacquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i piรน gravi casi di crisi economica dei consumatori si leggaย lโarticolo โLa nuova rinegoziazione dei mutui prima casaโ per conoscerneย costi, requisiti, procedimento e modelli di richiesta di rinegoziazione e di istanza di sospensione si legga invece l’articolo “Rinegoziazione mutuo pignoramento: costi, requisiti, procedimento e modelli”
Per approfondire i limiti della discrezionalitร del creditore nel concedere la rinegoziazione ed il relativo diritto del debitore ad ottenerla si legga ancheย โRinegoziazione mutuo prima casa pignorata e obbligo a contrarre del creditoreโ oppure “Rinegoziazione mutui oggetto di procedura esecutiva, obblighi della banca e diritti del debitore”
Chi fosse interessato al nuovoย fondo Salvacasa ( introdotto dalย comma 445 dellโart. 1 della legge di stabilitร 2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999])ย finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e piรน attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari leggaย โIl nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dallโart. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commentoโ
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga โOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ
Per conoscere tutteย le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012ย si legga โApprovato il nuovo sovraindebitamentoโ
In generale sul Sovraindebitamento si leggano pureย ย โSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโย o ancheย โGuida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโAccordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedureโ,ย mentreย sulle possibilitร offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga ย โIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโย ed ancheย โLa sospensione dellโesecuzione con lโintroduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโimporto, con modelli di proposta e accettazioneโ
Chi abbia una prima casa pignorata o potenzialmente pignorabile e voglia approfondire caratteristiche e particolari tutele di cui gode la prima casa rispetto agli altri immobili legga ย โGuida alle caratteristiche e tutele del Pignoramento immobiliare della prima casaโ
Se si ha giร in corso un pignoramento immobiliare ma lโimmobile non รจ ancora stato messo allโasta e, per difendersi o giungere ad una buona proposta a saldo e stralcio, si voglia approfondire tutto quanto cโรจ da sapere sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc nonchรจ sui tempi per arrivare allโordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni per impedire lโemissione dellโordinanza stessa, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolaritร di tutta la procedura fino allโudienza di comparizione delle parti, si leggaย โDecreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita allโastaโ
Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร per salvare il proprio immobile si legga anche lโarticoloย ย โPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casaโ
Chi volesse approfondire il tema dellโaggiudicazione dellโimmobile pignorato da parte del parente, di quali rischi si corrono in tal caso e delle alternative possibili leggaย โGuida allโacquisto allโasta del parente: rischi e alternativeโ
Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui lโavrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerร finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in piรน ad abitare la vostra casa perchรจ non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerร i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
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