Rinegoziazione mutui prima casa pignorata, il diritto del debitore al rateizzo e il corrispondente obbligo della banca al consolidamento
La rinegoziazione dei mutui che abbiano ad oggetto la prima casa (pignorata), di cui allโart. 41 bis L.n. 157/2019 come successivamente modificata, รจ una normativa che consente, ricorrendone i presupposti, al debitore esecutato di rinegoziare (o chiedere di rinegoziare) il debito azionato con il pignoramento immobiliare.
Per conoscere i nuovi orientamenti,ย finalizzati allโesito positivo della rinegoziazione, emersi nel seminario organizzato dallโUniversitร Cattolica, grazie agli interventi dellโAvv. dโAmbrosio Borselli , del Prof Aldo Angelo Dolmetta eย dell’ex Presidente di Cassazione Antonio Didone si legga “Istanza di rinegoziazione mutuo ex art 41 bis: salvare casa dal pignoramento”
(per una piรน completa disamina dellโistituto si legga ย lโarticolo โLa nuova rinegoziazione dei mutui prima casaโ)
La norma รจ stata, negli ultimi tempi,ย al centro di interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali sia avuto riguardo al diritto in essa contenuto sia con riferimento agli effetti giuridici della rinegoziazione eventualmente richiesta.
In tal modo, allโobbligo a contrarre del creditore procedente che sarebbe tenuto, secondo alcuni (incluso chi scrive), ad accettare la rinegoziazione preposta che sia rispettosa di tutti i requisiti della norma, si contrappone un interpretazione piรน โmorbidaโ dellโart. 41 bis L.n. 157/2019 a dir della quale il creditore sarebbe tenuto โ semplicemente- a fornire una risposta seria e motivata alla richiesta di rinegoziazione avanzata dal debitore.
(sullโobbligo a contrarre si legga: โRinegoziazione mutuo prima casa pignorata e obbligo a contrarre del creditoreโ o anche ย โBnl riconosce lโobbligo a contrarre per la rinegoziazione mutui prima casa!โ)
Le diverse interpretazioni dellโarticolo 41 bis L.n. 157/2019 poggiano su considerazioni, di partenza, discordanti.
Da un lato chi propende per lโobbligo a contrarre ritiene esplicito il significato della norma, privilegiando un interpretazione teleologica della medesima, e valorizzando il fine ultimo del Legislatore: fronteggiare la gravissima crisi economica del consumatore tramite uno strumento eccezionale e irripetibile che, mutuando i principi del diritto fallimentare e para- fallimentare, si impone sulla minore soddisfazione del creditore procedente al fine di consentire al debitore una second chanceย di riscatto sociale.
Al contrario chi ritiene configurabile al massimo un obbligo a contrattare privilegia la mancanza di strumenti direttamente coercitivi, la (presunta) inapplicabilitร del rimedio di cui allโart. 2932 c.c., e la necessaria discrezionalitร del creditore nella concessione del credito e il principio per cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
Al di lร della dicotomia obbligo a contrarre- obbligo a contrattare, รจ curioso notare come le indagini sin qui condotte non abbiano valutato pienamente la prestazione richiesta al creditore procedente cui sia indirizzata una richiesta di rinegoziazione.
Lโindagine che, senza alcuna presunzione di veritร , verrร condotta avrร , dunque, lo scopo di chiarire i contorni della prestazione richiesta in caso di istanza ex art. 41 bis L.n. 157/2019 e successive modifiche.
Si anticipa che non trattasi, a parere di chi scrive, di una richiesta di mutuo strettamente inteso nรฉ di concessione di nuovo credito. Non vi รจ del resto, nella rinegoziazione richiesta, nessun โpassaggio di denaroโ, nessun flusso economico che, partendo dalle casse della banca, pervenga nella disponibilitร del debitore esecutato. [1]
Nel caso della rinegoziazione, richiesta dal debitore esecutato, al creditore pignorante si ritiene, dunque, che, in assenza di traditio delle somme, non possa parlarsi di richiesta di mutuo, classicamente intesa, stante la natura di contratto reale del contratto in oggetto.
La struttura contrattuale del mutuo, infatti, essendo il mutuo ex art. 1813 c.c. un contratto reale implica necessariamente la consegna delle somme di denaro che ne costituiscono lโoggetto: consegna che, nella specie, non avverrebbe [2]
In parole povere, il debitore, quando fa istanza ai sensi dellโart. 41 bis L.n. 157/2019 come successivamente modificato,ย non chiede soldi al suo creditore e non chiede (nรฉ otterrebbe) un mutuo: chiede, invece, di poter restituire il denaro che giร deve tramite un nuovo rateizzo, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa precitata.
Lโoperazione richiesta โ cosรฌ ricostruita- darebbe vita ad un โmero differimento del tempo di esecuzione della prestazione dovutaโ anche detto pactum de non petendo ad tempus[3].
La Banca, dunque, richiesta della rinegoziazione, non sarebbe tenuta a concedere credito al debitore richiedente quanto, piuttosto, ad accettare, e subire (per quanto si ritiene), il consolidamento di quel debito ed il suo pagamento tramite un rateizzo imposto dalla legge e sollecitato dalla garanzia del Fondo Prima Casa della Consap (agevolazione prevista dellโart. 41 bis L.n. 157/2019 come modificato dallโart. 40 quater della L.n. 69/2021).
Sgomberato, dunque, il campo dallโingombrante richiesta di un contratto di mutuo โobbligatorioโ, i cui contorni e le cui valutazioni hanno appesantito, fino ad oggi, lโinterpretazione della norma, sarร ora piรน agevole ricostruire lโobbligo previsto dalla medesima.
Non piรน obbligo ad accettare una richiesta di mutuo (in quanto di mutuo non trattasi) quanto piรน di accettare il rateizzo delle somme dovute, come similmente accade, ordinariamente, con norme strutturali giร presenti nel nostro ordinamento (si pensi alla conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. o allโomologa di un piano del consumatore ex L.n. 3/2012).
Un โnuovoโ obbligo di consolidamento dei debiti assolutamente giร operante nel nostro ordinamento nei casi anzi indicati, e, tra lโaltro, giร noto alla nostra tradizione giuridica fin da tempi risalenti.
Come precisato, infatti, nellโarticolo “Rinegoziazione mutui oggetto di procedura esecutiva, obblighi della banca e diritti del debitoreโ la legislazione economica in generale si era confrontata, tempo addietro, con una simile normativa (si legga al riguardo ALESSANDRO NIGRO “attivitร bancaria e vincoli a contrattare delle banche”ย in Il Foro Italiano Vol. 108, No. 10 OTTOBRE 1985)
Lโart. 5 della Legge n. 787/1978 prevedeva, infatti, il consolidamento dei crediti a breve termine vantati da aziende di credito ed il rinvio dei pagamenti delle rate in scadenza dei prestiti a medio e lungo termine limitatamente alle imprese industriali, norma interpretata da una parte della giurisprudenza nel senso di un vero e proprio obbligo di consolidamento a carico dell’istituto di credito a fronte del relativo diritto da parte delle aziende debitrici (sempre in ALESSANDRO NIGROย “attivitร bancaria e vincoli a contrattare delle banche” Il Foro Italiano Vol. 108, No. 10).
Dal fermento giurisprudenziale che nacque in occasione delle prime applicazioni dellโart. 5 L.n. 787 del 1978 troviamo alcune pronunce interessanti che paiono senzโaltro poter contribuire al dibattito odierno.
Cosรฌ ad esempio un decreto, datato 15 ottobre 1979, con cui il Tribunale di Milano dichiarava โVa sospesa in via dโurgenza la scadenza dei termini contrattuali di rimborso dei ratei di mutuo bancario e va inibito il compimento di ogni atto di esecuzione a carico dellโimpresa debitrice che invochi il diritto al beneficio di cui allโart. 5 della L.n. 787 del 5 dicembre 1978 di risanamento finanziario delle impreseโ.
In particolare, la societร debitrice riteneva che nei suoi confronti sussistessero le condizioni per farsi luogo al consolidamento previsto dal citato art. 5, e che l’atteggiamento โ omissivo di qualsiasi istruttoria e finanche di risposta da parte della banca- contrastasse con la norma di legge e con gli interessi collettivi da questa tutelati, risolvendosi in un arbitrium merum ed in un comportamento emulativo, contrario anche ai suoi fini.
Osservava inoltre che il rifiuto della Banca a concedere la moratoria costituiva comportamento ยซ contrario alla legge e come tale non meritorio di tutela giudiziariaยป. Chiedeva, pertanto, al tribunale adito di dichiarare che i creditori non avessero maturato, nei suoi confronti, ยซ alcun titolo di credito … cosi come fatto valere con l’atto di precettoยป, e quindi non avevano alcun valido titolo per procedere contro essa opponente.
Il decreto, reso in via dโurgenza dal tribunale meneghino ex art. 700 c.p.c., il quale disponeva non potersi procedere in executivis, veniva impugnato dallโistituto di credito e la questione portata allโattenzione della Suprema Corte a Sezioni Unite che, con la sentenza n. n. 1002 del 1981 osservava:
โConsiderati l’oggetto e le motivazioni delle domande proposte avanti al tribunale dalla Montedison e dalla S.i.f.i., รจ agevole rilevare che queste non chiedono al giudice di far luogo al consolidamento del credito sovrapponendo la sua volontร a quella espressa dalle parti nei vari contratti di mutuo, nรฉ di procedere a quella valutazione discrezionale che la legge affida alla Banca d’Italia. Non sembra quindi pertinente il rilievo del ricorrente secondo cui esula normalmente dalle attribuzioni del giudice il potere di modificare i rapporti giuridici. Con quelle domande, invece, le dette societร assumono sostanzialmente che la sussistenza obiettiva degli elementi previsti dalla legge come condizioni del consolidamento e le finalitร di ordine economico generale che a questo ha assegnato il legislatore (ad esse sacrificando anche gli interessi particolari degli istituti finanziatori) privilegiano le imprese finanziate, che siano in possesso dei requisiti previsti, al punto da renderle titolari di un diritto al consolidamento e, soprattutto e comunque, al punto da ricollegare alla presentazione della relativa istanza la cessazione della incondizionata esigibilitร dei crediti dei detti istituti. E quest’ultimo effetto congelerebbe, nella specie, la pretesa esecutiva espressa dai vari atti di precetto e giustificherebbe una opposizione all’esecuzione per temporanea carenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Orbene, anche se ยซ la semplice lettura della norma, ossia la piรน elementare … interpretazione letterale ยป (per dirla con le parole del ricorrente) possa condurre ad escludere la sussistenza di un diritto soggettivo al consolidamento ed a smentire immediatamente la premessa da cui muove la domanda anzidetta, la pretesa che รจ piรน direttamente a base di essa (cioรจ la cessazione, in presenza di determinati fattori, dell’esigibilitร incondizionata del credito da consolidare) non รจ liquidabile come certamente estranea all’ordine giuridico e tale da non giustificare neanche in astratto l’attivitร interpretativa di un giudice nell’ambito di un giudizio di merito. E quindi solo il giudice del merito โ non le sezioni unite in sede di regolamento preventivo della giurisdizione โ puรฒ stabilire se e quale incidenza sulla esigibilitร del credito abbia, nel caso concreto, l’asserita istanza di consolidamento, in relazione alle finalitร di questo ed allo stato generale della legislazione (quale evolutasi anche con la legge 3 aprile i979 n. 95).
Il presidente del tribunale, disponendo ยซ la sospensione dei termini contrattuali di rimborso del mutuo ยป ed inibendo ai creditori di compiere atti di esecuzione sulla base dei precetti notificati, non ha inteso attuare il consolidamento, nรฉ sostituirsi al l’apprezzamento che in materia รจ demandato alla Banca d’Italia, nรฉ modificare l’assetto negoziale realizzato dalle parti con i con tratti di mutuo, ma soltanto accordare una tutela provvisoria ed urgente in una situazione caratterizzata, a suo giudizio, dalla presumibile spettanza del diritto al consolidamento del credito, dalla presumibile illegittimitร della minacciata esecuzione e dalla sicura irreversibile dannositร della stessa. Egualmente chiaro รจ โ data anche la provvisorietร e la revocabilitร dei provvedi menti โ che il diritto di azione esecutiva del creditore non รจ stato disconosciuto, ma solo temporaneamente paralizzato a causa del dubbio โ ritenuto plausibile e non privo di un fumusโ
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, in quella occasione, dunque confermarono che se anche lโinterpretazione letterale della norma sembrasse orientata ad escludere la sussistenza di un diritto della societร debitrice in senso proprio, nulla vieta al giudice di merito di valutare lโincidenza di tale diritto sullโesigibilitร del credito.
Cosรฌ ricostruita la materia parrebbe, altresรฌ, giusto ridimensionare la discrezionalitร del creditore, richiesto di rinegoziare il credito ex art. 41 bis L.n. 157/2019.
Premesso che il creditore non concederร un mutuo โ per quanto abbondantemente affermato in precedenza-ย appare assolutamente superfluaย lโattivitร istruttoria solitamente finalizzata alla concessione di credito.
Parrebbe piรน in sintonia con quanto osservato che il creditore richiesto della rinegoziazione valuti la sola sostenibilitร dellโaccordo restitutorio โ parametrando ad esempio la rata richiesta al reddito del richiedente โ per verificare se questi possa essere ragionevolmente adempiuto.
Non troverebbero spazio, invece, tutte le altre valutazioni che sono richieste, solitamente, alle Banche per quanto concerne la concessione di credito e che attengono alla vigilanza prudenziale ad esse applicabile.
Semplicisticamente parlando la rinegoziazione richiesta รจ piรน simile, in effetti, ad un piano di rientro predeterminato dalla legge, un consolidamento con nuovo rateizzo che non richiede quella profonda analisi che viene invece richiesta per la concessione di nuovo credito.
Infine, non pare potersi dubitare del fatto che, in assenza di ogni risposta da parte del Creditore, il giudice eventualmente adito dal debitore, sia esso il giudice dellโesecuzione immobiliare, sia esso il giudice della tutela sommaria dโurgenza, possa โbloccareโ la promozione o il proseguo dellโazione esecutiva ritenendo che la mancata risposta, o la risposta insoddisfacente, incidano sullโesigibilitร e sullโazionabilitร del diritto di credito.
Le societร di recupero crediti, le societร di cartolarizzazione e gli intermediari finanziari
La nuova veste giuridica della prestazione richiesta al creditore ci conduce ad una nuova necessaria valutazione.
Nella prima prassi dellโart. 41 bis L.n. 157/2019 piรน di una societร veicolo ha risposto alle richieste di rinegoziazione presentategli ย asserendo di non sentirsi obbligate nemmeno a fornire una risposta a tali richieste ciรฒ in quanto tali societร non sarebbero abilitate alla concessione di nuovo credito, non essendo dotate degli strumenti giuridici e tecnici per farvi fronte.
Vi รจ da dire che lโobiezione presentata dalle societร veicolo, dalle societร costituite secondo la legge sulle cartolarizzazioni, e dagli intermediari finanziari non regge. Tali societร vengono espressamente previste dallโart. 41 bis L.n. 157/2019 , come ulteriormente modificato dallโart. 40 quater della L.n. 69/2021, tra le possibili creditrici di un credito oggetto di rinegoziazione. ย Infatti, il comma primo dellโart 41 bis L.n. 157/2019 dispone
Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea eย non ripetibile, i casi piu’ gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1ยฐ settembre 1993, n.ย 385, o una societa’ di cui all’articolo 3 della legge 30 aprileย 1999,ย n. 130, che sia creditore ipotecario di primo grado,ย abbiaย iniziatoย o sia intervenuto in unaย proceduraย esecutivaย immobiliareย aventeย adรฌ oggetto l’abitazione principale del debitore, ilย debitore,ย cheย sia qualificato come consumatoreย aiย sensiย dell’articoloย 3,ย commaย 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decretoย legislativoย 6 settembre 2005, n. 206, puo’, quando ricorrono le condizioniย diย cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di unย finanziamento,ย conย surrogaย nellaย garanzia ipotecaria esistente, aย unย terzoย finanziatoreย cheย rientriย nelle citate categorie soggettive, il cui ricavato deveย essereย utilizzato per estinguere ilย mutuoย inย essere.ย Ilย debitoย rinegoziatoย oย il finanziamento del terzo possono essere assistitiย dallaย garanziaย di cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell’esdebitazioneย per il debito residuo.
Il comma quinto, inoltre, senza operare alcuna differenza tra Banche, Societร veicolo e intermediari finanziari chiaramente dispone che “il creditore” svolge una valutazione del merito creditizio, riferendosi, in generale, alla preannunciata classe di creditori di cui, expressis verbis, fanno parte anche le societร veicolo.
Il creditore o, nei casi di cuiย alย commaย 3,ย ilย finanziatore svolge una valutazione del merito di credito nel rispettoย diย quanto previstoย nellaย disciplinaย diย ย vigilanzaย ย prudenzialeย ย adย ย esso applicabile, all’esito della quale puo’ย accettareย laย richiestaย di rinegoziazione o di finanziamento, a condizione che il suoย contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2 e previa verificaย con esito positivo del merito creditizio del debitoreย ovvero,ย neiย casi regolati dal comma 3, del destinatario delย finanziamento.ย
Tanto altresรฌ osservato รจ evidente che le societร suddette siano tenute, al pari degli Istituti di Credito, ad una corretta valutazione della richiesta di rinegoziazione.
Del resto, queste societร costantemente e quotidianamente propongono, accettano e lavorano migliaia di richieste di saldo e stralcio e piani di rientro onde cui sarebbe paradossale escluderle dal dettato della norma considerato che ad essere richiesta รจ un attivitร caratterizzante il loro operato.
Anzi, a ben guardare, se il Legislatore ha inserito, come ha inserito, tra i papabili Creditori anche queste societร , pur conscio che tali societร non concedono credito, forse aveva fin dallโinizio individuato la diversa prestazione cui tali creditori sono tenuti: concedere tempo a fronte di un nuovo rateizzo predeterminato dalla legge.
Avv. Daniele Giordano
(collaboratore dello Studio dโAmbrosio Borselli per la sede di Napoli)
Per approfondire lโargomento della rinegoziazione di mutui ipotecari per lโacquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i piรน gravi casi di crisi economica dei consumatori si leggaย lโarticolo โLa nuova rinegoziazione dei mutui prima casaโ
(Per approfondire il caso della sospensione di una procedura esecutiva, a ridosso dellโasta, a seguito dellโaccoglimento di opposizione ex art 617 cpc, conseguente al rigetto di una istanza di rinegoziazione, da parte del presidente della sezione esecuzioni del Tribunale di Milano si legga โRinegoziazione: accolto ricorso ex art 617 cpc, revocata lโastaโ)
Chi fosse interessato al nuovoย fondo Salva casa ( approvato, negli stessi giorni dellโart. 41 bis, dalย comma 445 dellโart. 1 della legge di stabilitร 2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999])ย finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e piรน attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari leggaย โIl nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dallโart. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commentoโ
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga โOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ
Per conoscere tutteย le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012ย si legga โApprovato il nuovo sovraindebitamentoโ
In generale sul Sovraindebitamento si leggano pureย ย โSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโย o ancheย โGuida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโAccordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedureโ,ย mentreย sulle possibilitร offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga ย โIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโย ed ancheย โLa sospensione dellโesecuzione con lโintroduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโimporto, con modelli di proposta e accettazioneโ
Chi abbia una prima casa pignorata o potenzialmente pignorabile e voglia approfondire caratteristiche e particolari tutele di cui gode la prima casa rispetto agli altri immobili legga ย โGuida alle caratteristiche e tutele del Pignoramento immobiliare della prima casaโ
Se si ha giร in corso un pignoramento immobiliare ma lโimmobile non รจ ancora stato messo allโasta e, per difendersi o giungere ad una buona proposta a saldo e stralcio, si voglia approfondire tutto quanto cโรจ da sapere sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc nonchรจ sui tempi per arrivare allโordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni per impedire lโemissione dellโordinanza stessa, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolaritร di tutta la procedura fino allโudienza di comparizione delle parti, si leggaย โDecreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita allโastaโ
Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร per salvare il proprio immobile si legga anche lโarticoloย ย โPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casaโ
Chi volesse approfondire il tema dellโaggiudicazione dellโimmobile pignorato da parte del parente, di quali rischi si corrono in tal caso e delle alternative possibili leggaย โGuida allโacquisto allโasta del parente: rischi e alternativeโ
Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui lโavrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerร finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in piรน ad abitare la vostra casa perchรจ non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerร i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
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Avv. Edgardo Diomede dโAmbrosio Borselli
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[1] Si badi bene diversa รจ lโopzione, pure prevista dallโart. 41 bis, del rifinanziamento ove, effettivamente, vi รจ concessione di nuovo credito da parte di una Banca terza e vi dovrebbe essere, pertanto, una traditio, seppur tra sole banche.
[2] La struttura contrattuale del mutuo implica la consegna delle somme di denaro che ne costituiscono oggetto. E, per quanto possa essere realizzata anche a mezzo di forme assai rarefatte, comunque la traditio deve – per essere tale – realizzare il passaggio delle somme dal mutuante al mutuatario: farle muovere, farle transitare dal patrimonio dell’uno al patrimonio dell’altro, cioรจ. Cosรฌ comportando, in particolare, un conseguente trasferimento della proprietร delle somme (art. 1814 cod. civ.), con la connessa, acquisita loro disponibilitร ex art. 832 cod. civ. da parte del mutuatarioโ. Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 1517 del 25/1/2021
[3] โLโoperazione di “ripianamento” di debito a mezzo di nuovo “credito”, che la banca giร creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, non integra gli estremi del contratto di mutuo, bensรฌ quelli di una semplice modifica accessoria dellโobbligazione, come conseguente alla conclusione di un pactum de non petendo ad tempusโ
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