Nuovo piano del consumatore e pignoramento della casa: presupposti e durata del piano dopo la riforma del codice della crisi
Il piano del consumatore, quale una delle procedure previste dallโordinamento per la composizione della crisi da sovraindebitamento, da sempre regolato dalla l. 3/2012, รจ stato di recente sostituito dal nuovo codice della crisi dโimpresa e dellโinsolvenza (d.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019) entrato in vigore il 15 luglio 2022.
Il vecchio piano del consumatore, oggi, prende il nome di โRistrutturazione dei debiti del consumatoreโ e trova disciplina ai sensi degli artt. 67 e ss del nuovo codice della crisi.
Le anticipazioni del nuovo codice della crisi, a dire il vero, giร erano state introdotte dalla l. n. 176/2020, che, attraverso le prime modifiche alla l. 3/2012, ha voluto semplificare lโaccesso alle procedure di superamento della crisi. (Per approfondimenti si legga โApprovato il nuovo sovraindebitamentoโ)
Il nuovo piano del consumatore, ad ogni modo, resta uno strumento โ utilissimo โ offerto dallโordinamento al debitore consumatore per rimediare alla crisi di sovraindebitamento, configurandosi in un programma di rientro e rinegoziazione, attraverso il quale il consumatore che versa in difficoltร economiche puรฒ rinegoziare i propri debiti.
Per ยซsovraindebitamentoยป si intende, come definito dalla l. 3/2012, una โsituazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltร di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacitร di adempierle regolarmenteโ. (art. 6 l. 3/2012)
Nella sostanza, a dire il vero, nel nuovo codice della crisi la procedura non subisce eccessive variazioni, anzi viene addirittura semplificata, restando, quindi, uno strumento molto utile per il singolo consumatore siccome permette al debitore in difficoltร di vedersi ridurre โ su apposita richiesta โ lโammontare dei debiti in proporzione a quanto effettivamente e congruamente sia in grado di pagare. Quanto non puรฒ essere soddisfatto verrร , quindi, esdebitato, ossia cancellato allโesito della procedura, a seconda di quanto proposto e previsto nel piano.
Inoltre, resta la previsione per cui, quando e se il piano viene approvato (mediante omologazione) dal Giudice, il debitore sarร tenuto al rispetto di quanto previsto dal programma di ristrutturazione e solo di questo, che corrispondendo, nella pratica, ad una determinata percentuale di tutti i debiti contratti, รจ di regola inferiore a quanto effettivamente dovuto o, per lo meno, dilazionato nel tempo.
Allโesito del pagamento e nel rispetto di quanto previsto dal programma omologato, quindi, il consumatore sarร libero da ogni debito in modo definitivo.
Piano del consumatore: presupposti della nuova procedura di ristrutturazione dei debitiย
Al piano del consumatore (cosi come aggiornato dalla legge 176/2020), oggi procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore puรฒ accedere soltanto quel soggetto che sia consumatore privato, ossia quella persona fisica che ha contratto debiti per motivi estranei alla propria attivitร imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta,ย e seย socioย diย una societร (โappartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV eย VI del titolo V delย libroย quintoย delย codiceย civileโ) in nome collettivo, in accomandita semplice o in accomandita per azioni,ย perย iย debiti estranei a quelli sociali (art. 67 CCI che richiama lโart. 2 CCI, nonchรฉ ex art. 6 della l. 3/2012).
Inoltre, il consumatore, cosรฌ come individuato, per accedere validamente alla procedura, deve possedere anche i seguenti requisiti: a) non deve essere giร stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda; b) non deve aver giร beneficiato dell’esdebitazione per due volte; c) non deve aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. (art. 69 CCI)
Il consumatore, quindi, deve dimostrare che la situazione di sovraindebitamento nella quale si trova non sia addebitabile ad un proprio comportamento colposo, fraudolento o per malafede.
In passato, oltre i requisiti di cui sopra, era previsto che il giudice, nella valutazione dellโammissibilitร della proposta del piano, dovesse operare anche un giudizio di โmeritevolezzaโ del consumatore proponente.
Prima dellโintroduzione delle recenti modifiche, infatti, il giudice omologava il piano solo quando escludeva: a) che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; b) che il consumatore avesse colposamente determinato il sovraindebitamento.
Questo, chiaramente, spesso portava ad un giudizio sfavorevole per il debitore richiedente, che andava a subire cosรฌ conseguenze negative/dannose, per scelte incaute di anni addietro.
Giร la legge 176/2020 trova un compromesso modificando lโart. 12 bis della l. 3/2012 e quindi riparametrando il giudizio operato dal giudice, nel senso che sostituisce alla valutazione della presenza di meritevolezza del debitore la verifica del fatto che la situazione di sovraindebitamento del debitore non sia stato causato da colpa grave, malafede e frode dello stesso. (Per approfondimenti si legga โIl piano del consumatore dopo la riforma: la meritevolezzaโ)
Detta previsione รจ stata poi riproposta dal nuovo codice della crisi allโart. 69, comma 1 CCI (Rubricato โCondizioni soggettive ostativeโ)
Piano del consumatore: contenuto della nuova procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
La ristrutturazione dei debiti del consumatore, nella pratica, come detto, resta una proposta di risanamento del debito redatta dal consumatore indebitato (ossia colui che si trova in una difficoltร economica tale da non poter adempiere spontaneamente alle obbligazioni assunte) con lโausilio degli organismi di composizione della crisi (OCC).
Ai sensi della nuova normativa, la proposta che deve essere presentata ai creditori ha contenuto libero e, come in precedenza, puรฒ prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. (art. 67 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)
La domanda deve essere presentata presso il Tribunale competente (ossia il Tribunale del circondario ove ha residenza il debitore richiedente), e deve indicare in modo specifico tempi e modalitร per superare la crisi da sovraindebitamento.
Generalmente si tratta di una proposta di pagamento rateizzato di una quota percentuale dei vari crediti esistenti con scadenze prestabilite e le modalitร di pagamento, eventualmente sorrette da garanzie per lโadempimento dei debiti, redatta in base alle effettive disponibilitร del debitore e alle sue necessitร di sostentamento e nel rispetto del nuovo art. 67 e ss CCI.
La domanda, ai fini della sua validitร , deve essere correlata da un elenco:
- di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- della consistenza e della composizione del patrimonio;
- degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
La domanda quindi deve prevedere precisamente le modalitร di pagamento (che puรฒ avvenire anche a mezzo di crediti futuri (es. del trattamento di fine rapporto, della pensione), operazioni di prestito su pegno o cessione del quinto dello stipendio), il numero complessivo delle proposte rate da pagare, lโimporto della singola rata e le scadenze di pagamento.
Le percentuali di credito soddisfatte e le tempistiche di pagamento possono variare a seconda che il singolo creditore vanti un privilegio o meno.
Resta, infatti, la distinzione tra i creditori privilegiati e i chirografari. In ordine ai crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, questi, infatti, possono essere soddisfatti non integralmente, โallorchรฉ ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCCโ.
Il debitore puรฒ chiedere di falcidiare e ristrutturare anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento.
Inoltre, puรฒ โprevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale dataโ.
Durata del piano del consumatore
La proposta di ristrutturazione dei debiti deve contenere tra gli specifici elementi, anche lโindicazione del termine entro il quale il debitore eseguirร quanto proposto, ossia effettuerร i pagamenti โ secondo le modalitร e forme previste โ dei propri debiti.
Invero, la normativa, giร prima dellโentrata in vigore del nuovo codice della crisi, non conteneva un espresso riferimento alla durata massima del piano, eccezion fatta per la moratoria dei crediti privilegiati di cui allโart. 8, co. 4 della l. 3/2012, che non poteva superare lโanno.
Ma, sul punto, recentemente si รจ espressa la Cassazione per cui โnegli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore รจ possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, co. 4, della L. n. 3/2012, purchรฉ si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purchรฉ sia data ad essi la possibilitร di esprimersi in merito alla proposta del debitore.โ (Cass. civ., ord., sez. VI, 15 ottobre 2020, n. 22291)
Al di fuori dellโipotesi di crediti privilegiati, il legislatore non ha previsto, neppure da ultimo con il nuovo codice della crisi, alcun limite temporale del piano.
Parte della giurisprudenza considera applicabile in ordine alla durata del piano il limite temporale quinquennale individuato con riferimento allโesecuzione del concordato preventivo. (Per approfondimenti si legga โCasa allโasta: Omologato Piano del consumatore di 7 anniโ), rispondendo allโesigenza di garantire una ragionevole durata della procedura.
Tuttavia, a parere di chi scrive, prevedere un limite temporale generico e generalizzato sarebbe controproducente e pregiudicante il diritto dei consumatori di promuovere ed accedere alla procedura in esame.
Anzichรฉ garantire la ragionevole durata della procedura, ciรฒ che dovrebbe essere garantito รจ il principio di effettivitร della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, che in alcuni casi โ se non la maggioranza โ necessitano di tempi lunghi, ma proficui.
La durata del piano andrebbe, infatti, concordata e proposta a seconda dei debiti maturati, delle possibilitร economico -finanziarie del consumatore proponente, del numero dei creditori, delle quote di credito che si propone si soddisfareโฆ insomma, si tratta di un elemento del piano, che come gli altri aspetti, andrebbe valutato caso per caso, a seconda delle circostanze di fatto โ al momento della presentazione del piano โ e di quelle successive allโomologa.
La previsione di un limite temporale non farebbe altro che pregiudicare la validitร di molteplici piani proposti e si atteggerebbe a limite oggettivi di ammissibilitร del piano limitandone, di fatto, lโaccesso.
Del resto, come confermato dalla Suprema Corte โ non puรฒ aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. E ciรฒ accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all’immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all’ammontare dei debiti.โ (Cass., ord. 27544 del 28 ottobre 2019)
ร pienamente condivisibile, quindi, quel orientamento giurisprudenziale che ha rilevato come lโadozione di una interpretazione eccessivamente restrittiva dellโammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare lโomologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare lโeffettivitร dello strumento e mai si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. (cfr. Cass. ord. 27544 del 28 ottobre 2019)
Sul punto, sono interessanti le decisioni assunte dai Tribunali che hanno (correttamente) condiviso lโorientamento che ammette una durata piรน lunga, quanto efficace, dei piani del consumatore, a titolo meramente esemplificativo: il Tribunale di Foggia ha ammesso un piano del consumatore a 26 anni (decreto di omologa del 12.03.2020- per visualizzare clicca qui);ย il Tribunale di Como ha ammesso un piano del consumatore a 20 anni (decreto di omologa del 25.05.2018 – per visualizzare clicca qui); il Tribunale di Cuneo ha ammesso un piano del consumatore a 10 anni (decreto di omologa del 23.03.2022 – per visualizzare clicca qui); il Tribunale di Napoli ha ammesso un piano del consumatore a 9 anni e 9 mesi (decreto di omologa del 17.06.2022 – per visualizzare clicca qui); il Tribunale di Foggia ha ammesso un piano del consumatore a 8 anni (decreto di omologa del 31.12.2022 – per visualizzare clicca qui).
Naturalmente, il vaglio del giudice in questi casi sarร decisivo.
Benefici per il consumatore esecutato: quando pende un pignoramento
La disciplina del piano del consumatore, prima e ristrutturazione dei debiti del consumatore poi, si mostra particolarmente utile per il consumatore soprattutto quando questi รจ un debitore esecutato. (Per approfondimenti si legga โIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliareโ)
La precedente previsione (ex art. 9 e 12 bis l. 3/2012), stabiliva che una volta omologato il piano e pubblicato il decreto di omologa del piano, questo era vincolante per i creditori.
La vincolativitร prevista, tuttavia, resta anche oggi.
Invero, la procedura di ristrutturazione dei debiti si definisce con sentenza, che quindi, vincola i creditori coinvolti nel programma di ristrutturazione.
La legge n. 3/2012 sul punto era sicuramente piรน precisa, siccome specificava che il decreto di omologazione vincolava i creditori nel senso che:
- i creditori con titolo anteriore alla data di pubblicazione del decreto di omologazione, non potevano piรน attivare o proseguire procedure di espropriazione o azioni cautelari ai danni del debitore;
- i creditori posteriori non potevano procedere esecutivamente nei confronti dei beni oggetto del piano omologato.
Ad ogni modo, a parere di chi scrive, la situazione resta invariata, nel senso che la sentenza con la quale il giudice omologa la domanda di ristrutturazione dei crediti sarร chiaramente vincolante: a) per le parti coinvolte (ossia oltre il debitore,ย i creditori muniti di titolo anteriore alla data della sentenza che hanno preso parte e sono stati inseriti nella procedura e nel programma di ristrutturazione); b) allo stesso modo condiziona anche i creditori con titolo posteriore, quindi esclusi dalla procedura, siccome i beni mobili o immobili oggetto della procedura con sentenza sono stati vincolati, in qualche modo โdestinatiโ al soddisfacimento degli specifici crediti per i quali la domanda di ristrutturazione รจ stata omologata.
Innanzitutto, oggi, il piano viene omologato con sentenza, vincolante per le parti.
Inoltre, in occasione della presentazione della proposta di piano, a determinare circostanze, il giudice, prima della omologazione, su istanza del debitore, nelle more della procedura, puรฒ sospendere le procedure esecutive in atto sul patrimonio immobiliare o mobiliare del debitore. (Per approfondimenti si legga โIl Tribunale di Nola sospende lโesecuzione immobiliare bloccando lโasta giร fissata a seguito dellโintroduzione del Piano del Consumatore!!!โ, lโarticolo in questione riguarda il caso in cui il Tribunale di Nola sospendeva la procedura esecutiva, in particolare 20 giorni prima della data fissata per lโasta, a seguito del decreto del Giudice designato per lโomologazione della proposta del piano del consumatore. Il GE in detta occasione ribadiva il principio per cui in capo allo stesso non residuava alcun potere discrezionale a fronte della sospensione disposta dal GD; ed anche โOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ)
Inoltre, sempre su istanza del debitore, il giudice puรฒ โaltresรฌ disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonchรฉ le altre misure idonee a conservare l’integritร del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzatiโ, quando queste potrebbero rivelarsi pregiudicanti la fattibilitร del piano presentato. (art. 70 CCI)
La sospensione della procedura esecutiva in corso, oltre che auspicabile e di notevole vantaggio per il consumatore/debitore esecutato, a parere di chi scrive รจ essenziale per il proponente.
Non di rado, infatti, il debitore esecutato decide di perseguire la strada del piano del consumatore e quindi di attivarsi in tal senso in fase giร avanzata dellโesecuzione, che comporta la necessitร di procedere velocemente e in maniera fattiva al fine di evitare il passaggio finale dellโespropriazione, ossia la vendita allโasta dellโimmobile pignorato.
La sospensione della procedura esecutiva, quindi, spesso รจ indispensabile in quanto nelle more del giudizio instaurato per la valutazione della proposta di piano (che potrebbe definirsi con lโomologa) il bene immobile del debitore, quando รจ oggetto dellโespropriazione forzata, potrebbe essere aggiudicato ad un terzo.
Potrebbe verificarsi il caso in cui il giudice designato omologa un piano del consumatore che risulterebbe perรฒ inidoneo a produrre gli effetti sperati dal richiedente, siccome nel tempo impiegato per la predisposizione del piano, la valutazione dello stesso, la decisione del giudice ed in generale la lungaggine processuale, il debitore potrebbe vedersi venduto allโasta lโimmobile pignorato di sua proprietร .
In questo caso, infatti, lโomologazione del piano resterebbe priva di utilitร , siccome dopo lโaggiudicazione dellโimmobile viene meno lโobiettivo principe del debitore.
Avv. Biancamaria Leone de Pertis
(collaboratrice dello Studio DโAmbrosio Borselli per la Sede di Napoli)
Per conoscere tutteย le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012ย si legga โApprovato il nuovo sovraindebitamentoโย o anche
โGuida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizioโ
Per approfondire lโeccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenutoย lโomologa di un piano del consumatoreย proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con ilย pagamento del solo 37% del mutuoย originariamente dovutoย in 7 anniย da parte sua si legga โOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ
Per saperne di piรน sul piano e su come utilizzarlo per salvare lโimmobile pignorato si legga ancheย โIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโ
Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dellโintroduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche โLa sospensione dellโesecuzione con lโintroduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ.
Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si leggaโย Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโAccordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenzeโ
Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si leggaย โSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโ
Perย il tema dellโammissibilitร di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga โIl sovraindebitamento puรฒ essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibileโ
Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si leggaย โReclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamoโ
Chi fosse interessato al nuovoย fondo Salvacasaย ย finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e piรน attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari leggaย โIl nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dallโart. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commentoโ
Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร per salvare il proprio immobile si legga anche lโarticoloย ยซPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casaยป
Chi volesseย approfondire lโargomento delle opposizioni esecutive legga gli articoliย ย โGuida allโOpposizione a precetto: termini, competenza e formaโย , โGuida allโOpposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโย ,ย ย ย โOpposizione allโesecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeโ,ย eย โOpposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenzeโ
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nellโambito degli stessi si cerchi su google la parola โpignoramento immobiliareโ associata a โstudioassociatoborselli.itโ o a โwww.dirittoimmobiliare.orgโ per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
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