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Opposizione a precetto art 615 cpc o art 617 cpc

Guida ai motivi, forma, termini, competenza, procedura e costi dell’opposizione a precetto, la scelta fra l’art 615 cpc e l’art 617 cpc

Lโ€™opposizione a precetto รจ lo strumento di tutela offerto al debitore per denunciare vizi sostanziali o formali del precetto o del titolo esecutivo notificatogli precedentemente allโ€™atto di pignoramento.

Quando si parla di opposizione a precetto, infatti, si intende lโ€™azione del debitore concentrata sugli atti prodromici al pignoramento.

Il precetto, si ricorda, รจ quellโ€™atto di intimazione ad adempiere lโ€™obbligazione derivante dal titolo esecutivo (precedentemente notificatogli oppure notificato contestualmente allโ€™atto di precetto), prodromico allโ€™esecuzione.

Una volta che un soggetto โ€“ persona fisica o giuridica โ€“ riceve la notificazione di un atto di precetto, in uno al titolo esecutivo in copia conforme allโ€™originale (nuovo art. 475 cpc), oppure successivamente alla notifica del primo, รจ consapevole del fatto che trascorsi almeno 10 giorni dalla notifica ed entro i successivi 90 giorni sarร  – molto probabilmente – destinatario della notificazione di un pignoramento, salvo i casi in cui non decida di adempiere spontaneamente al pagamento precettato.

Ecco quindi che nelle ipotesi in cui lโ€™atto di precetto o il titolo esecutivo siano viziati vuoi sotto il profilo sostanziale, vuoi sotto il profilo formale, il legislatore fornisce al destinatario della notificazione, ossia al debitore uno strumento di tutela dei propri interessi.

Le opposizioni al precetto, quando proposte prima che lโ€™esecuzione sia iniziataย e, dunque,ย prima della notifica dellโ€™atto di pignoramento, sono dette opposizioni preventive.

Questo per distinguerle da quelle opposizioni che, a mente del secondo comma degli artt. 615 e 617 cpc, si propongono dopo che lโ€™esecuzione sia iniziata e quindi dinanzi il G.E. giร  investito della procedura, nelle forme del ricorso, come si dirร  di seguito, dette โ€œsuccessiveโ€. (Per approfondimenti si legga il seguente articolo โ€œGuida allโ€™Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโ€)

Lโ€™opposizione a precetto, a seconda del vizio da denunciare, puรฒ configurarsi come opposizione allโ€™esecuzione ex art. 615 cpc oppure come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc.

In particolare, quando il debitore voglia contestare il diritto del creditore a procedere allโ€™esecuzione forzata, lโ€™opposizione si qualifica come opposizione allโ€™esecuzione ex art. 615, I co cpc.

Quando, invece, il debitore voglia contestare la regolaritร  formale del titolo esecutivo e/o del precetto o ancora la loro notificazione allora lโ€™opposizione si qualifica come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, I co cpc.

La dottrina รจ solita parlare di opposizione allโ€™esecuzioneย exย art. 615 c.p.c. quando il debitore contesta lโ€™an debeaturย ossia lโ€™effettiva debenza delle somme ed opposizione agli atti quando, invece, contesta ilย quomodoย dellโ€™esecuzione e, dunque, la sua regolaritร  formale. (Per approfondimenti si legga anche lโ€™articolo โ€œGuida allโ€™Opposizione a precetto: termini, competenza e formaโ€)

Le due opposizioni si distinguono sotto vari profili, ma รจ importante precisare che la qualificazione giuridica delle stesse spesso non รจ di facile o immediata soluzione.

Inoltre, il giudice adito ha il potere/dovere di riqualificare lโ€™opposizione promossa nella corretta categoria, e questo puรฒ portare a diverse conseguenze, soprattutto in ordine alla loro ammissibilitร .

Motivi

Opposizione a precetto ex art. 615 cpc

Prima distinzione tra le due opposizioni attiene, come detto, i motivi sottesi allโ€™azione del debitore.

Lโ€™art. 615, I co cpc โ€œOpposizione allโ€™esecuzioneโ€ recita โ€œQuando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non รจ ancora iniziata, si puรฒ proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27 โ€ฆ.โ€.

Lโ€™opposizione a precetto ex art. 615, I co cpc รจ lo strumento che il debitore ha a disposizione quando denuncia il diritto del creditore di procedere allโ€™esecuzione forzata.

In particolare, questo รจ il caso in cui il debitore contesti lโ€™importo precettato, anche solo parzialmente (ad esempio quando dichiara di aver giร  adempiuto al pagamento al quale รจ stato condannato dalla sentenza che costituisce titolo esecutivo oppure quando denuncia la prescrizione dei crediti per i quali procede il creditore o ancora quando lamenta lโ€™errata quantificazione degli interessi calcolati) o addirittura quando contesta lโ€™esistenza stessa del titolo esecutivo o la sua inidoneitร  a costituire titolo esecutivo ex art. 474 cpc (ad esempio quando il titolo esecutivo รจ composto da un assegno, ma questo ha perso valenza di titolo siccome decorsi 6 mesi dalla sua emissione).

Ai motivi sopra elencati a titolo meramente esemplificativo va aggiunto โ€“ per completezza โ€“ che lโ€™opposizione allโ€™esecuzione รจ lo strumento adoperato dal debitore anche per denunciare lโ€™impignorabilitร  dei beni, ai sensi dellโ€™art. 615, II co cpc, vizio che va denunciato in questo caso necessariamente una volta iniziato il pignoramento, a seguito quindi del vincolo di pignoramento al quale il creditore assoggetta beni โ€œimpignorabiliโ€ (questo rientra nellโ€™ipotesi di cui al secondo comma del 615 cpc, quindi opposizione successiva).

Opposizione a precetto ex art. 617 cpc

Lโ€™art. 617, I co cpc โ€œOpposizione agli atti esecutiviโ€ recita โ€œLe opposizioni relative alla regolaritร  formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precettoโ€.

Con lโ€™opposizione agli atti esecutivi, invece, lโ€™opponente/debitore contesta la regolaritร  formale del titolo esecutivo, del precetto oppure denuncia lโ€™irregolaritร  della notificazione del titolo e/o del precetto, o ancora dellโ€™atto di pignoramento. (Per approfondimenti circa le differenze tra le forme di opposizione si consiglia la lettura dei seguenti articoli โ€œOpposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenzeโ€, โ€œNotifica del titolo esecutivo e del precetto: vizi e irregolaritร โ€)

In generale, lโ€™opposizione agli atti esecutivi รจ proponibile avverso qualunque atto esecutivo posto in essere nel corso della procedura (cd opposizioni successive, ad esempio avverso lโ€™ordinanza di vendita); infatti, di regola, รจ senzโ€™altro la forma di opposizione piรน frequentemente adoperata dal debitore esecutato, soprattutto nella veste di opposizione agli atti esecutivi cd. successiva.

Forma, termini e competenza

Forma dellโ€™opposizione

Lโ€™opposizione a precetto, qualificabile vuoi in opposizione allโ€™esecuzione, vuoi in opposizione agli atti esecutivi assume forma diversa a seconda che lโ€™esecuzione non sia ancora iniziata o sia giร  iniziata.

In questi casi, il legislatore disciplina le opposizioni ex art. 615 e 617 primo comma cpc allo stesso modo, prevedendo che quando lโ€™esecuzione non รจ ancora iniziata, lโ€™opposizione a precetto si propone con atto di citazione (salvo i casi in cui il titolo esecutivo verta su materie di lavoro o previdenza), mentre quando lโ€™esecuzione รจ giร  iniziata deve essere presentata con ricorso al giudice dellโ€™esecuzione. (art. 615, II co cpc โ€œQuando รจ iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilitร  dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sรฉ e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione รจ inammissibile se รจ proposta dopo che รจ stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabileโ€; art. 617, II co cpc โ€œLe opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiutiโ€ Per approfondimenti si legga lโ€™articolo โ€œOpposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenzeโ€).

Termini dell’opposizione

Altra distinzione tra le opposizioni, invece, si rinviene in ordine al termine entro il quale queste possono e devono essere proposte a pena di decadenza.

Quando si contesta il diritto del creditore a procedere allโ€™esecuzione forzata per una delle ragioni sopra elencate (seppur a titolo meramente esemplificativo), quindi quando il debitore propone opposizione allโ€™esecuzione ex art. 615, I co cpc, il legislatore in ordine al termine entro il quale lโ€™opposizione deve essere presentata si limita a statuire, ai sensi della norma citata, che โ€œlโ€™opposizione รจ inammissibile se รจ proposta dopo che รจ stata disposta la vendita o lโ€™assegnazione a norma degli articoliย 530,ย 552,ย 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero lโ€™opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabileโ€.

Questo ci porta a dire, quindi, che lโ€™opposizione allโ€™esecuzione puรฒ essere promossa liberamenteย prima che sia โ€œstata disposta la venditaย o lโ€™assegnazioneโ€

Il termine ultimo per proporre lโ€™opposizione allโ€™esecuzione, quindi, codicisticamente รจ di regola lโ€™udienza 569 cpc (allโ€™esito della quale il G.E. dovrebbe disporre la vendita su istanza del creditore ex art. 567 cpc) o, in caso di eventuali rinvii in prosieguo (ad esempio in caso di contestazioni sollevate in udienza 569 cpc sul quale il giudice deve prendere posizione o si riserva), alla prima occasione utile e comunque entro lโ€™emissione dellโ€™ordinanza di autorizzazione alla vendita (in questo caso, ovviamente, lโ€™opposizione sarร  cd. โ€œsuccessivaโ€ e verrร  proposta con ricorso).

Ai sensi dellโ€™art. 617, I co cpc, invece, quando il debitore contesta la regolaritร  formale degli atti notificati (titolo esecutivo o precetto) o la loro notificazione, lโ€™opposizione dovrร  essere proposta entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della notificazione.

Inoltre, ai sensi del secondo comma della norma citata, quando sia stato impossibile proporre lโ€™opposizione prima โ€œle opposizioni [โ€ฆ] relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione (atto di pignoramento in primis) si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto (questo รจ il caso, ad esempio in cui la notifica del precetto sia stata eseguita in modo irregolare, ragion per cui il debitore non รจ venuto a conoscenza nellโ€™immediato della notifica stessa, ma solo successivamente, ad esempio in occasione della notifica dellโ€™atto di pignoramento), oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiutiโ€ (anche in questo caso ovviamente, lโ€™opposizione sarร  cd โ€œsuccessivaโ€ e verrร  proposta con ricorso).

Ora, come anticipato, siccome il giudice adito ha il potere/dovere di riqualificare nella corretta categoria le opposizioni promosse, e considerato che queste, a pena di decadenza, sotto assoggettate a regole diverse, si consiglia sempre โ€“ nei limiti del possibile โ€“ di garantire sempre il rispetto di entrambe le norme regolatrici a prescindere dallโ€™opposizione promossa.

Questo perchรฉ, ad esempio, nel caso in cui il debitore proponga opposizione allโ€™esecuzione, che perรฒ il giudice investito della causa riqualifica in opposizione agli atti esecutivi, questa potrebbe essere dichiarata inammissibile se il debitore si fosse attivato trascorsi i 20 giorni dalla notifica dellโ€™atto (titolo/precetto) opposto (termine da rispettare a pena di decadenza per lโ€™opposizione agli atti esecutivi, ma non per lโ€™opposizione allโ€™esecuzione, quindi termine che incolpevolmente il debitore potrebbe far decorrere, ma che porterebbe allโ€™inammissibilitร  della sua azione).

Competenza a decidere sulle opposizioni

La competenza per materia dei pignoramenti immobiliari รจ esclusiva del Tribunale.

In ordine alla competenza territoriale del giudice da adire, invece, lโ€™art. 615 cpc richiama lโ€™art. 27 cpc a mente del quale โ€œโ€ฆรจ competente il giudice del luogo dell’esecuzione, salva la disposizione dell’art. 480 terzo commaโ€.

Il giudice del luogo dellโ€™esecuzione, a mente dellโ€™art. 26 cpc, quando lโ€™esecuzione รจ immobiliare รจ il giudice del luogo ove si trova lโ€™immobile assoggettato al pignoramento.

Lโ€™art. 480, III co cpc, tuttavia, precisa che il creditore procedente in occasione della notifica del precetto deve rendere la dichiarazione di residenza o lโ€™elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per lโ€™esecuzione (art. 26 cpc). In mancanza le opposizioni a precetto si proporranno davanti al giudice del luogo ove la notifica รจ stata eseguita.

Quindi del caso in cui nellโ€™atto di precetto il creditore non abbia dichiarato residenza o eletto domicilio nel comune del giudice del luogo ove lโ€™immobile si trova, allora competente a decidere sullโ€™opposizione a precetto sarร  il giudice del luogo in cui la notificazione รจ stata eseguita.

Questโ€™ultima regola si applica anche nelle ipotesi di opposizione ex art. 617 cpc, che richiama direttamente il 480 cpc.

Seppur formulate in modo diverso, infatti, valgono per entrambe le opposizioni le medesime regole.

Procedura

Quando lโ€™opposizione promossa dal debitore รจ preventiva, ai sensi degli artt. 615, I co e 617, I co cpc, allora il procedimento de seguire รจ senzโ€™altro piรน semplice rispetto a quello previsto nellโ€™ipotesi in cui lโ€™esecuzione รจ giร  iniziata e quindi lโ€™opposizione promossa โ€“ dinanzi al G.E. giร  investito della procedura โ€“ รจ cd successiva.

Mentre, infatti, questโ€™ultima ha una necessaria struttura bifasica (composta cioรจ da una fase cautelare ed una di merito), a mente dei rispettivi art 616 cpc (per le opposizioni ex art. 615, II co cpc) e 618 (per le opposizioni ex art. 617, II co cpc), lโ€™opposizione preventiva si esaurisce dinanzi ad un unico giudice (come sopra individuato), che concentrando le due fasi innanzi a sรฉ decide con sentenza. (Per approfondimenti sulla struttura bifasica delle opposizioni successive si legga lโ€™articolo โ€œOpposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenzeโ€)

Dal momento in cui viene promossa lโ€™opposizione e per tutta la durata del giudizio, il termine di efficacia del precetto opposto (termine di 90 giorni dalla notificazione del precetto entro il quale il creditore deve notificare il pignoramento a pena di inefficacia dellโ€™atto di precetto stesso) ai sensi dellโ€™art. 481 cpc (rubricato โ€œCessazione dell’efficacia del precettoโ€) rimane sospeso. ย Detto termine, infatti, riprenderร  a decorrere dalla data di definizione del giudizio di opposizione, salvo chiaramente il caso di accoglimento dellโ€™opposizione.

In ordine allo svolgimento del giudizio instaurato dal debitore, due sono le sostanziali differenze che si individuano tra le due opposizioni in esame.

Infatti, quando il debitore propone opposizione a precetto ex art. 615, I co cpc e quindi contesta il diritto del creditore a procedere allโ€™esecuzione, a mente della norma regolatrice, il giudice adito, su istanza di parte opponente e quando ricorrono โ€œgravi motiviโ€ puรฒ sospendere โ€“ in tutto o in parte, a seconda che la contestazione del diritto creditorio sia totale o parziale โ€“ lโ€™efficacia esecutiva del titolo.

Il potere di sospensione dellโ€™efficacia esecutiva del titolo, invece, non รจ espressamente richiamato dallโ€™art. 617 cpc nรฉ dal 618 cpc.

In particolare, mentre, come detto, lโ€™art. 615 cpc espressamente attribuisce tale potere al giudice investito della causa, lโ€™art. 618 cpc recita โ€œIl giudice dellโ€™esecuzione [โ€ฆ] dร , nei casi urgenti, i provvedimenti opportuniโ€ ed ancora โ€œAll’udienza dร  con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabiliโ€.

Sul punto va detto che, seppur non esplicitamente attribuito, si ritiene che, trattandosi di un inciso alquanto generico, effettivamente, anche in questo caso il giudice potrebbe decidere in ordine alla sospensione dellโ€™efficacia del titolo, siccome si tratterebbe in ogni caso di โ€œprovvedimenti opportuniโ€ da pronunciare.

Altra differenza โ€“ rilevante โ€“ attiene il regime dellโ€™impugnabilitร  della sentenza che definisce il giudizio.

Mentre la sentenza emessa dal giudice che decide sullโ€™opposizione allโ€™esecuzione รจ appellabile, la sentenza con la quale il giudice decide sullโ€™opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dellโ€™ultimo comma dellโ€™art. 618 cpc – che espressamente richiama il primo comma dellโ€™art. 617 cpc – non รจ impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (appello), ma solo con ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost.

Tali differenze, soprattutto sotto il profilo dellโ€™impugnabilitร  delle sentenze che definiscono le due opposizioni, trovano giustificazione nel fatto che i giudizi di opposizione agli atti esecutivi, siccome non contestano il diritto di procedere ad esecuzione, non sono di fatto condizionanti la validitร  propria della procedura esecutiva, ma, afferendo alla regolaritร  formale del titolo esecutivo e/o del precetto, potrebbero comportare solo il ritardo della soddisfazione della pretesa creditoria.

Costi

Anche sotto il profilo โ€œpraticoโ€ dellโ€™iscrizione a ruolo le opposizioni si distinguono.

Per lโ€™opposizione a precetto ex art. 615, I co cpc al momento dellโ€™iscrizione a ruolo sarร  necessario il pagamento del contributo unificato da calcolarsi in base al valore della domanda e quindi allโ€™importo precettato, oltre che la marca da bollo pari ad euro 27,00.

Per lโ€™opposizione agli atti esecutivi, invece, il contributo unificato รจ calcolato in misura fissa pari ad euro 168,00, oltre chiaramente la marca da bollo da 27,00 euro.

Avv. Biancamaria Leone de Pertis

(collaboratrice dello Studio Dโ€™Ambrosio Borselli presso la Sede di Napoli)

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Avv. Edgardo Diomede dโ€™Ambrosio Borselli

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