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Guida completa alla liquidazione controllata

Luglio 15, 2025by Redazione
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Liquidazione controllata: procedura di gestione del sovraindebitamento a carattere liquidatorio. Disciplina, presupposti e normativa. Come funziona e finalità.

Cos’è la liquidazione controllata

La liquidazione controllata è una delle procedure da sovraindebitamento, disciplinata dagli art. 268 e ss CCII che si affianca alle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato preventivo.

A differenza di queste, però, la liquidazione controllata ha carattere residuale e liquidatorio.
Si tratta, infatti, di una procedura con cui il debitore viene spogliato, nell’interesse dei propri creditori, di tutti i suoi beni – salvo quanto previsto per legge –  che vengono liquidati per intero ed il cui ricavato viene distribuito tra i creditori.

Come vedremo, infatti, pur annoverato tra le procedure di sovraindebitamento si avvicina molto alle procedure concorsuali, richiamando spesso l’applicabilità delle norme proprie della liquidazione giudiziale (ex fallimento).

Si tratta della vecchia procedura di liquidazione del patrimonio ex legge n. 3/2012.

Liquidazione controllata: procedimento

Domanda di apertura della procedura

Quando il debitore versa in uno stato di sovraindebitamento può chiedere dinanzi il Tribunale competente l’apertura della liquidazione controllata dei suoi beni.

In caso di apertura della liquidazione tutti i beni del debitore saranno liquidati nell’interesse dei suoi creditori, ad eccezione dei:

  • crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile;
  • crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
  • i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile;
  • le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.,

In ogni caso, il Giudice dispone l’apertura della procedura se l’OCC nominato attesti la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.

L’apertura della procedura può essere chiesta anche da uno dei creditori del debitore sovraindebitato. Ma in questo caso il Giudice non potrà disporla nel caso in cui l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia inferiore a 50.000,00 euro oppure quando l’OCC interpellato attesti che non sia possibile acquisire attivo da distribuire.

Apertura della liquidazione controllata

La liquidazione controllata è disposta con sentenza. Il giudice verificati i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII dichiara aperta la procedura liquidatoria e compie una serie di attività.

A titolo esemplificativo:

  • nomina il giudice delegato ed il liquidatore (generalmente nella persona del Gestore della Crisi nominato per la presentazione della domanda di apertura);
  • ordina la consegna dei bilanci e scritture contabili, dell’elenco dei creditori e la consegna dei beni (sul punto poi sarà il liquidatore a valutare la convenienza della consegna immediata o meno);
  • assegna ai creditori un termine non superiore a 90 giorni entro cui presentare al liquidatore la domanda di ammissione al passivo (o restituzione/rivendicazione).

Per espresso richiamo all’art. 150 CCII, dalla data di apertura della liquidazione controllata non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali sui beni dei debitore compresi nella procedura, salvo diverse disposizioni di legge (inciso, quest’ultimo, che sarà oggetto di separato approfondimento).

Procedimento

Una volta aperta la procedura di liquidazione controllata protagonista indiscusso del procedimento è il liquidatore.

Il liquidatore dovrà comunicare la sentenza al debitore e ai creditori e soprattutto dovrà redigere l’inventario dei beni del debitore ed il programma di liquidazione degli stessi, indicando modalità e tempi.

Il programma di liquidazione deve garantire una ragionevole durata della procedura tenendo conto del limite dei tre anni indicato dal legislatore al termine del quale il debitore può chiedere l’esdebitazione, come spiegheremo più avanti.

Completati questi adempimenti dovrà – sulla scorta delle domande di ammissione pervenute dai creditori – redigere lo stato passivo, tenendo conto, chiaramente, dei privilegi e/o cause di prelazione dei vari creditori.

Al progetto di stato passivo i creditori che possono presentare osservazioni, a seguito di cui, il liquidatore redige lo stato passivo definitivo ed esecutivo. (avverso cui è possibile proporre reclamo)

È chiaro che la liquidazione dovrà seguire le regole di riparto contenute nello stato passivo.

Esecuzione del programma liquidatorio

Il programma liquidatorio è gestito dal liquidatore, che è tenuto a rendere le proprie osservazioni al giudice delegato tramite relazioni semestrali.

Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni e la vendita avviene secondo le regole delle vendite nella liquidazione giudiziale.

Una volta venduti i beni e riscosso il prezzo presenta il rendiconto al Giudice delegato che deve approvarlo. Una volta approvato, il liquidatore provvede alla distribuzione del ricavato dalla liquidazione secondo il prospetto dello stato passivo.

Chiusura della liquidazione controllata

Conclusa la liquidazione dei beni e la ripartizione del ricavato tra i creditori, o decorsi 3 anni dall’apertura su istanza del debitore, il giudice dispone con decreto la chiusura della liquidazione.

Concorso e/o interazioni tra le procedure di sovraindebitamento

L’art. 271 CCII disciplina il caso di concorso di procedure. Il legislatore ha previsto nel caso in cui sia il creditore a presentare domanda di apertura di liquidazione, una maggior tutela per il debitore al fine di non lasciare nelle mani di un singolo creditore il potere di decidere per lui le sorti del suo patrimonio.

Infatti è previsto che nel caso di domanda presentata dal creditore, il debitore entro la prima udienza fissata può presentare domanda di accesso alle altre procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento – quindi a seconda che si tratti di un consumatore o meno, accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore nel primo caso oppure di concordato minore nel secondo.

Nel momento in cui presenta domanda di accesso ad una procedura alternativa deve essere in possesso della documentazione richiesta a seconda della procedura scelta o chiedere un termine per presentarla.

Nelle more del termine per la presentazione della documentazione necessaria non può essere disposta l’apertura della liquidazione controllata. Questa potrà essere aperta solamente nel caso in cui il debitore non presenti la documentazione nel termine stabilito dal Giudice oppure in caso di mancata apertura delle procedure alternative.

Finalità

L’utilità della procedura di liquidazione controllata consiste nella durata – di massimo tre anni dalla sentenza che ne dichiara l’apertura – al termine della quale opera di diritto la esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti e la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della medesima procedura.

In particolare, ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opera di diritto in caso di chiusura della procedura oppure anteriormente decorsi tre anni dalla sua apertura su istanza del debitore, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’art. 282 e le condizioni di cui all’art. 280 CCII (norma richiamata nel testo della prima e propria della liquidazione giudiziale)

Perché si opta per la liquidazione controllata: scelta volontaria o “forzata”?

Ora, la procedura di liquidazione controllata, seppur utile dal momento in cui all’esito della stessa ed in ogni caso decorsi 3 anni dalla sua apertura porta all’esdebitazione di tutti i debiti, comporta anche la liquidazione dell’intero patrimonio del debitore o meglio di gran parte dei beni (sempre da parametrare alla esposizione debitoria).

Quindi nel caso in cui il debitore sia proprietario di un immobile, ad esempio, questo senz’altro verrà liquidato nell’interesse dei creditori, diversamente da quello che si verifica nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ove invece l’obiettivo è proprio quello di salvare la casa.

Proprio per questo difficilmente un soggetto indebitato deciderà volontariamente di optare per l’apertura della procedura di liquidazione controllata. Generalmente la scelta è forzata:

  • Nelle ipotesi in cui per legge si trova nell’impossibilità di accedere ad altre procedure di gestione del sovraindebitamento;
  • (come anticipato) In caso di mancato adempimento del programma di ristrutturazione dei debiti del consumatore o del concordato minore;
  • O, ancora, in caso di mancata omologazione del piano ove in via residuale è stata chiesta l’apertura della liquidazione.

Conclusioni

Come abbiamo avuto modo di vedere, la liquidazione controllata pur essendo annoverata tra le procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento è sicuramente meno vantaggiosa per un debitore rispetto alle altre, siccome comporta inevitabilmente la liquidazione di quanto è nel suo patrimonio.

Vero è che garantisce al suo esito l’esdebitazione e quindi la liberazione da tutti i debiti eventualmente non soddisfatti per intero nel corso della procedura, ma per arrivare all’esdebitazione il prezzo da pagare è molto alto, spesso troppo alto.

Ed è anche per questo che la procedura in commento è una procedura residuale.

Tuttavia, forse proprio perché residuale, è una procedura poco conosciuta e quindi spesso confusa con altre che a parità di condizioni sono senz’altro più vantaggiose.

È chiaro che compito del professionista è anche quello di meglio indirizzare il proprio cliente debitore/sovraindebitato a percorrere la strada più utile ed appropriata a seconda del caso specifico. Proprio per questo, consigliamo sempre di affidarsi ad un professionista esperto, che conosca approfonditamente la materia e che sappia tutelare gli interessi del proprio assistito nel modo migliore.

avv. Biancamaria Leone de Pertis

(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per approfondimenti sulle procedure  di gestione della crisi da sovraindebitamento si consiglia la lettura dei seguenti articoli Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze ,Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureApprovato il nuovo sovraindebitamento, Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaLa sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012.  

Per gli spunti e le novità interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso l’ennesimo pignoramento immobiliare a seguito di un piano del consumatore (ora “accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dallo Studio legale d’Ambrosio Borselli si legga Tribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012″

Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dall’asta si legga Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa all’asta

Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante l’avvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si legga Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione”

Per l’ennesima sospensione di una procedura esecutiva immobiliare ottenuta, peraltro, a pochissime ore dalla celebrazione dell’asta stessa, grazie all’ammissione dell’ennesima proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore portata  con soddisfazione a compimento dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga Bloccato pignoramento con ammissione piano del consumatore”

Per approfondire come gli errori contenuti nell’avviso di vendita (determinante è una approfondita analisi dell’avviso, in comparazione con l’ordinanza, e la perfetta conoscenza delle norme e delle prassi dei vari tribunali in tal senso) ci abbiano consentito di ottenere l’ennesima revoca del decreto di trasferimento si legga Revocato decreto di trasferimento per vizi della vendita”

Per verificare la concreta possibilità  con una adeguata difesa specialistica di ottenere la  revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la  difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”

Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,  persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”

Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta  dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”

Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”

Per maggiori  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed  i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Ritornando alle irregolarità degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si legga “Revocata vendita all’asta per assenza di foto degli interni” che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara ha  revocato l’esperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nell’apposita ordinanza.

Per maggiori  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed  i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

 

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