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Intervento dopo ordinanza di conversione del pignoramento

Febbraio 25, 2026by Redazione

Intervento dopo ordinanza di conversione del pignoramento: guida su intervento creditori, conversione e tutele del debitore nelle esecuzioni immobiliari

 

Nellโ€™ambito delle procedure esecutive immobiliari, uno degli aspetti piรน delicati per chi si trova a subire l’esecuzione รจ lโ€™intervento di ulteriori creditori nel processo giร  avviato.

Quando viene notificato un pignoramento, il debitore tende a concentrare la propria attenzione esclusivamente sul creditore procedente; tuttavia, la procedura esecutiva รจ per sua natura โ€œapertaโ€ alla partecipazione di altri soggetti che vantino diritti nei confronti dellโ€™esecutato.

Questo fenomeno, disciplinato dallโ€™art. 499 c.p.c., puรฒ incidere in modo significativo sullโ€™ammontare complessivo del debito, sulla durata dellโ€™esecuzione e perfino sulla possibilitร  di accedere con successo alla conversione del pignoramento prevista dallโ€™art. 495 c.p.c.

Comprendere come e quando possano intervenire altri creditori, quali effetti produca il loro intervento e quali siano le conseguenze in caso di istanza di conversione รจ fondamentale per impostare una strategia difensiva efficace e consapevole.

Quindi, in quanto avvocati esperti in diritto delle esecuzioni immobili, cercheremo di spiegarvelo in questa breve guida, in modo semplice e chiaro.

Lโ€™intervento dei creditori nel processo esecutivo (art. 499 c.p.c.)

Lโ€™art. 499 c.p.c. disciplina lโ€™intervento nella procedura esecutiva, consentendo a ulteriori creditori del debitore di inserirsi in unโ€™esecuzione giร  iniziata.

Una volta che il pignoramento รจ stato promosso e iscritto a ruolo, la procedura diventa conoscibile attraverso i registri telematici della giustizia: qualsiasi creditore puรฒ verificare la pendenza di unโ€™esecuzione nei confronti di un determinato soggetto e, se ne ricorrono i presupposti, presentare ricorso per intervento indicando il numero di ruolo della procedura.

รˆ bene chiarire che non si tratta di una facoltร  indiscriminata. Lโ€™intervento presuppone lโ€™esistenza di un credito nei confronti del debitore esecutato e la legittimazione a partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita o dellโ€™assegnazione. In altri termini, puรฒ intervenire chi vanti un diritto patrimoniale che possa essere soddisfatto nellโ€™ambito di quella specifica esecuzione.

Lโ€™art. 499 c.p.c. individua le categorie di creditori legittimati a intervenire:

  • Creditori muniti di titolo esecutivo, ad esempio una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo esecutivo;
  • Creditori che, al momento del pignoramento, avevano giร  eseguito un sequestro sui beni pignorati oppure vantavano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri (come nel caso di ipoteca iscritta nei registri immobiliari);
  • Creditori titolari di un credito risultante dalle scritture contabili ex art. 2214 c.c., purchรฉ producano lโ€™estratto autentico notarile;
  • Creditori privi di titolo esecutivo, che intervengono sulla base di un credito non ancora consacrato in un titolo, a patto che tale credito venga riconosciuto o che i medesimi introducano idonea azione per il riconoscimento delle loro pretese.

Lโ€™intervento si realizza mediante ricorso depositato telematicamente nel fascicolo della procedura esecutiva.

Il ricorso deve indicare il credito, il titolo da cui esso deriva, la domanda di partecipazione alla distribuzione, nonchรฉ la dichiarazione di residenza o lโ€™elezione di domicilio nel circondario del giudice competente. Quando il credito si fonda sulle scritture contabili, รจ necessario allegare lโ€™estratto autentico notarile, a pena di inammissibilitร .

Di regola, lโ€™atto di intervento non deve essere preventivamente notificato al debitore. Lโ€™eccezione riguarda il creditore privo di titolo esecutivo: in questo caso, entro dieci giorni dal deposito, deve notificare al debitore copia del ricorso e della documentazione giustificativa.

รˆ inoltre opportuno ricordare che il creditore intervenuto che abbia notificato un precetto prima dellโ€™intervento non potrร  ottenere il rimborso delle relative spese, trattandosi di attivitร  non necessaria nellโ€™ambito di unโ€™esecuzione giร  pendente.

Tempestivitร  e tardivitร  dellโ€™intervento, creditori privi di titolo e riconoscimento del credito

La legge stabilisce che lโ€™intervento deve essere effettuato prima dellโ€™udienza in cui รจ disposta la vendita o lโ€™assegnazione.

Tuttavia, lโ€™eventuale intervento successivo non รจ inammissibile, bensรฌ qualificato come tardivo. Questa distinzione assume rilievo al momento della distribuzione del ricavato.

Il creditore intervenuto tempestivamente partecipa alla distribuzione in concorso con il creditore procedente. Il creditore intervenuto tardivamente, invece, potrร  soddisfarsi solo sullโ€™eventuale residuo che rimanga dopo lโ€™integrale pagamento del creditore procedente e dei creditori intervenuti tempestivamente.

Tale limitazione riguarda i creditori chirografari e non incide sulla posizione dei creditori privilegiati, i quali conservano la loro prelazione indipendentemente dal momento dellโ€™intervento.

Lโ€™art. 499 c.p.c. disciplina anche lโ€™ipotesi in cui, a seguito degli interventi, il valore del bene pignorato risulti insufficiente rispetto allโ€™ammontare complessivo dei crediti. In tal caso, il creditore procedente puรฒ indicare ulteriori beni utilmente pignorabili e invitare i creditori intervenuti ad estendere il pignoramento, se muniti di titolo esecutivo, oppure ad anticipare le spese necessarie.

Qualora gli intervenuti non provvedano senza giustificato motivo entro trenta giorni, il creditore procedente potrร  essere preferito in sede di distribuzione.

Particolare attenzione merita la posizione dei creditori privi di titolo esecutivo. In tale ipotesi, il giudice dellโ€™esecuzione, con lโ€™ordinanza che dispone la vendita o lโ€™assegnazione, fissa unโ€™udienza per consentire al debitore di riconoscere o contestare i crediti fatti valere.

Il debitore puรฒ riconoscere integralmente il credito, riconoscerlo solo in parte oppure disconoscerlo. Se non compare allโ€™udienza, i crediti si intendono riconosciuti. In caso di disconoscimento, il creditore puรฒ ottenere lโ€™accantonamento delle somme che gli spetterebbero solo se ne fa richiesta e dimostra di aver promosso, entro trenta giorni, lโ€™azione necessaria per munirsi di titolo esecutivo. Il riconoscimento, in ogni caso, produce effetti limitatamente alla procedura in corso.

La conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) e lโ€™intervento successivo

Lโ€™istituto della conversione del pignoramento, disciplinato dallโ€™art. 495 c.p.c., rappresenta uno degli strumenti piรน importanti di tutela per il debitore. Attraverso lโ€™istanza di conversione, il debitore chiede di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro corrispondente allโ€™intero credito per cui si procede, comprensivo di capitale, interessi e spese, sia del creditore procedente sia degli eventuali creditori intervenuti.

Lโ€™istanza deve essere accompagnata dal versamento di una somma pari a un sesto dei crediti risultanti dallโ€™atto di precetto e dagli interventi giร  depositati. Il giudice dellโ€™esecuzione fissa unโ€™udienza, invita i creditori a precisare e aggiornare i rispettivi crediti e, con ordinanza, determina lโ€™importo complessivo dovuto, potendo concedere una rateizzazione fino a quarantotto mesi. Una volta completati i pagamenti, i beni vengono liberati dal vincolo del pignoramento.

La questione piรน delicata riguarda i creditori che intervengono dopo il deposito dellโ€™istanza di conversione del pignoramento. Su questo punto รจ intervenuta in modo chiarificatore la Corte di Cassazione, Sezione VI civile, con lโ€™ordinanza n. 411 del 13 gennaio 2020.

In linea generale, รจ opinione piuttosto condivisa che, ai fini della determinazione della somma necessaria per la conversione del pignoramento, si debba tenere conto sia del credito del creditore procedente, cioรจ di colui che ha avviato lโ€™esecuzione, sia dei crediti dei creditori intervenuti fino allโ€™udienza in cui il giudice dellโ€™esecuzione si pronuncia sullโ€™istanza di conversione, oppure si riserva di decidere. Entro questo momento processuale, dunque, i crediti fatti valere concorrono a determinare lโ€™importo complessivo da versare.

Le maggiori incertezze sorgono invece con riferimento ai creditori che intervengono dopo lโ€™emissione dellโ€™ordinanza di conversione. Secondo lโ€™orientamento piรน recente della dottrina, tali interventi sono certamente ammissibili, ma non incidono sulla somma giร  fissata dal giudice con lโ€™ordinanza di conversione. In altri termini, i crediti fatti valere successivamente non possono essere presi in considerazione ai fini della distribuzione della somma versata dal debitore in esecuzione dellโ€™ordinanza.

Ne consegue che gli interventi successivi allโ€™ordinanza devono essere qualificati come tardivi: i creditori che intervengono in questo momento potranno essere soddisfatti soltanto sullโ€™eventuale residuo che rimanga dopo lโ€™integrale pagamento dei creditori intervenuti tempestivamente. Ciรฒ vale anche nel caso in cui essi siano titolari di una causa di prelazione, come un privilegio o unโ€™ipoteca.

La Suprema Corte ha affermato, inoltre, che, nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, il giudice deve tener conto anche dei creditori intervenuti successivamente allโ€™istanza, purchรฉ lโ€™intervento sia avvenuto prima dellโ€™udienza in cui egli provvede (o si riserva di provvedere) sullโ€™istanza stessa.

La Cassazione ha tuttavia precisato che tali interventi non incidono retroattivamente sullโ€™ammissibilitร  della domanda di conversione. Lโ€™importo da versare a titolo di cauzione, pari a un sesto, deve essere calcolato con riferimento ai crediti esistenti alla data di presentazione dellโ€™istanza. I crediti sopravvenuti rileveranno invece ai fini della determinazione finale della somma complessiva da sostituire ai beni pignorati.

La ratio di tale orientamento risiede nel principio della par condicio creditorum: la conversione รจ uno strumento che consente al debitore di liberare i beni solo attraverso lโ€™integrale soddisfacimento delle ragioni creditorie emerse nella procedura fino al momento della decisione del giudice. Non sarebbe coerente con il sistema consentire la liberazione del bene pagando solo parte dei creditori intervenuti.

Gli interventi successivi allโ€™ordinanza che determina le somme da versare restano esclusi dalla conversione, ma potranno assumere rilievo qualora il debitore decada dal beneficio per mancato pagamento delle rate.

Le ricadute pratiche per il debitore

Una parte della giurisprudenza di merito (ad esempio il Tribunale di Padova, ordinanza 12/3/2004) ha ritenuto che il creditore munito di titolo, intervenuto dopo lโ€™ordinanza, possa comunque dare impulso allโ€™esecuzione, se i beni non sono ancora stati liberati. Si tratta tuttavia di un orientamento minoritario e oggi superato dallโ€™indirizzo della Cassazione.

Dal punto di vista concreto, lโ€™intervento di ulteriori creditori puรฒ determinare un significativo aggravamento della posizione del debitore, soprattutto se interviene tra il deposito dell’istanza e l’ordinanza di apertura della conversione in quanto potrebbe (pur non rendendo inammissibile la richiesta) allungarne i tempi e renderne piu corpose le rate.

Nellโ€™esecuzione immobiliare, il ricavato della vendita sarร  distribuito tra tutti i creditori intervenuti secondo le regole del concorso; ciรฒ puรฒ comportare la riduzione o lโ€™azzeramento di eventuali somme che, in assenza di interventi, sarebbero potute tornare al debitore.

Nel pignoramento presso terzi, come quello su stipendio o pensione, la presenza di piรน creditori puรฒ prolungare nel tempo il vincolo del quinto, incidendo sulla capacitร  reddituale del debitore per un periodo piรน esteso. Anche la conversione del pignoramento diventa piรน onerosa, poichรฉ la somma da versare dovrร  tenere conto dei crediti complessivamente fatti valere nella procedura.

Per queste ragioni, ogni intervento deve essere attentamente esaminato sotto il profilo della legittimitร , della tempestivitร  e dellโ€™esatta quantificazione del credito.

Conclusioni

Lโ€™intervento dei creditori nella procedura esecutiva e la sua incidenza sulla conversione del pignoramento costituiscono aspetti centrali nel diritto delle esecuzioni immobiliari.

Una gestione superficiale di tali passaggi puรฒ tradursi in un aumento considerevole del debito, nella perdita di opportunitร  difensive e in conseguenze patrimoniali rilevanti.

Lo Studio Legale dโ€™Ambrosio Borselli, altamente specializzato in diritto delle esecuzioni immobiliari e nella difesa del debitore, affianca i propri assistiti in ogni fase della procedura: dalla verifica della legittimitร  degli interventi alla corretta impostazione dellโ€™istanza di conversione, dalla tutela contro pretese creditorie non fondate fino alla definizione strategica dellโ€™intera esposizione debitoria.

Affrontare un pignoramento con il supporto di professionisti esperti significa non solo conoscere le regole, ma saperle utilizzare a propria tutela. In un ambito cosรฌ tecnico e complesso, la competenza fa la differenza tra subire la procedura e governarla con consapevolezza e strategia.

Non esitare a contattarci per una consulenza personalizzata!!!

Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti articoli: โ€œArt. 499 cpc: guida allโ€™intervento nelle procedure esecutiveโ€; โ€œArt 495 cpc: la conversione del pignoramento immobiliareโ€; โ€œConversione del pignoramento immobiliareโ€; โ€œArt. 495 c.p.c. Quante rate di conversione per il pignoramento immobiliare?โ€.

Avv. p. Silvia Bizzi

(collaboratrice dello studio dโ€™Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

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Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร  per salvare il proprio immobile si legga ancheย  gli articoli โ€œOpposizione allโ€™esecuzione e tutela del diritto allโ€™abitazioneโ€ย  ย โ€œPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casaโ€

Per approfondire lโ€™argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoliย  โ€œGuida allโ€™opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramentoโ€, โ€œOpposizione allโ€™esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeโ€œ o ancoraย  โ€œGuida allโ€™Opposizione a precetto: termini, competenza e formaโ€ย , โ€œGuida allโ€™Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโ€ย 

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Per lโ€™ennesima sospensione di una procedura esecutiva immobiliare ottenuta, peraltro, a pochissime ore dalla celebrazione dellโ€™asta stessa, grazie allโ€™ammissione dellโ€™ennesima proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore portataย  con soddisfazione a compimento dallo Studio dโ€™Ambrosio Borselli si leggaย โ€œBloccato pignoramento con ammissione piano del consumatoreโ€

Ritornando alle irregolaritร  degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si leggaย โ€œRevocata vendita allโ€™asta per assenza di foto degli interniโ€ย che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara haย  revocato lโ€™esperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nellโ€™apposita ordinanza.

Avv. Edgardo Diomede dโ€™Ambrosio Borselli

Iscrittoย โ€œallโ€™Albo Avvocati di Napoliโ€

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