BNL riconosce: obbligatoria la rinegoziazione ex art 41 bis L 157/2019 (mutui oggetto di procedura esecutiva) e chiede tempo ai debitori per i nuovi protocolli
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La Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., a mezzo del procuratore costituito nellโopposizione allโesecuzione, presentata dallo Studio d’ambrosio Borselli, conseguente alla mancata rinegoziazione nellโambito di una procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Milano, ha riconosciuto lโesistenza dellโobbligo a contrarre da parte del creditore procedente richiesto della rinegoziazione ai sensi dellโart. 41 bis L.n. 157/2019 come modificata dallโart. 40 quater L.n. 69/2021.
Le difese dellโistituto di credito, infatti, facevano rilevare preventivamente le difficoltร organizzative delle Banche, in generale, e lโevidente problematicitร di adeguarsi, in breve tempo, ad una nuova tipologia di rinegoziazione, osservando in particolare che per far fronte ad una โrinegoziazione obbligatoriaโ mai prima sperimentata e destinata a regolare โpochissime situazioni debitorieโ, necessiterร creare ex novo un protocollo a dir poco โsartorialeโ, attribuendo nuove funzioni e specificitร operative a presidi che di regola diversamente operano; il tutto con tempi (tecnici) necessariamente non breviโ
In buona sostanza, la Banca ritiene obbligatoria lโaccettazione della rinegoziazione ex art. 41 bis L.n. 157/2019 (quando sussistano tutti i presupposti) e avverte la necessitร di creare un nuovo protocollo idoneo a recepire, lavorare e definire le molteplici richieste medio tempore presentate.
Un problema solo di tempo, si direbbe, che dovrebbe risolversi a stretto giro.
La notizia di una cosรฌ chiara apertura da parte di uno dei maggiori Istituti di Credito Nazionali sicuramente conforta sullโesito delle richieste di rinegoziazione pendenti e su quelle che, entro il 31 dicembre prossimo (termine ultimo per la presentazione salvo ulteriori proroghe) verranno presentate (per il prosieguo della vicenda con la richiesta di Bnl di una sospensione biennale ex art 624 bis per procedere con l’istruttoria della rinegoziazione, e per scaricare anche un modello dell’opposizione all’esecuzione si legga “BNL riconosce lโobbligo a contrarre, procedura sospesa per 2 anni!”).
Avevamo dโaltronde giร sottolineato, in altri articoli (Per approfondire i limiti della discrezionalitร del creditore nel concedere la rinegoziazione ed il relativo diritto del debitore ad ottenerla si legga ancheย โRinegoziazione mutuo prima casa pignorata e obbligo a contrarre del creditoreโ), come la normativa apparisse piuttosto chiara nel descrivere un preciso obbligo a carico degli istituti di credito richiesti e la risposta di BNL S.p.a conferma tale interpretazione.
Per conoscere i nuovi orientamenti,ย finalizzati allโesito positivo della rinegoziazione, emersi nel seminario organizzato dallโUniversitร Cattolica, grazie agli interventi dellโAvv. dโAmbrosio Borselli , del Prof Aldo Angelo Dolmetta eย dell’ex Presidente di Cassazione Antonio Didone si legga “Istanza di rinegoziazione mutuo ex art 41 bis: salvare casa dal pignoramento”
Tutto nasce, come accennato sopra, dallโopposizione allโesecuzione ex art. 615 c.p.c. promossa dal debitore esecutato, difeso dallโintestato Studio dโAmbrosio Borselli, al termine dei 6 mesi di rinegoziazione concessi dal giudice dellโesecuzione.
In particolare, lโopposizione suesposta รจ stata depositata al fine di ottenere, dal giudice dellโesecuzione, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare, finalizzata allโintroduzione del giudizio di merito. Giudizio che, celebrato nelle forme della cognizione piena, potrร meglio chiarire i contorni e gli effetti giuridici dellโobbligo a contrarre.
In sede di opposizione si รจ precisato che sia la chiara volontร del legislatore, il quale ha sostituito ad una versione originaria della norma (ante art. 40 ter L.n. 69/2021), secondo cui il creditore era sempre libero di rifiutare la propria adesione allโistanza[1], una nuova versione secondo cui il dirittoย di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioniโฆโ sia il carattere eccezionale ed irripetibile della norma,ย introdotta per un brevissimo periodo di tempo (fino al 31 dicembre 2022 e solo per i pignoramenti notificati entro il 31 marzo 2021) โal fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i piรน gravi casi di crisi dei consumatoriโ ย fanno ritenere che vi sia un vero e proprio obbligo del creditore procedente di accettare la richiesta di rinegoziazione che sia meritevole ai sensi della normativa vigente.
Trattasi, dunque, di una norma dallโaltissimo valore sociale, destinata a risolvere (da qui il termine โfronteggiareโ) quelle pochissime situazioni debitorie che rientrano nelle fittissime maglie della normativa sulla rinegoziazione.
Consentire al creditore procedente di infischiarsene frigido pacatoque animo della normativa testรจ menzionata, e finanche della buona fede contrattuale, quale imporrebbe, quanto meno, unโanalisi accurata dellโaccoglibilitร della richiesta, significherebbe abrogare, implicitamente, il portato della norma con intollerabile lesione dei diritti del debitore esecutato.
Del resto, anche la sospensione della procedura esecutiva, prevista dal comma n. 7 dellโart. 41 bis L.n. 157/2019, rischierebbe di diventare un inutile e distorsivo strumento, azionabile ad libitum dal debitore esecutato, per paralizzare la procedura esecutiva immobiliare qualora la normativa citata non fosse destinata ad obbligare il creditore procedente alla rinegoziazione o, quanto meno, alla contrattazione.
Trattasi, invece, di uno โstrumento ancillare e โserventeโ rispetto alla rinegoziazione, nel senso, cioรจ, che essa รจ per lโappunto funzionale a far sรฌ che โ nel contesto della rinegoziazione โ le parti possano compiere le opportune valutazioni.
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Avv. Daniele Giordano
(collaboratore dello Studio dโAmbrosio Borselli per la sede di Napoli)
Per approfondire lโargomento della rinegoziazione di mutui ipotecari per lโacquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i piรน gravi casi di crisi economica dei consumatori si leggaย lโarticolo โLa nuova rinegoziazione dei mutui prima casaโ per conoscerneย costi, requisiti, procedimento e modelli di richiesta di rinegoziazione e di istanza di sospensione si legga invece l’articolo “Rinegoziazione mutuo pignoramento: costi, requisiti, procedimento e modelli”
(Per approfondire il caso della sospensione di una procedura esecutiva, a ridosso dellโasta, a seguito dellโaccoglimento di opposizione ex art 617 cpc, conseguente al rigetto di una istanza di rinegoziazione, da parte del presidente della sezione esecuzioni del Tribunale di Milano si legga โRinegoziazione: accolto ricorso ex art 617 cpc, revocata lโastaโ)
Chi fosse interessato al nuovoย fondo Salvacasa ( approvato, negli stessi giorni dellโart. 41 bis, dalย comma 445 dellโart. 1 della legge di stabilitร 2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999])ย finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e piรน attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari leggaย โIl nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dallโart. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commentoโ
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga โOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ
Per conoscere tutteย le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012ย si legga โApprovato il nuovo sovraindebitamentoโ
In generale sul Sovraindebitamento si leggano pureย ย โSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโย o ancheย โGuida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโAccordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedureโ,ย mentreย sulle possibilitร offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga ย โIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโย ed ancheย โLa sospensione dellโesecuzione con lโintroduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโimporto, con modelli di proposta e accettazioneโ
Chi abbia una prima casa pignorata o potenzialmente pignorabile e voglia approfondire caratteristiche e particolari tutele di cui gode la prima casa rispetto agli altri immobili legga ย โGuida alle caratteristiche e tutele del Pignoramento immobiliare della prima casaโ
Se si ha giร in corso un pignoramento immobiliare ma lโimmobile non รจ ancora stato messo allโasta e, per difendersi o giungere ad una buona proposta a saldo e stralcio, si voglia approfondire tutto quanto cโรจ da sapere sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc nonchรจ sui tempi per arrivare allโordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni per impedire lโemissione dellโordinanza stessa, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolaritร di tutta la procedura fino allโudienza di comparizione delle parti, si leggaย โDecreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita allโastaโ
Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร per salvare il proprio immobile si legga anche lโarticoloย ย โPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casaโ
Chi volesse approfondire il tema dellโaggiudicazione dellโimmobile pignorato da parte del parente, di quali rischi si corrono in tal caso e delle alternative possibili leggaย โGuida allโacquisto allโasta del parente: rischi e alternativeโ
Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui lโavrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerร finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in piรน ad abitare la vostra casa perchรจ non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerร i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nellโambito degli stessi si cerchi su google la parola โpignoramentoโ associata a โstudioassociatoborselli.itโ o a โwww.dirittoimmobiliare.orgโ per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
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Avv. Edgardo Diomede dโAmbrosio Borselli
Iscrittoย โallโAlbo Avvocati di Napoliโ
[1] ย ย 5. A seguito di apposita istanza congiunta, presentata dal debitore e dal creditore, il giudice dell’esecuzione, ricorrendo le condizioni di cui al comma 2, sospende l’esecuzione per unย periodoย massimoย di sei mesi. Il creditore procedente, se e’ richiesta la rinegoziazione, entro tre mesi svolge un’istruttoria sulla capacita’ย redditualeย del debitore. Il creditore e’ย sempreย liberoย diย rifiutareย laย propria adesione all’istanzaย oย diย rigettare,ย ancheย successivamenteย alla presentazione dell’istanza congiunta, la richiesta diย rinegoziazione avanzata dal debitore. In ogni caso in cuiย siaย richiestoย unย nuovo finanziamento a una banca diversa dal creditore ipotecario, aย questa e’ comunque riservata totale discrezionalita’ nella concessione dello stesso.
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