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Il Curatore nella liquidazione giudiziale

Novembre 21, 2023by Redazione
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Guida alla nomina e assegnazione delle funzioni del curatore. Attribuzioni, attività e responsabilità del curatore nelle fasi della liquidazione giudiziale.  

Dopo aver trattato, in due diversi articoli, gli aspetti generali della nuova “liquidazione giudiziale” (ex “fallimento”) delle imprese insolventi, da un lato, ed approfondito l’interessantissima  disciplina della relativa domanda di ammissione al passivo del credito vantato dal terzo (per approfondimenti clicca qui Istanza di fallimento dopo la riforma e Domanda di insinuazione al passivo), pare opportuno, a questo punto, focalizzare l’attenzione su uno degli organi più importanti, e per certi versi complessi, della procedura, il Curatore (che per comodità chiameremo “curatore fallimentare”, tenendo presente però che, ad oggi, è più correttamente definito “curatore della procedura di liquidazione giudiziaria”)

Curatore fallimentare: chi è

Il Curatore è l’organo della procedura preposto alla gestione dell’impresa dichiarata insolvente e riveste il ruolo di legale rappresentante di quest’ultima per specifiche attività connesse alla procedura, nonché, nell’ambito di tali attività, di pubblico ufficiale per gli atti compiuti.

Ha, altresì, un ruolo di assoluta centralità nella verifica dei crediti, nella liquidazione dell’attivo e nella distribuzione del ricavato.

Curatore fallimentare: cosa fa

Il Curatore è il soggetto delegato a compiere tutti gli atti di amministrazione della massa “fallimentare”, sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.

Tale vigilanza si concretizza, ad esempio, nella possibilità per i creditori, il debitore e ogni altro interessato di poter presentare reclamo al giudice delegato (entro otto giorni dalla conoscenza) avverso ogni atto di amministrazione del Curatore (ovvero avverso la relativa omissione).

La decisione conseguentemente presa dal giudice delegato sarà vincolante per il curatore.

Anche per quanto riguarda eventuali transazioni, rinunzie ed atti di straordinaria amministrazione il Curatore è soggetto alla previa autorizzazione del comitato dei creditori: nel richiedere tale autorizzazione deve proporre, infatti, le proprie conclusioni in merito alla convenienza ed all’opportunità dell’atto di gestione in questione.

Nei fatti, però, atteso il cronico “malfunzionamento” del comitato dei creditori (spiegato, in larga parte, dal diffuso disinteresse dei creditori, appunto, ad una concreta e fattiva partecipazione), le relative attribuzioni sono svolte, in via suppletiva, dal giudice delegato, secondo quanto disposto dall’art. 140 C.C.I.I.

La norma in commento stabilisce, infatti, che “Il comitato dei creditori vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni. […] In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato”)

Curatore fallimentare: nomina e requisiti  

Il Curatore è nominato, unitamente al giudice delegato, con la sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale e deve essere scelto tra i soggetti iscritti in uno specifico Albo, in cui possono iscriversi, anche sotto forma di studi professionali associati o società di professionisti: avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, nonché soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative.

Curatore fallimentare: compiti e poteri nelle varie fasi della procedura

  1. Dall’ apertura della liquidazione alla formazione dello stato passivo

Accettato l’incarico, il Curatore deve informare tutti i creditori (di cui è a conoscenza sulla base della documentazione in suo possesso e delle informazioni raccolte) dell’apertura della liquidazione giudiziale dell’impresa insolvente, dell’udienza di verifica dello stato passivo e che possono provvedere, entro il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza, ad inoltrare le proprie domande di insinuazione (per approfondimenti si legga l’articolo Domanda di insinuazione al passivo), che il curatore dovrà con attenzione vagliare.

Per adempiere correttamente ai doveri di cui sopra, può essere concessa allo stesso la possibilità di interrogare le banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari e di acquisire l’elenco dei clienti e dei fornitori, nonché la documentazione contabile in possesso di banche ed intermediari finanziari.

Nel minor tempo possibile deve provvedere, altresì, alla ricognizione dei beni del debitore (apponendo sigilli se necessario) ed alla redazione del relativo inventario.

Stante quanto sopra è evidente che il Curatore è anche l’organo della procedura cui devono essere rivolte, oltre le domande di ammissione al passivo, anche quelle di restituzione e rivendicazione di un bene (mobile o immobile) compreso nella procedura, nonché “le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui” (art 201 C.C.I.I.).

Su tali domande, correlate dei propri documenti giustificativi, il curatore rassegnerà le proprie conclusioni e provvederà a redigere il progetto di stato passivo, che sarà poi esaminato dal giudice delegato, nell’ambito dell’udienza di verifica dei crediti, in occasione del quale deciderà su ciascuna domanda, accogliendola in tutto o in parte, o rigettandola.

Esaurita tale fase di “verifica” il giudice delegato formerà lo stato passivo, rendendolo esecutivo con decreto.

Si apre, a questo punto, la fase di liquidazione dell’attivo in cui diviene ancor più preminente il ruolo e la funzione del curatore.

  1. La liquidazione dell’attivo

In primo luogo, va precisato che ove sia stata disposta la continuazione dell’attività dell’impresa insolvente, il curatore dovrà provvedere a gestire e proseguire la predetta attività in modo da non recare alcun danno ai creditori.

Dovrà poi provvedere alla liquidazione dell’attivo in senso stretto e, quindi, a porre in essere tutti quegli atti idonei a “trasformare” in somme pecuniarie i beni e gli asset aziendali.

Tale “conversione” avviene attraverso un programma di liquidazione che il curatore deve sottoporre, non oltre 150 giorni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, all’approvazione del comitato dei creditori.

Tale programma deve contenere:

  • le modalità con cui si provvederà alla liquidazione dei beni:
  • la riscossione dei crediti;
  • i presumibili tempi di realizzo;
  • i rischi connessi alle eventuali azioni giudiziarie;
  • i relativi costi.

N.B. Prima dell’approvazione del predetto programma il curatore, in via generale, non può compiere atti di liquidazione fatta eccezione per gli atti di liquidazione dal cui ritardo possa derivare pregiudizio ai creditori, ma solo previa autorizzazione del giudice delegato e sentito, se costituto, il comitato dei creditori.

Una volta approvato il piano, il giudice delegato, nella sua funzione di vigilanza e controllo del curatore, ne autorizzerà i singoli atti se conformi al piano stesso.

Per quanto attiene alla ripartizione dell’attivo così liquidato, la Legge consente (ed, anzi, auspica) che ciò avvenga già nel corso della fase liquidatoria “qualora l’entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile” (art. 220 C.C.I.I.) e con cadenza periodica (ogni quattro mesi dal decreto di accertamento dello stato passivo o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato). In questi casi, il curatore deve trasmettere periodici progetti di ripartizione ai creditori (reclamabili nel termine di quindici giorni) che saranno eventualmente resi esecutivi dal giudice delegato, con eventuale accantonamento delle somme relative ai crediti oggetto di contestazione.

La figura del curatore risulta ancora una volta di assoluta centralità ed importanza nel momento in cui, all’esito delle eventuali ripartizioni parziali dell’attivo, dovrà presentare al giudice delegato, per la relativa approvazione, il rendiconto della gestione (contenente, in modo analitico, tutte le attività svolte e le operazioni contabili della procedura).

Solo all’esito della predetta approvazione sarà liquidato il compenso al curatore, al quale spetterà ancora il compito di redigere e depositare il piano di riparto finale (nel rispetto dell’ordine di distribuzione dei creditori secondo i rispettivi titoli di prelazione) ai fini della ripartizione delle ultime somme disponibili (o della totalità qualora non si sia provveduto a ripartizioni parziali).

Esaurita tale ultima fase di ripartizione, il Tribunale potrà dichiarare, con decreto motivato, la cessazione della procedura.

  1. Dopo la chiusura della liquidazione giudiziale

Nonostante la chiusura della procedura, i compiti del curatore non si esauriscono: pubblicato il decreto di chiusura, infatti, quest’ultimo dovrà provvedere a depositare un rapporto riepilogativo finale.

Inoltre, continuerà a mantenere la legittimazione processuale per i giudizi ancora pendenti, qualora la procedura sia stata chiusa, appunto, in pendenza di giudizi in corso.

Curatore fallimentare: le responsabilità

Il curatore deve adempiere ai doveri ed eseguire i compiti ad esso assegnati con la “diligenza richiesta dalla natura dell’incarico”: si tratta di una diligenza particolare, ossia non generica ma qualificata, rapportata all’alto grado di professionalità che deve avere il curatore nello svolgimento dei suoi compiti e funzioni, tenuto conto delle competenze tecniche richieste e che deve necessariamente possedere. (ex art. 136 CCII)

Del resto, la norma sulla responsabilità del curatore precisa che lo stesso deve “tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione”, proprio al fine di verificarne poi la correttezza e la diligenza adottata.

Ma che natura ha la responsabilità del curatore?

La responsabilità del Curatore per gli atti svolti nell’interesse della procedura è di natura strettamente personale.

È stato, infatti, specificamente escluso dalla giurisprudenza in materia che l’eventuale autorizzazione del giudice delegato a svolgere una determinata attività e/o operazione, rivelatasi lesiva degli interessi dei creditori, possa escludere l’imputabilità al curatore della relativa responsabilità (Cass. 13597/2020).

Cosa succede in caso di violazione dei doveri e compiti ad esso assegnato?

In questi casi, il giudice delegato ne dispone la revoca o la sostituzione.

Inoltre, quando la violazione dei doveri comporta danni alla procedura o addirittura ai creditori dell’impresa in liquidazione, lo strumento offerto dal legislatore nei confronti del curatore è l’azione di responsabilità, che verrà promossa dal nuovo curatore nominato (in sostituzione), previa autorizzazione del giudice delegato.

Conclusioni

Come si è avuto modo di trattare nel presente articolo, il curatore è una figura di assoluta importanza nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale (ex “fallimento”) e l’oggetto del mandato che gli viene conferito ricopre molteplici aspetti legati alla procedura stessa.

Basti pensare agli obblighi informativi cui è soggetto, oppure alle attribuzioni, di cui si è detto, connesse all’esame del passivo, all’amministrazione del patrimonio, alla liquidazione ed alla distribuzione del ricavato.

Addirittura taluni obblighi travalicano il confine segnato dalla chiusura della procedura e sussistono anche in concomitanza della relativa statuizione di cessazione.

Diretta conseguenza di quanto sopra è che per il buon esito della procedura che consenta il massimo soddisfacimento possibile delle ragioni del ceto creditorio è assolutamente indispensabile la nomina di un curatore serio e rigoroso, nonché costantemente aggiornato alle più recenti novità normative e giurisprudenziali.

Avv. Roberto Solombrino

(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli)

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Chi fosse interessato al nuovo  fondo Salvacasa   finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo «Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa»

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