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Istanza di fallimento dopo la riforma

Settembre 29, 2023by Redazione

Istanza di fallimento dopo la riforma. Guida completa alla procedura: giurisdizione e competenza, forma e presupposti, tempi e costi dell’istanza

Lโ€™istanza di โ€œfallimentoโ€ o, meglio, lโ€™istanza di โ€œliquidazione giudizialeโ€, seguendo la nuova denominazione introdotta dal Codice della crisi dโ€™impresa e dellโ€™insolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del 12.01.2019), รจ la domanda, da presentarsi con ricorso al Tribunale competente, per accedere alla predetta โ€œprocedura di regolazione della crisi e dellโ€™insolvenzaโ€.

La โ€œliquidazione giudizialeโ€, infatti, in grandissima parte perfettamente sovrapponibile al โ€œvecchioโ€ fallimento, รจ solo una delle possibili procedure di regolazione della crisi che il nostro Legislatore ha previsto per le imprese insolventi e si affianca (senza pretesa di esaustivitร ) a:

  1. a) il piano attestato di risanamento;
  2. b) gli accordi di ristrutturazione;
  3. c) la convenzione di moratoria;
  4. d) il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
  5. e) il concordato preventivo;
  6. f) la liquidazione coatta amministrativa.

Nello specifico, la liquidazione giudiziale consiste in una procedura concorsuale (alla quale possono accedere tutti i creditori del debitore) rivolta, appunto, alla โ€œliquidazioneโ€ del patrimonio dellโ€™imprenditore insolvente, con successiva ripartizione del ricavato in favore dei creditori intervenuti secondo la graduazione dei rispettivi crediti (prededucibili, privilegiati e chirografari).

Da unโ€™attenta disamina dellโ€™intero impianto normativo delineato e codificato nel C.C.I.I. puรฒ facilmente evincersi che il Legislatore abbia inteso e disciplinato la predetta procedura quale ultima e residuale ipotesi, allorchรฉ non siano perseguibili, ovvero siano state perseguite senza esito, diverse procedure di regolazione della crisi conservative dellโ€™attivitร  dโ€™impresa.

Quando tali rimedi devono considerarsi inefficaci, infatti, al fine di tutelare, per quanto possibile, le ragioni creditorie, non resta altro da fare che cessare lโ€™attivitร  dโ€™impresa (tale cessazione non necessariamente deve coincidere con la dichiarazione di apertura della procedura) e provvedere alla liquidazione dei beni.

Giurisdizione e competenza

Il Codice della crisi dโ€™impresa e dellโ€™insolvenza ha previsto, per tutte le procedure di regolazione della crisi, la giurisdizione italiana nel caso in cui lโ€™imprenditore coinvolto nella procedura abbia il proprio โ€œcentro degli interessi principaliโ€ nel territorio italiano, ovvero anche qualora detto โ€œcentro degli interessi principaliโ€ sia allโ€™estero ma lโ€™imprenditore abbia una dipendenza in Italia.

Per โ€œcentro degli interessi principaliโ€ deve intendersi, a norma dellโ€™art. 2 lett. m) del C.C.I.I.: โ€œil luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terziโ€.

Il Tribunale competente รจ quello nel cui circondario lโ€™imprenditore ha il proprio centro dโ€™interessi, come sopra individuato.

Tale centro dโ€™interessi si presume coincidente (salvo prova contraria), sia per la persona fisica che per la persona giuridica esercente attivitร  dโ€™impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dellโ€™attivitร  abituale.

Solo per la persona giuridica ed ove risulti sconosciuta la sede effettiva dellโ€™attivitร , la competenza si radica in relazione alla residenza od al domicilio del legale rappresentante e, se sconosciuti, con lโ€™ultima dimora nota ovvero, in mancanza, con il luogo di nascita. Se รจ nato allโ€™estero, la competenza eฬ€ radicata presso il Tribunale di Roma.

Si consideri, infine, che il trasferimento del โ€œcentro dโ€™interessiโ€ nellโ€™ambito del territorio italiano, ovvero allโ€™estero, non rileva ai fini del radicamento della competenza ovvero della sussistenza della giurisdizione se compiuto nellโ€™anno antecedente il deposito della domanda.

Forma

Il Legislatore ha previsto quale modalitร  di accesso a tutte le procedure di regolazione della crisi (e, quindi, anche per lโ€™istanza di liquidazione giudiziale) il medesimo modello processuale, ovvero il โ€œricorsoโ€ indicato nellโ€™art. 40 C.C.I.I..

Tale ricorso, sempre a norma del citato art. 40 C.C.I.I., puรฒ essere presentato:

  • dal debitore;
  • da un creditore;
  • dal pubblico ministero;
  • oppure da soggetti che โ€œhanno funzioni di vigilanza e di controllo sullโ€™impresaโ€

E deve indicare lโ€™ufficio giudiziario, lโ€™oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni.

Solo il debitore puรฒ stare in giudizio personalmente (ciรฒ per non aggravarne ulteriormente la situazione di insolvenza), mentre per gli altri soggetti (ad esclusione, ovviamente, del pubblico ministero) รจ necessario che siano rappresentati da un difensore munito di relativa procura.

Presupposti dell’istanza di “fallimento”.

Per poter accedere alla procedura di liquidazione giudiziale il Legislatore ha previsto la simultanea sussistenza di un presupposto โ€œoggettivoโ€ e di un presupposto โ€œsoggettivoโ€.

Il presupposto oggettivo รจ ovviamente lo stato di insolvenza.

Per quanto attiene al presupposto โ€œsoggettivoโ€, a norma dellโ€™art. 121 C.C.I.I., possono accedere alla liquidazione giudiziale solo gli imprenditori commerciali (e, quindi, non gli imprenditori agricoli), che โ€œnon dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d)โ€ ossia di essere unโ€™impresa minore.

 

Lโ€™impresa minore non soggetta al fallimento รจ appunto ai sensi dellโ€™art 2 , comma 1, lettera d) quella che ha โ€œ1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attivitร  se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attivitร  se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;โ€

Eโ€™, altresรฌ, previsto che tali valori possano essere aggiornati con decreto del Ministro della giustizia.

Il dato normativo sembrerebbe suggerire (โ€œโ€ฆnon dimostrinoโ€), altresรฌ, che per poter accedere alla citata procedura non solo non debba trattarsi di unโ€™โ€œimpresa minoreโ€, cosรฌ come definita dal Codice, ma anche che il relativo onere probatorio in relazione allโ€™eventuale insussistenza di tali requisiti ricada sul debitore stesso.

La giurisprudenza, tuttavia, si รจ assestata su una posizione piรน โ€œmiteโ€ rilevando che i poteri officiosi dโ€™indagine tributaria e previdenziale concessi al Tribunale debbano sovrapporsi allโ€™onere probatorio posto a carico del debitore, con ciรฒ ritenendo di delimitare lโ€™ambito di applicazione della procedura de qua agli imprenditori nei cui confronti โ€œโ€ฆnon si palesi il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d)โ€, cioรจ, al di lร  dellโ€™eventuale attivitร  probatoria svolta sul punto dal debitore e allโ€™esito degli accertamenti officiosi che concernono direttamente anche tale profilo.โ€ (cfr. Tribunale di Catania, Sezione Fallimentare, 12.01.2023, Pres. Sciacca, Giud. Rel. Est. Ciraolo).

Siffatta โ€œinterpretazioneโ€ appare assolutamente piรน conforme ai principi ed alla ratio ispiratrice del Codice, improntata, seppur attraverso lโ€™istituzione di un procedimento โ€œunitarioโ€ (almeno in prima istanza), alla realizzazione di una pluralitร  di istituti rivolti alla regolazione della crisi e dellโ€™insolvenza complessivamente considerata.

Procedura

Il Codice ha improntato la procedura di liquidazione giudiziale su esigenze di celeritร  e speditezza.

Depositato il ricorso di cui allโ€™art. 40 C.C.I.I. avente ad oggetto la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, il Tribunale deve convocare le parti entro 45 giorni dal predetto deposito.

Solo qualora il ricorso sia depositato dal debitore, la cancelleria ha lโ€™obbligo di trasmetterlo al Registro delle Imprese per la relativa iscrizione. Ciรฒ avviene solo nellโ€™ipotesi in cui sia il debitore stesso a chiedere lโ€™accesso alla procedura, poichรฉ prevederne la trasmissione e lโ€™iscrizione anche nellโ€™ipotesi in cui la richiesta provenisse da altri soggetti avrebbe consentito ad eventuali azioni infondate di produrre grave e, con ogni probabilitร , irreparabile danno allโ€™impresa.

Quando la domanda รจ proposta da soggetti diversi dal debitore, il ricorso ed il decreto di convocazione devono essere trasmessi al debitore allโ€™indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione deve essere trasmesso al ricorrente con le medesime modalitร .

In via residuale, qualora la predetta notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo per cause imputabili o meno al destinatario, i commi 7) (โ€œcausa imputabile al destinatarioโ€) ed 8) (โ€œcausa non imputabile al destinatarioโ€) dellโ€™art. 40 del Codice prevedono diverse ed ulteriori forme di notifica (telematiche e non).

Lโ€™art. 41 co. 2) del Codice prevede, espressamente, che tra la data della notifica e quella dellโ€™udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni.

Il debitore puรฒ costituirsi fino a sette giorni prima dellโ€™udienza depositando le scritture fiscali e contabili obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e lโ€™ulteriore documentazione prevista dallโ€™articolo 39 C.C.I.I.

La cancelleria, depositata la domanda, ha lโ€™obbligo di acquisire telematicamente dalle banche dati dellโ€™Agenzia delle Entrate, dellโ€™Inps e del Registro delle Imprese tutti i dati ed i documenti relativi al debitore.

Eโ€™, altresรฌ, consentito lโ€™intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre domanda fino al momento in cui la causa non sia rimessa al collegio per la decisione (art. 41 co. 5) C.C.I.I.).

La rinuncia alla domanda comporta lโ€™estinzione del procedimento, a meno che non vi sia la volontร  dei terzi intervenuti alla prosecuzione. Nel dichiarare lโ€™estinzione il Tribunale puรฒ condannare alla refusione delle spese la parte che vi ha dato causa.

Lโ€™eventuale apertura della procedura di liquidazione giudiziale รจ disposta con sentenza, con il predetto provvedimento il Tribunale, ravvisati i presupposti per lโ€™accesso alla procedura e semprechรฉ dallโ€™istruttoria sia emerso che lโ€™ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati non sia inferiore ad Euro 30.000,00, nomina il giudice delegato ed il curatore, con la possibilitร  di nominare uno o piรน esperti per lโ€™esecuzione di compiti specifici del curatore (art. 49 co. 3 lett. b) C.C.I.I.).

Eโ€™ assolutamente indispensabile, quindi, perchรฉ si addivenga alla sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale che emerga, nellโ€™ambito ed allโ€™esito della suddetta fase โ€œistruttoriaโ€ (ovvero dal deposito della domanda allโ€™eventuale sentenza), che lโ€™ammontare complessivo dei debiti scaduti non sia inferiore ad Euro 30.000,00.

Non รจ necessario, tuttavia, che il suddetto importo (o superiore) corrisponda al credito vantato dal soggetto (diverso dal debitore) che deposita lโ€™atto di impulso della procedura, ma deve addivenirsi alla prova positiva della sussistenza, legittimamente acquisita, di debiti (a prescindere da chi siano i soggetti titolari della relativa pretesa) il cui importo complessivo sia superiore a tale somma (cfr. Cass. 14 Novembre 2017, n. 26926).

Tali debiti, come detto, almeno nella citata misura, devono sussistere non giร  al momento della proposizione della domanda, bensรฌ al momento in cui il Tribunale รจ chiamato a pronunciarsi su questโ€™ultima (cfr. Cassazione Civile, sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31353 โ€“ Pres. Cristiano, Rel. Abete.).

Ove, al contrario, sulla base degli atti dellโ€™istruttoria โ€œprefallimentareโ€, ci sia incertezza circa il raggiungimento della suddetta soglia di esposizione debitoria, non si puรฒ addivenire ad alcuna sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale.

รˆ chiaro che nulla esclude che tali debiti maturino successivamente alla chiusura del procedimento, in considerazione della difficoltร  economica nella quale giร  si trova il debitore โ€“ tale da aver indotto il suo creditore a promuovere forse โ€œprematuramenteโ€ lโ€™istanza di fallimento โ€“ che consentirebbe di instaurare un nuovo procedimento.

Costi

Lโ€™istanza di liquidazione giudiziale, salvo le esenzioni previste dalla legge (ad esempio per i lavoratori), sconta un contributo unificato in misura fissa dellโ€™importo di Euro 98,00, oltre al pagamento della marca da bollo di Euro 27,00.

Considerazioni finali

Come abbiamo avuto modo di spiegare, affinchรฉ si giunga ad una sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale (giร  sentenza di fallimento) รจ necessario che il debitore abbia dei debiti complessivi almeno pari o superiori a 30.000,00 euro.

E come si avrร  modo di capire, il raggiungimento di questa soglia (non particolarmente alta), purtroppo, non รจ difficile da raggiungere per un imprenditore, soprattutto alla luce della continua crisi economica che da anni travolge il nostro paese.

Inoltre, molto spesso la โ€œminacciaโ€ di una procedura di liquidazione giudiziale viene utilizzata dai creditori come strumento di pressione del proprio debitore, sicuramente anomalo, ma ahimรจ efficace, a totale vantaggio del primo e del tutto compromettente dellโ€™attivitร  dellโ€™altro.

รˆ quindi necessario che lโ€™imprenditore/debitore sia pronto e preparato a trovare soluzioni alla propria situazione debitoria in tempi rapidi al fine di scongiurare una procedura che il piรน delle volte si rivela una vera e propria carneficina (in termini di svendita degli immobili all’asta e svendita dei beni appartenenti al fallito).

Una buona difesa puรฒ, in questo senso, sia preventivamente che successivamente al fallimento non solo evitare che la procedura venga attivata (magari tramite accordi con i creditori e dilazioni di pagamento) ma anche far si che i diritti del fallito vengano rispettati secondo la procedura prevista dalla legge.

Avv. Roberto Solombrino

(collaboratore dello Studio dโ€™Ambrosio Borselli)

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