Il Tribunale di Napoli omologa una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore con debitoria mista, allineandosi alla giurisprudenza maggioritaria.
Finalmente una nuova ed interessantissima sentenza di omologa di una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore post Correttivo ter al Codice della crisi e dell’insolvenza, che da tempo stavamo aspettando!
Il 5 maggio 2025 il Tribunale di Napoli nell’ambito di una procedura da sovraindebitamento, definitivamente pronunciandosi, ha omologato una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore in presenza di debitoria mista. (Per leggere la sentenza clicca qui)
Per quanto possa sembrare ripetitiva, siccome sul tema ci eravamo già soffermati (per approfondimenti si consiglia la lettura dell’articolo Sì al piano del consumatore per debiti imprenditoriali!), confermando la predisposizione della giurisprudenza a riconoscere detta procedura anche in ipotesi di debitoria mista, in verità la sentenza pubblicata è di fondamentale importanza.
Perché?
Perché con l’entrata in vigore del Correttivo ter al Codice della crisi e dell’insolvenza l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore aveva subito una battuta d’arresto.
Andiamo a ripercorrere brevemente i vari passaggi.
Come abbiamo sempre detto, il piano del consumatore ex legge n. 3 del 2012 non è stata una procedura che ha avuto il giusto riconoscimento ed è stata poco sfruttata nei primi tempi della sua introduzione.
Ma, quando si è preso atto del suo grande potenziale è senz’altro stato uno strumento ben utilizzato.
Con l’entrata in vigore del Codice della crisi (anche se quale precedente è è stato trovato anche ante riforma) la procedura è stata “ampliata” o meglio interpretata estensivamente al fine di permettere al “consumatore” la ristrutturazione dei debiti non solo di natura privata (consumeristica) ma anche di natura imprenditoriale.
Il debito promiscuo quindi poteva essere ristrutturato dal consumatore purchè tuttavia, secondo il principio della prevalenza, i debiti di natura consumeristica risultassero in percentuale predominanti e prevalenti rispetto a quella imprenditoriale.
Questa è stata a lungo la linea assunta dalla giurisprudenza maggioritaria (seppur non unanime).
Tutto sembrava essere cambiato con il Correttivo Ter al codice della crisi.
La modifica delle norme al codice (apparentemente) hanno ristretto l’ambito di applicazione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e ridotto l’estensibilità della interpretazione delle stesse.
Si è iniziato a parlare, infatti, di un formale divieto di accesso del consumatore con debiti misti alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore: nel senso che questi poteva accedervi solo per debiti contratti quale consumatore.
Ferma la lettura della “nuova norma” quindi i giudici hanno iniziato a prendere le distanze da quella che era la giurisprudenza costante.
Perlomeno fino ad oggi.
La pronuncia del Tribunale di Napoli riapre un varco e si posiziona come un importante precedente (primo precedente per quanto di nostra conoscenza) post Correttivo Ter.
Il Tribunale partenopeo, recuperando quella che era la giurisprudenza che si stava facendo strada negli ultimi anni, si è pronunciata nel senso che “I debiti di origine privata (mancato pagamento rate mutuo banco di Napoli) sono comunque, in percentuale, di importo prevalente dovendosi ritenere ammissibile la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore anche qualora nella proposta vengano inseriti debiti di origine imprenditoriale, purché quelli di origine privata siano in percentuale di importo prevalente”.
La sentenza di omologa richiama anche precedenti in tal senso: Tribunale di Reggio Emilia, 20 ottobre 2022; Tribunale di Grosseto, 22 giugno 2021; Tribunale di Trani, 2 maggio 2023; Tribunale di Trani, 20 aprile 2023; Tribunale di Caltanissetta, 1 giugno 2022; Tribunale di Napoli, 26 marzo 2021; Tribunale di Reggio Emilia, 2 febbraio 2023; Tribunale di Spoleto 23 dicembre 2022 (che però non solo le uniche).
Si riconferma, quindi, ancora una volta, il principio per cui in ipotesi di debitoria mista bisogna guardare alla composizione e alla natura dei debiti oggetto della ristrutturazione nonché allo scopo per il quale il sovraindebitato agisce.
E quanto alla composizione vige il principio della prevalenza, quindi, quando il paniere dei debiti è costituito per la maggior parte da debiti di natura consumeristica allora (ferma la presenza di tutti gli altri requisiti necessari) il piano va omologato.
Conclusioni
Come detto, questa pronuncia pur allineandosi alla giurisprudenza costante (almeno fino a settembre 2024) è senz’altro una “novità” fortemente sentita e voluta da tutti coloro che hanno sempre rispettato ed ammirato il grande potenziale della procedura.
Per approfondimenti sul tema si consiglia la lettura dei seguenti articoli Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze ,Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure, Approvato il nuovo sovraindebitamento, Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa, La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012.
Sicuramente ci sono ancora molti dubbi che ruotano intorno al nuovo Correttivo Ter (che senz’altro saranno oggetto di nostro prossimo approfondimento), ma per ora godiamoci questo nuovo, grande risultato.
La giurisprudenza è sempre in continua evoluzione – questa pronuncia ne è la prova – ed è per questo che bisogna sempre affidarsi ad un esperto che conosca approfonditamente la materia e le più recenti novità per meglio indirizzare il proprio piano di difesa.
avv. Biancamaria Leone de Pertis
(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per gli spunti e le novità interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso l’ennesimo pignoramento immobiliare a seguito di un piano del consumatore (ora “accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dallo Studio legale d’Ambrosio Borselli si legga “Tribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012″
Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”
Per leggere di come lo Studio d’Ambrosio Borselli sia riuscito a salvare un’altra casa all’asta ottenendo l’omologa della Ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata si legga “Approvato piano ex legge 3/2012”
Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dall’asta si legga “Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa all’asta“
Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante l’avvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si legga “Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione”
Per approfondire come gli errori contenuti nell’avviso di vendita (determinante è una approfondita analisi dell’avviso, in comparazione con l’ordinanza, e la perfetta conoscenza delle norme e delle prassi dei vari tribunali in tal senso) ci abbiano consentito di ottenere l’ennesima revoca del decreto di trasferimento si legga “Revocato decreto di trasferimento per vizi della vendita”
Per l’ennesima sospensione di una procedura esecutiva immobiliare ottenuta, peraltro, a pochissime ore dalla celebrazione dell’asta stessa, grazie all’ammissione dell’ennesima proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore portata con soddisfazione a compimento dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Bloccato pignoramento con ammissione piano del consumatore”
Ritornando alle irregolarità degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si legga “Revocata vendita all’asta per assenza di foto degli interni” che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara ha revocato l’esperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nell’apposita ordinanza.
Per verificare la concreta possibilità con una adeguata difesa specialistica di ottenere la revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica, persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”
Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”
Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”
Per maggiori approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”