Opposizione al precetto dopo la riforma Cartabia: termini, costi, procedimento e cosa รจ cambiato
In questo articolo parliamo di opposizione al precetto, di cosa รจ, come si propone e cosa รจ cambiato dopo la riforma Cartabia.
ร bene ricordare che lโatto di precetto, disciplinato dallโart. 480 c.p.c., rappresenta lโultimo avvertimento che riceve il debitore di adempiere lโobbligazione derivane dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni. Per cui quando il debitore riceve un atto di precetto รจ consapevole che se non adempie entro questo termine il creditore potrร procedere, entro 90 giorni, ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
Per saperne di piรน sullโatto di precetto e le novitร introdotte dalla Riforma Cartabia si leggano questi articoli โAtto di precetto e riforma Cartabiaโ e โprecetto in rinnovazione guida post Cartabiaโ.
Venendo allโopposizione, essa รจ il rimedio esperibile dal debitore per difendersi qualora lamenti di aver ricevuto un atto di precetto ritenuto ingiusto o illegittimo.
Il legislatore in questo modo ha offerto al debitore uno strumento per consentirgli di contestare la pretesa che egli ritiene ingiusta o ingiustamente esercitata, questo perchรฉ in caso contrario, dato il carattere unilaterale del processo di esecuzione, il debitore sarebbe alla completa mercรฉ del creditore.
Quanti tipi di opposizioni al precetto esistono?
La normativa distingue due principali categorie di opposizione:
- Opposizione allโesecuzione (art. 615 c.p.c.), con cui si contesta il diritto sostanziale del creditore di procedere allโesecuzione (es. inesistenza o inefficacia del titolo esecutivo).
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), con cui si contesta la regolaritร formale dei singoli atti esecutivi (es. mancata o errata indicazione del titolo esecutivo nel precetto, mancato avvertimento del sovraindebitamento, irregolaritร della notifica, omessa indicazione degli importi).
La distinzione non รจ meramente teorica, poichรฉ incide sul termine di opposizione.
Infatti per quanto riguarda lโopposizione ex art. 615 c.p.c. non esiste un termine fisso, generalmente si propone prima che lโesecuzione sia iniziata, cioรจ prima del pignoramento o del primo atto esecutivo.
Mente per lโopposizione ex art. 617 c.p.c. il termine รจ perentorio: lโopposizione deve essere proposta entro 20 giorni dalla notificazione del precetto (art. 617, co. 1, c.p.c.). trascorso tale termine, il vizio formale del precetto non puรฒ piรน essere fatto valere.
Cosa Cambia dopo la riforma cartabia?
Con la Riforma Cartabia รจ cambiata non tanto l’opposizione al precetto quanto piuttosto il contenuto dell’atto di citazione che si รจ arricchito di ulteriori prescrizioni.
I cambiamenti sostanziali riguardano invece l’atto di precetto, il quale รจ cambiato in quanto va individuato il Giudice competente per l’esecuzione.ย In assenza di tale indicazione โle opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui รจ stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dallโart. 149 – bis.โ.
Opposizione al precetto dopo la Riforma Cartabia ex art. 615 c.p.c. quando si propone?
Lโart. 615, co 1, c.p.c. โOpposizione allโesecuzioneโ recita: โQuando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non รจ ancora iniziata, si puรฒ proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dellโarticolo 27ย โฆโ.
Con lโopposizione allโesecuzione il debitore contesta lโ โanโ dellโesecuzione, si tratta, dunque, di contestare nรฉ piรน nรฉ meno che il tipico effetto processuale che dovrebbe produrre il titolo esecutivo, negando, ad esempio, lโesistenza del titolo stesso, fin dallโorigine o sopravvenuta (es. nego che quel documento sia una cambiale, oppure affermo che la sentenza esecutiva รจ stata riformata in appello); oppure negando lโesistenza attuale del diritto per cui si procede ad esecuzione forzata (es. sostengo di aver giร adempiuto il debito dopo il passaggio in giudicato della sentenza).
La norma prevede che lโopposizione si introduce con atto di citazione del debitore contro il creditore innanzi al giudice competente secondo gli artt. 17 e 27. Quando lโesecuzione รจ giร iniziata, lโopposizione allโesecuzione va proposta con ricorso al giudice dellโesecuzione.
Per comprendere meglio la norma facciamo un esempio pratico:
mettiamo il caso che un debitore abbia ricevuto un precetto per una somma non dovuta, ad esempio: il creditore notifica un precetto per 15.000 euro sulla base di una sentenza passata in giudicato. Tuttavia, il debitore ha giร pagato integralmente la somma un mese prima, come risulta da bonifico bancario.
In questo caso lโopposizione allโesecuzione consiste nella contestazione, da parte del debitore, del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, sostenendo che il credito รจ stato estinto per avvenuto pagamento.
In sostanza il debitore chiede al giudice di dichiarare inesistente il diritto del creditore di procedere allโesecuzione e di sospendere lโefficacia del titolo esecutivo.
ย Opposizione al precetto ex art. 617 c.p.c. quando si propone?
Con lโopposizione agli atti esecutivi il debitore contesta il โcomeโ dellโesecuzione. Essa consiste nella contestazione da parte del debitore e, anche di ogni altro soggetto del processo esecutivo che abbia interesse, della regolaritร formale del titolo esecutivo, del precetto o degli altri atti del procedimento di esecuzione.
Si propone con forme diverse a seconda che la proposizione avvenga prima o dopo lโinizio dellโesecuzione. Nella prima ipotesi, lโart. 617, co. 1, dispone che lโopposizione si propone con atto di citazione, davanti al giudice competente per lโesecuzione, entro 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Invece, se lโopposizione รจ proposta dopo lโinizio dellโesecuzione, con ricorso al giudice dellโesecuzione entro 20 giorni dalla conoscenza dellโatto ritenuto viziato.
Lโeventuale accoglimento dellโopposizione agli atti esecutivi dร luogo alla dichiarazione di nullitร degli atti esecutivi contestati e di conseguenza anche alla dichiarazione di invaliditร di tutti gli atti successivi che ne sono dipendenti.
Anche qui per comprendere meglio la norma facciamo un esempio pratico:
Il creditore notifica il precetto senza lโavvertimento che โil debitore puรฒ, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatoreโ.
In questo caso ci troviamo difronte ad un vizio formale del precetto, quindi il debitore puรฒ proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. per violazione dellโart. 480, co. 2, c.p.c., lamentando la mancanza di un requisito essenziale dellโatto, chiedendo che venga dichiarato nullo.
Talvolta, tuttavia, le irregolaritร meramente formali dellโatto di precetto potrebbero risultare โirrilevantiโ quando lโatto raggiunge comunque il suo scopo, a tal proposito si legga: โNotifica del titolo esecutivo e del precetto: vizi e irregolaritร โ.
Come si propone lโopposizione al precetto?
Lโopposizione al precetto si puรฒ proporre con atto di citazione se si tratta di rito ordinario o con ricorso, se si tratta si rito del lavoro, o a seconda del rito.
Inoltre, come abbiamo visto, si puรฒ proporre prima dellโinizio dellโesecuzione oppure nel corso dello svolgimento del processo esecutivo.
Prima dellโinizio dellโesecuzione (c.d. opposizione preventiva), si propone appunto come opposizione al precetto, mediante citazione proposta davanti al giudice competente per materia, valore o territorio, a norma dellโart. 27. Il c.d. correttivo Cartabia ha precisato che in tal caso il giudizio puรฒ essere introdotto anche nelle forme del rito semplificato di cognizione.
Successivamente allโintroduzione dellโesecuzione (opposizione c.d. successiva), essendoci giร un giudice nominato (c.d. giudice dellโesecuzione), la si propone con ricorso allo stesso giudice. Il quale fissa con decreto lโudienza di comparizione delle parti davanti a sรฉ ed il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Al giudice dellโopposizione รจ attribuito il potere di sospendere (su istanza di parte e se ricorrono gravi motivi: periculum in mora e fumus boni iuris: ovvero il giudice deve riscontrare rispettivamente il rischio che durante il tempo necessario per ottenere una decisione definitiva, il diritto che si vuole far valere possa essere pregiudicato o diventi inutile e che vi sia almeno apparentemente lโesistenza di un effettivo diritto da tutelare) lโefficacia esecutiva del titolo. Se il diritto del creditore รจ contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dellโefficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata (es: creditore chiede 100, debitore dice che gli deve solo 50).
Nellโatto di citazione, dunque, deve essere contenuta anche lโistanza di sospensione. Il giudice risponde allโistanza con unโordinanza (in senso positivo o negativo). Tale ordinanza รจ soggetta al reclamo ex art. 669 terdecies cpc in ragione della sua natura di misura cautelare.
ย La sospensiva: come funziona?
Quando nellโatto di citazione introduttivo dellโopposizione al precetto, il debitore formula anche unโistanza di sospensione del titolo esecutivo, si attiva una fase cautelare autonoma allโinterno del giudizio di opposizione.
In questo caso il giudice dellโesecuzione deve verificare prima di tutto la sua competenza per la causa e la regolaritร formale dellโatto di opposizione. Dopodichรฉ fissa con decreto, che deve esse notificato al creditore insieme allโatto di citazione, lโudienza di comparizione delle parti (ex art. 163 bis c.p.c.), ma poichรฉ vi รจ una domanda cautelare di sospensione, potrebbe anche anticipare lโudienza per la trattazione urgente dellโistanza.
Allโudienza fissata, il giudice:
- ascolta le parti;
- acquisisce documenti o chiede brevi chiarimenti se necessario;
- valuta se sussistono i โgravi motiviโ (ovvero periculum in mora e fumus boni iuris) richiesto dallโart. 615, co. 1, c.p.c.
Dopo la discussione, il giudice emette ordinanza motivata, che puรฒ essere di:
- a) Accoglimento
- Sospende lโefficacia esecutiva del titolo (es. sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale);
- Di conseguenza il creditore non puรฒ iniziare o proseguire lโesecuzione forzata;
- Lโordinanza produce i suoi effetti fino alla decisione sullโopposizione (salvo revoca o modifica).
- b) Rigetto
- Il titolo rimane esecutivo e il creditore puรฒ procedere;
- Lโopposizione prosegue nel merito;
- Lโordinanza di rigetto puรฒ essere revocata o modificata su istanza della parte (art. 177, co. 3, n. 4 c.p.c.).
Lโordinanza di sospensione non รจ appellabile nรฉ ricorribile in via ordinaria, poichรฉ essendo un provvedimento cautelare urgente, รจ soggetta al regime delle misure cautelari previsto dallโart. 669 terdecies c.p.c., con il quale il giudice puรฒ, anche dโufficio, revocare o modificare lโordinanza quando cambiano le circostanze di fatto o di diritto (es. emergono nuovi elementi, cambia la situazione economica delle parti, interviene una decisione di merito o un nuovo provvedimento, emerge un errore di valutazione sulla sussistenza dei โgravi motiviโ).
Inoltre la sospensione o la negata sospensione, come anticipato, possono essere oggetto di reclamo ai sensi dellโarticolo 669 terdecies c.p.c.
ย
Cosa succede dopo lโopposizione al precetto?
Il giudizio di opposizione si conclude con una sentenza emessa dal giudice, impugnabile con i mezzi ordinari.
La sentenza puรฒ essere di rigetto o di accoglimento; il particolare:
- a) se la sentenza rigetta lโopposizione:
- il processo esecutivo riprende il suo corso laddove sospeso;
- la sentenza puรฒ condannare il debitore, che si sia opposto allโesecuzione con mala fede o colpa grave, al risarcimento del danno.
- b) se la sentenza accoglie lโopposizione:
- essa accerta lโillegittimitร del diritto a procedere allโesecuzione, di conseguenza lโesecuzione รจ rimossa in tutto o in parte, definitivamente o temporaneamente;
- diventano illegittimi tutti i singoli atti esecutivi compiuti e ne cessano gli effetti;
- se perรฒ lโopposizione รจ stata proposta tardivamente, ovvero successivamente alla vendita del bene pignorato, tale atto resta valido e non perde i suoi effetti. Il questo caso, quindi, il debitore potrร rifarsi solo in tutto o in parte sulla somma ricavata dalla vendita e, in caso di malafede, chiedere i danni al creditore;
- se nella sentenza il giudice riscontra che il creditore abbia agito senza la normale prudenza, condannerร il creditore al risarcimento dei danni.
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Termini e costi dellโopposizione al precetto
Per quanto riguarda lโopposizione allโesecuzione ex art. 615 non รจ previsto un termine fisso.
Come detto, puรฒ essere proposta sia prima dellโinizio dellโesecuzione forzata, cioรจ prima della notifica del pignoramento o di altro atto esecutivo (art. 615, co. 1, c.p.c.), sia dopo che lโesecuzione รจ iniziata (art. 615, co. 2, c.p.c. โopposizione in corso di esecuzioneโ) da proporre perรฒ con ricorso al giudice dellโesecuzione.
Per quanto riguarda, invece, lโopposizione agli atti esecutivi ex art 617 รจ previsto un termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del precetto (art. 617, co. 1, c.p.c.), decorso il quale il vizio formale non potrร piรน essere fatto valere.
Parlando poi dei costi, lโopposizione allโesecuzione ex 615 c.p.c. รจ assoggettata al versamento del contributo unificato al momento dellโiscrizione a ruolo, secondo il valore della domanda, trattandosi di azione che introduce un normale ed ordinario processo di cognizione.
Discorso analogo vale per lโopposizione agli atti esecutivi che รจ soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura fissa di โฌ 168,00 (oltre a euro 27,00 di marca da bollo) ai sensi dellโart. 13, 2ยฐ co., D.P.R. 115/2002, T.U. spese giustizia in quanto introduttiva di un ordinario processo di cognizione.
Tuttavia, le opposizioni esecutive che vengano introdotte successivamente allโintroduzione della procedura esecutiva immobiliare (quelle che si propongono con ricorso al GE) non prevedono alcun pagamento di contributo unificato, essendo solo la prima fase (cautelare) di un piรน ampio giudizio.
La sospensione feriale (ovvero la sospensione per il decorso dei termini processuali prevista dal 1ยฐ al 31 agosto) non si applica alle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi perchรฉ rientrano tra le materie di urgenza che non possono attendere il periodo estivo per le loro scadenze, anche se riguardano atti successivi all’esecuzione o le opposizioni di terzi.ย Questo significa che i termini per presentare un’opposizione rimangono attivi durante il mese di agosto, consentendo al debitore di tutelare i propri diritti anche in quel periodo.
Cosa fare quando si vuole proporre opposizione al precetto?
Affrontare un atto di precetto non รจ mai semplice: i termini sono brevi, le scelte processuali delicate e un errore formale puรฒ compromettere la possibilitร di difendersi efficacemente.
Lโopposizione al precetto infatti richiede una valutazione attenta della legittimitร del titolo esecutivo e una strategia mirata per chiedere, se necessario, la sospensione dellโefficacia esecutiva.
Per questo รจ fondamentale rivolgersi tempestivamente ad un avvocato esperto in Diritto dellโEsecuzione Forzata, in grado di valutare rapidamente la situazione, redigere lโatto di apposizione e tutelare al meglio i diritti del debitore davanti al giudice competente.
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Per ulteriori approfondimenti sullโopposizione al precetto si leggano i seguenti articoli: โOpposizione a precetto art 615 cpc o art 617 cpcโ, โGuida allโOpposizione a precetto: termini, competenza e formaโ, โModello di opposizione allโesecuzione ex art 615 c.p.c.โ.
ย Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร per salvare il proprio immobile si legga ancheย gli articoli โOpposizione allโesecuzione e tutela del diritto allโabitazioneโย ย โPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casaโ
Per approfondire lโargomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoliย โGuida allโopposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramentoโ,ย โOpposizione allโesecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeโย o ancoraย ย โGuida allโOpposizione a precetto: termini, competenza e formaโย , โGuida allโOpposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโย
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare allโordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire lโemissione dellโordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolaritร di tutta la procedura fino allโudienza di comparizione delle parti, si leggaย โDecreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita allโastaโ
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Per approfondimenti sulle modalitร di verifica della regolaritร della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito รจ stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per unย modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato ilย controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si leggaย โCessione del credito: quando รจ regolare nel pignoramentoโ.ย , sul medesimo argomento perย approfondire la spesso confusa materia riguardante leย operazioni di cartolarizzazione del creditoย e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto allโalbo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga ancheย โSospensione dellโesecuzione: inosservanza dellโart. 106 TUBโ
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