Opposizioni preventive e successive ex art. 615 e 617 c.p.c., termini, come si propongono e procedimento e sospensioni.
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Innanzitutto, doveroso e necessario, รจ fissare alcuni concetti fondanti lโargomento di cui a breve andremo a discorrere: quando si parla di processo di esecuzione, inteso quale procedura esecutiva individuale, si fa riferimento ad una fase del giudizio specifica e settoriale che trova la sua fonte ed il suo impulso nellโesistenza di un titolo esecutivo (trattasi di una sentenza, un decreto ingiuntivo, un atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale) da cui deriva una condanna allโadempimento di un determinato obbligo da parte del debitore per la realizzazione di un interesse di parte creditrice, secondo lโordinamento giuridico, meritevole di tutela. Lโadempimento del suddetto obbligo viene intimato attraverso un atto di precetto: โil precetto consiste nellโintimazione ad adempire lโobbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni [โฆ]โ (art. 480 c.p.c.)
Bisogna precisare che la notifica di un atto di precetto non introduce e non instaura tra le parti nessun tipo di giudizio, รจ semplicemente unโintimazione al debitore ed unโavvertenza che, nel caso di mancato adempimento, il creditore in forza del suddetto titolo esecutivo potrebbe procedere coattivamente.
Lโatto di precetto, cosรฌ come dettato allโart. 481 c.p.c., cessa di avere efficacia se, entro 90 giorni dalla sua notificazione, non รจ iniziata lโesecuzione: questa delimitazione temporale perรฒ, come sottolineato dal secondo comma della fattispecie normativa in questione, viene sospesa nel momento in cui avverso lo stesso atto di precetto viene proposta opposizione.
La fase oppositiva: art. 615 c.p.c., 617 c.p.c.
Il nostro Codice di procedura civile, al titolo V, si occupa della fase dellโopposizione nellโambito della procedura esecutiva: distinguendo, a tal proposito, tra opposizione allโesecuzione prevista e disciplinata allโart. 615 c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi dettata allโart. 617 c.p.c.
Poniamo in evidenza la distinzione delle due forme di opposizione in quanto entrambe vengono promosse con modalitร e per fini differenti:
- Lโopposizione allโesecuzione, ai sensi dellโart. 615 c.p.c., infatti, rinviene il suo scopo nella contestazione della validitร ed esistenza del titolo esecutivo: ad esempio, una sentenza non ancora passata in giudicato ,oppure, possiamo fare riferimento allโipotesi in cui il soggetto nei cui confronti รจ stato eseguito il pignoramento deduca di non essere il soggetto destinatario dellโazione esecutiva (in questo caso il giudice sarร investito del potere di interpretazione del titolo che condurrร allโadozione di una decisone che statuirร , nel caso di accoglimento dellโopposizione allโesecuzione, che quel dato titolo esecutivo non esiste in danno del soggetto nei cui confronti lโesecuzione รจ stata preannunciata o esercitata). In questa specifica ipotesi, dunque, si contesta lโesistenza del presupposto processuale quale impulso determinante per lโinizio della fase esecutiva.
- Lโart 617 c.p.c., invece, fa riferimento ad unโopposizione agli atti esecutivi finalizzata alla contestazione della legittimitร dello svolgimento dellโazione esecutiva: la parte intende far valere lโirregolaritร della procedura esecutiva ed i suoi vizi formali che possono riguardare sia gli atti o i provvedimenti adottati nel corso della procedura esecutiva sia atti prodromici alla stessa,come ad esempio, la mancata notifica del titolo esecutivo e dellโatto di precetto.
Opposizioni al precetto preventive e successive:
Forma, modalitร , procedura, analogie e differenze.
Una volta specificati i diversi tipi di opposizioni, indispensabile รจ analizzare la questione da unโaltra prospettiva: รจ possibile opporsi allโatto di precetto prima che lโesecuzione sia iniziata ed in questo caso si parlerร di opposizione preventiva, o proporre opposizione ad esecuzione giร in corso ed in questo caso si tratterร di unโipotesi di opposizione successiva. Il criterio che scandisce le due species di opposizioni รจ dato dal momento in cui inizia lโespropriazione forzata (che coincide con la notifica dellโatto di pignoramento).
- Le opposizioni, cosiddette preventive, vengono disciplinate in egual modo al co. 1 dellโart. 615 c.p.c. e al co. 1 dellโart. 617 c.p.c.
Lโart. 615 c.p.c. prevede al co. 1: โQuando si contesta il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non รจ ancora iniziata, si puรฒ proporre opposizione a precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dellโart. 27 Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte lโefficacia esecutiva del titolo [..]โ
In questa specifica ipotesi, trattandosi di contestazione della validitร del titolo su cui si basa lโintera procedura che si concentra innanzi allo stesso giudice, costui potrร decidere sia sulla sospensione dellโefficacia esecutiva del titolo che sul merito dellโopposizione proposta.
Il giudice dinnanzi al quale viene proposta opposizione al precetto (preventiva) gode dunque di un particolare potere di sospensione che non si limita alla sospensione della sola esecuzione iniziata (come accade nel caso dellโopposizione โsuccessivaโ) ma si estende sino a bloccare lโefficacia esecutiva del titolo, paralizzando per lโeffetto ogni possibile iniziativa esecutiva individuale.
Si richiama, in tal caso, lโart. 623 c.p.c. il quale prevede che: โsalvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale รจ impugnato il titolo esecutivo, lโesecuzione forzata non puoโ essere sospesa che con provvedimento del giudice dellโesecuzione.โ Ed ecco che si sottolinea lโeccezionalitร di questa ipotesi: concorrendo gravi motivi, il giudice puรฒ sospendere la stessa efficacia esecutiva del titolo in questione (si rientra quindi nellโipotesi tassativa prevista allโart. 623 c.p.c.) (per approfondimenti si legga โGuida alla sospensione del pignoramento immobiliare: la sospensione volontaria, quelle interna ed esterna, tutto sugli artt. da 623 a 628 cpcโ)
Qualora la parte intenda, invece, ai sensi dellโart. 617 c.p.c., contestare la validitร e la regolaritร degli atti esecutivi: โle opposizioni relative alla regolaritร formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata lโesecuzione, davanti al giudice indicato allโart. 480 c.p.c., con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo e del precettoโ. In questa specifica ipotesi, nella quale si va ad eccepire un vizio formale dellโatto di precetto, il giudice dellโesecuzione adotterร i provvedimenti che ritiene indilazionabili eventualmente sospendendo la stessa procedura esecutiva cosรฌ come previsto dallโart. 618 c.p.c.
- Le opposizioni successive previste al co. 2 ex art. 615 cpc e co. 2 ex art. 617 cpc sono caratterizzate, invece, da una struttura bifasica: una fase cautelare necessaria dinanzi al giudice dellโesecuzione pendente e poi, soltanto dopo lโemissione dellโordinanza di accoglimento o rigetto della stessa, potrร essere introdotta una fase di merito dinanzi ad altro giudice โa cura della parte interessataโ come riportato dallโart. 616 e 618 c.p.c..
A tal proposito la Corte di Cassazione cosรฌ dispone: โla preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive successive allโinizio dellโesecuzione davanti al giudice dellโesecuzione รจ necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolaritร del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nellโambito del processo esecutivo ed il preventivo esame da parte del giudice dellโesecuzione determina lโimproponibilitร della domanda di merito e lโimprocedibilitร del giudizio di opposizione a cognizione piena.โ (Cass. Sez. Civile sent. N. 25170 del 11.10.2018)
Il giudizio si introduce con ricorso e ad esecuzione giร iniziata (che coincide con la notifica dellโatto di pignoramento).
- Il 2 dellโart. 615 c.p.c. prevede infatti che, quando lโopposizione viene esperita per cause riguardanti appunto lโinvaliditร e/o lโillegittimitร del titolo esecutivo o ipotesi di impignorabilitร dei beni, la stessa deve essere proposta con ricorso al giudice dellโesecuzione
- Il 2 dellโart. 617 c.p.c. prevede che: โle opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dellโinizio dellโesecuzione e quelle relative alla contestazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dellโesecuzione nel termine perentorio di 20 giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.โ
La competenza a decidere sulle opposizioni
Per quanto riguarda la competenza per materia dei pignoramenti immobiliari, la stessa spetta al Tribunale.
Nello specifico,
- Quando si tratta di opposizione preventiva, รจ competente il giudice del luogo dellโesecuzione: la competenza per territorio รจ determinata dalla dichiarazione di residenza o elezione di domicilio fatta dallโistante nellโatto di precetto (art. 27 c.p.c.); nel momento in cui questa manchi, lโart. 27 c.p.c. rimanda allโart. 484 co. 3, il quale prevede che le opposizioni al precetto si propongano davanti al giudice del luogo di notificazione dello In tal caso si ricordi che il giudice puรฒ sospendere lโefficacia del titolo esecutivo.
- Per le opposizioni successive sarร invece competente il giudice davanti al quale si svolge lโesecuzione, il quale potrร soltanto disporre la sospensione dellโesecuzione davanti a sรฉ.
Una volta analizzata la procedura di proposizione dellโopposizione e rimarcata la differenza tra opposizioni preventive e successive, questโultime, data la struttura bifasica (cautelare e del merito) che le caratterizza, รจ doveroso analizzare la fase di introduzione del giudizio di merito.
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Accoglimento o rigetto dellโopposizione, introduzione giudizio di merito.
Una volta proposta opposizione ex. Art. 615 co. 2, e 617 co. 2., il giudice, ai sensi dellโart. 616 c.p.c., 618 c.p.c., provvederร ad emettere ordinanza con la quale verranno stabiliti limiti di tempo per lโintroduzione del giudizio di merito.
Sia nel caso di opposizione agli atti che di opposizione allโesecuzione con la medesima ordinanza che definisce la fase cautelare il giudice fissa un termine per lโintroduzione del giudizio di merito.
In relazione alla proposta opposizione, questa a seconda che venga accolta o meno, comporterร la sospensione del processo esecutivo:
- In caso di diniego della sospensione, a causa del mancato accoglimento dellโopposizione, lโopponente sarร interessato allโintroduzione del giudizio di merito per poter far valere il vizio dedotto dinnanzi ad altro giudice al fine di ottenere da questโultimo lโemanazione del provvedimento piรน opportuno.
- In caso di accoglimento dellโopposizione e susseguente sospensione, invece, il creditore dovrร attivarsi per lโintroduzione del giudizio di merito, pena lโestinzione della procedura esecutiva;
tutto ciรฒ viene infatti previsto allโart. 624 c.p.c. co. 3 : โNei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se lโordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non รจ stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dellโarticolo 616, il giudice dellโesecuzione dichiara, anche dโufficio, con ordinanza, lโestinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza รจ reclamabile ai sensi dellโarticolo 630, terzo comma.โ
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Provvedimenti conclusivi
Il provvedimento conclusivo che connota sia le opposizioni a precetto (preventive) che le opposizioni successive allโesecuzione assume la forma di sentenza.
Per quanto riguarda il regime di impugnabilitร della stessa lโarticolo di riferimento:
Art. 618 c.p.c. โ[โฆ] Sono altresรฌ non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dellโarticolo precedente primo commaโ.
Dunque, la sentenza emessa allโesito del giudizio di merito nellโambito di unโopposizione di tipo successiva e quella dettata allโesito di unโopposizione al precetto sono unicamente ricorribili per cassazione quando, in virtรน del richiamo normativo previsto dallโart. 618 c.p.c. al co. 1 dellโart. 617 c.p.c., ci si riferisce al contesto dellโopposizione per motivi formali.
Al contrario, la sentenza emessa allโesito del giudizio di merito previsto allโart. 615 c.p.c. in materia di opposizione allโesecuzione, sarร appellabile oltre che, successivamente, ricorribile per Cassazione ex art. 111 cost.
Avv.p. Francesca Perrone
(collaboratrice dello Studio dโAmbrosio Borselli presso la sede di Napoli)
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