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Il concordato nella liquidazione giudiziale

Ottobre 29, 2024by Redazione

Il concordato nella liquidazione giudiziale: ex concordato fallimentare. Presupposti e contenuto della domanda. La procedura e gli effetti del concordato.

Come abbiamo avuto modo di spiegare in precedenza, con il nuovo Codice della Crisi dโ€™Impresa e dellโ€™Insolvenza, le procedure in esso disciplinate e da noi conosciute hanno subito delle modificazioni, vuoi di forma vuoi di sostanza, vuoi semplicemente di nomenclatura.

E proprio per questa ragione, nei precedenti articoli abbiamo approfondito particolari aspetti della nuova disciplina e dei relativi procedimenti.

Abbiamo ampiamente trattato della nuova liquidazione giudiziale delle imprese insolventi, ex โ€œfallimentoโ€ย  (per approfondimenti si leggano gli articoli Liquidazione giudiziale e fallimento: tempi, costi proceduraย e Il Curatore nella liquidazione giudiziale), e ancora del nuovo concordato preventivo cosรฌ come, oggi, disciplinato, sia in linea generale (per approfondimenti si veda l’articoloย Nuovo concordato preventivo: presupposti, finalitร , procedura ), sia, piรน nel dettaglio (per approfondimenti si veda articolo Nuovo concordato preventivo: effetti e concordato in bianco).

Nel presente articolo, invece, approfondiamo una figura che possiamo definire โ€œibridaโ€ tra le precedenti citate, una sorta di โ€œprocedura nella proceduraโ€.

Un procedimento, in effetti, โ€œcondizionatoโ€, giร  nella propria fase โ€œembrionaleโ€, dallโ€™essere sorto nellโ€™ambito di una diversa procedura di regolazione della crisi (giร  in corso): stiamo parlando del โ€œconcordato nella liquidazione giudizialeโ€ (meglio noto, secondo la vecchia nomenclatura, come โ€œconcordato fallimentareโ€).

Tale concordato, innestandosi in una liquidazione giudiziale in corso, รจ finalizzato ad una chiusura anticipata della stessa liquidazione (con gli evidenti conseguenti benefici per tutti i soggetti interessati dalla procedura). Questo avviene, in poche parole, quando il debitore o un terzo propongano un piano di concordato che possa soddisfare integralmente o parzialmente i creditori coinvolti nella procedura di liquidazione, che sia da questi accettato (e poi omologato dal Tribunale) nei modi e nelle forme di cui si dirร .

Passiamo quindi in rassegna tutte le fasi di cui si compone.

Presupposti e presentazione della domanda

Partiamo precisando che affinchรฉ possa delinearsi unโ€™ipotesi di concordato nella liquidazione giudizialeย รจ assolutamente necessario che sia giร  stata dichiarata, con sentenza, lโ€™apertura della liquidazione giudiziale (art. 240 CCII).

Aperta la liquidazione giudiziale, i terzi o i creditori possono proporre un concordato a condizione che il debitore abbia tenuto la contabilitร  ed i dati ivi indicati unitamente alle notizie disponibili โ€œโ€ฆconsentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre allโ€™approvazione del giudice delegatoโ€.

In un primo momento, quindi, รจ impedito al debitore (ma anche a societร  cui partecipi o sottoposte a comune controllo) di effettuare alcuna proposta di concordato.
Tale impedimento decade dopo un anno dallโ€™apertura della liquidazione giudiziale e semprechรฉ non siano trascorsi oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

In ogni caso, la proposta effettuata dal debitore deve necessariamente prevedere un apporto di risorse che vada ad incrementare il valore dellโ€™attivo di almeno il 10 per cento. (art. 240 CCII).

Per quanto riguarda il termine โ€œfinaleโ€ entro cui poter proporre il citato concordato si ritiene, nel silenzio della legge, che possa essere proposto fino alla chiusura della liquidazione giudiziale.

Contenuto della domanda

La proposta puรฒ prevedere:

  • una suddivisione dei creditori in classi ed indicare il soddisfacimento secondo diverse percentuali dei crediti per ogni classe di appartenenza.
    Tali classi dipenderanno dalla posizione giuridica assunta dal creditore (ad esempio chirografario o privilegiato) e/o dalla natura del credito stesso (tributario, previdenziale, aziendale, etc.), in ogni caso, รจ assolutamente necessario che nella proposta siano indicate le ragioni ed i criteri che hanno condotto allโ€™eventuale diversificazione e โ€œclassificazioneโ€ dei crediti.
    In ogni caso, il trattamento stabilito per ciascuna classe non puรฒ avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
  • puรฒ anche prevedere trattamenti differenziati dei crediti in base alle varie classi di appartenenza, ma, in tal caso, devono essere specificamente indicate le ragioni giustificatrici della differenziazione.
  • Si puรฒ addivenire alla ristrutturazione dei debiti e/o al relativo soddisfacimento (anche parziale) in qualsiasi modo: mediante cessioni, accolli ed altre operazioni straordinarie.
    Eโ€™ stata anche prevista la possibilitร  (in realtร  giร  sussistente prima dellโ€™entrata in vigore il Codice della Crisi), di una proposta di concordato per cessione dei beni ai creditori, in tale ipotesi ai creditori vengono trasferiti i beni acquisiti dalla liquidazione giudiziale con immediato realizzo dellโ€™attivo (al netto delle formalitร  e delle spese di procedura).
    Puรฒ prevedersi la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo della liquidazione giudiziale, anche delle azioni di pertinenza della massa, purchรฉ autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa.

Procedura

La proposta di concordato nella liquidazione giudiziale si presenta con ricorso al giudice delegato (art. 241 CCII), il quale dovrร  chiedere parere al curatore sul presumibile risultato della liquidazione e sulle garanzie offerte.

Acquisito il parere del curatore, nonchรฉ il parere favorevole del comitato dei creditori, il giudice delegato, ritenuta ammissibile la domanda, ordina al curatore di comunicare ai creditori la proposta, unitamente ai pareri espressi, invitando questi ultimi (in un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta) a fornire il proprio eventuale dissenso ed informandoli, altresรฌ, che la mancata risposta sarร  considerata come voto favorevole.

Il diritto di voto spetta ai creditori indicati (anche ammessi provvisoriamente e con riserva) nello stato passivo reso esecutivo, se la proposta sia intervenuta prima del decreto di esecutivitร  dello stato passivo sono ammessi al voto tutti i creditori che risultano dallโ€™elenco provvisorio predisposto dal curatore.

Non sono ammessi al voto i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca qualora nella proposta sia previsto il soddisfacimento integrale del proprio credito, a meno che non rinuncino alla propria causa di prelazione.

N.B. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono anche non essere soddisfatti integralmente, purchรฉ perรฒ il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali (art. 240, comma 4 CCII).

Il concordato รจ approvato con il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto ed, ove siano state previste diverse classi, qualora detta maggioranza sia raggiunta nel maggior numero di classi.

Se non sono proposte opposizioni, su richiesta del proponente, il Tribunale provvede ad omologare il concordato.

Il decreto di omologazione diventa definitivo se non รจ reclamato entro trenta giorni dalla notificazione, in tal caso il curatore rende conto della gestione ed il Tribunale dichiara la chiusura della liquidazione giudiziale.

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Effetti ed esecuzione del concordato (risoluzione ed annullamento)

Il concordato omologato, ovviamente, diviene obbligatorio e vincolante per tutti i creditori anteriori alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, anche per coloro che non hanno presentato alcuna domanda di insinuazione al passivo (art. 248 CCII).

Continuano a sussistere, anche dopo lโ€™omologazione del concordato, poteri di vigilanza e controllo sullโ€™esecuzione dello stesso da parte del giudice delegato, del comitato dei creditori e del curatore (art. 249 CCII).

Il concordato, tuttavia, puรฒ essere risolto o annullato con conseguente riapertura della liquidazione giudiziale (art. 250 ed art. 251 CCII).

La risoluzione puรฒ verificarsi qualora non siano regolarmente adempiuti gli obblighi scaturenti dal concordato, in tal caso, ciascun creditore puรฒ richiederla entro un anno dalla scadenza del termine fissato per lโ€™ultimo adempimento ivi previsto.

Lโ€™annullamento, invece, puรฒ essere richiesto nel caso in cui sia stato dolosamente incrementato il passivo ovvero sottratta e/o dissimulata una parte rilevante dellโ€™attivo.

La domanda puรฒ essere proposta dal curatore e da qualunque creditore nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e non oltre due anni dalla scadenza del termine finale previsto per lโ€™ultimo adempimento.

Sia la sentenza di risoluzione che quella di annullamento sono provvisoriamente esecutive e dichiarano la riapertura della liquidazione giudiziale.

Conclusioni

Il โ€œnuovoโ€ concordato nella liquidazione giudiziale non sembra presentare differenze sostanziali rispetto al previgente istituto del โ€œconcordato fallimentareโ€.

Oggi come allora, tale strumento appare come un utile mezzo per addivenire, nel minor tempo possibile ed in alternativa alle altre ipotesi di legge, alla chiusura della liquidazione giudiziale, il tutto con evidenti benefici per lโ€™intero ceto creditorio, nonchรฉ per il debitore interessato dalla procedura.

Avv. Roberto Solombrino

(collaboratore dello Studio dโ€™Ambrosio Borselli)

Per approfondire ciรฒ che riguarda lโ€™istanza di fallimento a seguito della riforma del codice della crisi con una guida completa alla procedura e tutto ciรฒ che riguarda giurisdizione e competenza, forma e presupposti, tempi e costi dellโ€™istanza si leggaย  โ€œIstanza di fallimento dopo la riforma,โ€

Per approfondimenti sulla domanda di insinuazione al passivo nella liquidazione giudiziale con termini, costi, forma e procedura e differenza tra domanda tempestiva, tardiva e ultra-tardiva si legga โ€œDomanda di insinuazione al passivo ex art. 201 C.C.I.I.,โ€

Per conoscere tutteย le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 (anticipatoria del nuovo codice della crisi) alla L.n. 3 del 2012ย si legga โ€œApprovato il nuovo sovraindebitamentoโ€ย o ancheย โ€œGuida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizioโ€ย ed ancora โ€œPiano del Consumatore e pignoramento: l 14/19 procedura, durataโ€.

Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si leggaโ€ย Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโ€™Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenzeโ€ย ย โ€œGuida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโ€™Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedureโ€,ย โ€œIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโ€, โ€œDocumenti per la ristrutturazione dei debiti del consumatoreโ€,

Per approfondire lโ€™eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenutoย lโ€™omologa di un piano del consumatoreย proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con ilย pagamento del solo 37% del mutuoย originariamente dovutoย in 7 anniย da parte sua si legga โ€œOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ€

Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dellโ€™introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche โ€œLa sospensione dellโ€™esecuzione con lโ€™introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ€ e โ€œProcedure di esdebitazione e pignoramento immobiliareโ€

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si leggaย โ€œSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโ€

Perย  il tema dellโ€™ammissibilitร  di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga โ€œIl sovraindebitamento puรฒ essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibileโ€

Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si leggaย โ€œReclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamoโ€

Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร  per salvare il proprio immobile si legga anche lโ€™articoloย ยซPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casaยป

Per verificare la concreta possibilitร ย  con una adeguata difesa specialistica di ottenere laย  revoca dellโ€™aggiudicazione giร  compiuta per laย  difformitร  tra lโ€™ordinanza e lโ€™avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio dโ€™Ambrosio Borselli si leggaย โ€œRevocata aggiudicazione per difformitร  tra ordinanza e avviso di venditaโ€

Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,ย  ย persino lโ€™annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio dโ€™Ambrosio Borselli) e deiย motivi di opposizione al decreto di trasferimentoย che hanno portato a un tale eccezionale risultato si leggaย โ€œ617 cpc: Ottenuto lโ€™annullamento del decreto di trasferimentoโ€

Per prendere visione dellโ€™ennesima revoca di una ordinanza di vendita giร  pronunciata, ottenutaย  dallo Studio dโ€™Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga โ€œRevocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizioneโ€

Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dellโ€™asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolaritร  nellโ€™avviso di vendita si legga โ€œModello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocataโ€

Per maggioriย  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga lโ€™articoloย Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casaย ed ย i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato dโ€™Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per gli spunti e le novitร  interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso lโ€™ennesimo pignoramento immobiliare a seguito di unย piano del consumatoreย (ora โ€œaccordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dalloย Studio legale dโ€™Ambrosio Borselliย si leggaย โ€œTribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012โ€ณ

Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dallโ€™asta si leggaย โ€œSovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa allโ€™astaโ€œ

Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare illegittimo si legga lโ€™articolo โ€œPignoramento immobiliare illegittimo: cosa fare?โ€

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Avv. Edgardo Diomede dโ€™Ambrosio Borselli

Iscrittoย โ€œallโ€™Albo Avvocati di Napoliโ€

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