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Nuovo concordato preventivo: effetti e concordato in bianco

Marzo 11, 2024by Redazione

Guida completa al nuovo concordato preventivo: vantaggi ed effetti della domanda di concordato preventivo ed effetti della domanda di concordato in “bianco”

Nel precedente articolo Nuovo concordato preventivo: presupposti, finalitร , procedura (cui si rinvia per ogni necessario approfondimento), abbiamo trattato il tema del Concordato Preventivo alla luce del nuovo Codice della Crisi dโ€™Impresa e dellโ€™Insolvenza e dei piรน recenti interventi legislativi.

Della predetta procedura di regolazione della crisi e dellโ€™insolvenza dโ€™impresa abbiamo esaminato gli aspetti generali ed evidenziato, con particolare attenzione, i presupposti e la procedura (dalla presentazione della domandaย  fino alla sentenza di omologazione).

Nel presente articolo, invece, in una prospettiva di avvicinamento del lettore agli aspetti pratici della medesima procedura (ed, anche, ai relativi vantaggi), porremo il focus sugli โ€œeffetti della domanda di concordatoโ€ ed, in particolare, sugli effetti di tale domanda nellโ€™ipotesi di concordato โ€œin biancoโ€, cosรฌ definito poichรฉ privo (almeno in un primo momento) di taluni elementi essenziali (in larga parte, documentali) necessari per lโ€™utile esperimento della procedura de qua.

Vantaggi ed effetti della domanda di concordato

Abbiamo giร  avuto modo di evidenziare che, a norma del nuovo CCII, lโ€™imprenditore commerciale che si trova in stato di crisi o di insolvenza ha la possibilitร  di accedere alla nuova procedura di concordato preventivo.

A differenza della Liquidazione Giudiziale (ex โ€œFallimentoโ€)- di cui si รจ ampiamente discusso in diversi articoli precedenti (per approfondimenti si ย leggano gli articoli โ€œLiquidazione giudiziale e fallimento: tempi, costi proceduraโ€ e โ€œย Il Curatore nella liquidazione giudizialeโ€) – altra procedura di regolazione della crisi e dellโ€™insolvenza, che nella maggior parte dei casi viene โ€œattivataโ€ dai creditori (anche se puรฒ essere richiesta altresรฌ dallโ€™imprenditore in crisi – casi eccezionali – oltre che dal P.M ed dai soggetti che svolgono โ€œfunzioni di vigilanza e controllo sullโ€™impresaโ€) il Concordato Preventivo รจ necessariamente richiesto dalla sola impresa in crisi o in stato dโ€™insolvenza e, quindi, dal soggetto giuridico che, al tempo stesso, costituirร  poi lโ€™ โ€œoggettoโ€ stesso della procedura.

Il legislatore, quindi, con il concordato preventivo ha ideato e disciplinato una procedura (alternativa quando ne sussistono i presupposti) per concedere allโ€™imprenditore in crisi la possibilitร  di evitare le gravi problematiche insite in una dichiarazione di fallimento (rectius, di โ€œliquidazione giudizialeโ€).

La tutela dei creditori รจ, ovviamente, un parametro di riferimento dellโ€™intero Codice della Crisi e dellโ€™Insolvenza e anche nell’ambio del concordato preventivo viene salvaguardata.
In che modo? Prevedendo, quale requisito imprescindibile di accesso alla relativa domanda, che questa si renda โ€œpreferibileโ€ rispetto alla liquidazione giudiziale.

Tale condizione si realizza allorchรฉ venga previsto (nel piano di concordato e nella proposta ai creditori) un soddisfacimento dei crediti in misura superiore rispetto a quello che si determinerebbe in seguito ad una procedura di liquidazione giudiziale, ovvero prevedendo e proponendo โ€œspecifiche utilitร โ€ per i creditori rispetto alla liquidazione (si pensi, ad esempio, allโ€™eventuale prosecuzione dei rapporti in essere).

Posta in questi termini la โ€œtutelaโ€ normativamente prevista in favore dei creditori nellโ€™ambito della procedura in oggetto, รจ evidente che il legislatore ha, di contro, strutturato il concordato preventivo in modo da garantire dei โ€œvantaggiโ€ anche al debitore in crisi: primo tra tutti, come si รจ detto, quello di evitare la liquidazione giudiziale.

Ma non รจ tutto!

Uno degli โ€œeffettiโ€ piรน interessanti per lโ€™imprenditore in crisi (a condizione che ne abbia fatto specifica richiesta) รจ che, a norma dellโ€™art. 54 co. 2 CCII, a seguito della pubblicazione della domanda di accesso al concordato nel Registro delle Imprese, non possono essere iniziate e/o proseguite, sotto pena di nullitร , eventuali azioni esecutive e/o cautelari da parte dei creditori.

Tale previsione normativa, unitamente alla circostanza che, con la domanda di accesso al concordato, lโ€™imprenditore, sebbene con talune limitazioni, continua ad esercitare lโ€™attivitร  dโ€™impresa, rende molto โ€œappetibileโ€ lโ€™accesso allโ€™anzidetta procedura.

Eโ€™ molto frequente, infatti, che, in momenti di grande difficoltร  economico-finanziaria, lโ€™imprenditore possa vedersi sopraffatto dalle iniziative individuali esecutive e/o cautelari dei propri creditori e che siano proprio le procedure stesse (si pensi ai pignoramenti presso le banche oppure presso i clienti, alla perdita degli affidamenti, etc.) a soffocare ulteriormente i flussi di cassa dellโ€™impresa ed a determinarne lโ€™irrimediabile stato di insolvenza, con conseguente e quanto mai probabile liquidazione giudiziale!

Ciรฒ, tuttavia, appare evitabile alla luce delle citate disposizioni legislative.

Concordato in bianco

Per venire ancora piรน incontro alle citate esigenze dellโ€™imprenditore in crisi (fermo restando che รจ di tutta evidenza che sussiste sovrapponibile e coincidente pubblico interesse a conservare lโ€™integritร  della aziende in crisi, allorchรฉ sussistano i presupposti per lโ€™eventuale risanamento, e, comunque, a ridurre al minimo le procedure di liquidazione giudiziale) il Legislatore ha, altresรฌ, previsto che la domanda di accesso alla procedura di concordato possa essere presentata (anche) โ€œin biancoโ€, ovvero in mancanza, in un primo momento, di parte della documentazione richiesta ai fini dellโ€™emissione della sentenza di omologazione.

Da un lato, quindi, lโ€™art. 39 CCII prevede che di regola per โ€œaccedereโ€ (o meglio, per addivenire alla sentenza di omologazione) alla procedura di concordato preventivo lโ€™imprenditore deve depositare un ricorso contenente il piano di concordato e la proposta ai creditori, cui devono essere allegati i documenti in seguito indicati:

  • โ€œโ€ฆle scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dellโ€™attivitร  economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.โ€ฆuna relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attivitร , unโ€™idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, noncheฬ l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.โ€
  • a ciรฒ, inoltre, va ad aggiungersi il deposito della relazione riepilogativa degli atti di straordinaria compiuti nei 5 anni antecedenti il deposito della domanda.

Dallโ€™altro lato, perรฒ, รจ stata prevista la possibilitร  che lโ€™imprenditore in crisi possa presentare la relativa domanda di accesso alla procedura di regolazione della crisi depositando unicamente:

  • i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, in alternativa, le dichiarazioni dei redditi e IRAP dei tre anni precedenti (in caso di imprese non soggette a redazione obbligatoria del bilancio);
  • lโ€™elenco dei creditori, con specifica indicazione dellโ€™ammontare dei relativi crediti e delle eventuali cause di prelazione;
  • e riservandosi, quindi, di depositare la proposta ed il piano di concordato in un successivo momento.

Depositato il ricorso con richiesta di concordato โ€œin biancoโ€ il Tribunale, con decreto, deve:

  1. nominare un commissario giudiziale;
  2. disporre a carico del debitore obblighi informativi periodici (con periodicitร  almeno mensile) sulla gestione finanziaria dellโ€™impresa e sullโ€™attivitร ;
  3. fissare un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta entro cui il debitore deve depositare la proposta ed il piano di concordato, con lโ€™attestazione di veridicitร  dei dati e di fattibilitร , nonchรฉ lโ€™ulteriore documentazione di cui allโ€™art. 39 CCII;
  4. ordinare al debitore, entro un termine perentorio non superiore a 10 giorni, il versamento di una somma a copertura delle spese della procedura previste almeno sino alla scadenza del termine per il deposito della proposta e del piano.

Solo dopo il deposito del piano e della proposta di concordato il Tribunale andrร  a verificare lโ€™ammissibilitร  della proposta e la fattibilitร , in termini economici, e la procedura proseguirร  nelle forme โ€œordinarieโ€ fino alla (eventuale) sentenza di omologazione.

Sta di fatto, tuttavia, che, come si รจ detto, giร  dalla pubblicazione delle domanda nel Registro delle Imprese si producono in favore dellโ€™imprenditore gli effetti di caducitร  ed improponibilitร  delle azioni esecutive e cautelari individuali.

Conclusioni

In conclusione, la procedura di concordato preventivo รจ altamente consigliata per quelle imprese che, seppur in stato di grande difficoltร  economico-finanziaria, sono suscettibili di risanamento, a maggior ragione quando il legislatore prevede anche la possibilitร  di procede “in bianco” permettendo quindi all’imprenditore di iniziare a “tutelare” il proprio patrimonio nel frattempo che costruisce le basi del concordato .

Eโ€™ evidente, tuttavia, che, ai fini del buon esito della procedura e perchรฉ questa adempia ai fini agognati, diventa indispensabile, oltre che affidarsi a professionisti esperti nel settore, che ci si attivi con la corretta tempistica, ponendo attenzione ai diversi campanelli dโ€™allarme ed evitando di procrastinare situazioni di evidente difficoltร  che non va ad affievolirsi con il trascorrere del tempo.

Avv. Roberto Solombrino

(collaboratore dello Studio dโ€™Ambrosio Borselli)

Per approfondire ciรฒ che riguarda lโ€™istanza di fallimento a seguito della riforma del codice della crisi con una guida completa alla procedura e tutto ciรฒ che riguarda giurisdizione e competenza, forma e presupposti, tempi e costi dellโ€™istanza si leggaย  โ€œIstanza di fallimento dopo la riforma,โ€

Per approfondimenti sulla domanda di insinuazione al passivo nella liquidazione giudiziale con termini, costi, forma e procedura e differenza tra domanda tempestiva, tardiva e ultra-tardiva si legga โ€œDomanda di insinuazione al passivo ex art. 201 C.C.I.I.,โ€

Per conoscere tutteย le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 (anticipatoria del nuovo codice della crisi) alla L.n. 3 del 2012ย si legga โ€œApprovato il nuovo sovraindebitamentoโ€ย o ancheย โ€œGuida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizioโ€ย ed ancora โ€œPiano del Consumatore e pignoramento: l 14/19 procedura, durataโ€.

Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si leggaโ€ย Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโ€™Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenzeโ€ย ย โ€œGuida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโ€™Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedureโ€,ย โ€œIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโ€, โ€œDocumenti per la ristrutturazione dei debiti del consumatoreโ€,

Per approfondire lโ€™eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenutoย lโ€™omologa di un piano del consumatoreย proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con ilย pagamento del solo 37% del mutuoย originariamente dovutoย in 7 anniย da parte sua si legga โ€œOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ€

Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dellโ€™introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche โ€œLa sospensione dellโ€™esecuzione con lโ€™introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ€ e โ€œProcedure di esdebitazione e pignoramento immobiliareโ€

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si leggaย โ€œSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโ€

Perย  il tema dellโ€™ammissibilitร  di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga โ€œIl sovraindebitamento puรฒ essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibileโ€

Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si leggaย โ€œReclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamoโ€

Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร  per salvare il proprio immobile si legga anche lโ€™articoloย ยซPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casaยป

Per verificare la concreta possibilitร ย  con una adeguata difesa specialistica di ottenere laย  revoca dellโ€™aggiudicazione giร  compiuta per laย  difformitร  tra lโ€™ordinanza e lโ€™avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio dโ€™Ambrosio Borselli si leggaย โ€œRevocata aggiudicazione per difformitร  tra ordinanza e avviso di venditaโ€

Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,ย  ย persino lโ€™annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio dโ€™Ambrosio Borselli) e deiย motivi di opposizione al decreto di trasferimentoย che hanno portato a un tale eccezionale risultato si leggaย โ€œ617 cpc: Ottenuto lโ€™annullamento del decreto di trasferimentoโ€

Per prendere visione dellโ€™ennesima revoca di una ordinanza di vendita giร  pronunciata, ottenutaย  dallo Studio dโ€™Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga โ€œRevocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizioneโ€

Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dellโ€™asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolaritร  nellโ€™avviso di vendita si legga โ€œModello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocataโ€

Per maggioriย  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga lโ€™articoloย Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casaย ed ย i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato dโ€™Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per gli spunti e le novitร  interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso lโ€™ennesimo pignoramento immobiliare a seguito di unย piano del consumatoreย (ora โ€œaccordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dalloย Studio legale dโ€™Ambrosio Borselliย si leggaย โ€œTribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012โ€ณ

Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dall’asta si legga Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa allโ€™asta

Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare illegittimo si legga lโ€™articolo โ€œPignoramento immobiliare illegittimo: cosa fare?โ€

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Avv. Edgardo Diomede dโ€™Ambrosio Borselli

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