Guida completa al nuovo concordato preventivo: vantaggi ed effetti della domanda di concordato preventivo ed effetti della domanda di concordato in “bianco”
Nel precedente articolo Nuovo concordato preventivo: presupposti, finalitร , procedura (cui si rinvia per ogni necessario approfondimento), abbiamo trattato il tema del Concordato Preventivo alla luce del nuovo Codice della Crisi dโImpresa e dellโInsolvenza e dei piรน recenti interventi legislativi.
Della predetta procedura di regolazione della crisi e dellโinsolvenza dโimpresa abbiamo esaminato gli aspetti generali ed evidenziato, con particolare attenzione, i presupposti e la procedura (dalla presentazione della domandaย fino alla sentenza di omologazione).
Nel presente articolo, invece, in una prospettiva di avvicinamento del lettore agli aspetti pratici della medesima procedura (ed, anche, ai relativi vantaggi), porremo il focus sugli โeffetti della domanda di concordatoโ ed, in particolare, sugli effetti di tale domanda nellโipotesi di concordato โin biancoโ, cosรฌ definito poichรฉ privo (almeno in un primo momento) di taluni elementi essenziali (in larga parte, documentali) necessari per lโutile esperimento della procedura de qua.
Vantaggi ed effetti della domanda di concordato
Abbiamo giร avuto modo di evidenziare che, a norma del nuovo CCII, lโimprenditore commerciale che si trova in stato di crisi o di insolvenza ha la possibilitร di accedere alla nuova procedura di concordato preventivo.
A differenza della Liquidazione Giudiziale (ex โFallimentoโ)- di cui si รจ ampiamente discusso in diversi articoli precedenti (per approfondimenti si ย leggano gli articoli โLiquidazione giudiziale e fallimento: tempi, costi proceduraโ e โย Il Curatore nella liquidazione giudizialeโ) – altra procedura di regolazione della crisi e dellโinsolvenza, che nella maggior parte dei casi viene โattivataโ dai creditori (anche se puรฒ essere richiesta altresรฌ dallโimprenditore in crisi – casi eccezionali – oltre che dal P.M ed dai soggetti che svolgono โfunzioni di vigilanza e controllo sullโimpresaโ) il Concordato Preventivo รจ necessariamente richiesto dalla sola impresa in crisi o in stato dโinsolvenza e, quindi, dal soggetto giuridico che, al tempo stesso, costituirร poi lโ โoggettoโ stesso della procedura.
Il legislatore, quindi, con il concordato preventivo ha ideato e disciplinato una procedura (alternativa quando ne sussistono i presupposti) per concedere allโimprenditore in crisi la possibilitร di evitare le gravi problematiche insite in una dichiarazione di fallimento (rectius, di โliquidazione giudizialeโ).
La tutela dei creditori รจ, ovviamente, un parametro di riferimento dellโintero Codice della Crisi e dellโInsolvenza e anche nell’ambio del concordato preventivo viene salvaguardata.
In che modo? Prevedendo, quale requisito imprescindibile di accesso alla relativa domanda, che questa si renda โpreferibileโ rispetto alla liquidazione giudiziale.
Tale condizione si realizza allorchรฉ venga previsto (nel piano di concordato e nella proposta ai creditori) un soddisfacimento dei crediti in misura superiore rispetto a quello che si determinerebbe in seguito ad una procedura di liquidazione giudiziale, ovvero prevedendo e proponendo โspecifiche utilitร โ per i creditori rispetto alla liquidazione (si pensi, ad esempio, allโeventuale prosecuzione dei rapporti in essere).
Posta in questi termini la โtutelaโ normativamente prevista in favore dei creditori nellโambito della procedura in oggetto, รจ evidente che il legislatore ha, di contro, strutturato il concordato preventivo in modo da garantire dei โvantaggiโ anche al debitore in crisi: primo tra tutti, come si รจ detto, quello di evitare la liquidazione giudiziale.
Ma non รจ tutto!
Uno degli โeffettiโ piรน interessanti per lโimprenditore in crisi (a condizione che ne abbia fatto specifica richiesta) รจ che, a norma dellโart. 54 co. 2 CCII, a seguito della pubblicazione della domanda di accesso al concordato nel Registro delle Imprese, non possono essere iniziate e/o proseguite, sotto pena di nullitร , eventuali azioni esecutive e/o cautelari da parte dei creditori.
Tale previsione normativa, unitamente alla circostanza che, con la domanda di accesso al concordato, lโimprenditore, sebbene con talune limitazioni, continua ad esercitare lโattivitร dโimpresa, rende molto โappetibileโ lโaccesso allโanzidetta procedura.
Eโ molto frequente, infatti, che, in momenti di grande difficoltร economico-finanziaria, lโimprenditore possa vedersi sopraffatto dalle iniziative individuali esecutive e/o cautelari dei propri creditori e che siano proprio le procedure stesse (si pensi ai pignoramenti presso le banche oppure presso i clienti, alla perdita degli affidamenti, etc.) a soffocare ulteriormente i flussi di cassa dellโimpresa ed a determinarne lโirrimediabile stato di insolvenza, con conseguente e quanto mai probabile liquidazione giudiziale!
Ciรฒ, tuttavia, appare evitabile alla luce delle citate disposizioni legislative.
Concordato in bianco
Per venire ancora piรน incontro alle citate esigenze dellโimprenditore in crisi (fermo restando che รจ di tutta evidenza che sussiste sovrapponibile e coincidente pubblico interesse a conservare lโintegritร della aziende in crisi, allorchรฉ sussistano i presupposti per lโeventuale risanamento, e, comunque, a ridurre al minimo le procedure di liquidazione giudiziale) il Legislatore ha, altresรฌ, previsto che la domanda di accesso alla procedura di concordato possa essere presentata (anche) โin biancoโ, ovvero in mancanza, in un primo momento, di parte della documentazione richiesta ai fini dellโemissione della sentenza di omologazione.
Da un lato, quindi, lโart. 39 CCII prevede che di regola per โaccedereโ (o meglio, per addivenire alla sentenza di omologazione) alla procedura di concordato preventivo lโimprenditore deve depositare un ricorso contenente il piano di concordato e la proposta ai creditori, cui devono essere allegati i documenti in seguito indicati:
- โโฆle scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dellโattivitร economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.โฆuna relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attivitร , unโidonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, noncheฬ l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.โ
- a ciรฒ, inoltre, va ad aggiungersi il deposito della relazione riepilogativa degli atti di straordinaria compiuti nei 5 anni antecedenti il deposito della domanda.
Dallโaltro lato, perรฒ, รจ stata prevista la possibilitร che lโimprenditore in crisi possa presentare la relativa domanda di accesso alla procedura di regolazione della crisi depositando unicamente:
- i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, in alternativa, le dichiarazioni dei redditi e IRAP dei tre anni precedenti (in caso di imprese non soggette a redazione obbligatoria del bilancio);
- lโelenco dei creditori, con specifica indicazione dellโammontare dei relativi crediti e delle eventuali cause di prelazione;
- e riservandosi, quindi, di depositare la proposta ed il piano di concordato in un successivo momento.
Depositato il ricorso con richiesta di concordato โin biancoโ il Tribunale, con decreto, deve:
- nominare un commissario giudiziale;
- disporre a carico del debitore obblighi informativi periodici (con periodicitร almeno mensile) sulla gestione finanziaria dellโimpresa e sullโattivitร ;
- fissare un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta entro cui il debitore deve depositare la proposta ed il piano di concordato, con lโattestazione di veridicitร dei dati e di fattibilitร , nonchรฉ lโulteriore documentazione di cui allโart. 39 CCII;
- ordinare al debitore, entro un termine perentorio non superiore a 10 giorni, il versamento di una somma a copertura delle spese della procedura previste almeno sino alla scadenza del termine per il deposito della proposta e del piano.
Solo dopo il deposito del piano e della proposta di concordato il Tribunale andrร a verificare lโammissibilitร della proposta e la fattibilitร , in termini economici, e la procedura proseguirร nelle forme โordinarieโ fino alla (eventuale) sentenza di omologazione.
Sta di fatto, tuttavia, che, come si รจ detto, giร dalla pubblicazione delle domanda nel Registro delle Imprese si producono in favore dellโimprenditore gli effetti di caducitร ed improponibilitร delle azioni esecutive e cautelari individuali.
Conclusioni
In conclusione, la procedura di concordato preventivo รจ altamente consigliata per quelle imprese che, seppur in stato di grande difficoltร economico-finanziaria, sono suscettibili di risanamento, a maggior ragione quando il legislatore prevede anche la possibilitร di procede “in bianco” permettendo quindi all’imprenditore di iniziare a “tutelare” il proprio patrimonio nel frattempo che costruisce le basi del concordato .
Eโ evidente, tuttavia, che, ai fini del buon esito della procedura e perchรฉ questa adempia ai fini agognati, diventa indispensabile, oltre che affidarsi a professionisti esperti nel settore, che ci si attivi con la corretta tempistica, ponendo attenzione ai diversi campanelli dโallarme ed evitando di procrastinare situazioni di evidente difficoltร che non va ad affievolirsi con il trascorrere del tempo.
Avv. Roberto Solombrino
(collaboratore dello Studio dโAmbrosio Borselli)
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Perย il tema dellโammissibilitร di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga โIl sovraindebitamento puรฒ essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibileโ
Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si leggaย โReclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamoโ
Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร per salvare il proprio immobile si legga anche lโarticoloย ยซPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casaยป
Per verificare la concreta possibilitร ย con una adeguata difesa specialistica di ottenere laย revoca dellโaggiudicazione giร compiuta per laย difformitร tra lโordinanza e lโavviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio dโAmbrosio Borselli si leggaย โRevocata aggiudicazione per difformitร tra ordinanza e avviso di venditaโ
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,ย ย persino lโannullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio dโAmbrosio Borselli) e deiย motivi di opposizione al decreto di trasferimentoย che hanno portato a un tale eccezionale risultato si leggaย โ617 cpc: Ottenuto lโannullamento del decreto di trasferimentoโ
Per prendere visione dellโennesima revoca di una ordinanza di vendita giร pronunciata, ottenutaย dallo Studio dโAmbrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga โRevocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizioneโ
Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dellโasta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolaritร nellโavviso di vendita si legga โModello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocataโ
Per maggioriย approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga lโarticoloย Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casaย ed ย i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato dโAmbrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per gli spunti e le novitร interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso lโennesimo pignoramento immobiliare a seguito di unย piano del consumatoreย (ora โaccordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dalloย Studio legale dโAmbrosio Borselliย si leggaย โTribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012โณ
Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dall’asta si legga “Sovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa allโasta“
Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare illegittimo si legga lโarticolo โPignoramento immobiliare illegittimo: cosa fare?โ
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Avv. Edgardo Diomede dโAmbrosio Borselli
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