Istanza di fallimento dopo la riforma. Guida completa alla procedura: giurisdizione e competenza, forma e presupposti, tempi e costi dell’istanza
Lโistanza di โfallimentoโ o, meglio, lโistanza di โliquidazione giudizialeโ, seguendo la nuova denominazione introdotta dal Codice della crisi dโimpresa e dellโinsolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del 12.01.2019), รจ la domanda, da presentarsi con ricorso al Tribunale competente, per accedere alla predetta โprocedura di regolazione della crisi e dellโinsolvenzaโ.
La โliquidazione giudizialeโ, infatti, in grandissima parte perfettamente sovrapponibile al โvecchioโ fallimento, รจ solo una delle possibili procedure di regolazione della crisi che il nostro Legislatore ha previsto per le imprese insolventi e si affianca (senza pretesa di esaustivitร ) a:
- a) il piano attestato di risanamento;
- b) gli accordi di ristrutturazione;
- c) la convenzione di moratoria;
- d) il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
- e) il concordato preventivo;
- f) la liquidazione coatta amministrativa.
Nello specifico, la liquidazione giudiziale consiste in una procedura concorsuale (alla quale possono accedere tutti i creditori del debitore) rivolta, appunto, alla โliquidazioneโ del patrimonio dellโimprenditore insolvente, con successiva ripartizione del ricavato in favore dei creditori intervenuti secondo la graduazione dei rispettivi crediti (prededucibili, privilegiati e chirografari).
Da unโattenta disamina dellโintero impianto normativo delineato e codificato nel C.C.I.I. puรฒ facilmente evincersi che il Legislatore abbia inteso e disciplinato la predetta procedura quale ultima e residuale ipotesi, allorchรฉ non siano perseguibili, ovvero siano state perseguite senza esito, diverse procedure di regolazione della crisi conservative dellโattivitร dโimpresa.
Quando tali rimedi devono considerarsi inefficaci, infatti, al fine di tutelare, per quanto possibile, le ragioni creditorie, non resta altro da fare che cessare lโattivitร dโimpresa (tale cessazione non necessariamente deve coincidere con la dichiarazione di apertura della procedura) e provvedere alla liquidazione dei beni.
Giurisdizione e competenza
Il Codice della crisi dโimpresa e dellโinsolvenza ha previsto, per tutte le procedure di regolazione della crisi, la giurisdizione italiana nel caso in cui lโimprenditore coinvolto nella procedura abbia il proprio โcentro degli interessi principaliโ nel territorio italiano, ovvero anche qualora detto โcentro degli interessi principaliโ sia allโestero ma lโimprenditore abbia una dipendenza in Italia.
Per โcentro degli interessi principaliโ deve intendersi, a norma dellโart. 2 lett. m) del C.C.I.I.: โil luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terziโ.
Il Tribunale competente รจ quello nel cui circondario lโimprenditore ha il proprio centro dโinteressi, come sopra individuato.
Tale centro dโinteressi si presume coincidente (salvo prova contraria), sia per la persona fisica che per la persona giuridica esercente attivitร dโimpresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dellโattivitร abituale.
Solo per la persona giuridica ed ove risulti sconosciuta la sede effettiva dellโattivitร , la competenza si radica in relazione alla residenza od al domicilio del legale rappresentante e, se sconosciuti, con lโultima dimora nota ovvero, in mancanza, con il luogo di nascita. Se รจ nato allโestero, la competenza eฬ radicata presso il Tribunale di Roma.
Si consideri, infine, che il trasferimento del โcentro dโinteressiโ nellโambito del territorio italiano, ovvero allโestero, non rileva ai fini del radicamento della competenza ovvero della sussistenza della giurisdizione se compiuto nellโanno antecedente il deposito della domanda.
Forma
Il Legislatore ha previsto quale modalitร di accesso a tutte le procedure di regolazione della crisi (e, quindi, anche per lโistanza di liquidazione giudiziale) il medesimo modello processuale, ovvero il โricorsoโ indicato nellโart. 40 C.C.I.I..
Tale ricorso, sempre a norma del citato art. 40 C.C.I.I., puรฒ essere presentato:
- dal debitore;
- da un creditore;
- dal pubblico ministero;
- oppure da soggetti che โhanno funzioni di vigilanza e di controllo sullโimpresaโ
E deve indicare lโufficio giudiziario, lโoggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni.
Solo il debitore puรฒ stare in giudizio personalmente (ciรฒ per non aggravarne ulteriormente la situazione di insolvenza), mentre per gli altri soggetti (ad esclusione, ovviamente, del pubblico ministero) รจ necessario che siano rappresentati da un difensore munito di relativa procura.
Presupposti dell’istanza di “fallimento”.
Per poter accedere alla procedura di liquidazione giudiziale il Legislatore ha previsto la simultanea sussistenza di un presupposto โoggettivoโ e di un presupposto โsoggettivoโ.
Il presupposto oggettivo รจ ovviamente lo stato di insolvenza.
Per quanto attiene al presupposto โsoggettivoโ, a norma dellโart. 121 C.C.I.I., possono accedere alla liquidazione giudiziale solo gli imprenditori commerciali (e, quindi, non gli imprenditori agricoli), che โnon dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d)โ ossia di essere unโimpresa minore.
Lโimpresa minore non soggetta al fallimento รจ appunto ai sensi dellโart 2 , comma 1, lettera d) quella che ha โ1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attivitร se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attivitร se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;โ
Eโ, altresรฌ, previsto che tali valori possano essere aggiornati con decreto del Ministro della giustizia.
Il dato normativo sembrerebbe suggerire (โโฆnon dimostrinoโ), altresรฌ, che per poter accedere alla citata procedura non solo non debba trattarsi di unโโimpresa minoreโ, cosรฌ come definita dal Codice, ma anche che il relativo onere probatorio in relazione allโeventuale insussistenza di tali requisiti ricada sul debitore stesso.
La giurisprudenza, tuttavia, si รจ assestata su una posizione piรน โmiteโ rilevando che i poteri officiosi dโindagine tributaria e previdenziale concessi al Tribunale debbano sovrapporsi allโonere probatorio posto a carico del debitore, con ciรฒ ritenendo di delimitare lโambito di applicazione della procedura de qua agli imprenditori nei cui confronti โโฆnon si palesi il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d)โ, cioรจ, al di lร dellโeventuale attivitร probatoria svolta sul punto dal debitore e allโesito degli accertamenti officiosi che concernono direttamente anche tale profilo.โ (cfr. Tribunale di Catania, Sezione Fallimentare, 12.01.2023, Pres. Sciacca, Giud. Rel. Est. Ciraolo).
Siffatta โinterpretazioneโ appare assolutamente piรน conforme ai principi ed alla ratio ispiratrice del Codice, improntata, seppur attraverso lโistituzione di un procedimento โunitarioโ (almeno in prima istanza), alla realizzazione di una pluralitร di istituti rivolti alla regolazione della crisi e dellโinsolvenza complessivamente considerata.
Procedura
Il Codice ha improntato la procedura di liquidazione giudiziale su esigenze di celeritร e speditezza.
Depositato il ricorso di cui allโart. 40 C.C.I.I. avente ad oggetto la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, il Tribunale deve convocare le parti entro 45 giorni dal predetto deposito.
Solo qualora il ricorso sia depositato dal debitore, la cancelleria ha lโobbligo di trasmetterlo al Registro delle Imprese per la relativa iscrizione. Ciรฒ avviene solo nellโipotesi in cui sia il debitore stesso a chiedere lโaccesso alla procedura, poichรฉ prevederne la trasmissione e lโiscrizione anche nellโipotesi in cui la richiesta provenisse da altri soggetti avrebbe consentito ad eventuali azioni infondate di produrre grave e, con ogni probabilitร , irreparabile danno allโimpresa.
Quando la domanda รจ proposta da soggetti diversi dal debitore, il ricorso ed il decreto di convocazione devono essere trasmessi al debitore allโindirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione deve essere trasmesso al ricorrente con le medesime modalitร .
In via residuale, qualora la predetta notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo per cause imputabili o meno al destinatario, i commi 7) (โcausa imputabile al destinatarioโ) ed 8) (โcausa non imputabile al destinatarioโ) dellโart. 40 del Codice prevedono diverse ed ulteriori forme di notifica (telematiche e non).
Lโart. 41 co. 2) del Codice prevede, espressamente, che tra la data della notifica e quella dellโudienza deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni.
Il debitore puรฒ costituirsi fino a sette giorni prima dellโudienza depositando le scritture fiscali e contabili obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e lโulteriore documentazione prevista dallโarticolo 39 C.C.I.I.
La cancelleria, depositata la domanda, ha lโobbligo di acquisire telematicamente dalle banche dati dellโAgenzia delle Entrate, dellโInps e del Registro delle Imprese tutti i dati ed i documenti relativi al debitore.
Eโ, altresรฌ, consentito lโintervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre domanda fino al momento in cui la causa non sia rimessa al collegio per la decisione (art. 41 co. 5) C.C.I.I.).
La rinuncia alla domanda comporta lโestinzione del procedimento, a meno che non vi sia la volontร dei terzi intervenuti alla prosecuzione. Nel dichiarare lโestinzione il Tribunale puรฒ condannare alla refusione delle spese la parte che vi ha dato causa.
Lโeventuale apertura della procedura di liquidazione giudiziale รจ disposta con sentenza, con il predetto provvedimento il Tribunale, ravvisati i presupposti per lโaccesso alla procedura e semprechรฉ dallโistruttoria sia emerso che lโammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati non sia inferiore ad Euro 30.000,00, nomina il giudice delegato ed il curatore, con la possibilitร di nominare uno o piรน esperti per lโesecuzione di compiti specifici del curatore (art. 49 co. 3 lett. b) C.C.I.I.).
Eโ assolutamente indispensabile, quindi, perchรฉ si addivenga alla sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale che emerga, nellโambito ed allโesito della suddetta fase โistruttoriaโ (ovvero dal deposito della domanda allโeventuale sentenza), che lโammontare complessivo dei debiti scaduti non sia inferiore ad Euro 30.000,00.
Non รจ necessario, tuttavia, che il suddetto importo (o superiore) corrisponda al credito vantato dal soggetto (diverso dal debitore) che deposita lโatto di impulso della procedura, ma deve addivenirsi alla prova positiva della sussistenza, legittimamente acquisita, di debiti (a prescindere da chi siano i soggetti titolari della relativa pretesa) il cui importo complessivo sia superiore a tale somma (cfr. Cass. 14 Novembre 2017, n. 26926).
Tali debiti, come detto, almeno nella citata misura, devono sussistere non giร al momento della proposizione della domanda, bensรฌ al momento in cui il Tribunale รจ chiamato a pronunciarsi su questโultima (cfr. Cassazione Civile, sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31353 โ Pres. Cristiano, Rel. Abete.).
Ove, al contrario, sulla base degli atti dellโistruttoria โprefallimentareโ, ci sia incertezza circa il raggiungimento della suddetta soglia di esposizione debitoria, non si puรฒ addivenire ad alcuna sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale.
ร chiaro che nulla esclude che tali debiti maturino successivamente alla chiusura del procedimento, in considerazione della difficoltร economica nella quale giร si trova il debitore โ tale da aver indotto il suo creditore a promuovere forse โprematuramenteโ lโistanza di fallimento โ che consentirebbe di instaurare un nuovo procedimento.
Costi
Lโistanza di liquidazione giudiziale, salvo le esenzioni previste dalla legge (ad esempio per i lavoratori), sconta un contributo unificato in misura fissa dellโimporto di Euro 98,00, oltre al pagamento della marca da bollo di Euro 27,00.
Considerazioni finali
Come abbiamo avuto modo di spiegare, affinchรฉ si giunga ad una sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale (giร sentenza di fallimento) รจ necessario che il debitore abbia dei debiti complessivi almeno pari o superiori a 30.000,00 euro.
E come si avrร modo di capire, il raggiungimento di questa soglia (non particolarmente alta), purtroppo, non รจ difficile da raggiungere per un imprenditore, soprattutto alla luce della continua crisi economica che da anni travolge il nostro paese.
Inoltre, molto spesso la โminacciaโ di una procedura di liquidazione giudiziale viene utilizzata dai creditori come strumento di pressione del proprio debitore, sicuramente anomalo, ma ahimรจ efficace, a totale vantaggio del primo e del tutto compromettente dellโattivitร dellโaltro.
ร quindi necessario che lโimprenditore/debitore sia pronto e preparato a trovare soluzioni alla propria situazione debitoria in tempi rapidi al fine di scongiurare una procedura che il piรน delle volte si rivela una vera e propria carneficina (in termini di svendita degli immobili all’asta e svendita dei beni appartenenti al fallito).
Una buona difesa puรฒ, in questo senso, sia preventivamente che successivamente al fallimento non solo evitare che la procedura venga attivata (magari tramite accordi con i creditori e dilazioni di pagamento) ma anche far si che i diritti del fallito vengano rispettati secondo la procedura prevista dalla legge.
Avv. Roberto Solombrino
(collaboratore dello Studio dโAmbrosio Borselli)
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Per approfondimenti sulla domanda di insinuazione al passivo nella liquidazione giudiziale con termini, costi, forma e procedura e differenza tra domanda tempestiva, tardiva e ultra-tardiva si legga “Domanda di insinuazione al passivo ex art. 201 C.C.I.I.,”
Per una guida completa al nuovo concordato preventivo: a partire dai suoi presupposti, con finalitร e procedura dalla domanda allโomologazione e la differenza fra concordato in continuitร e liquidatorio si legga “Nuovo concordato preventivo: presupposti, finalitร , procedura”
In altri articoli abbiamo avuto modo di trattare, la nuova procedura di โliquidazione giudizialeโ (ex โfallimentoโ) delle imprese insolventi, indicandone i presupposti, la procedura, gli organi (con particolare attenzione alla figura del โCuratoreโ), i tempi ed i relativi costi. (Si legga al riguardo “Liquidazione giudiziale e fallimento: tempi, costi procedura,” e “ Il Curatore nella liquidazione giudiziale”)
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