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Differenze tra opposizioni a precetto preventive e successive

Marzo 27, 2024by Redazione

Opposizioni preventive e successive ex art. 615 e 617 c.p.c., termini, come si propongono e procedimento e sospensioni.

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Innanzitutto, doveroso e necessario, รจ fissare alcuni concetti fondanti lโ€™argomento di cui a breve andremo a discorrere: quando si parla di processo di esecuzione, inteso quale procedura esecutiva individuale, si fa riferimento ad una fase del giudizio specifica e settoriale che trova la sua fonte ed il suo impulso nellโ€™esistenza di un titolo esecutivo (trattasi di una sentenza, un decreto ingiuntivo, un atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale) da cui deriva una condanna allโ€™adempimento di un determinato obbligo da parte del debitore per la realizzazione di un interesse di parte creditrice, secondo lโ€™ordinamento giuridico, meritevole di tutela. Lโ€™adempimento del suddetto obbligo viene intimato attraverso un atto di precetto: โ€œil precetto consiste nellโ€™intimazione ad adempire lโ€™obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni [โ€ฆ]โ€ (art. 480 c.p.c.)

Bisogna precisare che la notifica di un atto di precetto non introduce e non instaura tra le parti nessun tipo di giudizio, รจ semplicemente unโ€™intimazione al debitore ed unโ€™avvertenza che, nel caso di mancato adempimento, il creditore in forza del suddetto titolo esecutivo potrebbe procedere coattivamente.

Lโ€™atto di precetto, cosรฌ come dettato allโ€™art. 481 c.p.c., cessa di avere efficacia se, entro 90 giorni dalla sua notificazione, non รจ iniziata lโ€™esecuzione: questa delimitazione temporale perรฒ, come sottolineato dal secondo comma della fattispecie normativa in questione, viene sospesa nel momento in cui avverso lo stesso atto di precetto viene proposta opposizione.

 

La fase oppositiva: art. 615 c.p.c., 617 c.p.c.

Il nostro Codice di procedura civile, al titolo V, si occupa della fase dellโ€™opposizione nellโ€™ambito della procedura esecutiva: distinguendo, a tal proposito, tra opposizione allโ€™esecuzione prevista e disciplinata allโ€™art. 615 c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi dettata allโ€™art. 617 c.p.c.

Poniamo in evidenza la distinzione delle due forme di opposizione in quanto entrambe vengono promosse con modalitร  e per fini differenti:

  1. Lโ€™opposizione allโ€™esecuzione, ai sensi dellโ€™art. 615 c.p.c., infatti, rinviene il suo scopo nella contestazione della validitร  ed esistenza del titolo esecutivo: ad esempio, una sentenza non ancora passata in giudicato ,oppure, possiamo fare riferimento allโ€™ipotesi in cui il soggetto nei cui confronti รจ stato eseguito il pignoramento deduca di non essere il soggetto destinatario dellโ€™azione esecutiva (in questo caso il giudice sarร  investito del potere di interpretazione del titolo che condurrร  allโ€™adozione di una decisone che statuirร , nel caso di accoglimento dellโ€™opposizione allโ€™esecuzione, che quel dato titolo esecutivo non esiste in danno del soggetto nei cui confronti lโ€™esecuzione รจ stata preannunciata o esercitata). In questa specifica ipotesi, dunque, si contesta lโ€™esistenza del presupposto processuale quale impulso determinante per lโ€™inizio della fase esecutiva.
  2. Lโ€™art 617 c.p.c., invece, fa riferimento ad unโ€™opposizione agli atti esecutivi finalizzata alla contestazione della legittimitร  dello svolgimento dellโ€™azione esecutiva: la parte intende far valere lโ€™irregolaritร  della procedura esecutiva ed i suoi vizi formali che possono riguardare sia gli atti o i provvedimenti adottati nel corso della procedura esecutiva sia atti prodromici alla stessa,come ad esempio, la mancata notifica del titolo esecutivo e dellโ€™atto di precetto.

Opposizioni al precetto preventive e successive:

Forma, modalitร , procedura, analogie e differenze.

 

Una volta specificati i diversi tipi di opposizioni, indispensabile รจ analizzare la questione da unโ€™altra prospettiva: รจ possibile opporsi allโ€™atto di precetto prima che lโ€™esecuzione sia iniziata ed in questo caso si parlerร  di opposizione preventiva, o proporre opposizione ad esecuzione giร  in corso ed in questo caso si tratterร  di unโ€™ipotesi di opposizione successiva. Il criterio che scandisce le due species di opposizioni รจ dato dal momento in cui inizia lโ€™espropriazione forzata (che coincide con la notifica dellโ€™atto di pignoramento).

  1. Le opposizioni, cosiddette preventive, vengono disciplinate in egual modo al co. 1 dellโ€™art. 615 c.p.c. e al co. 1 dellโ€™art. 617 c.p.c.

Lโ€™art. 615 c.p.c. prevede al co. 1: โ€œQuando si contesta il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non รจ ancora iniziata, si puรฒ proporre opposizione a precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dellโ€™art. 27 Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte lโ€™efficacia esecutiva del titolo [..]โ€

In questa specifica ipotesi, trattandosi di contestazione della validitร  del titolo su cui si basa lโ€™intera procedura che si concentra innanzi allo stesso giudice, costui potrร  decidere sia sulla sospensione dellโ€™efficacia esecutiva del titolo che sul merito dellโ€™opposizione proposta.

Il giudice dinnanzi al quale viene proposta opposizione al precetto (preventiva) gode dunque di un particolare potere di sospensione che non si limita alla sospensione della sola esecuzione iniziata (come accade nel caso dellโ€™opposizione โ€œsuccessivaโ€) ma si estende sino a bloccare lโ€™efficacia esecutiva del titolo, paralizzando per lโ€™effetto ogni possibile iniziativa esecutiva individuale.

Si richiama, in tal caso, lโ€™art. 623 c.p.c. il quale prevede che: โ€œsalvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale รจ impugnato il titolo esecutivo, lโ€™esecuzione forzata non puoโ€™ essere sospesa che con provvedimento del giudice dellโ€™esecuzione.โ€ Ed ecco che si sottolinea lโ€™eccezionalitร  di questa ipotesi: concorrendo gravi motivi, il giudice puรฒ sospendere la stessa efficacia esecutiva del titolo in questione (si rientra quindi nellโ€™ipotesi tassativa prevista allโ€™art. 623 c.p.c.) (per approfondimenti si legga โ€œGuida alla sospensione del pignoramento immobiliare: la sospensione volontaria, quelle interna ed esterna, tutto sugli artt. da 623 a 628 cpcโ€)

Qualora la parte intenda, invece, ai sensi dellโ€™art. 617 c.p.c., contestare la validitร  e la regolaritร  degli atti esecutivi: โ€œle opposizioni relative alla regolaritร  formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata lโ€™esecuzione, davanti al giudice indicato allโ€™art. 480 c.p.c., con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo e del precettoโ€. In questa specifica ipotesi, nella quale si va ad eccepire un vizio formale dellโ€™atto di precetto, il giudice dellโ€™esecuzione adotterร  i provvedimenti che ritiene indilazionabili eventualmente sospendendo la stessa procedura esecutiva cosรฌ come previsto dallโ€™art. 618 c.p.c.

  1. Le opposizioni successive previste al co. 2 ex art. 615 cpc e co. 2 ex art. 617 cpc sono caratterizzate, invece, da una struttura bifasica: una fase cautelare necessaria dinanzi al giudice dellโ€™esecuzione pendente e poi, soltanto dopo lโ€™emissione dellโ€™ordinanza di accoglimento o rigetto della stessa, potrร  essere introdotta una fase di merito dinanzi ad altro giudice โ€œa cura della parte interessataโ€ come riportato dallโ€™art. 616 e 618 c.p.c..

A tal proposito la Corte di Cassazione cosรฌ dispone: โ€œla preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive successive allโ€™inizio dellโ€™esecuzione davanti al giudice dellโ€™esecuzione รจ necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolaritร  del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nellโ€™ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame da parte del giudice dellโ€™esecuzione determina lโ€™improponibilitร  della domanda di merito e lโ€™improcedibilitร  del giudizio di opposizione a cognizione piena.โ€ (Cass. Sez. Civile sent. N. 25170 del 11.10.2018)

Il giudizio si introduce con ricorso e ad esecuzione giร  iniziata (che coincide con la notifica dellโ€™atto di pignoramento).

  • Il 2 dellโ€™art. 615 c.p.c. prevede infatti che, quando lโ€™opposizione viene esperita per cause riguardanti appunto lโ€™invaliditร  e/o lโ€™illegittimitร  del titolo esecutivo o ipotesi di impignorabilitร  dei beni, la stessa deve essere proposta con ricorso al giudice dellโ€™esecuzione
  • Il 2 dellโ€™art. 617 c.p.c. prevede che: โ€œle opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dellโ€™inizio dellโ€™esecuzione e quelle relative alla contestazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dellโ€™esecuzione nel termine perentorio di 20 giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.โ€

La competenza a decidere sulle opposizioni

Per quanto riguarda la competenza per materia dei pignoramenti immobiliari, la stessa spetta al Tribunale.

Nello specifico,

  1. Quando si tratta di opposizione preventiva, รจ competente il giudice del luogo dellโ€™esecuzione: la competenza per territorio รจ determinata dalla dichiarazione di residenza o elezione di domicilio fatta dallโ€™istante nellโ€™atto di precetto (art. 27 c.p.c.); nel momento in cui questa manchi, lโ€™art. 27 c.p.c. rimanda allโ€™art. 484 co. 3, il quale prevede che le opposizioni al precetto si propongano davanti al giudice del luogo di notificazione dello In tal caso si ricordi che il giudice puรฒ sospendere lโ€™efficacia del titolo esecutivo.
  2. Per le opposizioni successive sarร  invece competente il giudice davanti al quale si svolge lโ€™esecuzione, il quale potrร  soltanto disporre la sospensione dellโ€™esecuzione davanti a sรฉ.

Una volta analizzata la procedura di proposizione dellโ€™opposizione e rimarcata la differenza tra opposizioni preventive e successive, questโ€™ultime, data la struttura bifasica (cautelare e del merito) che le caratterizza, รจ doveroso analizzare la fase di introduzione del giudizio di merito.

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Accoglimento o rigetto dellโ€™opposizione, introduzione giudizio di merito.

Una volta proposta opposizione ex. Art. 615 co. 2, e 617 co. 2., il giudice, ai sensi dellโ€™art. 616 c.p.c., 618 c.p.c., provvederร  ad emettere ordinanza con la quale verranno stabiliti limiti di tempo per lโ€™introduzione del giudizio di merito.

Sia nel caso di opposizione agli atti che di opposizione allโ€™esecuzione con la medesima ordinanza che definisce la fase cautelare il giudice fissa un termine per lโ€™introduzione del giudizio di merito.

In relazione alla proposta opposizione, questa a seconda che venga accolta o meno, comporterร  la sospensione del processo esecutivo:

  • In caso di diniego della sospensione, a causa del mancato accoglimento dellโ€™opposizione, lโ€™opponente sarร  interessato allโ€™introduzione del giudizio di merito per poter far valere il vizio dedotto dinnanzi ad altro giudice al fine di ottenere da questโ€™ultimo lโ€™emanazione del provvedimento piรน opportuno.
  • In caso di accoglimento dellโ€™opposizione e susseguente sospensione, invece, il creditore dovrร  attivarsi per lโ€™introduzione del giudizio di merito, pena lโ€™estinzione della procedura esecutiva;

tutto ciรฒ viene infatti previsto allโ€™art. 624 c.p.c. co. 3 : โ€œNei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se lโ€™ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non รจ stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dellโ€™articolo 616, il giudice dellโ€™esecuzione dichiara, anche dโ€™ufficio, con ordinanza, lโ€™estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza รจ reclamabile ai sensi dellโ€™articolo 630, terzo comma.โ€

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Provvedimenti conclusivi

Il provvedimento conclusivo che connota sia le opposizioni a precetto (preventive) che le opposizioni successive allโ€™esecuzione assume la forma di sentenza.

Per quanto riguarda il regime di impugnabilitร  della stessa lโ€™articolo di riferimento:

Art. 618 c.p.c. โ€œ[โ€ฆ] Sono altresรฌ non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dellโ€™articolo precedente primo commaโ€.

Dunque, la sentenza emessa allโ€™esito del giudizio di merito nellโ€™ambito di unโ€™opposizione di tipo successiva e quella dettata allโ€™esito di unโ€™opposizione al precetto sono unicamente ricorribili per cassazione quando, in virtรน del richiamo normativo previsto dallโ€™art. 618 c.p.c. al co. 1 dellโ€™art. 617 c.p.c., ci si riferisce al contesto dellโ€™opposizione per motivi formali.

Al contrario, la sentenza emessa allโ€™esito del giudizio di merito previsto allโ€™art. 615 c.p.c. in materia di opposizione allโ€™esecuzione, sarร  appellabile oltre che, successivamente, ricorribile per Cassazione ex art. 111 cost.

Avv.p. Francesca Perrone

(collaboratrice dello Studio dโ€™Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

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