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Giudizio di merito ex art. 618 c.p.c.: la guida completa

Giugno 16, 2026by Redazione

Il giudizio di merito ex art. 618 c.p.c.: la guida completa per tutelare il patrimonio immobiliare e difendersi dalle esecuzioni forzate

 

Nellโ€™ambito delle procedure esecutive, e in particolare delle esecuzioni immobiliari, uno degli strumenti processuali piรน importanti per tutelare il debitore รจ rappresentato dallโ€™opposizione agli atti esecutivi disciplinata dallโ€™art. 617 c.p.c.

Quando tale opposizione viene proposta dopo lโ€™inizio dellโ€™esecuzione forzata, trova applicazione la disciplina contenuta nellโ€™art. 618 c.p.c., norma che regola la fase sommaria davanti al giudice dellโ€™esecuzione e la successiva instaurazione del giudizio di merito.

In qualitร  di avvocati specializzati nel diritto delle esecuzioni immobiliari e nella difesa del debitore, in questo articolo parleremo del giudizio di merito ex art. 618 c.p.c., analizzandone la funzione, le modalitร  di svolgimento, i poteri del giudice dellโ€™esecuzione e le principali tutele riconosciute a chi subisce unโ€™azione esecutiva potenzialmente viziata.

Comprendere il funzionamento di questo istituto รจ fondamentale perchรฉ, in molti casi, la tempestiva proposizione di unโ€™opposizione puรฒ consentire di ottenere la sospensione della procedura esecutiva o comunque di impedire che vengano compiuti atti destinati a produrre effetti gravemente pregiudizievoli per il debitore.

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Lโ€™opposizione agli atti esecutivi e il ruolo dellโ€™art. 618 c.p.c.

Il giudizio di merito ex art. 618 c.p.c. รจ la fase processuale che segue l’opposizione agli atti esecutivi proposta dopo l’inizio dell’esecuzione forzata. Ha lo scopo di accertare in via definitiva la regolaritร  degli atti esecutivi contestati e puรฒ essere preceduto da provvedimenti urgenti, compresa la sospensione della procedura esecutiva.

Se il debitore ritiene che un atto dell’esecuzione forzata presenti vizi formali, puรฒ proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. Entro la fase disciplinata dall’art. 618 c.p.c., il giudice dell’esecuzione valuta sommariamente il ricorso e puรฒ sospendere la procedura prima dell’avvio del giudizio di merito.

Per comprendere appieno la portata dellโ€™art. 618 c.p.c., perรฒ, occorre fare un passo indietro e inquadrare lโ€™istituto dellโ€™opposizione agli atti esecutivi previsto dallโ€™art. 617 c.p.c.

Molto spesso si rischia di confondere questa forma di opposizione con lโ€™opposizione allโ€™esecuzione vera e propria regolata dallโ€™art. 615 c.p.c. Si tratta di un errore concettuale che puรฒ costare caro in termini di strategia giudiziaria.

Mentre con lโ€™opposizione allโ€™esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) il debitore contesta il diritto del creditore ad agire in via esecutiva โ€“ sostenendo, ad esempio, che il debito รจ stato giร  pagato, che il titolo esecutivo รจ nullo o che il credito si รจ prescritto โ€“, con lโ€™opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.) si contesta il modo in cui lโ€™azione esecutiva viene esercitata. Lโ€™oggetto del giudizio, in questo caso, รจ la regolaritร  formale dei singoli atti del processo esecutivo o dei provvedimenti del giudice.

Lโ€™opposizione ex art. 617 c.p.c. rappresenta un rimedio generale di controllo delle nullitร  e dei vizi formali della procedura. Essa puรฒ colpire:

  • la notificazione del titolo esecutivo;
  • la notificazione del precetto;
  • gli atti del pignoramento;
  • i provvedimenti emessi dal giudice dellโ€™esecuzione;
  • le irregolaritร  procedurali che incidono sul corretto svolgimento dellโ€™esecuzione.

Lโ€™opposizione deve essere proposta entro il termine perentorio di venti giorni previsto dallโ€™art. 617 c.p.c., decorrente dal compimento dellโ€™atto contestato oppure dal momento in cui la parte ne ha avuto conoscenza legale.

Quando lโ€™esecuzione รจ giร  iniziata, lโ€™opposizione viene introdotta mediante ricorso al giudice dellโ€™esecuzione. รˆ proprio in questa fase che entra in gioco lโ€™art. 618 c.p.c., il quale disciplina il procedimento successivo alla presentazione del ricorso.

Un altro aspetto fondamentale da sottolineare, confermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, รจ che lโ€™opposizione agli atti esecutivi รจ configurabile soltanto avverso gli atti direttamente riferibili al Giudice dellโ€™Esecuzione.

Gli atti compiuti dai suoi ausiliari, come lโ€™Ufficiale Giudiziario o il professionista delegato alla vendita ex artt. 591-bis e 591-ter c.p.c., non sono direttamente opponibili con il ricorso ex art. 617 c.p.c.

Essi vanno prima sottoposti al controllo dello stesso Giudice dell’Esecuzione tramite lo strumento del reclamo. Solo l’ordinanza successiva emessa dal magistrato a definizione del reclamo potrร  essere impugnata dal debitore con il rimedio dellโ€™opposizione agli atti esecutivi.

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La fissazione dellโ€™udienza davanti al giudice dellโ€™esecuzione

Quando lโ€™esecuzione immobiliare รจ giร  iniziata, l’opposizione si propone tassativamente con un ricorso depositato telematicamente davanti al Giudice dellโ€™Esecuzione che sta gestendo la procedura forzata.

Il fattore tempo รจ il peggior nemico del debitore: l’art. 617 c.p.c. stabilisce un termine perentorio di venti giorni.

Questo termine decorre:

  • Dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto, se l’opposizione riguarda i vizi formali di questi atti antecedenti l’esecuzione.
  • Dal giorno in cui il singolo atto esecutivo viziato รจ stato compiuto o dal momento in cui il debitore ne ha avuto legale conoscenza.

Se il debitore non agisce entro questi venti giorni, il vizio formale viene sanato e lโ€™atto forzato, seppur illegittimo, diventa definitivo e non piรน contestabile. Questa decadenza automatica dimostra quanto sia vitale affidarsi tempestivamente a uno studio legale specializzato non appena si riceve una notifica o un provvedimento giudiziario.

Diverso รจ il caso dellโ€™opposizione preventiva, che si propone prima ancora che il pignoramento sia eseguito. In quella specifica ipotesi, lโ€™atto introduttivo assume la forma dellโ€™atto di citazione. Tuttavia, se nel frattempo lโ€™esecuzione immobiliare ha inizio, il debitore deve comunque presentare istanza al Giudice dellโ€™Esecuzione per richiedere la sospensione o i provvedimenti indilazionabili previsti dal secondo comma dell’art. 618 c.p.c.

Ricevuto il ricorso, il giudice dellโ€™esecuzione emette un decreto con il quale fissa lโ€™udienza di comparizione delle parti e assegna un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto stesso.

La notificazione deve essere effettuata nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento esecutivo individuati dall’art. 485 c.p.c., ossia:

  • il creditore procedente;
  • gli eventuali creditori intervenuti;
  • il debitore esecutato;
  • gli altri soggetti che possano risultare interessati.

La giurisprudenza ha chiarito che la mancata notifica ad alcuni dei soggetti necessari non determina automaticamente lโ€™inammissibilitร  dellโ€™opposizione, ma impone lโ€™integrazione del contraddittorio mediante concessione di un nuovo termine.

Diversamente, la totale omissione della notificazione comporta lโ€™inammissibilitร  dellโ€™opposizione, poichรฉ il termine perentorio assegnato dal giudice non puรฒ essere prorogato.

Questa fase assume particolare importanza nelle procedure esecutive immobiliari, dove spesso il tempo rappresenta un fattore decisivo. Unโ€™opposizione proposta tempestivamente puรฒ infatti incidere sul calendario delle operazioni di vendita o impedire il compimento di atti suscettibili di arrecare danni irreversibili al debitore.

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La fase sommaria prevista dallโ€™art. 618 c.p.c.

Lโ€™udienza disciplinata dallโ€™art. 618 c.p.c. rappresenta una fase preliminare caratterizzata da una cognizione sommaria.

Ai sensi dellโ€™art. 185 disp. att. c.p.c., trovano applicazione le regole del procedimento camerale previste dagli artt. 737 e seguenti c.p.c.

In questa sede il giudice non รจ chiamato a decidere definitivamente la controversia, ma a svolgere una prima valutazione della fondatezza delle contestazioni sollevate.

Le parti possono:

  • produrre documenti;
  • formulare richieste istruttorie;
  • depositare memorie;
  • illustrare le ragioni a sostegno delle rispettive posizioni.

Particolarmente rilevante รจ la possibilitร  di dimostrare la sussistenza del cosiddetto fumus boni iuris, ossia la probabile fondatezza dellโ€™opposizione, nonchรฉ il rischio di un danno grave (periculum in mora) derivante dalla prosecuzione dellโ€™esecuzione.

Secondo la Corte di Cassazione, il giudice dellโ€™esecuzione ha il potere-dovere di acquisire direttamente il fascicolo della procedura esecutiva al fine di verificare la correttezza degli atti contestati.

Tale principio trova particolare applicazione nelle esecuzioni immobiliari, dove la verifica degli atti processuali costituisce spesso il punto centrale della controversia.

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I provvedimenti opportuni e indilazionabili

Uno degli aspetti piรน significativi dellโ€™art. 618 c.p.c. riguarda il potere del giudice di adottare i cosiddetti provvedimenti opportuni e indilazionabili.

La norma attribuisce al giudice dellโ€™esecuzione un ampio margine di intervento per gestire il rapporto tra procedimento esecutivo e giudizio di opposizione.

In presenza di particolari ragioni di urgenza, il giudice puรฒ addirittura intervenire prima dellโ€™udienza, adottando provvedimenti inaudita altera parte destinati ad essere successivamente confermati, modificati o revocati nel contraddittorio tra le parti.

La legge non individua in modo tassativo il contenuto di tali provvedimenti.

Essi possono consistere, ad esempio:

  • nel rinvio di unโ€™attivitร  esecutiva;
  • nella sospensione della vendita immobiliare;
  • nel differimento dellโ€™emissione del decreto di trasferimento;
  • nella sospensione di specifici adempimenti processuali;
  • nella sospensione dellโ€™intera procedura esecutiva.

Si tratta di strumenti particolarmente importanti perchรฉ consentono al giudice di evitare che la prosecuzione dellโ€™esecuzione renda inutile la successiva decisione sul merito dellโ€™opposizione.

Tra i provvedimenti adottabili dal giudice, la sospensione dellโ€™esecuzione rappresenta certamente quello di maggiore impatto.

La sospensione viene normalmente concessa quando i vizi denunciati appaiono idonei a compromettere la validitร  dellโ€™intera procedura esecutiva.

Si pensi, ad esempio, a casi di:

  • inesistenza della notificazione del precetto;
  • nullitร  del titolo esecutivo;
  • gravi violazioni del diritto di difesa;
  • irregolaritร  capaci di travolgere tutti gli atti successivi.

In tali situazioni il giudice puรฒ ritenere opportuno bloccare temporaneamente lโ€™esecuzione fino allโ€™esito del giudizio di merito.

La valutazione รจ fondata sui due elementi fondamentali che abbiamo visto prima: il fumus boni iuris, ossia la ragionevole probabilitร  che lโ€™opposizione sia fondata, e il periculum in mora, rappresentato dal rischio che la prosecuzione dellโ€™esecuzione arrechi un danno difficilmente riparabile (ad esempio, nellโ€™imminente celebrazione dellโ€™asta o nellโ€™emissione del decreto di trasferimento).

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Il passaggio al giudizio di merito

Una volta conclusa la fase sommaria, il giudice dellโ€™esecuzione deve fissare un termine perentorio per lโ€™introduzione della causa di merito.

Questo aspetto รจ fondamentale per comprendere la struttura dellโ€™opposizione disciplinata dallโ€™art. 618 c.p.c.

Il procedimento presenta infatti una natura bifasica:

La prima fase si svolge davanti al giudice dellโ€™esecuzione con modalitร  semplificate e finalitร  prevalentemente cautelari.

La seconda fase consiste nel vero e proprio giudizio di merito, destinato ad accertare in via definitiva la fondatezza o meno delle contestazioni proposte.

Secondo lโ€™orientamento consolidato della Corte di Cassazione, il giudizio di merito deve essere instaurato mediante lโ€™atto introduttivo previsto dal rito applicabile, normalmente mediante atto di citazione, salvo i casi in cui trovi applicazione un rito speciale.

I termini a comparire sono ridotti della metร  rispetto a quelli ordinari.

Un aspetto spesso trascurato riguarda le conseguenze della mancata instaurazione della fase di merito.

La legge attribuisce alle parti la facoltร  di dare impulso al giudizio successivo. Se nessuna delle parti provvede entro il termine perentorio fissato dal giudice, lโ€™opposizione si estingue.

La fase sommaria assume quindi una rilevanza autonoma, tanto che la giurisprudenza ritiene corretto che il giudice provveda giร  in tale sede alla liquidazione delle spese processuali.

La Corte di Cassazione ha infatti affermato che il provvedimento conclusivo della fase sommaria puรฒ contenere una decisione sulle spese proprio perchรฉ la successiva fase di merito non รจ necessaria ma soltanto eventuale.

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Il regime di impugnabilitร  della sentenza di merito

A differenza delle sentenze emesse nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.), che sono pienamente appellabili davanti alla Corte d’Appello, le sentenze che decidono l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 e 618 c.p.c. sono soggette a un regime speciale.

Lโ€™art. 618, terzo comma, c.p.c. stabilisce testualmente che la sentenza emessa a conclusione del giudizio di merito non รจ impugnabile con l’appello. Si tratta di una scelta del legislatore finalizzata a velocizzare l’accertamento delle questioni formali legate alle vendite forzate.

L’unico rimedio concesso alla parte soccombente (sia essa il debitore o il creditore) รจ il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione.

Il ricorso per Cassazione, come noto, รจ un giudizio di pura legittimitร : non permette di ridiscutere i fatti o il merito della vicenda, ma consente esclusivamente di denunciare la violazione o la falsa applicazione di norme di legge da parte del Tribunale.

Questo limite rende ancora piรน evidente la necessitร  di impostare la difesa nel merito in modo impeccabile sin dal primo grado, poichรฉ non vi sarร  una seconda occasione davanti alla Corte d’Appello per rimediare a errori difensivi o a carenze probatorie.

 

Lโ€™importanza dellโ€™art. 618 c.p.c. nelle esecuzioni immobiliari

Ricapitolando: il giudizio di merito ex art. 618 c.p.c. รจ il procedimento ordinario attraverso il quale il tribunale decide definitivamente sull’opposizione agli atti esecutivi proposta durante un’esecuzione forzata.

L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. consente invece di contestare vizi formali degli atti della procedura esecutiva, senza mettere in discussione l’esistenza del credito.

Nel settore delle esecuzioni immobiliari, lโ€™art. 618 c.p.c. assume una funzione particolarmente rilevante: garantire un controllo giurisdizionale sulla regolaritร  dell’esecuzione forzata e consentire al giudice di adottare misure urgenti quando necessario.

Molte delle questioni che emergono durante una procedura esecutiva riguardano infatti la regolaritร  degli atti compiuti dal creditore, dal giudice dellโ€™esecuzione o dagli altri soggetti coinvolti.

Lโ€™opposizione agli atti esecutivi costituisce spesso lโ€™unico strumento processuale attraverso il quale il debitore puรฒ far valere tempestivamente tali irregolaritร .

La possibilitร  di ottenere provvedimenti immediati, inclusa la sospensione della vendita, rende questa tutela particolarmente efficace quando il patrimonio immobiliare del debitore rischia di essere definitivamente compromesso.

Proprio per questo motivo รจ essenziale che lโ€™analisi della procedura venga effettuata da professionisti con una specifica esperienza nel diritto delle esecuzioni forzate, capaci di individuare rapidamente eventuali vizi e di attivare gli strumenti processuali piรน adeguati.

 

Esperienza pratica nelle opposizioni esecutive

Nella nostra attivitร  professionale assistiamo quotidianamente debitori coinvolti in procedure esecutive immobiliari e pignoramenti.

Tra le irregolaritร  che riscontriamo piรน frequentemente vi sono notifiche del precetto effettuate in modo non corretto, errori nella documentazione depositata dal creditore e vizi relativi agli atti di vendita.

In numerosi casi l’analisi tempestiva della procedura ha consentito di proporre opposizioni fondate e ottenere provvedimenti di sospensione dell’esecuzione, evitando che la vendita dell’immobile producesse effetti irreversibili prima della verifica giudiziale della regolaritร  degli atti.

L’esperienza maturata nel settore delle esecuzioni immobiliari permette di individuare rapidamente eventuali profili di illegittimitร  e valutare la strategia difensiva piรน efficace per la tutela del debitore.

Esempio pratico di opposizione ex art. 618 c.p.c.: un debitore riceve la comunicazione dell’imminente vendita all’asta del proprio immobile. Analizzando la procedura emerge che il precetto era stato notificato a un indirizzo non piรน valido e che il debitore non aveva avuto conoscenza effettiva dell’atto.

Entro il termine previsto dall’art. 617 c.p.c., viene proposta opposizione agli atti esecutivi. Durante la fase sommaria disciplinata dall’art. 618 c.p.c., il giudice rileva la possibile fondatezza della contestazione e dispone la sospensione temporanea della vendita.

Successivamente la controversia viene trasferita al giudizio di merito, nel quale il tribunale accerta definitivamente la validitร  o meno degli atti esecutivi contestati.

 

Conclusioni

Il giudizio di merito ex art. 618 c.p.c. rappresenta uno dei principali strumenti di controllo della legittimitร  delle procedure esecutive e costituisce un presidio fondamentale per la tutela del debitore.

Attraverso la fase sommaria davanti al giudice dellโ€™esecuzione e il successivo giudizio di cognizione, il sistema processuale consente di verificare la correttezza degli atti compiuti e, nei casi piรน gravi, di sospendere o arrestare lโ€™esecuzione forzata.

Nelle procedure di esecuzione immobiliare, dove gli effetti degli atti processuali possono incidere in modo decisivo sul patrimonio del debitore, una valutazione tempestiva della situazione รจ spesso determinante per individuare le migliori strategie difensive.

Lo studio legale dโ€™Ambrosio Borselli, opera esclusivamente nellโ€™ambito del diritto delle esecuzioni immobiliari e della difesa del debitore esecutato. Analizziamo quotidianamente procedure esecutive complesse, verificando la presenza di eventuali irregolaritร  e individuando gli strumenti piรน efficaci per la tutela dei diritti dei nostri assistiti.

Se hai ricevuto un atto esecutivo, un pignoramento immobiliare oppure ritieni che la procedura presenti profili di illegittimitร , contatta il nostro studio per una consulenza personalizzata: valuteremo attentamente il tuo caso e ti aiuteremo a comprendere quali strumenti di difesa possono essere concretamente utilizzati per proteggere il tuo patrimonio e i tuoi diritti.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti articoli: โ€œRigetto dellโ€™opposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di meritoโ€; โ€œOpposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. Guida Completaโ€; โ€œOpposizione ex art. 617 c.p.c. avverso lโ€™ordinanza di vendita con modelloโ€; โ€œGuida allโ€™opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramentoโ€; โ€œOpposizione 615 e 617 cpc: differenza tra fase cautelare e fase di meritoโ€; โ€œOpposizione al Precetto dopo la Riforma Cartabiaโ€.

 

FAQ sul giudizio di merito ex art. 618 c.p.c.

Quanto tempo ho per proporre l’opposizione agli atti esecutivi?

L’opposizione deve essere proposta entro 20 giorni dalla conoscenza legale dell’atto che si intende contestare.

Il giudice puรฒ sospendere la vendita dell’immobile?

Sรฌ. Se sussistono il fumus boni iuris e il periculum in mora, il giudice dell’esecuzione puรฒ sospendere la procedura esecutiva o singoli atti della stessa.

Qual รจ la differenza tra art. 615 e art. 617 c.p.c.?

L’opposizione ex art. 615 c.p.c. contesta il diritto del creditore a procedere all’esecuzione. L’opposizione ex art. 617 c.p.c. riguarda invece i vizi formali degli atti esecutivi.

Cosa succede se il giudizio di merito non viene instaurato?

Se nessuna delle parti introduce il giudizio di merito entro il termine fissato dal giudice, l’opposizione si estingue.

Avv. p. Silvia Bizzi

(collaboratrice dello studio dโ€™Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

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Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,ย  ย persino lโ€™annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio dโ€™Ambrosio Borselli) e deiย motivi di opposizione al decreto di trasferimentoย che hanno portato a un tale eccezionale risultato si leggaย โ€œ617 cpc: Ottenuto lโ€™annullamento del decreto di trasferimentoโ€

Per prendere visione dellโ€™ennesima revoca di una ordinanza di vendita giร  pronunciata, ottenutaย  dallo Studio dโ€™Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga โ€œRevocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizioneโ€

Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dellโ€™asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolaritร  nellโ€™avviso di vendita si legga โ€œModello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocataโ€

Per maggioriย  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga lโ€™articoloย Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casaย ed ย i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato dโ€™Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per gli spunti e le novitร  interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso lโ€™ennesimo pignoramento immobiliare a seguito di unย piano del consumatoreย (ora โ€œaccordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dalloย Studio legale dโ€™Ambrosio Borselliย si leggaย โ€œTribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012โ€ณ

Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dallโ€™asta si leggaย โ€œSovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa allโ€™astaโ€œ

Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante lโ€™avvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si leggaย โ€œBloccato pignoramento per carenza di legittimazioneโ€

Per approfondire come gli errori contenuti nellโ€™avviso di vendita (determinante รจ una approfondita analisi dellโ€™avviso, in comparazione con lโ€™ordinanza, e la perfetta conoscenza delle norme e delle prassi dei vari tribunali in tal senso) ci abbiano consentito di ottenere lโ€™ennesima revoca del decreto di trasferimento si leggaย โ€œRevocato decreto di trasferimento per vizi della venditaโ€

Per lโ€™ennesima sospensione di una procedura esecutiva immobiliare ottenuta, peraltro, a pochissime ore dalla celebrazione dellโ€™asta stessa, grazie allโ€™ammissione dellโ€™ennesima proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore portataย  con soddisfazione a compimento dallo Studio dโ€™Ambrosio Borselli si leggaย โ€œBloccato pignoramento con ammissione piano del consumatoreโ€

Ritornando alle irregolaritร  degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si leggaย โ€œRevocata vendita allโ€™asta per assenza di foto degli interniโ€ย che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara haย  revocato lโ€™esperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nellโ€™apposita ordinanza.

Lo Studio Legale Associato dโ€™Ambrosio Borselli assiste da oltre un secolo i clienti nelle controversie immobiliari e nelle procedure esecutive, con sedi a Napoli, Milano, Roma e Brescia e operativitร  su tutto il territorio nazionale.

Avv. Edgardo Diomede dโ€™Ambrosio Borselli

Iscrittoย โ€œallโ€™Albo Avvocati di Napoliโ€

Studio Legale d'Ambrosio Borselli

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