Il giudizio di merito ex art. 618 c.p.c.: la guida completa per tutelare il patrimonio immobiliare e difendersi dalle esecuzioni forzate
Nellโambito delle procedure esecutive, e in particolare delle esecuzioni immobiliari, uno degli strumenti processuali piรน importanti per tutelare il debitore รจ rappresentato dallโopposizione agli atti esecutivi disciplinata dallโart. 617 c.p.c.
Quando tale opposizione viene proposta dopo lโinizio dellโesecuzione forzata, trova applicazione la disciplina contenuta nellโart. 618 c.p.c., norma che regola la fase sommaria davanti al giudice dellโesecuzione e la successiva instaurazione del giudizio di merito.
In qualitร di avvocati specializzati nel diritto delle esecuzioni immobiliari e nella difesa del debitore, in questo articolo parleremo del giudizio di merito ex art. 618 c.p.c., analizzandone la funzione, le modalitร di svolgimento, i poteri del giudice dellโesecuzione e le principali tutele riconosciute a chi subisce unโazione esecutiva potenzialmente viziata.
Comprendere il funzionamento di questo istituto รจ fondamentale perchรฉ, in molti casi, la tempestiva proposizione di unโopposizione puรฒ consentire di ottenere la sospensione della procedura esecutiva o comunque di impedire che vengano compiuti atti destinati a produrre effetti gravemente pregiudizievoli per il debitore.
ย
Lโopposizione agli atti esecutivi e il ruolo dellโart. 618 c.p.c.
Il giudizio di merito ex art. 618 c.p.c. รจ la fase processuale che segue l’opposizione agli atti esecutivi proposta dopo l’inizio dell’esecuzione forzata. Ha lo scopo di accertare in via definitiva la regolaritร degli atti esecutivi contestati e puรฒ essere preceduto da provvedimenti urgenti, compresa la sospensione della procedura esecutiva.
Se il debitore ritiene che un atto dell’esecuzione forzata presenti vizi formali, puรฒ proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. Entro la fase disciplinata dall’art. 618 c.p.c., il giudice dell’esecuzione valuta sommariamente il ricorso e puรฒ sospendere la procedura prima dell’avvio del giudizio di merito.
Per comprendere appieno la portata dellโart. 618 c.p.c., perรฒ, occorre fare un passo indietro e inquadrare lโistituto dellโopposizione agli atti esecutivi previsto dallโart. 617 c.p.c.
Molto spesso si rischia di confondere questa forma di opposizione con lโopposizione allโesecuzione vera e propria regolata dallโart. 615 c.p.c. Si tratta di un errore concettuale che puรฒ costare caro in termini di strategia giudiziaria.
Mentre con lโopposizione allโesecuzione (ex art. 615 c.p.c.) il debitore contesta il diritto del creditore ad agire in via esecutiva โ sostenendo, ad esempio, che il debito รจ stato giร pagato, che il titolo esecutivo รจ nullo o che il credito si รจ prescritto โ, con lโopposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.) si contesta il modo in cui lโazione esecutiva viene esercitata. Lโoggetto del giudizio, in questo caso, รจ la regolaritร formale dei singoli atti del processo esecutivo o dei provvedimenti del giudice.
Lโopposizione ex art. 617 c.p.c. rappresenta un rimedio generale di controllo delle nullitร e dei vizi formali della procedura. Essa puรฒ colpire:
- la notificazione del titolo esecutivo;
- la notificazione del precetto;
- gli atti del pignoramento;
- i provvedimenti emessi dal giudice dellโesecuzione;
- le irregolaritร procedurali che incidono sul corretto svolgimento dellโesecuzione.
Lโopposizione deve essere proposta entro il termine perentorio di venti giorni previsto dallโart. 617 c.p.c., decorrente dal compimento dellโatto contestato oppure dal momento in cui la parte ne ha avuto conoscenza legale.
Quando lโesecuzione รจ giร iniziata, lโopposizione viene introdotta mediante ricorso al giudice dellโesecuzione. ร proprio in questa fase che entra in gioco lโart. 618 c.p.c., il quale disciplina il procedimento successivo alla presentazione del ricorso.
Un altro aspetto fondamentale da sottolineare, confermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, รจ che lโopposizione agli atti esecutivi รจ configurabile soltanto avverso gli atti direttamente riferibili al Giudice dellโEsecuzione.
Gli atti compiuti dai suoi ausiliari, come lโUfficiale Giudiziario o il professionista delegato alla vendita ex artt. 591-bis e 591-ter c.p.c., non sono direttamente opponibili con il ricorso ex art. 617 c.p.c.
Essi vanno prima sottoposti al controllo dello stesso Giudice dell’Esecuzione tramite lo strumento del reclamo. Solo l’ordinanza successiva emessa dal magistrato a definizione del reclamo potrร essere impugnata dal debitore con il rimedio dellโopposizione agli atti esecutivi.
ย
La fissazione dellโudienza davanti al giudice dellโesecuzione
Quando lโesecuzione immobiliare รจ giร iniziata, l’opposizione si propone tassativamente con un ricorso depositato telematicamente davanti al Giudice dellโEsecuzione che sta gestendo la procedura forzata.
Il fattore tempo รจ il peggior nemico del debitore: l’art. 617 c.p.c. stabilisce un termine perentorio di venti giorni.
Questo termine decorre:
- Dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto, se l’opposizione riguarda i vizi formali di questi atti antecedenti l’esecuzione.
- Dal giorno in cui il singolo atto esecutivo viziato รจ stato compiuto o dal momento in cui il debitore ne ha avuto legale conoscenza.
Se il debitore non agisce entro questi venti giorni, il vizio formale viene sanato e lโatto forzato, seppur illegittimo, diventa definitivo e non piรน contestabile. Questa decadenza automatica dimostra quanto sia vitale affidarsi tempestivamente a uno studio legale specializzato non appena si riceve una notifica o un provvedimento giudiziario.
Diverso รจ il caso dellโopposizione preventiva, che si propone prima ancora che il pignoramento sia eseguito. In quella specifica ipotesi, lโatto introduttivo assume la forma dellโatto di citazione. Tuttavia, se nel frattempo lโesecuzione immobiliare ha inizio, il debitore deve comunque presentare istanza al Giudice dellโEsecuzione per richiedere la sospensione o i provvedimenti indilazionabili previsti dal secondo comma dell’art. 618 c.p.c.
Ricevuto il ricorso, il giudice dellโesecuzione emette un decreto con il quale fissa lโudienza di comparizione delle parti e assegna un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto stesso.
La notificazione deve essere effettuata nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento esecutivo individuati dall’art. 485 c.p.c., ossia:
- il creditore procedente;
- gli eventuali creditori intervenuti;
- il debitore esecutato;
- gli altri soggetti che possano risultare interessati.
La giurisprudenza ha chiarito che la mancata notifica ad alcuni dei soggetti necessari non determina automaticamente lโinammissibilitร dellโopposizione, ma impone lโintegrazione del contraddittorio mediante concessione di un nuovo termine.
Diversamente, la totale omissione della notificazione comporta lโinammissibilitร dellโopposizione, poichรฉ il termine perentorio assegnato dal giudice non puรฒ essere prorogato.
Questa fase assume particolare importanza nelle procedure esecutive immobiliari, dove spesso il tempo rappresenta un fattore decisivo. Unโopposizione proposta tempestivamente puรฒ infatti incidere sul calendario delle operazioni di vendita o impedire il compimento di atti suscettibili di arrecare danni irreversibili al debitore.
ย
La fase sommaria prevista dallโart. 618 c.p.c.
Lโudienza disciplinata dallโart. 618 c.p.c. rappresenta una fase preliminare caratterizzata da una cognizione sommaria.
Ai sensi dellโart. 185 disp. att. c.p.c., trovano applicazione le regole del procedimento camerale previste dagli artt. 737 e seguenti c.p.c.
In questa sede il giudice non รจ chiamato a decidere definitivamente la controversia, ma a svolgere una prima valutazione della fondatezza delle contestazioni sollevate.
Le parti possono:
- produrre documenti;
- formulare richieste istruttorie;
- depositare memorie;
- illustrare le ragioni a sostegno delle rispettive posizioni.
Particolarmente rilevante รจ la possibilitร di dimostrare la sussistenza del cosiddetto fumus boni iuris, ossia la probabile fondatezza dellโopposizione, nonchรฉ il rischio di un danno grave (periculum in mora) derivante dalla prosecuzione dellโesecuzione.
Secondo la Corte di Cassazione, il giudice dellโesecuzione ha il potere-dovere di acquisire direttamente il fascicolo della procedura esecutiva al fine di verificare la correttezza degli atti contestati.
Tale principio trova particolare applicazione nelle esecuzioni immobiliari, dove la verifica degli atti processuali costituisce spesso il punto centrale della controversia.
ย
I provvedimenti opportuni e indilazionabili
Uno degli aspetti piรน significativi dellโart. 618 c.p.c. riguarda il potere del giudice di adottare i cosiddetti provvedimenti opportuni e indilazionabili.
La norma attribuisce al giudice dellโesecuzione un ampio margine di intervento per gestire il rapporto tra procedimento esecutivo e giudizio di opposizione.
In presenza di particolari ragioni di urgenza, il giudice puรฒ addirittura intervenire prima dellโudienza, adottando provvedimenti inaudita altera parte destinati ad essere successivamente confermati, modificati o revocati nel contraddittorio tra le parti.
La legge non individua in modo tassativo il contenuto di tali provvedimenti.
Essi possono consistere, ad esempio:
- nel rinvio di unโattivitร esecutiva;
- nella sospensione della vendita immobiliare;
- nel differimento dellโemissione del decreto di trasferimento;
- nella sospensione di specifici adempimenti processuali;
- nella sospensione dellโintera procedura esecutiva.
Si tratta di strumenti particolarmente importanti perchรฉ consentono al giudice di evitare che la prosecuzione dellโesecuzione renda inutile la successiva decisione sul merito dellโopposizione.
Tra i provvedimenti adottabili dal giudice, la sospensione dellโesecuzione rappresenta certamente quello di maggiore impatto.
La sospensione viene normalmente concessa quando i vizi denunciati appaiono idonei a compromettere la validitร dellโintera procedura esecutiva.
Si pensi, ad esempio, a casi di:
- inesistenza della notificazione del precetto;
- nullitร del titolo esecutivo;
- gravi violazioni del diritto di difesa;
- irregolaritร capaci di travolgere tutti gli atti successivi.
In tali situazioni il giudice puรฒ ritenere opportuno bloccare temporaneamente lโesecuzione fino allโesito del giudizio di merito.
La valutazione รจ fondata sui due elementi fondamentali che abbiamo visto prima: il fumus boni iuris, ossia la ragionevole probabilitร che lโopposizione sia fondata, e il periculum in mora, rappresentato dal rischio che la prosecuzione dellโesecuzione arrechi un danno difficilmente riparabile (ad esempio, nellโimminente celebrazione dellโasta o nellโemissione del decreto di trasferimento).
ย
Il passaggio al giudizio di merito
Una volta conclusa la fase sommaria, il giudice dellโesecuzione deve fissare un termine perentorio per lโintroduzione della causa di merito.
Questo aspetto รจ fondamentale per comprendere la struttura dellโopposizione disciplinata dallโart. 618 c.p.c.
Il procedimento presenta infatti una natura bifasica:
La prima fase si svolge davanti al giudice dellโesecuzione con modalitร semplificate e finalitร prevalentemente cautelari.
La seconda fase consiste nel vero e proprio giudizio di merito, destinato ad accertare in via definitiva la fondatezza o meno delle contestazioni proposte.
Secondo lโorientamento consolidato della Corte di Cassazione, il giudizio di merito deve essere instaurato mediante lโatto introduttivo previsto dal rito applicabile, normalmente mediante atto di citazione, salvo i casi in cui trovi applicazione un rito speciale.
I termini a comparire sono ridotti della metร rispetto a quelli ordinari.
Un aspetto spesso trascurato riguarda le conseguenze della mancata instaurazione della fase di merito.
La legge attribuisce alle parti la facoltร di dare impulso al giudizio successivo. Se nessuna delle parti provvede entro il termine perentorio fissato dal giudice, lโopposizione si estingue.
La fase sommaria assume quindi una rilevanza autonoma, tanto che la giurisprudenza ritiene corretto che il giudice provveda giร in tale sede alla liquidazione delle spese processuali.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che il provvedimento conclusivo della fase sommaria puรฒ contenere una decisione sulle spese proprio perchรฉ la successiva fase di merito non รจ necessaria ma soltanto eventuale.
ย
Il regime di impugnabilitร della sentenza di merito
A differenza delle sentenze emesse nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.), che sono pienamente appellabili davanti alla Corte d’Appello, le sentenze che decidono l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 e 618 c.p.c. sono soggette a un regime speciale.
Lโart. 618, terzo comma, c.p.c. stabilisce testualmente che la sentenza emessa a conclusione del giudizio di merito non รจ impugnabile con l’appello. Si tratta di una scelta del legislatore finalizzata a velocizzare l’accertamento delle questioni formali legate alle vendite forzate.
L’unico rimedio concesso alla parte soccombente (sia essa il debitore o il creditore) รจ il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione.
Il ricorso per Cassazione, come noto, รจ un giudizio di pura legittimitร : non permette di ridiscutere i fatti o il merito della vicenda, ma consente esclusivamente di denunciare la violazione o la falsa applicazione di norme di legge da parte del Tribunale.
Questo limite rende ancora piรน evidente la necessitร di impostare la difesa nel merito in modo impeccabile sin dal primo grado, poichรฉ non vi sarร una seconda occasione davanti alla Corte d’Appello per rimediare a errori difensivi o a carenze probatorie.
Lโimportanza dellโart. 618 c.p.c. nelle esecuzioni immobiliari
Ricapitolando: il giudizio di merito ex art. 618 c.p.c. รจ il procedimento ordinario attraverso il quale il tribunale decide definitivamente sull’opposizione agli atti esecutivi proposta durante un’esecuzione forzata.
L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. consente invece di contestare vizi formali degli atti della procedura esecutiva, senza mettere in discussione l’esistenza del credito.
Nel settore delle esecuzioni immobiliari, lโart. 618 c.p.c. assume una funzione particolarmente rilevante: garantire un controllo giurisdizionale sulla regolaritร dell’esecuzione forzata e consentire al giudice di adottare misure urgenti quando necessario.
Molte delle questioni che emergono durante una procedura esecutiva riguardano infatti la regolaritร degli atti compiuti dal creditore, dal giudice dellโesecuzione o dagli altri soggetti coinvolti.
Lโopposizione agli atti esecutivi costituisce spesso lโunico strumento processuale attraverso il quale il debitore puรฒ far valere tempestivamente tali irregolaritร .
La possibilitร di ottenere provvedimenti immediati, inclusa la sospensione della vendita, rende questa tutela particolarmente efficace quando il patrimonio immobiliare del debitore rischia di essere definitivamente compromesso.
Proprio per questo motivo รจ essenziale che lโanalisi della procedura venga effettuata da professionisti con una specifica esperienza nel diritto delle esecuzioni forzate, capaci di individuare rapidamente eventuali vizi e di attivare gli strumenti processuali piรน adeguati.
Esperienza pratica nelle opposizioni esecutive
Nella nostra attivitร professionale assistiamo quotidianamente debitori coinvolti in procedure esecutive immobiliari e pignoramenti.
Tra le irregolaritร che riscontriamo piรน frequentemente vi sono notifiche del precetto effettuate in modo non corretto, errori nella documentazione depositata dal creditore e vizi relativi agli atti di vendita.
In numerosi casi l’analisi tempestiva della procedura ha consentito di proporre opposizioni fondate e ottenere provvedimenti di sospensione dell’esecuzione, evitando che la vendita dell’immobile producesse effetti irreversibili prima della verifica giudiziale della regolaritร degli atti.
L’esperienza maturata nel settore delle esecuzioni immobiliari permette di individuare rapidamente eventuali profili di illegittimitร e valutare la strategia difensiva piรน efficace per la tutela del debitore.
Esempio pratico di opposizione ex art. 618 c.p.c.: un debitore riceve la comunicazione dell’imminente vendita all’asta del proprio immobile. Analizzando la procedura emerge che il precetto era stato notificato a un indirizzo non piรน valido e che il debitore non aveva avuto conoscenza effettiva dell’atto.
Entro il termine previsto dall’art. 617 c.p.c., viene proposta opposizione agli atti esecutivi. Durante la fase sommaria disciplinata dall’art. 618 c.p.c., il giudice rileva la possibile fondatezza della contestazione e dispone la sospensione temporanea della vendita.
Successivamente la controversia viene trasferita al giudizio di merito, nel quale il tribunale accerta definitivamente la validitร o meno degli atti esecutivi contestati.
Conclusioni
Il giudizio di merito ex art. 618 c.p.c. rappresenta uno dei principali strumenti di controllo della legittimitร delle procedure esecutive e costituisce un presidio fondamentale per la tutela del debitore.
Attraverso la fase sommaria davanti al giudice dellโesecuzione e il successivo giudizio di cognizione, il sistema processuale consente di verificare la correttezza degli atti compiuti e, nei casi piรน gravi, di sospendere o arrestare lโesecuzione forzata.
Nelle procedure di esecuzione immobiliare, dove gli effetti degli atti processuali possono incidere in modo decisivo sul patrimonio del debitore, una valutazione tempestiva della situazione รจ spesso determinante per individuare le migliori strategie difensive.
Lo studio legale dโAmbrosio Borselli, opera esclusivamente nellโambito del diritto delle esecuzioni immobiliari e della difesa del debitore esecutato. Analizziamo quotidianamente procedure esecutive complesse, verificando la presenza di eventuali irregolaritร e individuando gli strumenti piรน efficaci per la tutela dei diritti dei nostri assistiti.
Se hai ricevuto un atto esecutivo, un pignoramento immobiliare oppure ritieni che la procedura presenti profili di illegittimitร , contatta il nostro studio per una consulenza personalizzata: valuteremo attentamente il tuo caso e ti aiuteremo a comprendere quali strumenti di difesa possono essere concretamente utilizzati per proteggere il tuo patrimonio e i tuoi diritti.
Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti articoli: โRigetto dellโopposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di meritoโ; โOpposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. Guida Completaโ; โOpposizione ex art. 617 c.p.c. avverso lโordinanza di vendita con modelloโ; โGuida allโopposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramentoโ; โOpposizione 615 e 617 cpc: differenza tra fase cautelare e fase di meritoโ; โOpposizione al Precetto dopo la Riforma Cartabiaโ.
FAQ sul giudizio di merito ex art. 618 c.p.c.
Quanto tempo ho per proporre l’opposizione agli atti esecutivi?
L’opposizione deve essere proposta entro 20 giorni dalla conoscenza legale dell’atto che si intende contestare.
Il giudice puรฒ sospendere la vendita dell’immobile?
Sรฌ. Se sussistono il fumus boni iuris e il periculum in mora, il giudice dell’esecuzione puรฒ sospendere la procedura esecutiva o singoli atti della stessa.
Qual รจ la differenza tra art. 615 e art. 617 c.p.c.?
L’opposizione ex art. 615 c.p.c. contesta il diritto del creditore a procedere all’esecuzione. L’opposizione ex art. 617 c.p.c. riguarda invece i vizi formali degli atti esecutivi.
Cosa succede se il giudizio di merito non viene instaurato?
Se nessuna delle parti introduce il giudizio di merito entro il termine fissato dal giudice, l’opposizione si estingue.
Avv. p. Silvia Bizzi
(collaboratrice dello studio dโAmbrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Assistenza in esecuzioni immobiliari, contenzioso civile e tutela del patrimonio.
Valutiamo la tua posizione e ti indichiamo i prossimi passi in modo chiaro e concreto.
Proteggi i tuoi interessi con una strategia legale su misura
Primo contatto senza impegno
Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร per salvare il proprio immobile si legga ancheย gli articoli โOpposizione allโesecuzione e tutela del diritto allโabitazioneโย ย โPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casaโ
Per approfondire lโargomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoliย โGuida allโopposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramentoโ,ย โOpposizione allโesecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeโย o ancoraย ย โGuida allโOpposizione a precetto: termini, competenza e formaโย , โGuida allโOpposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโย
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare allโordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire lโemissione dellโordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolaritร di tutta la procedura fino allโudienza di comparizione delle parti, si leggaย โDecreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita allโastaโ
Per saperne di piรน sul piano e su come utilizzarlo per salvare lโimmobile pignorato si legga ancheย โIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโ
Per approfondire le questioni relative alla continuitร delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessitร nella procedura si leggaย โContinuitร delle trascrizioni e pignoramento immobiliareโ.
Per approfondimenti sulle modalitร di verifica della regolaritร della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito รจ stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per unย modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato ilย controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si leggaย โCessione del credito: quando รจ regolare nel pignoramentoโ.ย , sul medesimo argomento perย approfondire la spesso confusa materia riguardante leย operazioni di cartolarizzazione del creditoย e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto allโalbo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga ancheย โSospensione dellโesecuzione: inosservanza dellโart. 106 TUBโ
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโimporto, con modelli di proposta e accettazioneโ
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere lโimmobile pignorato ad un privato ย al di fuori dellโasta (in unโudienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si leggaย โVendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutivaโ,ย ย tra le possibili soluzioni da non sottovalutare perย salvare lโimmobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne ย al riguardo di piรน si leggaย โArt 495 cpc: la conversione del pignoramento nellโesecuzione immobiliareโ )
Per approfondire le tecnicalitร procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalitร di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzareย ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene allโasta, si consiglia anche la lettura dellโultima versione delย โManuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticitร della procedura e possibili soluzioniโ.ย ย pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla paginaย del sitoย โIl Manualeโย ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, ย manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrร mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il piรน vecchio dโItalia nel settore immobiliare puรฒ farloย cliccandoย โLo Studio โ Avvocati dal 1880โณ, per informazioni sulla Partnership dello Studioย con il prestigioso quotidiano โil Sole 24 Oreโ, in qualitร di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si leggaย โPartner 24 Oreโ,ย ย per leggere lโarticolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sulย Sole 24 oreย del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce ย lo Studio come lโunico specializzato nel settore immobiliare ad operare sullโintero territorio Nazionale si legga โDicono di Noiโ,ย per contattarci si visiti la paginaย โDiventa Cliente-ย Contattaciโ
Per verificare la concreta possibilitร ย con una adeguata difesa specialistica di ottenere laย revoca dellโaggiudicazione giร compiuta per laย difformitร tra lโordinanza e lโavviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio dโAmbrosio Borselli si leggaย โRevocata aggiudicazione per difformitร tra ordinanza e avviso di venditaโ
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,ย ย persino lโannullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio dโAmbrosio Borselli) e deiย motivi di opposizione al decreto di trasferimentoย che hanno portato a un tale eccezionale risultato si leggaย โ617 cpc: Ottenuto lโannullamento del decreto di trasferimentoโ
Per prendere visione dellโennesima revoca di una ordinanza di vendita giร pronunciata, ottenutaย dallo Studio dโAmbrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga โRevocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizioneโ
Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dellโasta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolaritร nellโavviso di vendita si legga โModello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocataโ
Per maggioriย approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga lโarticoloย Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casaย ed ย i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato dโAmbrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per gli spunti e le novitร interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso lโennesimo pignoramento immobiliare a seguito di unย piano del consumatoreย (ora โaccordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dalloย Studio legale dโAmbrosio Borselliย si leggaย โTribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012โณ
Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dallโasta si leggaย โSovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa allโastaโ
Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante lโavvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si leggaย โBloccato pignoramento per carenza di legittimazioneโ
Per approfondire come gli errori contenuti nellโavviso di vendita (determinante รจ una approfondita analisi dellโavviso, in comparazione con lโordinanza, e la perfetta conoscenza delle norme e delle prassi dei vari tribunali in tal senso) ci abbiano consentito di ottenere lโennesima revoca del decreto di trasferimento si leggaย โRevocato decreto di trasferimento per vizi della venditaโ
Per lโennesima sospensione di una procedura esecutiva immobiliare ottenuta, peraltro, a pochissime ore dalla celebrazione dellโasta stessa, grazie allโammissione dellโennesima proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore portataย con soddisfazione a compimento dallo Studio dโAmbrosio Borselli si leggaย โBloccato pignoramento con ammissione piano del consumatoreโ
Ritornando alle irregolaritร degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si leggaย โRevocata vendita allโasta per assenza di foto degli interniโย che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara haย revocato lโesperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nellโapposita ordinanza.
Lo Studio Legale Associato dโAmbrosio Borselli assiste da oltre un secolo i clienti nelle controversie immobiliari e nelle procedure esecutive, con sedi a Napoli, Milano, Roma e Brescia e operativitร su tutto il territorio nazionale.
Avv. Edgardo Diomede dโAmbrosio Borselli
Iscrittoย โallโAlbo Avvocati di Napoliโ
Proteggi i tuoi interessi con una strategia legale su misura
Assistenza in esecuzioni immobiliari, contenzioso civile e tutela del patrimonio. Valutiamo la tua posizione e ti indichiamo i prossimi passi in modo chiaro e concreto.
- Analisi documentale rapida
- Strategia processuale e stragiudiziale
- Supporto completo fino alla definizione
Primo contatto senza impegno



