La cancellazione del pignoramento immobiliare a seguito di: pagamento integrale, conversione, saldo e stralcio, opposizione o procedure di esdebitazione
Quando un soggetto (debitore) si ritrova la propria abitazione sottoposta al vincolo del pignoramento, la sua piรน grande aspirazione รจ quella di salvare lโimmobile a qualunque costo.
Diverse sono le soluzioni che si possono prospettare tese a liberare lโimmobile pignorato ed allo stesso tempo evitare lโesito fisiologico del pignoramento – ossia la vendita allโasta dellโimmobile espropriato ex art. 586 c.p.c. – dalla piรน scontata (il pagamento del debito), che tuttavia richiede la disponibilitร economico-finanziaria del debitore interessato che dovrร essere dotato della adeguata provvista, alle piรน articolate, ma, in ogni caso, fattibili, come, tra le altre, lโaccesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento in pendenza di pignoramento.
Va ricordato che, a mente degli artt. 555 e ss cpc, il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore di un atto nel quale vanno indicati con precisione i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione e successiva trascrizione del medesimo atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente.
Ragion per cui, per liberare lโimmobile sottoposto a vincolo (cancellando il pignoramento) รจ necessario non soltanto la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva promossa dal creditore, ma anche la cancellazione della trascrizione del medesimo pignoramento (previamente eseguita ai fini della sua efficacia) presso la Conservatoria competente.
I rimedi offerti dal nostro ordinamento che conducono alla cancellazione del pignoramento sono (seppur non gli unici):
- Pagamento integrale del debito;
- Conversione del pignoramento;
- Accordo transattivo tra il debitore ed il creditore;
- Opposizione (a determinate e valide condizioni);
- Procedure di esdebitazione.
In linea generale, qualunque sia la strada che il debitore decida di intraprendere, la cancellazione della trascrizione del pignoramento (nelle ipotesi di pignoramento iscritto a ruolo) si esegue sempre in virtรน di un provvedimento del giudice (ex art. 632 cpc โCon l’ordinanza che pronuncia l’estinzione รจ disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramentoโ).
Pagamento integrale del debito
Primo rimedio per ottenere la cancellazione del pignoramento รจ quello di adempiere integralmente al pagamento, e quindi pagare per intero il debito che ha indotto il creditore a procedere esecutivamente nei confronti del debitore.
In questi casi, se il pagamento del debito รจ avvenuto prima dellโiscrizione a ruolo del pignoramento, nel frattempo solo notificato e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari, allora il creditore sarร tenuto a presentare apposita istanza di cancellazione della trascrizione del pignoramento presso la conservatoria competente. (Eโ unโipotesi meramente scolastica in quanto รจ assolutamente raro che il creditore trascriva prima di iscrivere a ruolo, anche in considerazione del termine ormai brevissimo, di 15 giorni, e perentorio per iscrivere a ruolo)
Se invece il pignoramento รจ stato iscritto a ruolo, allora, successivamente al pagamento il creditore dovrร depositare senza ritardo un atto di rinuncia della procedura esecutiva, sul quale dovrร provvedere con ordinanza di estinzione il G.E., ordinando al contempo la cancellazione del pignoramento dai registri immobiliari. (In ordine al termine di presentazione dellโatto di rinuncia, in mancanza di espressa previsione normativa, si ritengono applicabili i principi generali di correttezza e buona fede, in base al quale il creditore dovrร attivarsi in tempi ragionevoli e nella piena tutela degli interessi del debitore. Il ritardato o addirittura mancato deposito della rinuncia costringerร il debitore a promuovere una apposita opposizione a seguito della quale il giudice, verificato il pagamento, disporrร dโufficio la cancellazione del pignoramento. Lโopposizione si renderebbe necessaria siccome il semplice pagamento da parte del debitore non comporta automaticamente lโestinzione della procedura, che, in mancanza di apposito provvedimento del G.E., risulterebbe ancora pendente. ย Questo potrebbe portare un notevole danno al debitore, siccome da un lato potrebbero intervenire nella procedura altri creditori, e dallโaltro, essendo ancora pendente la procedura, insisterebbe ancora sullโimmobile un vincolo di indisponibilitร che non ne permetterebbe la libera circolazione.)
La conversione ex art. 495 cpc
Il nostro ordinamento attribuisce la possibilitร al debitore esecutato di convertire il pignoramento, ossia di sostituire alle cose o crediti pignorati una somma di denaro di pari importo dovuto al creditore ed eventualmente ai creditori nel frattempo intervenuti nella procedura (maggiorato delle spese di esecuzione, spese sostenute dai creditori e degli interessi sulla sorta capitale per i quali ciascuno procede).
Il debitore puรฒ chiedere โ per una sola volta โ con apposita istanza da depositarsi presso la cancelleria competente la conversione prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione (artt. 530, 552 e 569 cpc), in uno ad una somma non inferiore ad un sesto dellโimporto dovuto.
Quando il pignoramento รจ immobiliare, il G.E. che provvede con ordinanza sullโistanza di conversione puรฒ altresรฌ disporre il pagamento rateale entro il termine di massimo 48 mesi; pagamento che dovrร essere puntuale e preciso, siccome in mancanza di versamento di una sola rata, il creditore puรฒ chiedere senza ritardo la vendita dellโimmobile espropriato.
Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone poi che con il versamento dellโintera somma, le cose pignorate siano liberate dal pignoramento.
Accordo transattivo tra il debitore ed il creditore (cd saldo e stralcio)
In questo caso, le parti coinvolte nella procedura (creditore e debitore) si accordano sulla somma che il debitore si impegna a pagare al creditore. Lโaccordo raggiunto verrร poi formalizzato tramite la stipula di un atto di transazione, ove a fronte del pagamento del debitore, il creditore si impegna a rinunciare alla procedura esecutiva in corso e successivamente a cancellare il pignoramento.
A seconda di quanto concordato tra le parti, la procedura esecutiva in corso potrร estinguersi immediatamente (sempre a seguito del provvedimento del giudice) oppure sospendersi.
Quando lโaccordo raggiunto prevede il pagamento immediato dellโimporto concordato, allora il creditore sarร tenuto a depositare nel fascicolo telematico della procedura senza ritardo (una volta andato a buon fine il pagamento) un atto di rinuncia, sulla quale provvederร il giudice con ordinanza con cui estingue la procedura ed ordina la cancellazione del pignoramento presso la Conservatoria competente. (in ordine allโatto di rinuncia del creditore valgono le osservazioni di cui sopra)
Quando, invece, le parti si accordano per un pagamento rateale della somma concordata, allora la cancellazione avverrร in un momento successivo, quindi a pagamento completato. In questo caso, le parti chiederanno la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dellโart. 624 cpc (per cui โIl giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, puรฒ, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi.โ) oppure un rinvio per poter verificare il corretto adempimento โ sicuramente la richiesta di sospensione รจ piรน sicura, anche se va ricordato che puรฒ essere richiesta una sola volta (entro tempi prestabiliti ex art. 624 bis cpc โfino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incantoโ), quindi in caso di sospensione si raccomanda sempre al debitore di tener fede a quando concordato con il creditore.
Se lโaccordo avviene in sede processuale, poi, รจ lo stesso G.E. che pronuncia lโestinzione del procedimento esecutivo con ordinanza ed ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento dai registri immobiliari.
Opposizione
Altro rimedio che puรฒ essere esperito dal debitore che punta a salvare il proprio immobile pignorato – e che, se riconosciuta la sua fondatezza porta allโemissione di unโordinanza di estinzione della procedura esecutiva – รจ quello dellโopposizione; strumento sicuramente piรน rischioso rispetto agli altri, ma talvolta necessario.
Lโopposizione, a seconda del caso, potrร rivestire i panni di una opposizione allโesecuzione ex art. 615 c.p.c. (nel caso in cui si contesti il diritto del creditore ad agire) oppure di una opposizione ex art. 617 cpc (nel caso in cui si contesti la regolaritร formale del titolo esecutivo o del precetto, o ancora di un provvedimento del G.E.) o ancora di una opposizione di terzo (questo รจ il caso in cui lโiniziativa non sia del debitore ma di un terzo) ex art. 619 cpc.
Inoltre, a questi si affiancano altri mezzi di impugnazione atipici: come, a titolo meramente esemplificativo, lโistanza ex art. 630 cpc in ordine allโinattivitร delle parti (a mente del quale โOltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudiceโ) o ancora lโistanza 591 ter cpc avverso gli atti del delegato alla vendita (rubricato โRicorso al giudice dellโesecuzioneโ, che provvede con decreto). (Per approfondimenti sulle opposizioni si leggano i seguenti articoli โPignoramento immobiliare illegittimo: cosa fare?โ, โGuida allโOpposizione a precetto: termini, competenza e formaโ, โOpposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenzeโ, โLโestinzione del pignoramento immobiliare: tipica e atipica, effetti ed opposizioneโ, โOpposizione 615 e 617 cpc: differenza tra fase cautelare e fase di meritoโ, โOpposizione allโesecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeโ, โGuida allโopposizione di terzo nel pignoramento immobiliareโ, โGuida allโopposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramentoโ, โRigetto dellโopposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di meritoโ, โGuida allโOpposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโ, โOpposizione allโesecuzione e tutela del diritto allโabitazioneโ, โGuida allโesecuzione immobiliare: tutta la procedura termini ed opposizioniโ e โNotifica del titolo esecutivo e del precetto: vizi e irregolaritร โ)
Procedure di esdebitazione
Spesso accade, tuttavia, che il debitore esecutato non sia nella disponibilitร economica adeguata al fine di adempiere il pagamento del debito, convertire il pignoramento e neppure di trovare un accordo con il creditore.
E, al di fuori dei casi dellโopposizione, spesso si ritrova scoraggiato e nella triste (ma non sempre corretta) convinzione che non abbia piรน rimedi per salvare la propria abitazione.
Salvare un immobile pignorato, infatti, richiede impegno e soprattutto preparazione del professionista al quale il debitore si affida.
Le soluzioni prospettate finora sono fisiologiche, ma esistono altri rimedi che se sufficientemente conosciuti e se adottati nei modi e tempi giusti, possono permettere al debitore in difficoltร economiche, tali da non poter fronteggiare il pagamento dellโesoso debito, di salvare la propria abitazione anche dopo il pignoramento della stessa.
Si tratta delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento che il nostro ordinamento ha predisposto a tutela di determinati soggetti in difficoltร e che oggi trovano disciplina nel nuovo codice della crisi e dellโinsolvenza (d.lgs n. 14/2019, entrato in vigore il 15 luglio 2022, giร anticipato dalla l. n. 176/2020 che ha modificato la l. n. 3/2012):
- piano del consumatore (oggi โristrutturazione dei debiti del consumatoreโ ex artt. 67 e seguenti CCII);
- accordo con i creditori (oggi โconcordato minoreโ ex artt. 74 e seguenti CCII);
- liquidazione del patrimonio (oggi โliquidazione controllataโ, ex artt. 268 e seguenti del CCII)
Lโaccesso alle procedure di composizione della crisi non sono soluzioni โstrumentaliโ nรฉ vanno considerate come degli escamotage del debitore per fuggire dalle proprie responsabilitร .
Al contrario sono strumenti offerti, promossi ed incoraggiati dallo stesso legislatore, anche e soprattutto quando il debitore viene travolto dal pignoramento.
Tale interpretazione discende dalla semplice lettura dellโart. 480, 2 comma cpc, ove rende obbligatorio, in tema del contenuto del precetto, quale atto prodromico al pignoramento, โlโavvertimento che il debitore puรฒ, con lโausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatoreโ.
ร chiaro che se il legislatore non avesse voluto incentivare lโaccesso a tali procedure non avrebbe modificato (nel 2015) il contenuto del precetto, la cui notifica anticipa al debitore destinatario la successiva attivitร /volontร del creditore di agire esecutivamente contro il suo patrimonio.
In linea generale โ suggerendo per maggiori approfondimenti sul tema la lettura dei seguenti articoli โPiano del Consumatore e pignoramento: l 14/19 procedura, durataโ, โProcedure di esdebitazione e pignoramento immobiliareโ e โIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliareโ โ la ristrutturazione dei debiti del consumatore ed il concordato minore consistono in una proposta di risanamento del debito, con le quali il debitore prevede il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma (con la differenza che il concordato minore deve ottenere il consenso dei creditori e prevedere una classificazione degli stessi); invece, la liquidazione controllata consiste della domanda del debitore di liquidazione dei propri beni, che puรฒ o meno riguardare lโimmobile previamente sopposto a vincolo di pignoramento.
La finalitร , in ogni caso, รจ quella di consentire ad un soggetto in gravi difficoltร economiche di pagare, a determinate condizioni e forme, i creditori attraverso un piano di rientro che preveda sia la dilazione delle somme, sia la possibilitร di definire ogni posizione a saldo e stralcio ovvero la liquidazione di beni da lui โsceltiโ.
Tutte e tre le procedure comportano (o comunque possono comportare) la sospensione della procedura esecutiva pendente nei confronti del debitore richiedente.
La sospensione opera automaticamente nel caso della liquidazione controllata; mentre nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore opera su richiesta del debitore.
Dette procedure, sempre in caso di corretto adempimento di quanto omologato dal giudice, portano alla esdebitazione del soggetto richiedente, ossia alla liberazione dello stesso da ogni debito.
A questo punto, anche il creditore (soddisfatto) perde ogni diritto creditorio nei confronti del soggetto richiedente, ragion per cui la procedura esecutiva pendente nei suoi confronti, nel frattempo (ci si augura) sospesa, appare chiaro che non avrร piรน ragion dโessere (allo stesso modo del caso, sopra visto, di pagamento del debito o di accordo transattivo raggiunto con il creditore).
Pertanto, in caso di successo della procedura di sovraindebitamento, il giudice dichiarerร lโestinzione di quella esecutiva e quindi la liberazione dellโimmobile dal vincolo.
Lโesito della procedura esecutiva ed i tempi di estinzione della stessa dipendono, tuttavia, dallโesecuzione del piano di ristrutturazione.
ร chiaro, quindi, che nel caso prospettato i tempi di attesa del provvedimento di estinzione del pignoramento pendente saranno senzโaltro piรน lunghi, considerato che il G.E. provvederร con ordinanza una volta che il debitore ha adempiuto pedissequamente a quanto omologato dal giudice del sovraindebitamento.
La cancellazione del pignoramento, tuttavia, viene disposta direttamente dal giudice del sovraindebitamento. A tal proposito, lโart. 71 CCII (Rubricato โEsecuzione del pianoโ) al secondo comma recita โIl giudice, sentito l’OCC e verificata la conformitร dell’atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonchรฉ di ogni altro vincoloโฆโ
Avv. Biancamaria Leone de Pertis
(collaboratrice dello Studio DโAmbrosio Borselli presso la Sede di Napoli)
Per conoscere tutteย le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 (anticipatoria del nuovo codice della crisi) alla L.n. 3 del 2012ย si legga โApprovato il nuovo sovraindebitamentoโย o anche
โGuida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizioโ
Per approfondire lโeccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenutoย lโomologa di un piano del consumatoreย proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con ilย pagamento del solo 37% del mutuoย originariamente dovutoย in 7 anniย da parte sua si legga โOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ
Per saperne di piรน sul piano e su come utilizzarlo per salvare lโimmobile pignorato si legga ancheย โIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโ
Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dellโintroduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche โLa sospensione dellโesecuzione con lโintroduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ.
Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si leggaโย Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโAccordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenzeโ ย โGuida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโAccordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedureโ
Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si leggaย โSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโ
Perย il tema dellโammissibilitร di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga โIl sovraindebitamento puรฒ essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibileโ
Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si leggaย โReclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamoโ
Chi fosse interessato al nuovoย fondo Salvacasaย ย finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e piรน attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari leggaย โIl nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dallโart. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commentoโ
Per saperne di piรน sulle possibili sospensioni del pignoramento immobiliare si legga lโarticolo โFideiussioni nulle e sospensione pignoramento immobiliareโ.
Per saperne di piรน sulla conversione del pignoramento si leggano gli articoli โArt 495 cpc: la conversione del pignoramento immobiliareโ, โLe modifiche del Pignoramento agli artt. 495, 560 e 569 c.p.c. ad opera della Legge 12/19โ.
Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร per salvare il proprio immobile si legga anche lโarticoloย ยซPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casaยป
Chi volesseย approfondire lโargomento delle opposizioni esecutive legga gli articoliย ย โGuida allโOpposizione a precetto: termini, competenza e formaโย , โGuida allโOpposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโย ,ย ย ย โOpposizione allโesecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeโ,ย eย โOpposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenzeโ
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