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La cancellazione del pignoramento immobiliare

La cancellazione del pignoramento immobiliare a seguito di: pagamento integrale, conversione, saldo e stralcio, opposizione o procedure di esdebitazione

Quando un soggetto (debitore) si ritrova la propria abitazione sottoposta al vincolo del pignoramento, la sua piรน grande aspirazione รจ quella di salvare lโ€™immobile a qualunque costo.

Diverse sono le soluzioni che si possono prospettare tese a liberare lโ€™immobile pignorato ed allo stesso tempo evitare lโ€™esito fisiologico del pignoramento – ossia la vendita allโ€™asta dellโ€™immobile espropriato ex art. 586 c.p.c. – dalla piรน scontata (il pagamento del debito), che tuttavia richiede la disponibilitร  economico-finanziaria del debitore interessato che dovrร  essere dotato della adeguata provvista, alle piรน articolate, ma, in ogni caso, fattibili, come, tra le altre, lโ€™accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento in pendenza di pignoramento.

Va ricordato che, a mente degli artt. 555 e ss cpc, il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore di un atto nel quale vanno indicati con precisione i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione e successiva trascrizione del medesimo atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente.

Ragion per cui, per liberare lโ€™immobile sottoposto a vincolo (cancellando il pignoramento) รจ necessario non soltanto la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva promossa dal creditore, ma anche la cancellazione della trascrizione del medesimo pignoramento (previamente eseguita ai fini della sua efficacia) presso la Conservatoria competente.

I rimedi offerti dal nostro ordinamento che conducono alla cancellazione del pignoramento sono (seppur non gli unici):

  1. Pagamento integrale del debito;
  2. Conversione del pignoramento;
  3. Accordo transattivo tra il debitore ed il creditore;
  4. Opposizione (a determinate e valide condizioni);
  5. Procedure di esdebitazione.

In linea generale, qualunque sia la strada che il debitore decida di intraprendere, la cancellazione della trascrizione del pignoramento (nelle ipotesi di pignoramento iscritto a ruolo) si esegue sempre in virtรน di un provvedimento del giudice (ex art. 632 cpc โ€œCon l’ordinanza che pronuncia l’estinzione รจ disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramentoโ€).

Pagamento integrale del debito

Primo rimedio per ottenere la cancellazione del pignoramento รจ quello di adempiere integralmente al pagamento, e quindi pagare per intero il debito che ha indotto il creditore a procedere esecutivamente nei confronti del debitore.

In questi casi, se il pagamento del debito รจ avvenuto prima dellโ€™iscrizione a ruolo del pignoramento, nel frattempo solo notificato e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari, allora il creditore sarร  tenuto a presentare apposita istanza di cancellazione della trascrizione del pignoramento presso la conservatoria competente. (Eโ€™ unโ€™ipotesi meramente scolastica in quanto รจ assolutamente raro che il creditore trascriva prima di iscrivere a ruolo, anche in considerazione del termine ormai brevissimo, di 15 giorni, e perentorio per iscrivere a ruolo)

Se invece il pignoramento รจ stato iscritto a ruolo, allora, successivamente al pagamento il creditore dovrร  depositare senza ritardo un atto di rinuncia della procedura esecutiva, sul quale dovrร  provvedere con ordinanza di estinzione il G.E., ordinando al contempo la cancellazione del pignoramento dai registri immobiliari. (In ordine al termine di presentazione dellโ€™atto di rinuncia, in mancanza di espressa previsione normativa, si ritengono applicabili i principi generali di correttezza e buona fede, in base al quale il creditore dovrร  attivarsi in tempi ragionevoli e nella piena tutela degli interessi del debitore. Il ritardato o addirittura mancato deposito della rinuncia costringerร  il debitore a promuovere una apposita opposizione a seguito della quale il giudice, verificato il pagamento, disporrร  dโ€™ufficio la cancellazione del pignoramento. Lโ€™opposizione si renderebbe necessaria siccome il semplice pagamento da parte del debitore non comporta automaticamente lโ€™estinzione della procedura, che, in mancanza di apposito provvedimento del G.E., risulterebbe ancora pendente. ย Questo potrebbe portare un notevole danno al debitore, siccome da un lato potrebbero intervenire nella procedura altri creditori, e dallโ€™altro, essendo ancora pendente la procedura, insisterebbe ancora sullโ€™immobile un vincolo di indisponibilitร  che non ne permetterebbe la libera circolazione.)

La conversione ex art. 495 cpc

Il nostro ordinamento attribuisce la possibilitร  al debitore esecutato di convertire il pignoramento, ossia di sostituire alle cose o crediti pignorati una somma di denaro di pari importo dovuto al creditore ed eventualmente ai creditori nel frattempo intervenuti nella procedura (maggiorato delle spese di esecuzione, spese sostenute dai creditori e degli interessi sulla sorta capitale per i quali ciascuno procede).

Il debitore puรฒ chiedere โ€“ per una sola volta โ€“ con apposita istanza da depositarsi presso la cancelleria competente la conversione prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione (artt. 530, 552 e 569 cpc), in uno ad una somma non inferiore ad un sesto dellโ€™importo dovuto.

Quando il pignoramento รจ immobiliare, il G.E. che provvede con ordinanza sullโ€™istanza di conversione puรฒ altresรฌ disporre il pagamento rateale entro il termine di massimo 48 mesi; pagamento che dovrร  essere puntuale e preciso, siccome in mancanza di versamento di una sola rata, il creditore puรฒ chiedere senza ritardo la vendita dellโ€™immobile espropriato.

Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone poi che con il versamento dellโ€™intera somma, le cose pignorate siano liberate dal pignoramento.

Accordo transattivo tra il debitore ed il creditore (cd saldo e stralcio)

In questo caso, le parti coinvolte nella procedura (creditore e debitore) si accordano sulla somma che il debitore si impegna a pagare al creditore. Lโ€™accordo raggiunto verrร  poi formalizzato tramite la stipula di un atto di transazione, ove a fronte del pagamento del debitore, il creditore si impegna a rinunciare alla procedura esecutiva in corso e successivamente a cancellare il pignoramento.

A seconda di quanto concordato tra le parti, la procedura esecutiva in corso potrร  estinguersi immediatamente (sempre a seguito del provvedimento del giudice) oppure sospendersi.

Quando lโ€™accordo raggiunto prevede il pagamento immediato dellโ€™importo concordato, allora il creditore sarร  tenuto a depositare nel fascicolo telematico della procedura senza ritardo (una volta andato a buon fine il pagamento) un atto di rinuncia, sulla quale provvederร  il giudice con ordinanza con cui estingue la procedura ed ordina la cancellazione del pignoramento presso la Conservatoria competente. (in ordine allโ€™atto di rinuncia del creditore valgono le osservazioni di cui sopra)

Quando, invece, le parti si accordano per un pagamento rateale della somma concordata, allora la cancellazione avverrร  in un momento successivo, quindi a pagamento completato. In questo caso, le parti chiederanno la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dellโ€™art. 624 cpc (per cui โ€œIl giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, puรฒ, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi.โ€) oppure un rinvio per poter verificare il corretto adempimento โ€“ sicuramente la richiesta di sospensione รจ piรน sicura, anche se va ricordato che puรฒ essere richiesta una sola volta (entro tempi prestabiliti ex art. 624 bis cpc โ€œfino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incantoโ€), quindi in caso di sospensione si raccomanda sempre al debitore di tener fede a quando concordato con il creditore.

Se lโ€™accordo avviene in sede processuale, poi, รจ lo stesso G.E. che pronuncia lโ€™estinzione del procedimento esecutivo con ordinanza ed ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento dai registri immobiliari.

Opposizione

Altro rimedio che puรฒ essere esperito dal debitore che punta a salvare il proprio immobile pignorato – e che, se riconosciuta la sua fondatezza porta allโ€™emissione di unโ€™ordinanza di estinzione della procedura esecutiva – รจ quello dellโ€™opposizione; strumento sicuramente piรน rischioso rispetto agli altri, ma talvolta necessario.

Lโ€™opposizione, a seconda del caso, potrร  rivestire i panni di una opposizione allโ€™esecuzione ex art. 615 c.p.c. (nel caso in cui si contesti il diritto del creditore ad agire) oppure di una opposizione ex art. 617 cpc (nel caso in cui si contesti la regolaritร  formale del titolo esecutivo o del precetto, o ancora di un provvedimento del G.E.) o ancora di una opposizione di terzo (questo รจ il caso in cui lโ€™iniziativa non sia del debitore ma di un terzo) ex art. 619 cpc.

Inoltre, a questi si affiancano altri mezzi di impugnazione atipici: come, a titolo meramente esemplificativo, lโ€™istanza ex art. 630 cpc in ordine allโ€™inattivitร  delle parti (a mente del quale โ€œOltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudiceโ€) o ancora lโ€™istanza 591 ter cpc avverso gli atti del delegato alla vendita (rubricato โ€œRicorso al giudice dellโ€™esecuzioneโ€, che provvede con decreto). (Per approfondimenti sulle opposizioni si leggano i seguenti articoli โ€œPignoramento immobiliare illegittimo: cosa fare?โ€, โ€œGuida allโ€™Opposizione a precetto: termini, competenza e formaโ€, โ€œOpposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenzeโ€, โ€œLโ€™estinzione del pignoramento immobiliare: tipica e atipica, effetti ed opposizioneโ€, โ€œOpposizione 615 e 617 cpc: differenza tra fase cautelare e fase di meritoโ€, โ€œOpposizione allโ€™esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeโ€, โ€œGuida allโ€™opposizione di terzo nel pignoramento immobiliareโ€, โ€œGuida allโ€™opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramentoโ€, โ€œRigetto dellโ€™opposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di meritoโ€, โ€œGuida allโ€™Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโ€, โ€œOpposizione allโ€™esecuzione e tutela del diritto allโ€™abitazioneโ€, โ€œGuida allโ€™esecuzione immobiliare: tutta la procedura termini ed opposizioniโ€ e โ€œNotifica del titolo esecutivo e del precetto: vizi e irregolaritร โ€)

Procedure di esdebitazione

Spesso accade, tuttavia, che il debitore esecutato non sia nella disponibilitร  economica adeguata al fine di adempiere il pagamento del debito, convertire il pignoramento e neppure di trovare un accordo con il creditore.

E, al di fuori dei casi dellโ€™opposizione, spesso si ritrova scoraggiato e nella triste (ma non sempre corretta) convinzione che non abbia piรน rimedi per salvare la propria abitazione.

Salvare un immobile pignorato, infatti, richiede impegno e soprattutto preparazione del professionista al quale il debitore si affida.

Le soluzioni prospettate finora sono fisiologiche, ma esistono altri rimedi che se sufficientemente conosciuti e se adottati nei modi e tempi giusti, possono permettere al debitore in difficoltร  economiche, tali da non poter fronteggiare il pagamento dellโ€™esoso debito, di salvare la propria abitazione anche dopo il pignoramento della stessa.

Si tratta delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento che il nostro ordinamento ha predisposto a tutela di determinati soggetti in difficoltร  e che oggi trovano disciplina nel nuovo codice della crisi e dellโ€™insolvenza (d.lgs n. 14/2019, entrato in vigore il 15 luglio 2022, giร  anticipato dalla l. n. 176/2020 che ha modificato la l. n. 3/2012):

  1. piano del consumatore (oggi โ€œristrutturazione dei debiti del consumatoreโ€ ex artt. 67 e seguenti CCII);
  2. accordo con i creditori (oggi โ€œconcordato minoreโ€ ex artt. 74 e seguenti CCII);
  3. liquidazione del patrimonio (oggi โ€œliquidazione controllataโ€, ex artt. 268 e seguenti del CCII)

Lโ€™accesso alle procedure di composizione della crisi non sono soluzioni โ€œstrumentaliโ€ nรฉ vanno considerate come degli escamotage del debitore per fuggire dalle proprie responsabilitร .

Al contrario sono strumenti offerti, promossi ed incoraggiati dallo stesso legislatore, anche e soprattutto quando il debitore viene travolto dal pignoramento.

Tale interpretazione discende dalla semplice lettura dellโ€™art. 480, 2 comma cpc, ove rende obbligatorio, in tema del contenuto del precetto, quale atto prodromico al pignoramento, โ€œlโ€™avvertimento che il debitore puรฒ, con lโ€™ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatoreโ€.

รˆ chiaro che se il legislatore non avesse voluto incentivare lโ€™accesso a tali procedure non avrebbe modificato (nel 2015) il contenuto del precetto, la cui notifica anticipa al debitore destinatario la successiva attivitร /volontร  del creditore di agire esecutivamente contro il suo patrimonio.

In linea generale โ€“ suggerendo per maggiori approfondimenti sul tema la lettura dei seguenti articoli โ€œPiano del Consumatore e pignoramento: l 14/19 procedura, durataโ€, โ€œProcedure di esdebitazione e pignoramento immobiliareโ€ e โ€œIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliareโ€ โ€“ la ristrutturazione dei debiti del consumatore ed il concordato minore consistono in una proposta di risanamento del debito, con le quali il debitore prevede il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma (con la differenza che il concordato minore deve ottenere il consenso dei creditori e prevedere una classificazione degli stessi); invece, la liquidazione controllata consiste della domanda del debitore di liquidazione dei propri beni, che puรฒ o meno riguardare lโ€™immobile previamente sopposto a vincolo di pignoramento.

La finalitร , in ogni caso, รจ quella di consentire ad un soggetto in gravi difficoltร  economiche di pagare, a determinate condizioni e forme, i creditori attraverso un piano di rientro che preveda sia la dilazione delle somme, sia la possibilitร  di definire ogni posizione a saldo e stralcio ovvero la liquidazione di beni da lui โ€œsceltiโ€.

Tutte e tre le procedure comportano (o comunque possono comportare) la sospensione della procedura esecutiva pendente nei confronti del debitore richiedente.

La sospensione opera automaticamente nel caso della liquidazione controllata; mentre nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore opera su richiesta del debitore.

Dette procedure, sempre in caso di corretto adempimento di quanto omologato dal giudice, portano alla esdebitazione del soggetto richiedente, ossia alla liberazione dello stesso da ogni debito.

A questo punto, anche il creditore (soddisfatto) perde ogni diritto creditorio nei confronti del soggetto richiedente, ragion per cui la procedura esecutiva pendente nei suoi confronti, nel frattempo (ci si augura) sospesa, appare chiaro che non avrร  piรน ragion dโ€™essere (allo stesso modo del caso, sopra visto, di pagamento del debito o di accordo transattivo raggiunto con il creditore).

Pertanto, in caso di successo della procedura di sovraindebitamento, il giudice dichiarerร  lโ€™estinzione di quella esecutiva e quindi la liberazione dellโ€™immobile dal vincolo.

Lโ€™esito della procedura esecutiva ed i tempi di estinzione della stessa dipendono, tuttavia, dallโ€™esecuzione del piano di ristrutturazione.

รˆ chiaro, quindi, che nel caso prospettato i tempi di attesa del provvedimento di estinzione del pignoramento pendente saranno senzโ€™altro piรน lunghi, considerato che il G.E. provvederร  con ordinanza una volta che il debitore ha adempiuto pedissequamente a quanto omologato dal giudice del sovraindebitamento.

La cancellazione del pignoramento, tuttavia, viene disposta direttamente dal giudice del sovraindebitamento. A tal proposito, lโ€™art. 71 CCII (Rubricato โ€œEsecuzione del pianoโ€) al secondo comma recita โ€œIl giudice, sentito l’OCC e verificata la conformitร  dell’atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonchรฉ di ogni altro vincoloโ€ฆโ€

Avv. Biancamaria Leone de Pertis

(collaboratrice dello Studio Dโ€™Ambrosio Borselli presso la Sede di Napoli)

Per conoscere tutteย le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 (anticipatoria del nuovo codice della crisi) alla L.n. 3 del 2012ย si legga โ€œApprovato il nuovo sovraindebitamentoโ€ย o anche

โ€œGuida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizioโ€

Per approfondire lโ€™eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenutoย lโ€™omologa di un piano del consumatoreย proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con ilย pagamento del solo 37% del mutuoย originariamente dovutoย in 7 anniย da parte sua si legga โ€œOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ€

Per saperne di piรน sul piano e su come utilizzarlo per salvare lโ€™immobile pignorato si legga ancheย  โ€œIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโ€œ

Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dellโ€™introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche โ€œLa sospensione dellโ€™esecuzione con lโ€™introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ€œ.

Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si leggaโ€ย Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโ€™Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenzeโ€ ย โ€œGuida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโ€™Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedureโ€

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si leggaย โ€œSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโ€

Perย  il tema dellโ€™ammissibilitร  di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga โ€œIl sovraindebitamento puรฒ essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibileโ€

Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si leggaย โ€œReclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamoโ€

Chi fosse interessato al nuovoย  fondo Salvacasaย  ย finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e piรน attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari leggaย โ€œIl nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dallโ€™art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commentoโ€

Per saperne di piรน sulle possibili sospensioni del pignoramento immobiliare si legga lโ€™articolo โ€œFideiussioni nulle e sospensione pignoramento immobiliareโ€.

Per saperne di piรน sulla conversione del pignoramento si leggano gli articoli โ€œArt 495 cpc: la conversione del pignoramento immobiliareโ€, โ€œLe modifiche del Pignoramento agli artt. 495, 560 e 569 c.p.c. ad opera della Legge 12/19โ€.

Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร  per salvare il proprio immobile si legga anche lโ€™articoloย ยซPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casaยป

Chi volesseย approfondire lโ€™argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoliย ย โ€œGuida allโ€™Opposizione a precetto: termini, competenza e formaโ€ย , โ€œGuida allโ€™Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโ€ย ,ย ย ย  โ€œOpposizione allโ€™esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeโ€œ,ย eย โ€œOpposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenzeโ€

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nellโ€™ambito degli stessi si cerchi su google la parola โ€œpignoramento immobiliareโ€ associata a โ€œstudioassociatoborselli.itโ€ o a โ€œwww.dirittoimmobiliare.orgโ€ per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

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Avv. Edgardo Diomede dโ€™Ambrosio Borselli

Iscrittoย โ€œallโ€™Albo Avvocati di Napoliโ€

 

 

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