Effetti della domanda di concordato sul pignoramento pendente. Interazioni e rapporti tra le due procedure. Limiti e divieti. Le misure protettiveย
In precedenti articoli si รจ diffusamente trattato il tema del โConcordato Preventivoโ e sugli effetti di tale procedura di regolazione della crisi e dellโinsolvenza nei rapporti tra il debitore ed i propri creditori.
A tal riguardo, si รจ avuto modo di osservare nei citati articoli, che lโart. 54 co. 2 CCII (Codice della Crisi dโImpresa e dellโInsolvenza), espressamente esclude, ove tale tutela sia richiesta, la possibilitร per il creditore di iniziare e/o proseguire azioni esecutive o cautelari individuali a seguito della pubblicazione della domanda di accesso al concordato nel Registro delle Imprese e ciรฒ anche nel caso in cui tale domanda sia presentata โin biancoโ.
Lo scopo di tale previsione legislativa appare piรน che evidente e si pone lโobiettivo:
- di evitare lโaggressione di singoli creditori che porrebbero a rischio il buon esito della procedura (soprattutto nella fase iniziale);
- di โaccertareโ e cristallizzare la situazione patrimoniale del debitore affinchรฉ gli organi della procedura possano validamente ed opportunamente esprimersi sulla fattibilitร del piano;
- di garantire la par condicio creditorum.
Consiste, tuttavia, in una evidente innovazione rispetto al passato (art. 168 L.F.) lโaver previsto lโoperativitร automatica, ma eventuale dei citati divieti e sussistente, quindi, solo se espressamente richiesta dal debitore (cfr. art. 54 CCII: โSe il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui allโarticolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata lโattivitร dโimpresaโ).
Ulteriore innovazione rispetto alla vecchia normativa รจ lโaver previsto un arco temporale limitato per lโoperativitร della citata tutela.
Le richieste misure protettive, infatti, a norma dellโart. 55 co. 3 CCII, devono essere confermate o revocate dal Giudice investito della procedura entro trenta giorni dallโiscrizione della domanda. Il mancato rispetto di tale termine comporta la sopravvenuta perdita di efficacia delle misure (che possono, tuttavia, essere nuovamente richieste).
Si consideri, inoltre, che, dal deposito della domanda di concordato, il debitore interessato dalla procedura conserva non solo la proprietร dei propri beni (come nella liquidazione giudiziale, ex โfallimentoโ), ma anche lโamministrazione e disponibilitร dei predetti beni, con lโunico limite che ciรฒ deve avvenire sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
Si concretizza, quindi, quello che la dottrina ha definito come uno spossessamento c.d. โattenuatoโ da parte del debitore dei beni rientranti nella procedura di concordato (sicuramente meno incisivo rispetto a quello riservato ai beni oggetto di liquidazione giudiziale).
Il citato effetto di โimpermeabilizzazioneโ alle azioni esecutive o cautelari, unitamente alla possibilitร di continuazione dellโesercizio dellโattivitร di impresa, rende, quindi, la procedura de qua palesemente opportuna, e forse salvifica, per quei soggetti in evidente difficoltร economico-finanziaria ma che ritengono di poter ancora proseguire la propria attivitร a fronte di un ridimensionamento della propria complessiva esposizione debitoria.
Effetti della domanda di concordato sulle azioni esecutive in corso
La previsione normativa di cui allโart. 54 CCII appare assolutamente chiara nel porre un divieto assoluto di iniziare azioni esecutive individuali in danno di un soggetto interessato da una procedura di concordato (dal deposito della domanda).
Eโ evidente, pertanto, che ogni atto esecutivo posto in essere successivamente a tale data รจ soggetto a nullitร (per altro rilevabile dโufficio, come sancito da diversi arresti giurisprudenziali, anche se la dottrina non appare uniforme in tal senso: secondo alcuni autori, infatti, la โnullitร โ potrebbe essere fatta valere solo dai creditori per titolo o causa anteriori allโapertura del procedimento).
Sulle conseguenze, invece, dellโapertura della procedura sulle azioni esecutive giร in corso, il dato letterale normativo appare meno lampante.
La tesi piรน accreditata, sorretta da numerose pronunce di merito e legittimitร al punto da assurgere ad orientamento di riferimento, fa derivare dal divieto di prosecuzione delle azioni esecutive in corso, una volta operante, che tali azioni vengano a trovarsi in una sorte di โimmobilizzazioneโ processuale del tutto assimilabile allโipotesi di sospensione ex art. 623 c.p.c..
Il Giudice dellโEsecuzione, quindi, venuto a conoscenza della operativitร del divieto, sarร tenuto a dichiarare, anche dโufficio, lโimproseguibilitร dellโazione esecutiva in corso con un atto che, avente mero valore ricognitivo, non risulterร in alcun modo reclamabile.
Eโ di tutta evidenza che al venir meno del divieto de quo, il processo esecutivo in โquiescenzaโ potrร essere legittimamente proseguito con atto di riassunzione del creditore procedente.
Qualora siano compiuti atti dellโesecuzione in spregio del citato operante divieto รจ ovvio che il rimedio esperibile sarร lโopposizione ex art 615 c.p.c., ovvero ex art. 617 c.p.c., a secondo che si contesti la messa in esecuzione del titolo, ovvero la legittimitร degli atti successivi dellโesecuzione.
Questione di grande interesse dottrinario, ma anche pratico, ha riguardato lโesame delle conseguenze dellโapertura della procedura rispetto allโordinanza di assegnazione giร emessa, ma per cui non รจ ancora intervenuto il pagamento.
Dโaltra parte, se รจ vero che lโart. 54 CCII vieta lโinizio o la prosecuzione di azioni esecutive, รจ altrettanto vero che lโordinanza di assegnazione consiste nellโatto conclusivo e finale dellโespropriazione presso terzi e, quindi, in base al mero dato letterale, sembrerebbe tale ipotesi esulare dallโambito di applicazione previsto dalla citata disposizione di legge, che, dโaltra parte, sembra presupporre la pendenza dellโazione.
Esattamente in tali termini si รจ espressa, con unโimportantissima pronuncia (cfr. Cass., Sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3850) la Suprema Corte, che ha opportunamente sancito: โNella disciplina del concordato preventivo non trova applicazione il congegno di spossessamento previsto in ambito fallimentare dalla L. Fall., artt. 42-43, con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo art. 44, ma opera un diverso congegno di spossessamento attenuato in forza del quale il debitore conserva lโamministrazione dei suoi beni e lโesercizio dellโimpresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.ย Pertanto,ย รจ legittimoย โ salvo non ricorra lโipotesi di frode sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ai sensi dellโart. 173, comma 2 โย il pagamento effettuato dal debitor debitoris in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove lโordinanza di assegnazione di cui allโart. 533 c.p.c. sia anchโessa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato successivamente ad essaโ.
Conclusioni
Posto il suddetto quadro normativo e giurisprudenziale, come si รจ avuto modo di accennare in premessa, รจ del tutto evidente che lโaccesso alla procedura di concordato determini evidenti vantaggi per lโimprenditore che versi in uno stato di difficoltร economico-finanziaria di natura transitoria.
La possibilitร di proseguire lโattivitร dโimpresa, di ridurre la propria complessiva esposizione debitoria, di bloccare, ove possibile, le nuove azioni esecutive o cautelari, oppure quelle giร in corso, rende il ricorso a tale procedura, per taluni soggetti, altamente consigliabile.
Dallโaltro lato la legge pone limiti e sanzioni nei confronti di quei soggetti che, in maniera strumentale e lesiva degli interessi del proprio ceto creditorio, mirano unicamente ad acquisire i vantaggi connessi allโapertura della procedura de qua per meri fini procrastinatori e senza alcun reale interesse per la concreta risoluzione delle problematiche connesse al proprio stato dโinsolvenza.
Anche per tali ragioni รจ opportuno e, forse, necessario, qualora un soggetto si venga a trovare nelle condizioni di accesso alla procedura di concordato, o, dallโaltro lato, risulti creditore di un soggetto che ha avuto accesso a tale procedura, affidarsi a competenti professionisti che sapranno valutare e consigliare, caso per caso, le opportune azioni da intraprendere.
avv. Roberto Solombrino
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In altri articoli abbiamo avuto modo di trattare, la nuova procedura di โliquidazione giudizialeโ (ex โfallimentoโ) delle imprese insolventi, indicandone i presupposti, la procedura, gli organi (con particolare attenzione alla figura del โCuratoreโ), i tempi ed i relativi costi. (Si legga al riguardo per approfondimenti โLiquidazione giudiziale e fallimento: tempi, costi procedura,โ e โย Il Curatore nella liquidazione giudizialeโ)
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Per gli spunti e le novitร interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso lโennesimo pignoramento immobiliare a seguito di unย piano del consumatoreย (ora โaccordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dalloย Studio legale dโAmbrosio Borselliย si leggaย โTribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012โณ
Per approfondire lโeccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenutoย lโomologa di un piano del consumatoreย proposto inย corso di pignoramento, salvandoย in tal modoย la casaย del debitore, con ilย pagamento del solo 37% del mutuoย originariamente dovutoย in 7 anniย da parte sua si legga โOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ
Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore), nonostante le contestazioni dei creditori sulla mancata meritevolezza, si sia riusciti a dimostrare che tale requisito non รจ piรน richiesto e ottenuta lโomologa sia stata salvata lโabitazione del debitore con un taglio del debito di oltre il 60% si legga lโarticolo โApprovato piano ex legge 3/2012โ
Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dallโasta si leggaย โSovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa allโastaโ
Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante lโavvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si leggaย โBloccato pignoramento per carenza di legittimazioneโ
Per approfondire come gli errori contenuti nellโavviso di vendita (determinante รจ una approfondita analisi dellโavviso, in comparazione con lโordinanza, e la perfetta conoscenza delle norme e delle prassi dei vari tribunali in tal senso) ci abbiano consentito di ottenere lโennesima revoca del decreto di trasferimento si leggaย โRevocato decreto di trasferimento per vizi della venditaโ
Per lโennesima sospensione di una procedura esecutiva immobiliare ottenuta, peraltro, a pochissime ore dalla celebrazione dellโasta stessa, grazie allโammissione dellโennesima proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore portataย con soddisfazione a compimento dallo Studio dโAmbrosio Borselli si leggaย โBloccato pignoramento con ammissione piano del consumatoreโ
Ritornando alle irregolaritร degli avvisi di vendita ed al loro strumento tipico di contestazione ( il ricorso ex art 591 ter cpc) che ne consente se ben motivato la revoca si leggaย โRevocata vendita allโasta per assenza di foto degli interniโย che tratta con dovizia di particolari un caso in cui il Tribunale di Pescara haย revocato lโesperimento di vendita per violazione, da parte del delegato, degli oneri pubblicitari prescritti nellโapposita ordinanza.
Per verificare la concreta possibilitร ย con una adeguata difesa specialistica di ottenere laย revoca dellโaggiudicazione giร compiuta per laย difformitร tra lโordinanza e lโavviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio dโAmbrosio Borselli si leggaย โRevocata aggiudicazione per difformitร tra ordinanza e avviso di venditaโ
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,ย ย persino lโannullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio dโAmbrosio Borselli) e deiย motivi di opposizione al decreto di trasferimentoย che hanno portato a un tale eccezionale risultato si leggaย โ617 cpc: Ottenuto lโannullamento del decreto di trasferimentoโ
Per prendere visione dellโennesima revoca di una ordinanza di vendita giร pronunciata, ottenutaย dallo Studio dโAmbrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga โRevocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizioneโ
Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dellโasta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolaritร nellโavviso di vendita si legga โModello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocataโ
Per approfondire lโimportantissimo risultato ottenuto dallo studio dโAmbrosio Borselli presso il Tribunale di Roma che, giusta opposizione, ha revocato un decreto di trasferimento dopo anni dalla sua emissione per la denunciata difformitร tra avviso di vendita e ordinanza di vendita emessa nellโambito della medesima esecuzione si legga โInvaliditร del decreto di trasferimento: come opporsiโ
Per approfondire come lo studio dโAmbrosio Borselli sia riuscito ad impedire un rilascio dellโimmobile a seguito di decreto di trasferimento nellโambito dellโesecuzione immobiliare e per conoscere tutte le condizioni e regole della liberazione dellโimmobile e i modi per opporsi ad un illegittimo rilascio a seguito del decreto di trasferimento si legga lโarticolo โCome bloccare lo sfratto di una casa allโastaโ
Per approfondire lโammissibilitร e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga โLa trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimentoโ
Per scoprire come lโintervento dello Studio dโAmbrosio Borselli sia arrivato sino al punto di ottenere che La Corte di Cassazione, riconoscendo le tesi portate avanti dallo studio fino alla Suprema Corte, confermasse che tutte le aste svoltesi nel circondario del Tribunale di Brescia fino al 2016 erano totalmente illegittime si legga “Per la Cassazione irregolari le aste bandite a Brescia fino al 2016″
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nellโambito degli stessi si cerchi su google la parola โpignoramento immobiliareโ associata a โstudioassociatoborselli.itโ o a โwww.dirittoimmobiliare.orgโ per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui lโavrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerร finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in piรน ad abitare la vostra casa perchรจ non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerร i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
Per approfondire le tecnicalitร procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalitร di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzareย ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene allโasta, si consiglia anche la lettura dellโultima versione delย โManuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticitร della procedura e possibili soluzioniโ.ย ย pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla paginaย del sitoย โIl Manualeโย ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, ย manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrร mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
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Avv. Edgardo Diomede dโAmbrosio Borselli
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