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Domanda di insinuazione al passivo ex art. 201 C.C.I.I.

Ottobre 25, 2023by Redazione

ย Domanda di insinuazione al passivo nella liquidazione giudiziale: termini, costi, forma e procedura; domanda tempestiva, tardiva e ultra-tardiva

 

Nel precedente articolo โ€œIstanza di fallimento dopo la riformaโ€ abbiamo analizzato la prima fase della liquidazione giudiziale, partendo dalla presentazione dellโ€™istanza di โ€œliquidazione giudizialeโ€ (ex fallimento) fino alla dichiarazione di apertura della procedura con sentenza.
Con il presente articolo, invece, si punta a semplificare, per quanto possibile, la fase appena successiva alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, ossia la presentazione delle domande di insinuazione allo stato passivo.

Aspetti generali

Una volta dichiarata con sentenza lโ€™apertura della liquidazione giudiziale dellโ€™impresa insolvente, si apre una fase necessaria rivolta allโ€™ โ€accertamentoโ€ dei crediti vantati dai terzi nei confronti della predetta impresa.

Tale fase si svolge, in via esclusiva, dinanzi il Giudice Delegato alla procedura e, piรน in generale, dinanzi il Tribunale investito della procedura stessa (cosรฌ come per lโ€™eventuale fase di impugnazione, di cui si dirร  in seguito), nel rispetto del principio della par condicio creditorum.

Secondo tale principio, infatti, tutti i creditori hanno pari diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, ragion per cui tutte le relative domande di accertamento dei crediti devono trovare ingresso nella medesima procedura e non sono piรน possibili azioni esecutive individuali.

Fanno eccezione in tal senso gli eventuali diritti di prelazione ed i crediti sorti durante la procedura (ad esempio, il compenso del curatore, le spese di giustizia ecc.) che, invece, devono ritenersi โ€œprededucibiliโ€ e, quindi, soddisfatti in via prioritaria rispetto ai crediti della massa sorti anteriormente alla dichiarazione di apertura della procedura.

Nellโ€™ambito dellโ€™accertamento dello stato passivo saranno esaminate domande aventi ad oggetto diritti di credito nei confronti dellโ€™impresa insolvente (caso tipico), domande di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonchรฉ le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui. (art. 201 C.C.I.I.).

Forma e procedura

La domanda di ammissione al passivo si propone con ricorso da inoltrare al curatore presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata dalla parte personalmente, oppure, nel caso in cui questi sia assistito da un legale dalla pec di questโ€™ultimo, dotato di procura (per la presentazione della domanda di ammissione, infatti, non รจ necessaria lโ€™assistenza di un legale, ma, vista la complessitร  e la capillaritร  della procedura รจ altamente consigliata).

A norma dellโ€™art. 200 C.C.I.I., il curatore รจ tenuto โ€œsenza indugioโ€ a informare tutti i creditori (di cui รจ a conoscenza sulla base della documentazione in suo possesso e delle informazioni raccolte) dellโ€™apertura della liquidazione giudiziale dellโ€™impresa insolvente, dellโ€™udienza di verifica dello stato passivo e del fatto che possono provvedere, entro il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza, ad inoltrare le proprie domande di insinuazione.

Con la medesima comunicazione (a mezzo raccomandata a/r o a mezzo pec) il curatore deve informare i creditori dellโ€™indirizzo di posta elettronica certificata assegnata alla procedura presso cui trasmettere le citate domande (nella pratica, il Curatore, una volta nominato dal G.D. รจ tenuto ad eseguire alcune specifiche operazioni, tra le quali rientra lโ€™apertura di un indirizzo pec che sarร  da lui gestito per le comunicazioni con i creditori)

A questo punto, il creditore destinatario della comunicazione sarร  tenuto a presentare la domanda di insinuazione. I suoi diritti risulteranno irrimediabilmente disattesi, infatti, se non introdotti nelle opportune sedi (โ€œfallimentariโ€ โ€“ siccome le procedure esecutivi individuali non potranno essere piรน promosse) e nel rispetto dei relativi termini (spesso perentori).

Il ricorso inoltrato al curatore avente ad oggetto la domanda di ammissione al passivo deve contenere:

  1. lโ€™indicazione della procedura, le generalitร  ed il codice fiscale del creditore e le coordinate bancarie ove ricevere eventuali pagamenti, ovvero la dichiarazione di voler ricevere i pagamenti in modalitร  diversa rispetto allโ€™accredito in conto corrente bancario;
  2. lโ€™indicazione della somma che sโ€™intende insinuare al passivo;
  3. la succinta esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto della domanda;
  4. lโ€™eventuale indicazione del titolo di prelazione (ove sussistente);
  5. lโ€™indicazione di un indirizzo di posta elettronica presso cui ricevere le comunicazioni inerenti la procedura (art. 201 C.C.I.I.).

Al ricorso, ovviamente, devono essere allegati anche tutti documenti giustificati del credito e/o dellโ€™eventuale diritto di prelazione.

Su ciascuna domanda il curatore rassegnerร  le proprie conclusioni, eventualmente eccependo fatti estintivi, modificativi o impeditivi, e redigerร  il progetto di stato passivo che dovrร  depositare presso la cancelleria del G.D. e trasmettere ai creditori ricorrenti, il tutto entro 15 giorni dalla data di udienza fissata per la verifica.

Questi, poi, dallโ€™esame del progetto, potranno presentare osservazioni e documenti integrativi da trasmettere al curatore entro 5 giorni dalla data di udienza

Allโ€™udienza di verifica, il Giudice Delegato, esaminato il progetto, deciderร  su ciascuna domanda, accogliendola in tutto o in parte ovvero rigettandola.

A seconda della mole delle domande presentate, il G.D. potrร  disporre piรน udienze al fine di verificarne tutte le domande ammesse dal curatore, dandone previa comunicazione.

Terminato lโ€™esame di tutte le domande il Giudice Delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto (art. 204, IVยฐ comma ย C.C.I.I.).

Il Curatore รจ tenuto a questo punto a trasmettere copia del decreto ai creditori ricorrenti (tutti coloro che hanno presentato domanda), comunicandogli del diritto di proporre opposizione.

Avverso il predetto decreto, infatti, puรฒ essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione e, quindi, si puรฒ contestare sia il rigetto, anche parziale, della propria domanda di ammissione, sia lโ€™ammissione di domande proposte da terzi (cfr. artt. 205 e 206 C.C.I.I. per approfondimenti in tema di legittimazione attiva e passiva).

Tutti i rimedi impugnatori vanno esperiti dinanzi il Tribunale investito della procedura con ricorso da presentarsi nel termine perentorio di 30 giorni dalla avvenuta comunicazione da parte del curatore dello stato passivo, reso esecutivo con decreto dal G.D. (ex art. 205 C.C.I.I.) o, nel sol caso di revocazione, da quando si รจ scoperto il dolo, lโ€™errore o la falsitร .

Il Tribunale, esperita lโ€™eventuale fase istruttoria, provvederร  in via definitiva con decreto assunto in composizione collegiale (cui non potrร  partecipare il giudice delegato alla liquidazione giudiziale) ed il predetto decreto sarร  ricorribile, solo in Cassazione, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dello stesso da parte della cancelleria.

Domande tardive ed “ultra-tardive”

Le domande di ammissione al passivo inoltrate al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dellโ€™udienza di verifica del passivo e non oltre il termine di sei mesi (prorogabile dal Tribunale in occasione della dichiarazione di apertura della liquidazione in dodici mesi in caso di โ€œparticolare complessitร โ€ della procedura) dal deposito del decreto di esecutivitร  dello stato passivo sono considerate โ€œtardiveโ€.

La procedura di accertamento delle domande tardive segue lo stesso iter di quelle presentate tempestivamente, unica differenza sta nel fatto che, in questi casi, il Giudice Delegato deve fissare una apposita udienza per la relativa verifica entro quattro mesi.

Nel caso in cui la domanda di ammissione al passivo sia inoltrata oltre il termine di sei mesi dal deposito del decreto di esecutivitร  e, comunque, โ€œfino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dellโ€™attivoโ€ (art. 208 co. 3 C.C.I.I.), sarร  considerata โ€œultratardivaโ€ e risulterร  ammissibile solo ove il ricorrente darร  prova che il ritardo non sia a lui imputabile.

In ogni caso, dovrร  essere presentata entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla cessazione della causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.

Anche per tali domande รจ previsto che il Giudice Delegato fissi lโ€™udienza di verifica nei successivi 4 mesi, tuttavia, ove tale domanda risulti manifestamente inammissibile (perchรฉ lโ€™istante non ha adeguatamente indicato le circostanze di fatto da cui รจ dipeso il mancato tempestivo deposito o non ha fornito le opportune prove documentali o, ancora, non ha indicato i mezzi istruttori di cui intende avvalersi), ne dichiara lโ€™inammissibilitร  con decreto, reclamabile dinanzi al Collegio ai sensi dellโ€™art. 124 C.C.I.I..

Ai fini pratici la tardivitร  della domanda rileva in relazione alla circostanza per cui tali domande concorreranno alle sole ripartizioni dellโ€™attivo successive alla relativa ammissione ed in proporzione al proprio credito (salvo cause di prelazione ovvero in ipotesi di non imputabilitร  del ritardo).

La liquidazione dellโ€™attivo, infatti, avviene secondo le modalitร  previste nel Capo IV del C.C.I.I.., ove รจ previsto che giร  nel corso della procedura e prima dellโ€™approvazione del rendiconto finale della gestione, con ogni probabilitร , possono esserci periodiche ripartizioni parziali dellโ€™attivo in favore dei creditori ammessi.

Ragion per cui, si consiglia sempre una precisa attenzione ai termini!

Costi

La domanda di ammissione al passivo, essendo unโ€™istanza rivolta al curatore, da trasmettersi a mezzo pec, non sconta alcun costo.

Non trattandosi di un ricorso da proporsi in Tribunale, non รจ soggetto al pagamento di alcun contributo unificato o marca da bollo.

Chiaramente, nel caso in cui il creditore ricorrente si affidi a un avvocato per la predisposizione della domanda e la successiva fase di verifica e/o contestazione della stessa, dovrร  sostenerne i costi relativi al compenso.

I costi potranno poi aumentare nel caso in cui, come anticipato, dalla redazione dello stato passivo risulti un parziale riconoscimento del credito vantato o, addirittura, lโ€™esclusione della domanda, che induce inevitabilmente a proporre idonea opposizione.

Considerazioni finali

Come dimostrato, la procedura di insinuazione allo stato passivo รจ alquanto articolata e non sempre lineare per il singolo creditore.

Qualora si ritengano sussistenti ragioni di credito nei confronti di un soggetto sottoposto ad una procedura di liquidazione giudiziale (ex โ€œfallimentoโ€), รจ assolutamente indispensabile quindi attivarsi nel minor tempo possibile per non far in modo che le predette ragioni risultino irrimediabilmente disattese.

In veritร , giร  la sola circostanza che il proprio debitore versi in un accertato stato dโ€™insolvenza, pone in forte rischio lโ€™effettivo integrale soddisfacimento del credito vantato, e questo sia relativamente alla misura dellโ€™attivo โ€œliquidabileโ€, sia dallโ€™importo complessivo dei crediti ammessi e dalla sussistenza o meno di eventuali cause di prelazione di altri soggetti.

Come si รจ avuto modo di spiegare, quindi, oltre certi limiti temporali o nel mancato rispetto delle opportune forme procedurali, eventuali domande di ammissione non potranno trovare alcun ingresso nella procedura ed il relativo credito non potrร  essere soddisfatto in alcun modo.

Ragion per cui si consiglia sempre di affidarsi ad un professionista preparato in grado di seguire passo dopo passo tutte le fasi che interessano la procedura al fine di rispettare termini e modalitร  e tutelare i diritti del proprio assistito.

Avv. Roberto Solombrino

(collaboratore dello Studio dโ€™Ambrosio Borselli)

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In altri articoli abbiamo avuto modo di trattare, la nuova procedura di โ€œliquidazione giudizialeโ€ (ex โ€œfallimentoโ€) delle imprese insolventi, indicandone i presupposti, la procedura, gli organi (con particolare attenzione alla figura del โ€œCuratoreโ€), i tempi ed i relativi costi. (Si legga al riguardo per approfondimenti “Liquidazione giudiziale e fallimento: tempi, costi procedura,” e “ Il Curatore nella liquidazione giudiziale”)

Per una guida completa al nuovo concordato preventivo: a partire dai suoi presupposti, con finalitร  e procedura dalla domanda allโ€™omologazione e la differenza fra concordato in continuitร  e liquidatorio si legga Nuovo concordato preventivo: presupposti, finalitร , procedura”

Per conoscere tutteย le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 (anticipatoria del nuovo codice della crisi) alla L.n. 3 del 2012ย si legga โ€œApprovato il nuovo sovraindebitamentoโ€ย o ancheย โ€œGuida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizioโ€ย ed ancora โ€œPiano del Consumatore e pignoramento: l 14/19 procedura, durataโ€.

Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si leggaโ€ย Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโ€™Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenzeโ€ย ย โ€œGuida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโ€™Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedureโ€,ย โ€œIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโ€, โ€œDocumenti per la ristrutturazione dei debiti del consumatoreโ€,

Per approfondire lโ€™eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenutoย lโ€™omologa di un piano del consumatoreย proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con ilย pagamento del solo 37% del mutuoย originariamente dovutoย in 7 anniย da parte sua si legga โ€œOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ€

Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dellโ€™introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche โ€œLa sospensione dellโ€™esecuzione con lโ€™introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ€ e โ€œProcedure di esdebitazione e pignoramento immobiliareโ€

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si leggaย โ€œSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโ€

Perย  il tema dellโ€™ammissibilitร  di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga โ€œIl sovraindebitamento puรฒ essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibileโ€

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Avv. Edgardo Diomede dโ€™Ambrosio Borselli

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