ย Domanda di insinuazione al passivo nella liquidazione giudiziale: termini, costi, forma e procedura; domanda tempestiva, tardiva e ultra-tardiva
Nel precedente articolo โIstanza di fallimento dopo la riformaโ abbiamo analizzato la prima fase della liquidazione giudiziale, partendo dalla presentazione dellโistanza di โliquidazione giudizialeโ (ex fallimento) fino alla dichiarazione di apertura della procedura con sentenza.
Con il presente articolo, invece, si punta a semplificare, per quanto possibile, la fase appena successiva alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, ossia la presentazione delle domande di insinuazione allo stato passivo.
Aspetti generali
Una volta dichiarata con sentenza lโapertura della liquidazione giudiziale dellโimpresa insolvente, si apre una fase necessaria rivolta allโ โaccertamentoโ dei crediti vantati dai terzi nei confronti della predetta impresa.
Tale fase si svolge, in via esclusiva, dinanzi il Giudice Delegato alla procedura e, piรน in generale, dinanzi il Tribunale investito della procedura stessa (cosรฌ come per lโeventuale fase di impugnazione, di cui si dirร in seguito), nel rispetto del principio della par condicio creditorum.
Secondo tale principio, infatti, tutti i creditori hanno pari diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, ragion per cui tutte le relative domande di accertamento dei crediti devono trovare ingresso nella medesima procedura e non sono piรน possibili azioni esecutive individuali.
Fanno eccezione in tal senso gli eventuali diritti di prelazione ed i crediti sorti durante la procedura (ad esempio, il compenso del curatore, le spese di giustizia ecc.) che, invece, devono ritenersi โprededucibiliโ e, quindi, soddisfatti in via prioritaria rispetto ai crediti della massa sorti anteriormente alla dichiarazione di apertura della procedura.
Nellโambito dellโaccertamento dello stato passivo saranno esaminate domande aventi ad oggetto diritti di credito nei confronti dellโimpresa insolvente (caso tipico), domande di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonchรฉ le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui. (art. 201 C.C.I.I.).
Forma e procedura
La domanda di ammissione al passivo si propone con ricorso da inoltrare al curatore presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata dalla parte personalmente, oppure, nel caso in cui questi sia assistito da un legale dalla pec di questโultimo, dotato di procura (per la presentazione della domanda di ammissione, infatti, non รจ necessaria lโassistenza di un legale, ma, vista la complessitร e la capillaritร della procedura รจ altamente consigliata).
A norma dellโart. 200 C.C.I.I., il curatore รจ tenuto โsenza indugioโ a informare tutti i creditori (di cui รจ a conoscenza sulla base della documentazione in suo possesso e delle informazioni raccolte) dellโapertura della liquidazione giudiziale dellโimpresa insolvente, dellโudienza di verifica dello stato passivo e del fatto che possono provvedere, entro il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza, ad inoltrare le proprie domande di insinuazione.
Con la medesima comunicazione (a mezzo raccomandata a/r o a mezzo pec) il curatore deve informare i creditori dellโindirizzo di posta elettronica certificata assegnata alla procedura presso cui trasmettere le citate domande (nella pratica, il Curatore, una volta nominato dal G.D. รจ tenuto ad eseguire alcune specifiche operazioni, tra le quali rientra lโapertura di un indirizzo pec che sarร da lui gestito per le comunicazioni con i creditori)
A questo punto, il creditore destinatario della comunicazione sarร tenuto a presentare la domanda di insinuazione. I suoi diritti risulteranno irrimediabilmente disattesi, infatti, se non introdotti nelle opportune sedi (โfallimentariโ โ siccome le procedure esecutivi individuali non potranno essere piรน promosse) e nel rispetto dei relativi termini (spesso perentori).
Il ricorso inoltrato al curatore avente ad oggetto la domanda di ammissione al passivo deve contenere:
- lโindicazione della procedura, le generalitร ed il codice fiscale del creditore e le coordinate bancarie ove ricevere eventuali pagamenti, ovvero la dichiarazione di voler ricevere i pagamenti in modalitร diversa rispetto allโaccredito in conto corrente bancario;
- lโindicazione della somma che sโintende insinuare al passivo;
- la succinta esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto della domanda;
- lโeventuale indicazione del titolo di prelazione (ove sussistente);
- lโindicazione di un indirizzo di posta elettronica presso cui ricevere le comunicazioni inerenti la procedura (art. 201 C.C.I.I.).
Al ricorso, ovviamente, devono essere allegati anche tutti documenti giustificati del credito e/o dellโeventuale diritto di prelazione.
Su ciascuna domanda il curatore rassegnerร le proprie conclusioni, eventualmente eccependo fatti estintivi, modificativi o impeditivi, e redigerร il progetto di stato passivo che dovrร depositare presso la cancelleria del G.D. e trasmettere ai creditori ricorrenti, il tutto entro 15 giorni dalla data di udienza fissata per la verifica.
Questi, poi, dallโesame del progetto, potranno presentare osservazioni e documenti integrativi da trasmettere al curatore entro 5 giorni dalla data di udienza
Allโudienza di verifica, il Giudice Delegato, esaminato il progetto, deciderร su ciascuna domanda, accogliendola in tutto o in parte ovvero rigettandola.
A seconda della mole delle domande presentate, il G.D. potrร disporre piรน udienze al fine di verificarne tutte le domande ammesse dal curatore, dandone previa comunicazione.
Terminato lโesame di tutte le domande il Giudice Delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto (art. 204, IVยฐ comma ย C.C.I.I.).
Il Curatore รจ tenuto a questo punto a trasmettere copia del decreto ai creditori ricorrenti (tutti coloro che hanno presentato domanda), comunicandogli del diritto di proporre opposizione.
Avverso il predetto decreto, infatti, puรฒ essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione e, quindi, si puรฒ contestare sia il rigetto, anche parziale, della propria domanda di ammissione, sia lโammissione di domande proposte da terzi (cfr. artt. 205 e 206 C.C.I.I. per approfondimenti in tema di legittimazione attiva e passiva).
Tutti i rimedi impugnatori vanno esperiti dinanzi il Tribunale investito della procedura con ricorso da presentarsi nel termine perentorio di 30 giorni dalla avvenuta comunicazione da parte del curatore dello stato passivo, reso esecutivo con decreto dal G.D. (ex art. 205 C.C.I.I.) o, nel sol caso di revocazione, da quando si รจ scoperto il dolo, lโerrore o la falsitร .
Il Tribunale, esperita lโeventuale fase istruttoria, provvederร in via definitiva con decreto assunto in composizione collegiale (cui non potrร partecipare il giudice delegato alla liquidazione giudiziale) ed il predetto decreto sarร ricorribile, solo in Cassazione, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dello stesso da parte della cancelleria.
Domande tardive ed “ultra-tardive”
Le domande di ammissione al passivo inoltrate al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dellโudienza di verifica del passivo e non oltre il termine di sei mesi (prorogabile dal Tribunale in occasione della dichiarazione di apertura della liquidazione in dodici mesi in caso di โparticolare complessitร โ della procedura) dal deposito del decreto di esecutivitร dello stato passivo sono considerate โtardiveโ.
La procedura di accertamento delle domande tardive segue lo stesso iter di quelle presentate tempestivamente, unica differenza sta nel fatto che, in questi casi, il Giudice Delegato deve fissare una apposita udienza per la relativa verifica entro quattro mesi.
Nel caso in cui la domanda di ammissione al passivo sia inoltrata oltre il termine di sei mesi dal deposito del decreto di esecutivitร e, comunque, โfino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dellโattivoโ (art. 208 co. 3 C.C.I.I.), sarร considerata โultratardivaโ e risulterร ammissibile solo ove il ricorrente darร prova che il ritardo non sia a lui imputabile.
In ogni caso, dovrร essere presentata entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla cessazione della causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.
Anche per tali domande รจ previsto che il Giudice Delegato fissi lโudienza di verifica nei successivi 4 mesi, tuttavia, ove tale domanda risulti manifestamente inammissibile (perchรฉ lโistante non ha adeguatamente indicato le circostanze di fatto da cui รจ dipeso il mancato tempestivo deposito o non ha fornito le opportune prove documentali o, ancora, non ha indicato i mezzi istruttori di cui intende avvalersi), ne dichiara lโinammissibilitร con decreto, reclamabile dinanzi al Collegio ai sensi dellโart. 124 C.C.I.I..
Ai fini pratici la tardivitร della domanda rileva in relazione alla circostanza per cui tali domande concorreranno alle sole ripartizioni dellโattivo successive alla relativa ammissione ed in proporzione al proprio credito (salvo cause di prelazione ovvero in ipotesi di non imputabilitร del ritardo).
La liquidazione dellโattivo, infatti, avviene secondo le modalitร previste nel Capo IV del C.C.I.I.., ove รจ previsto che giร nel corso della procedura e prima dellโapprovazione del rendiconto finale della gestione, con ogni probabilitร , possono esserci periodiche ripartizioni parziali dellโattivo in favore dei creditori ammessi.
Ragion per cui, si consiglia sempre una precisa attenzione ai termini!
Costi
La domanda di ammissione al passivo, essendo unโistanza rivolta al curatore, da trasmettersi a mezzo pec, non sconta alcun costo.
Non trattandosi di un ricorso da proporsi in Tribunale, non รจ soggetto al pagamento di alcun contributo unificato o marca da bollo.
Chiaramente, nel caso in cui il creditore ricorrente si affidi a un avvocato per la predisposizione della domanda e la successiva fase di verifica e/o contestazione della stessa, dovrร sostenerne i costi relativi al compenso.
I costi potranno poi aumentare nel caso in cui, come anticipato, dalla redazione dello stato passivo risulti un parziale riconoscimento del credito vantato o, addirittura, lโesclusione della domanda, che induce inevitabilmente a proporre idonea opposizione.
Considerazioni finali
Come dimostrato, la procedura di insinuazione allo stato passivo รจ alquanto articolata e non sempre lineare per il singolo creditore.
Qualora si ritengano sussistenti ragioni di credito nei confronti di un soggetto sottoposto ad una procedura di liquidazione giudiziale (ex โfallimentoโ), รจ assolutamente indispensabile quindi attivarsi nel minor tempo possibile per non far in modo che le predette ragioni risultino irrimediabilmente disattese.
In veritร , giร la sola circostanza che il proprio debitore versi in un accertato stato dโinsolvenza, pone in forte rischio lโeffettivo integrale soddisfacimento del credito vantato, e questo sia relativamente alla misura dellโattivo โliquidabileโ, sia dallโimporto complessivo dei crediti ammessi e dalla sussistenza o meno di eventuali cause di prelazione di altri soggetti.
Come si รจ avuto modo di spiegare, quindi, oltre certi limiti temporali o nel mancato rispetto delle opportune forme procedurali, eventuali domande di ammissione non potranno trovare alcun ingresso nella procedura ed il relativo credito non potrร essere soddisfatto in alcun modo.
Ragion per cui si consiglia sempre di affidarsi ad un professionista preparato in grado di seguire passo dopo passo tutte le fasi che interessano la procedura al fine di rispettare termini e modalitร e tutelare i diritti del proprio assistito.
Avv. Roberto Solombrino
(collaboratore dello Studio dโAmbrosio Borselli)
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Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dellโasta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolaritร nellโavviso di vendita si legga โModello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocataโ
Per maggioriย approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga lโarticoloย Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casaย ed ย i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato dโAmbrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
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Per scoprire come con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore) si sia riusciti a salvare la casa del debitore dallโasta si leggaย โSovraindebitamento e pignoramento immobiliare: salva la casa allโastaโ
Per comprendere quanto sia importante, nei frequentissimi casi di cessione del credito, verificare che il creditore abbia depositato la corposa documentazione attestante lโavvenuta cessione, e come si sia riusciti ad ottenere in mancanza di questa, con apposita opposizione ex art 615 cpc, la sospensione della procedura si leggaย โBloccato pignoramento per carenza di legittimazioneโ
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Per lโennesima sospensione di una procedura esecutiva immobiliare ottenuta, peraltro, a pochissime ore dalla celebrazione dellโasta stessa, grazie allโammissione dellโennesima proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore portataย con soddisfazione a compimento dallo Studio dโAmbrosio Borselli si leggaย โBloccato pignoramento con ammissione piano del consumatoreโ
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In altri articoli abbiamo avuto modo di trattare, la nuova procedura di โliquidazione giudizialeโ (ex โfallimentoโ) delle imprese insolventi, indicandone i presupposti, la procedura, gli organi (con particolare attenzione alla figura del โCuratoreโ), i tempi ed i relativi costi. (Si legga al riguardo per approfondimenti “Liquidazione giudiziale e fallimento: tempi, costi procedura,” e “ Il Curatore nella liquidazione giudiziale”)
Per una guida completa al nuovo concordato preventivo: a partire dai suoi presupposti, con finalitร e procedura dalla domanda allโomologazione e la differenza fra concordato in continuitร e liquidatorio si legga “Nuovo concordato preventivo: presupposti, finalitร , procedura”
Per conoscere tutteย le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 (anticipatoria del nuovo codice della crisi) alla L.n. 3 del 2012ย si legga โApprovato il nuovo sovraindebitamentoโย o ancheย โGuida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizioโย ed ancora โPiano del Consumatore e pignoramento: l 14/19 procedura, durataโ.
Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si leggaโย Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโAccordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenzeโย ย โGuida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโAccordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedureโ,ย โIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโ, โDocumenti per la ristrutturazione dei debiti del consumatoreโ,
Per approfondire lโeccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenutoย lโomologa di un piano del consumatoreย proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con ilย pagamento del solo 37% del mutuoย originariamente dovutoย in 7 anniย da parte sua si legga โOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ
Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dellโintroduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche โLa sospensione dellโesecuzione con lโintroduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ e โProcedure di esdebitazione e pignoramento immobiliareโ
Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si leggaย โSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโ
Perย il tema dellโammissibilitร di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga โIl sovraindebitamento puรฒ essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibileโ
Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si leggaย โReclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamoโ
Chi fosse interessato al nuovoย fondo Salvacasaย ย finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e piรน attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari leggaย โIl nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dallโart. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commentoโ
Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร per salvare il proprio immobile si legga anche lโarticoloย ยซPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casaยป
Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare illegittimo si legga lโarticolo โPignoramento immobiliare illegittimo: cosa fare?โ
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